Articolo 50 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 49Articolo 51
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 50.

Le navi di oltre tonn. 3000 di stazza lorda che intraprendono traversate di durata superiore a 5 giorni, devono avere una infermeria bene aereata e illuminata, situata sopra i ponti superiori e, in ogni caso, al disopra della linea di galleggiamento.

L'ingresso dell'infermeria deve essere sufficientemente largo, e tale, comunque, da consentire il passaggio di una barella di usuali dimensioni. .

L'infermeria deve essere rivestita internamente di materiale coibente e lavabile, deve avere le pareti lisce ad angoli smussati e le congiunture fra le pareti verticali e il pavimento devono essere arrotondate.

Il pavimento deve essere di materiale non assorbente e facilmente lavabile.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999