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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/06/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1354/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1354/2020 promossa da:
GIA' Parte_1 Parte_2
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MORGANTI DAVID, elettivamente P.IVA_1
domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. CEI LUCA, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE trattenuta in decisione in data 13.3.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per parte appellante: “ Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello avverso la sentenza n.
619/2020 del Tribunale di Pisa, emessa il 28 giugno 2020 e pubblicata il 29 giugno 2020 e in riforma totale o, in subordine, parziale della sentenza menzionata, per tutte le ragioni esposte: 1 in via principale: a) respingere ogni domanda proposta dalla Controparte_2
nei confronti della IA, perché inammissibile e infondata in fatto e in
[...]
diritto e comunque priva di riscontro probatorio;
b) condannare l odierna appellata alla CP_1
restituzione dell'importo di € 1.197,790,62, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento del 15 dicembre 2020 al saldo versato dalla IA con animo di ripetizione in esecuzione della sentenza di primo grado;
2 in via subordinata: nel denegato caso di ritenuta fondatezza della domanda di rimborso proposta dalla Controparte_2
a) compensare il credito della con il superiore credito vantato da
[...] Pt_3 [...]
(oggi nei suoi confronti per le causali di cui Parte_2 Parte_1
agli scritti difensivi pari a non meno di € 2.196,252,00 o nella diversa misura che risulterà e che si chiede di accertare anche alla luce della sentenza di codesta Corte di Appello di Firenze n.
907/2018 e, per l'effetto, respingere la domanda di rimborso proposta dalla
[...]
b) accertare l'ammontare del presunto credito della Controparte_2
nei confronti della IA, tenendo conto della riduzione della condanna nei confronti Pt_3
dell di cui alla suddetta sentenza n. 907/2018 di codesta Corte d'Appello di Firenze e CP_1
per l'effetto ridurre in proporzione ogni denegato provvedimento di condanna nei confronti di
(oggi ; c) condannare l alla restituzione delle Pt_2 Parte_1 CP_1
maggiori somme rispetto a quanto eventualmente accertato come dovuto rispetto a quanto versato dalla IA in esecuzione della sentenza di primo grado;
3 in ogni caso: a) dichiarare inammissibile, nulla e comunque infondata e prescritta la domanda proposta per la prima volta dall all'udienza del giudizio di primo grado del 23 febbraio 2017 e, per l'effetto, CP_1
respingerla; b) dichiarare inammissibile e comunque rigettare, in quanto infondato l'avverso appello incidentale. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”. Per parte appellata-appellante incidentale : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contariis reiectis, per le motivazioni tutte anche di appello incidentale già introdotte e qui da intendersi integralmente richiamate:
i) in tesi- anche eventualmente in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare nulla la clausola di cui all'art. 1 della polizza, sotto la voce "Efficacia temporale delle garanzie", doc. n. 2, per inadeguatezza tenuto anche conto della recentissima conferma delle statuizioni di Cass. Sez. Un.
n. 22437/2018 contenuta in Cass. Civ. n. 9616/2023 ed in Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
26/04/2022, n. 12981 al proposito della necessità di operare, in materia di responsabilità professionale medica, la valutazione della bontà dell'assetto negoziale di un contratto assicurativo operante con formula "claims made" avendo a riferimento la fattispecie tipica oramai introdotta dalle più recenti normative subentrate in materia (legge n. 24/2017, c.d. Legge Gelli);
- per l'effetto accerti che il massimale da prendere a riferimento per la liquidazione del sinistro
'ED è quello di cui all'art. 32 del medesimo contratto, riformando in questo senso la Sentenza n. 619/2020 e confermando la condanna di stessa alla Pt_2
restituzione delle somme a tale titolo pagate da . Vinte le spese di primo grado, che Pt_4
si chiede di mantenere ferme, e di appello;
ii) in ipotesi - in base alla già accolta, in Sentenza parziale, interpretazione della clausola di cui al punto 1 del contratto assicurativo doc. n. 2 primo grado proposta dall'appellata , Pt_4
anche in parte qua in accoglimento dell'appello incidentale, respinga nel merito l'appello confermando interamente oppure modificando parzialmente la sentenza del Tribunale di Pisa n.
619/2020 accertando che nessuna erosione di massimale si è mai verificata in riferimento al sinistro né alla data del 30.9.2014, né successivamente, stante la sussistenza (da CP_3
accertarsi eventualmente a parziale modifica della stessa Sentenza) di un massimale aggregato pari ad euro 7.500.000 riferito all'intero periodo di pregressa, oppure di euro 7.916.000 riferito alla durata del contratto;
in subordine accertando che nessuna erosione di massimale annuo (pari a
2.500.000 euro) si è verificata riferito o all'anno di pregressa cui riferisce il sinistro 'ED per cui è causa stante la mancata prova del suo superamento alla luce delle risultanze dell'esperita
C.T.U. contabile, conseguentemente confermando la condanna di alla Parte_2 restituzione delle somme a tale titolo pagate da . Vinte le spese di primo grado, che Pt_4
si chiede di mantenere ferme, e di appello;
iii) in ulteriore, subordinata e non creduta ipotesi - in accoglimento dell'appello incidentale, ove accerti, in virtù di qualunque altra interpretazione del contratto, il superamento del massimale unico o annuo che sia riferibile al sinistro 'ED , accerti e dichiari il diritto Parte_5
di al riacquisto del medesimo massimale al prezzo di gara e, in accoglimento della Pt_4
domanda posta, dichiari tenuta alla reintegra del massimale così come Parte_2
originariamente contrattualizzato tra le parti;
per l'effetto respinga l'eccezione riconvenzionale in compensazione ex adverso introdotta, dichiarando conseguentemente su tale base Parte_2
tenuta al rimborso di quanto indebitamente pagato e non dovuto dall'Azienda attrice in merito al decesso 'ED per cui è causa e confermandone la condanna al proposito. Vinte le spese di primo grado, che si chiede di mantenere ferme, e di appello.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 619/2020 del Tribunale di Pisa pubblicata il 29.6.2020 e notificata il 30.6.2020 , in materia di assicurazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Controparte_2
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pisa la
[...]
deducendo quanto segue: Controparte_4
- in data 30.09.2006 l'ex di Livorno stipulava con la compagnia Parte_6
corrente in Milano, apposito contratto di assicurazione Controparte_5
per la RCT/RCO n. 762/1207 con scadenza al 30.09.2009, nella forma della claims made ;
-in data 14.05.2007 perveniva all'ex di Livorno, acquisita al prot. Parte_6
aziendale n. 40613, richiesta di risarcimento danni da parte degli eredi (sig.ra Per_1
sig. e rispettivamente moglie e figli) del sig.
[...] Controparte_6 _7 , deceduto in data 07.09.2004, in seguito ad errate cure per Persona_2
patologia coronarica prestate da parte dei sanitari dell'U.O. Cardiologia del Presidio
Ospedaliero di Cecina che avevano avuto in cura il paziente dal 01.09.2004;
- in data 18.05.2007 veniva trasmessa, nei termini di cui al predetto contratto assicurativo (art. 12), a mezzo fax, al Broker dell'assicurazione la denuncia di sinistro, a cui faceva seguito, in data 22.05.2007, la comunicazione da parte del broker dell'assicurazione dell'apertura del sinistro e della contestuale presa in carico
;
-in data 09.02.2011 veniva notificato l'atto di citazione promosso dagli eredi del deceduto sig. dinnanzi al Tribunale di Livorno per sentir riconoscere la CP_3
responsabilità dell in merito alla causazione dell'avvenuto decesso del CP_1
proprio congiunto e la causa iscritta al n. R.G. 446/2011, si concludeva con sentenza n. 995/2014 notificata in data 30.09.2014, con cui l'ex di Parte_6
Livorno veniva condannata al pagamento di € 225.000,00 per capitale, oltre interessi e rivalutazione in favore della moglie del sig. di € 240.000,00 CP_3
oltre interessi e rivalutazione in favore del figlio minorenne all'epoca; di €
225.000,00 oltre interessi e rivalutazione in favore del figlio maggiorenne, oltre le spese di lite e di CTU;
-la compagnia sollecitata a provvedere al pagamento di Controparte_5
quanto statuito in sentenza, comunicava con nota acquisita al protocollo aziendale n. 70404 del 30.09.2014 (doc. 8) dell'ex di Livorno, di non coprire il Parte_6
sinistro de quo per avvenuta erosione del massimale con riferimento ai sinistri verificatisi nel periodo di retroattività della garanzia assicurativa nella quale ricadeva anche quello in oggetto;
- l'ex di Livorno, preso atto della suddetta comunicazione, a fronte Parte_6
alla notifica del titolo esecutivo e del relativo atto di precetto, ferma la contestazione della fondatezza della posizione assunta dalla propria compagnia assicuratrice e con salvezza di integrale recupero delle relative somme, così come reso noto a controparte con comunicazione a mezzo fax del 22.10.2014, al solo fine di evitare un'imminente azione esecutiva ed i relativi costi, provvedeva al pagamento di tutte quante le somme così come liquidate in sentenza a favore di tutti i soggetti ivi indicati, come da determinazione del Direttore Generale n. 572 del 17.12.2014;
-la nuova nata succeduta alla ex Controparte_1 Parte_6
di Livorno, con successiva lettera racc. a.r del 26.05.2016, prot. n. 0093874, diffidava nuovamente la che nel frattempo aveva acquisito la Controparte_8
denominazione di dal rimborsarle quanto pagato Pt_2 CP_4
dall agli eredi essendo rimasta la suddetta diffida senza alcuna CP_1 CP_3
risposta.
Tanto premesso parte attrice chiedeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis, nel merito, in via principale: 1) accertato e dichiarato che l Parte_7
ha titolo per ripetere da (già , in
[...] Controparte_4 Controparte_8
persona del suo legale rapp.te pro-tempore, tutte quante le somme indebitamente pagate agli eredi del sig. , ammontanti complessivamente ad € Persona_2
991.855,59, oltre interessi come per legge, poiché è pacifico agli atti (cfr. doc. 15, all. 2 e doc. 23) che il massimale complessivamente disponibile per l'intero periodo di pregressa (pari a circa euro 7.916.000) non può dirsi completamente eroso, avendo (già ) pagato complessivamente sinistri per un totale di Pt_2 CP_5
circa 2.284.000 milioni di euro, su un massimale complessivo reso contrattualmente disponibile di euro 7.916.000, con un residuo di circa 5.631.000 euro, ampiamente capiente per la restituzione richiesta e, per l'effetto, condannarsi Controparte_4
(già al rimborso della complessiva somma a titolo di sorte
[...] Controparte_8
capitale pari ad € 991.855,59, oltre interessi legali dal dovuto fino alla data di effettivo soddisfo, oltre spese legali, iva e cpa come per legge;
e comunque, in subordine: 2) atteso che, sempre per le spiegate motivazioni, non può dirsi eroso, del pari, neanche il massimale annuo pari ad € 2.500.000,00 riferito all'annualità cui è avvenuto il decesso (07.09.2004), accerti che l' ha titolo per Parte_7
ripetere da (già , tutte quante le somme Controparte_4 Controparte_8
indebitamente pagate agli eredi del sig. , ammontanti Persona_2
complessivamente ad € 991.855,59, oltre interessi come per legge, e per l'effetto condanni al rimborso di tali somme (già Controparte_4 Controparte_8
nei medesimi termini di cui al predetto punto 1), una volta accertato e dichiarato che a fronte del pagato dall'Assicurazione pari ad € 340.504,44 per la specifica annualità, residua ancora un importo pari ad € 2.159.495,56 sufficientemente capiente ed in grado di coprire la cifra così come anticipata dall in estremo CP_1
subordine, dichiarare (già tenuta Parte_2 Controparte_8
a reintegrare il massimale previsto come da impegni contrattualmente assunti come da lettera del 15.9.2015 (doc. n. 16) e successive comunicazioni;
sempre in via principale, accertato e dichiarato che sussiste l'obbligo contrattuale di
[...]
(già di manlevare e prendere in carico, in favore dell CP_4 CP_8 Pt_7
, entro tali importi di massimale o nei diversi termini (massimale di
[...]
polizza principale) che potranno essere determinati, la gestione di tutte quelle liti presenti e/o comunque pendenti e/o future rientranti nel predetto periodo di retroattività condanni, di conseguenza ad assumere la Controparte_4
gestione di tutte le predette liti al fine di tenere indenne, come da contratto, la stessa dalle spese legali conseguenti entro i sub-limiti di polizza (un quarto CP_1
del massimale per ciascun sinistro) e di pagarne i relativi danni risarcitori ed accessori conseguenti come da stessa polizza e prassi (rivalutazione, interessi, spese di registrazione, etc.), nessuno escluso;
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge.”
Si costituiva la compagnia convenuta, la quale contestava l'interpretazione fornita dall' Ausl circa il computo del massimale rispetto ai sinistri pregressi, ossia accaduti prima della sottoscrizione del contratto assicurativo (dal 31 luglio 2003 al 30 settembre 2006), ma denunciati nel periodo di validità della garanzia, composto da tre annualità (dal 30 settembre 2006 al 30 settembre 2009). In particolare, assumeva che il contratto sottoscritto tra le parti aveva quale oggetto della copertura la denuncia di sinistro e come riferimento temporale in cui dovevano pervenire le denunce il periodo dal 30 settembre 2006/30 settembre 2009, pertanto siffatti periodi di validità del contratto bisognava considerare ai fini del computo del massimale delle relative annualità assicurative, sottolineando poi che nelle definizioni del contratto, per annualità assicurativa doveva intendersi “il periodo compreso tra la data di effetto (30 settembre 2006) e la data di scadenza o cessazione dell'assicurazione” (30 settembre 2009), e che ciò valeva sia per i sinistri accaduti e denunciati nel periodo di validità della garanzia sia per i sinistri accaduti precedentemente (e sempre denunciati nel periodo di validità della garanzia). In sostanza le annualità assicurative, anche per i sinistri pregressi, sarebbero state tre: la prima dal 30 settembre 2006 al 30 settembre 2007, la seconda dal 30 settembre
2007 al 30 settembre 2008 e, infine, la terza dal 30 settembre 2008 al 30 settembre
2009 (terza annualità). Di conseguenza, il sinistro oggetto di causa avvenuto a settembre 2004 e, dunque, rientrante nella copertura pregressa, essendo stato denunciato il 14 maggio 2007, andava computato, anche ai fini del massimale (di €
2.500.000,00), nella prima annualità di polizza (dal 30 settembre 2006 al 30 settembre 2007), ma essendo stati corrisposti relativamente a detta annualità indennizzi superiori al dovuto per € 4.090.508,66 la pretesa avversaria, afferente ad un sinistro in pregressa denunciato nel medesimo periodo, non poteva trovare accoglimento. La convenuta contestava altresì la tesi di parte attrice secondo cui il massimale dei sinistri pregressi andava computato sommando le annualità, sicché esso ammontava, a prescindere dall'annualità di riferimento, ad € 7.916.000,00., non sussistendo alcun riferimento nella polizza ad un massimale di € 7.916.000,00 e non essendo possibile sostenere che il massimale residuo di una annualità andasse ad incrementare quello delle annualità successive. La convenuta poi, in denegata ipotesi di ritenuta fondatezza della tesi proposta da parte attrice, ovvero che i massimali andassero considerati con riferimento alle singole annualità pregresse in cui si era verificato il sinistro e non invece in riferimento all'annualità in cui lo stesso era stato denunciato, formulava, in via subordinata, eccezione riconvenzionale di compensazione, in quanto, mentre per la seconda annualità pregressa, nella quale si era verificato il sinistro oggetto di causa, la compagnia assicuratrice aveva effettuato pagamenti per la somma complessiva di euro
501.505,04, per la terza annualità pregressa la medesima compagnia aveva corrisposto somme per totale di euro 4.696.252,90. Di conseguenza, quanto pagato dalla convenuta per la terza annualità pregressa in eccedenza rispetto al massimale per quella stessa annualità, rappresentava un controcredito da portare in compensazione. La convenuta chiedeva quindi in via principale il rigetto della domanda attorea;
in via subordinata compensarsi il credito della con quello Pt_3
maggiore da essa vantato nei suoi confronti per le causali di cui in premessa, pari a non meno di € 2.196,252,00 o nella diversa misura da accertarsi e, per l'effetto, respingersi la domanda di rimborso proposta dalla Controparte_2
[...]
Alla prima udienza l'attrice contestava l'avversa eccezione riconvenzionale di compensazione e formulava nuova domanda di accertamento del diritto della
[...]
in base al contratto ed agli accordi successivamente Parte_8
intervenuti tra le parti, ad ottenere la reintegra del massimale relativo al periodo di pregressa 31.7.2005-31.7.2006 la cui presunta e contestata erosione era stata dichiarato per la prima volta dalla compagnia in comparsa di costituzione. A sostegno di tale nuova domanda l'attrice rappresentava che in data 4.12.2006 tra le parti sarebbe intervenuto un successivo accordo in base al quale si sarebbe provveduto alla reintegra del massimale solo al momento in cui - in base alle comunicazioni cui la IA era tenuta per contratto - si fosse determinata l'effettiva erosione del massimale annuo imposto dalla clausola (2,5 milioni di euro), senza porre in merito alcun termine di esercizio.
La causa, istruita attraverso produzioni documentali era definita con sentenza n.
619/2020 con cui il Tribunale di Pisa quanto all'interpretazione del contratto di assicurazione, e segnatamente delle previsioni relative al massimale per le annualità coperte in retroattività dalla polizza assicurativa, stabiliva : “Sul punto bisogna rilevare la necessità di ricorrere ai criteri ermeneutici dettati dal codice civile, stante l'effettiva ambiguità della clausola della polizza relativa all'efficacia temporale dell'assicurazione, nella quale
l'espressione “massimale annuo di € 2.500.000,00 per l'intero periodo di retroattività”, mettendo insieme il concetto di annualità e quello dell'intero periodo di retroattività, risulta suscettibile di essere interpretata sia nel senso che l'intero periodo che va dal 31.07.2003 al 31.07.2006 è coperto da un massimale complessivo della citata cifra, sia nel senso che per ciascuna delle tre annualità di cui si compone il periodo suddetto l'assicurato ha a disposizione un massimale di euro
2.500.000,00. In tale contesto di ambiguità dovuto alla formulazione letterale della clausola, risulta necessario ricorrere al criterio ermeneutico imposto dall'art. 1362, comma 2, c.c., e quindi valutare nel complesso il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del contratto.
All'uopo viene in rilievo la raccomandata del 21.07.2015 con la quale la compagnia assicurativa comunicava l'erosione del massimale. In tale documento la Convenuta dichiarava che: “il massimale aggregato di retroattività pari a € 2.500.000,00 per i sinistri accaduti dal
31.07.2003 al 31.07.2004 con richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza in oggetto è stato definitivamente eroso.”. In tale comunicazione, seppure in relazione all'annualità 31.07.2003/31.07.2004 e non a quella successiva nella quale si era verificato il sinistro che ci occupa, il convenuto, comunque, riferisce l'importo del massimale non all''intero periodo di pregressa, ma esclusivamente ad una delle tre annualità di cui quest'ultimo si compone. Si può dunque affermare che tale comunicazione va chiaramente a sostegno della seconda interpretazione sopra prospettata, e quindi che per ciascuna delle tre annualità di cui si compone il periodo di efficacia retroattiva dell'assicurazione l'assicurato ha a disposizione un massimale di euro 2.500.000,00. Alla luce dell'interpretazione che si ritiene di dover dare alla clausola di cui sopra, la questione della vessatorietà della stessa deve essere ritenuta infondata. Infatti se interpretata nel senso anzidetto, cioè che per ciascuna annualità di operatività retroattiva del contratto di assicurazione viene garantita una copertura per un massimo di euro 2.500.000,00, la clausola sull'efficacia temporale della garanzia non può ritenersi vessatoria, perché dalla stessa non discende alcuna limitazione di responsabilità della compagnia assicurativa che alteri l'equilibrio del sinallagma, dovendosi ritenere congrua rispetto alla causa in concreto del contratto l'assunzione da parte della compagnia assicuratrice dell'obbligo di garantire l'assicurato per le richieste di risarcimento che allo stesso dovessero pervenire per i sinistri accaduti nei tre anni antecedenti alla conclusione del contratto con un massimale di 2.500.000,00 per ciascuno dei suddetti tre anni.
Tanto chiarito bisogna passare a valutare se effettivamente il massimale per i sinistri occorsi tra il
31.07.2004 ed il 31.07.2005 si fosse eroso in conseguenza di pagamenti altri effettuati dalla compagnia assicuratrice. Ora, al riguardo si deve rilevare che è pacifico, in quanto ammesso dalla stessa attrice, che la Convenuta per la seconda annualità pregressa abbia effettuato pagamenti per euro 340.000,00 e che la convenuta, nel rispetto dei termini che erano stati concessi ai fini del deposito della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, si è limitata a riversare in atti una copiosa documentazione, priva di qualsiasi indicazione che consentisse al giudice di discernere tra i vari documenti quelli rilevanti, o quantomeno di comprendere il percorso probatorio dalla stessa proposto, rendendo in tal modo inammissibile, in quanto sarebbe stata esplorativa, la richiesta di espletamento di una ctu contabile per la determinazione dell'ammontare dei pagamenti dalla stessa effettuati in forza della polizza assicurativa. La convenuta ha poi prodotto un'ulteriore ed abbondante documentazione, la quale, però, non può essere tenuta in considerazione, in quanto prodotta tardivamente. Per le ragioni esposte si deve, dunque, concludere che la circostanza dell'erosione del massimale allegata da parte convenuta non può ritenersi provata.” Sulla scorta di tale interpretazione del contratto assicurativo il Tribunale statuiva quanto segue:
“Dichiara che il massimale annuo pari ad € 2.500.000,00 riferito alla seconda annualità di operatività retroattiva del contratto di assicurazione concluso tra le parti, non è esaurito;
- Dichiara che l ha titolo per ripetere nei confronti di Controparte_1
la somma di euro 991.855,59 pagata in esecuzione della sentenza n. Controparte_4
995/2014 del Tribunale di Livorno e per l'effetto condanna a pagare Controparte_4
all' della somma pari ad euro 991.855,59, oltre gli interessi Controparte_1
legali moratori dalla data di richiesta fino a quella dell'effettivo soddisfo;
Condanna a rifondere l nord ovest delle spese di lite Controparte_4 Controparte_1
che si liquidano in euro 21.795,00 per compensi di avvocato, oltre esborsi documentati, rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Avverso siffatta decisione HDI Assicurazioni-già ha Parte_2
interposto appello, facendo valere le seguenti doglianze:
–erronea interpretazione della clausola che regola il massimale per il periodo di retroattività; l'appellante lamenta che il primo giudice non abbia considerato che nel contratto per annualità assicurativa non si intende l'anno in cui si sono verificati gli eventi lesivi, ma ciascun anno del periodo di efficacia della copertura, che è attivata dalla ricezione da parte dell'assicurato di una richiesta risarcitoria, come risulterebbe inequivocabilmente dalla richiamata definizione di sinistro e comunque dalla regolamentazione dell'efficacia temporale della garanzia, conseguentemente il concetto di massimale annuo per l'importo di € 2.500.000,00 deve necessariamente essere riferito alle richieste risarcitorie intervenute in ciascun anno del “periodo di validità” del contratto dal 30 settembre 2006 al 30 settembre 2009 relative a fatti avvenuti nell'intero periodo di retroattività;
-omesso esame delle allegazioni delle parti e delle risultanze contabili da parte del primo giudice, nell'aver ritenuto la mancata erosione del massimale;
-erroneo rigetto dell'eccezione di compensazione svolta in via subordinata .
- erronea quantificazione dell'importo asseritamente dovuto dalla IA : assume l'appellante di aver prodotto il 26 febbraio 2019 la sentenza della Corte
d'Appello di Firenze n. 907/2018 emessa nel giudizio tra la e gli eredi di Pt_3
per il sinistro oggetto della presente controversia, che, in Persona_2 parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto il quantum del risarcimento dovuto, nonché un prospetto di ricalcolo delle somme da ultimo spettanti ai terzi danneggiati, in base alla sentenza di appello per un importo pari a €
836.667,22.
Ritualmente costituitasi la ha proposto appello incidentale Parte_9
subordinato ( laddove la Corte dovesse condividere l'interpretazione del contratto di assicurazione proposta dall'appellante) , fondato sui i seguenti motivi:
-nullità della clausola di cui all'art. 1 del contratto: si sollecita la Corte ad una valutazione della clausola sotto il profilo dell'adeguatezza della regolamentazione in fase di esecuzione del contratto, minata dallo squilibrio tra le parti rispetto all'assunzione del rischio dell'errore professionale, ciò in ragione del determinarsi di una evidente scopertura relativamente sia al periodo temporale considerato, sia soprattutto alla riduzione del massimale complessivamente disponibile ratione temporis in base alla natura spuria della clausola claims made introdotta, sì da esporre, da un lato, l'Ente al pagamento del risarcimento;
-vessatorietà della clausola di limitazione della responsabilità per il periodo di pregressa.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 11.5.2023 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c, dopo la cui scadenza in data 30.11.2023 questa Corte ha emesso la sentenza non definitiva n. 2493/2023 con cui ha deciso il primo ed il secondo motivo di appello principale, rimettendo la causa sul ruolo, con separata ordinanza per calcolare, attraverso una ctu contabile, le somme corrisposte da
, al fine di verificare se vi sia stata un erosione del Parte_2
massimale.
Nella sentenza in questione, la Corte, dopo aver riportato il contenuto della clausola assicurativa oggetto di interpretazione, in base alla quale “l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta dall'assicurato durante il periodo di validità del presente contratto , sempre che tali richieste siano relative a fatti colposi posti in essere in data non anteriore al 31.7.2003, escluse le richieste di risarcimento derivanti da fatti o circostanze note al contraente al momento della decorrenza della polizza .Per il periodo dal
31.7.2003 al 30.09.2006 la garanzia è prestata con un massimale annuo di euro 2.500.000 per l'intero periodo di retroattività , con possibilità di reintegro del massimale , previo accordo scritto fra le parti al tasso indicato nella scheda di offerta.”; ha respinto il primo motivo di appello principale, condividendo l'interpretazione cui è pervenuto il giudice di prime cure, il quale ha ritenuto che, per ciascun anno del periodo di retroattività , è previsto un massimale assicurativo di euro 2.500.000, per cui , per il triennio 31.7.2003 e 31.07.2006 sarà dovuto l'importo di euro (7.500.000
) e conseguentemente la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale di non vessatorietà della clausola così interpretata. Respingendo il secondo motivo, la
Corte ha ritenuto, contrariamente a quanto sostenuto dalla compagnia appellante, che l'erosione del massimale non sia un fatto pacificamente ammesso o comunque provato dai documenti in atti ed ha confermato la decisione del Tribunale circa la tardività della documentazione prodotta da dopo la scadenza dei termini Pt_2
ex art. 183 comma IV c.p.c per il deposito della memoria istruttoria n.2 , ovvero quella depositata in data 26.2.2019 e 27.2.2019. La causa con separata ordinanza è stata rimessa sul ruolo per espletamento di ctu contabile volta ad accertare l'avvenuta effettiva erosione del massimale assicurativo annuale di euro 2.500.000 avuto riguardo agli eventi di danno che si sono verificati negli intervalli di tempo compresi tra il 31.7.2003 e il 31.7.2004, fra il 31.7.2004 e il 31.7.2005, fra il
31.7.2005 e il 31.7.2006 con riferimento a ciascuna annualità contributiva. Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, dopo un supplemento integrativo, la causa è stata trattenuta in decisione in data 13.3.2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 20 giugno 2025 , dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c .
2.Perimetro della decisione Il prosieguo della controversia che deve essere deciso riguarda dunque unicamente l'accertamento dell'avvenuta erosione del massimale assicurativo con riferimento ai sinistri in pregressa relativamente alle tre annualità ricomprese nel periodo fra il
31.7.2003 al 31.7.2006, considerando per ciascuna annualità un massimale di euro
2.500.000,00 come stabilito con la sentenza non definitiva n. 2493/2023 di questa
Corte. Tale residuo accertamento incide poi sulla valutazione di fondatezza dell'eccezione di compensazione sollevata dalla compagnia appellante e da esso dipende l'eventuale scrutinio dei motivi dell'appello incidentale subordinato della
Pt_3
3.La documentazione esaminata e gli esiti della ctu
Nel giudizio di primo grado la compagnia a fondamento dell' eccezione di erosione del massimale contributivo e di quella subordinata di compensazione, ha prodotto un proprio prospetto riepilogativo di natura gestionale che è stato contestato nella sua valenza probatoria dalla in assenza di documentazione ulteriore Pt_3
dimostrativa degli effettivi pagamenti operati dalla propria assicuratrice, pertanto , come già valutato dal primo giudice, tale schema sintetico non è idoneo in sé a dimostrare la fondatezza del fatto estintivo eccepito dalla compagnia. Per quanto attiene poi alle copie di assegni e di disposizioni di bonifico, si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione in base al quale "La semplice disposizione di bonifico impartita dal "solvens" e risultante dall'annotazione nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio, non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, ne e possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacche l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilita del "solvens" in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalita solutoria prescelta non puo farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme"). ( cfr Cass. n. 8046/2023). Nel caso in esame poi, i pagamenti da parte dell'assicuratrice sarebbero stati effettuati verso terzi danneggiati e non in favore della assicurata, pertanto anche in Pt_3 virtù del principio di prossimità della prova, incombe sulla convenuta-appellante l'onere di dimostrare l'esatta e reale entità delle somme corrisposte in adempimento del contratto di assicurazione stipulato con la odierna appellata, ovvero dare prova dei fatti estintivi del diritto da quest'ultima azionato nel pregresso grado di giudizio.
Per tali ragioni, dopo il deposito della relazione peritale, ove venivano proposte quattro diverse ipotesi di conteggio, al CTU è stato chiesto, ad integrazione del precedente elaborato, di effettuare un calcolo delle somme risultanti contemporaneamente da copia di bonifico ( o copia di assegni) e nei prospetti riepilogativi provenienti non soltanto dalla compagnia ma anche dall Pt_3
Le risultanze peritali, pienamente condivisibili perché fondate su un corretto ed adeguato esame della documentazione in atti, consentono di ritenere provato che il massimale annuo di € 2.500.000,00 non è mai stato superato nel corso delle tre annualità di pregressa 31.7.2003-31.7.2004; 1.8.2004- 31.7.2005; 1.08.2005-
31.7.2006 e lo stesso per quanto attiene al massimale complessivamente considerato, pertanto deve essere respinta anche l'eccezione di compensazione riproposta con il terzo motivo di impugnazione principale, fondata sull'assunto che in riferimento alla terza annualità di gestione dei sinistri in pregressa, la compagnia avrebbe corrisposto somme superiori ad euro 2.500.000,00.
Da tanto discende l'assorbimento dei motivi di impugnazione incidentale dell in quanto subordinata all'accoglimento dei primi tre motivi di quella Pt_3
principale.
4.Le somme dovute dall'appellante in relazione al sinistro CP_3
Con l'ultimo motivo l'appellante ha impugnato il capo della sentenza con cui è stata condannata al rimborsare alla la somma di euro 991.855,59 Pt_10
corrispondente agli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno agli eredi nella sentenza del Tribunale di Livorno n. 995/2014, lamentando che il CP_3
primo giudice non abbia tenuto conto della pronuncia intervenuta nelle more del pregresso grado di giudizio, della Corte d'Appello di Firenze n. 907/2018 che ha ridotto il quantum del risarcimento relativo al sinistro nonostante tale CP_3
sentenza sia stata da essa prodotta in data 26.2.2019.
Invero la pronuncia citata ha riformato quella del Tribunale di Livorno relativamente alla modalità di calcolo di rivalutazione ed interessi sulle somme liquidate a titolo di capitale. L'appellata ha dato atto che, a seguito di intese fra le parti, la sentenza qui impugnata è stata eseguita nei limiti delle somme dovute dalla in base alla pronuncia della Corte d'Appello n. 907/2018 ed ha Pt_11
prodotto le contabili dei bonifici ricevuti da er un importo complessivo di euro 1.197.790,00 ( all.ti 1A,2A,3A,4A comparsa di costituzione in appello).
La doglianza è quindi fondata e su tale capo la sentenza di primo grado va riformata.
5.Le spese di lite.
La regolamentazione delle spese contenuta nella sentenza impugnata va confermata, in quanto la compagnia appellante all'esito dei due giudizi è soccombente in relazione alla domanda della . Pt_10
Anche in questo giudizio è sostanzialmente soccombente, né la fondatezza dell'ultimo motivo modifica la valutazione globale e sostanziale dell'esito della lite ai fini ed agli effetti dell'art. 91 c.p.c, pertanto la compagnia appellante è tenuta a rimborsare alla azienda sanitaria appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 in €
26.155,00 per compenso professionale, considerato il valore della controversia ( scaglione ricompreso fra euro 520.000,00 ed € 1.000.000) ed un impegno difensivo medio.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da GIA' Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 619/2020 del Tribunale di Pisa , ogni altra domanda,
[...]
istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata condanna
[...]
a pagare all le Parte_1 Controparte_1
somme da questa dovute agli eredi in esecuzione della sentenza CP_3
della Corte d'Appello di Firenze n. 907/2018 , oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
conferma per il resto la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del presente giudizio che si liquidano in € 26.155,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3) pone definitivamente a carico di parte appellante le spese di ctu;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025 .
Il Consigliere estensore La Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1354/2020 promossa da:
GIA' Parte_1 Parte_2
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MORGANTI DAVID, elettivamente P.IVA_1
domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. CEI LUCA, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE trattenuta in decisione in data 13.3.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per parte appellante: “ Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello avverso la sentenza n.
619/2020 del Tribunale di Pisa, emessa il 28 giugno 2020 e pubblicata il 29 giugno 2020 e in riforma totale o, in subordine, parziale della sentenza menzionata, per tutte le ragioni esposte: 1 in via principale: a) respingere ogni domanda proposta dalla Controparte_2
nei confronti della IA, perché inammissibile e infondata in fatto e in
[...]
diritto e comunque priva di riscontro probatorio;
b) condannare l odierna appellata alla CP_1
restituzione dell'importo di € 1.197,790,62, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento del 15 dicembre 2020 al saldo versato dalla IA con animo di ripetizione in esecuzione della sentenza di primo grado;
2 in via subordinata: nel denegato caso di ritenuta fondatezza della domanda di rimborso proposta dalla Controparte_2
a) compensare il credito della con il superiore credito vantato da
[...] Pt_3 [...]
(oggi nei suoi confronti per le causali di cui Parte_2 Parte_1
agli scritti difensivi pari a non meno di € 2.196,252,00 o nella diversa misura che risulterà e che si chiede di accertare anche alla luce della sentenza di codesta Corte di Appello di Firenze n.
907/2018 e, per l'effetto, respingere la domanda di rimborso proposta dalla
[...]
b) accertare l'ammontare del presunto credito della Controparte_2
nei confronti della IA, tenendo conto della riduzione della condanna nei confronti Pt_3
dell di cui alla suddetta sentenza n. 907/2018 di codesta Corte d'Appello di Firenze e CP_1
per l'effetto ridurre in proporzione ogni denegato provvedimento di condanna nei confronti di
(oggi ; c) condannare l alla restituzione delle Pt_2 Parte_1 CP_1
maggiori somme rispetto a quanto eventualmente accertato come dovuto rispetto a quanto versato dalla IA in esecuzione della sentenza di primo grado;
3 in ogni caso: a) dichiarare inammissibile, nulla e comunque infondata e prescritta la domanda proposta per la prima volta dall all'udienza del giudizio di primo grado del 23 febbraio 2017 e, per l'effetto, CP_1
respingerla; b) dichiarare inammissibile e comunque rigettare, in quanto infondato l'avverso appello incidentale. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”. Per parte appellata-appellante incidentale : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contariis reiectis, per le motivazioni tutte anche di appello incidentale già introdotte e qui da intendersi integralmente richiamate:
i) in tesi- anche eventualmente in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare nulla la clausola di cui all'art. 1 della polizza, sotto la voce "Efficacia temporale delle garanzie", doc. n. 2, per inadeguatezza tenuto anche conto della recentissima conferma delle statuizioni di Cass. Sez. Un.
n. 22437/2018 contenuta in Cass. Civ. n. 9616/2023 ed in Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
26/04/2022, n. 12981 al proposito della necessità di operare, in materia di responsabilità professionale medica, la valutazione della bontà dell'assetto negoziale di un contratto assicurativo operante con formula "claims made" avendo a riferimento la fattispecie tipica oramai introdotta dalle più recenti normative subentrate in materia (legge n. 24/2017, c.d. Legge Gelli);
- per l'effetto accerti che il massimale da prendere a riferimento per la liquidazione del sinistro
'ED è quello di cui all'art. 32 del medesimo contratto, riformando in questo senso la Sentenza n. 619/2020 e confermando la condanna di stessa alla Pt_2
restituzione delle somme a tale titolo pagate da . Vinte le spese di primo grado, che Pt_4
si chiede di mantenere ferme, e di appello;
ii) in ipotesi - in base alla già accolta, in Sentenza parziale, interpretazione della clausola di cui al punto 1 del contratto assicurativo doc. n. 2 primo grado proposta dall'appellata , Pt_4
anche in parte qua in accoglimento dell'appello incidentale, respinga nel merito l'appello confermando interamente oppure modificando parzialmente la sentenza del Tribunale di Pisa n.
619/2020 accertando che nessuna erosione di massimale si è mai verificata in riferimento al sinistro né alla data del 30.9.2014, né successivamente, stante la sussistenza (da CP_3
accertarsi eventualmente a parziale modifica della stessa Sentenza) di un massimale aggregato pari ad euro 7.500.000 riferito all'intero periodo di pregressa, oppure di euro 7.916.000 riferito alla durata del contratto;
in subordine accertando che nessuna erosione di massimale annuo (pari a
2.500.000 euro) si è verificata riferito o all'anno di pregressa cui riferisce il sinistro 'ED per cui è causa stante la mancata prova del suo superamento alla luce delle risultanze dell'esperita
C.T.U. contabile, conseguentemente confermando la condanna di alla Parte_2 restituzione delle somme a tale titolo pagate da . Vinte le spese di primo grado, che Pt_4
si chiede di mantenere ferme, e di appello;
iii) in ulteriore, subordinata e non creduta ipotesi - in accoglimento dell'appello incidentale, ove accerti, in virtù di qualunque altra interpretazione del contratto, il superamento del massimale unico o annuo che sia riferibile al sinistro 'ED , accerti e dichiari il diritto Parte_5
di al riacquisto del medesimo massimale al prezzo di gara e, in accoglimento della Pt_4
domanda posta, dichiari tenuta alla reintegra del massimale così come Parte_2
originariamente contrattualizzato tra le parti;
per l'effetto respinga l'eccezione riconvenzionale in compensazione ex adverso introdotta, dichiarando conseguentemente su tale base Parte_2
tenuta al rimborso di quanto indebitamente pagato e non dovuto dall'Azienda attrice in merito al decesso 'ED per cui è causa e confermandone la condanna al proposito. Vinte le spese di primo grado, che si chiede di mantenere ferme, e di appello.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 619/2020 del Tribunale di Pisa pubblicata il 29.6.2020 e notificata il 30.6.2020 , in materia di assicurazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Controparte_2
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pisa la
[...]
deducendo quanto segue: Controparte_4
- in data 30.09.2006 l'ex di Livorno stipulava con la compagnia Parte_6
corrente in Milano, apposito contratto di assicurazione Controparte_5
per la RCT/RCO n. 762/1207 con scadenza al 30.09.2009, nella forma della claims made ;
-in data 14.05.2007 perveniva all'ex di Livorno, acquisita al prot. Parte_6
aziendale n. 40613, richiesta di risarcimento danni da parte degli eredi (sig.ra Per_1
sig. e rispettivamente moglie e figli) del sig.
[...] Controparte_6 _7 , deceduto in data 07.09.2004, in seguito ad errate cure per Persona_2
patologia coronarica prestate da parte dei sanitari dell'U.O. Cardiologia del Presidio
Ospedaliero di Cecina che avevano avuto in cura il paziente dal 01.09.2004;
- in data 18.05.2007 veniva trasmessa, nei termini di cui al predetto contratto assicurativo (art. 12), a mezzo fax, al Broker dell'assicurazione la denuncia di sinistro, a cui faceva seguito, in data 22.05.2007, la comunicazione da parte del broker dell'assicurazione dell'apertura del sinistro e della contestuale presa in carico
;
-in data 09.02.2011 veniva notificato l'atto di citazione promosso dagli eredi del deceduto sig. dinnanzi al Tribunale di Livorno per sentir riconoscere la CP_3
responsabilità dell in merito alla causazione dell'avvenuto decesso del CP_1
proprio congiunto e la causa iscritta al n. R.G. 446/2011, si concludeva con sentenza n. 995/2014 notificata in data 30.09.2014, con cui l'ex di Parte_6
Livorno veniva condannata al pagamento di € 225.000,00 per capitale, oltre interessi e rivalutazione in favore della moglie del sig. di € 240.000,00 CP_3
oltre interessi e rivalutazione in favore del figlio minorenne all'epoca; di €
225.000,00 oltre interessi e rivalutazione in favore del figlio maggiorenne, oltre le spese di lite e di CTU;
-la compagnia sollecitata a provvedere al pagamento di Controparte_5
quanto statuito in sentenza, comunicava con nota acquisita al protocollo aziendale n. 70404 del 30.09.2014 (doc. 8) dell'ex di Livorno, di non coprire il Parte_6
sinistro de quo per avvenuta erosione del massimale con riferimento ai sinistri verificatisi nel periodo di retroattività della garanzia assicurativa nella quale ricadeva anche quello in oggetto;
- l'ex di Livorno, preso atto della suddetta comunicazione, a fronte Parte_6
alla notifica del titolo esecutivo e del relativo atto di precetto, ferma la contestazione della fondatezza della posizione assunta dalla propria compagnia assicuratrice e con salvezza di integrale recupero delle relative somme, così come reso noto a controparte con comunicazione a mezzo fax del 22.10.2014, al solo fine di evitare un'imminente azione esecutiva ed i relativi costi, provvedeva al pagamento di tutte quante le somme così come liquidate in sentenza a favore di tutti i soggetti ivi indicati, come da determinazione del Direttore Generale n. 572 del 17.12.2014;
-la nuova nata succeduta alla ex Controparte_1 Parte_6
di Livorno, con successiva lettera racc. a.r del 26.05.2016, prot. n. 0093874, diffidava nuovamente la che nel frattempo aveva acquisito la Controparte_8
denominazione di dal rimborsarle quanto pagato Pt_2 CP_4
dall agli eredi essendo rimasta la suddetta diffida senza alcuna CP_1 CP_3
risposta.
Tanto premesso parte attrice chiedeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis, nel merito, in via principale: 1) accertato e dichiarato che l Parte_7
ha titolo per ripetere da (già , in
[...] Controparte_4 Controparte_8
persona del suo legale rapp.te pro-tempore, tutte quante le somme indebitamente pagate agli eredi del sig. , ammontanti complessivamente ad € Persona_2
991.855,59, oltre interessi come per legge, poiché è pacifico agli atti (cfr. doc. 15, all. 2 e doc. 23) che il massimale complessivamente disponibile per l'intero periodo di pregressa (pari a circa euro 7.916.000) non può dirsi completamente eroso, avendo (già ) pagato complessivamente sinistri per un totale di Pt_2 CP_5
circa 2.284.000 milioni di euro, su un massimale complessivo reso contrattualmente disponibile di euro 7.916.000, con un residuo di circa 5.631.000 euro, ampiamente capiente per la restituzione richiesta e, per l'effetto, condannarsi Controparte_4
(già al rimborso della complessiva somma a titolo di sorte
[...] Controparte_8
capitale pari ad € 991.855,59, oltre interessi legali dal dovuto fino alla data di effettivo soddisfo, oltre spese legali, iva e cpa come per legge;
e comunque, in subordine: 2) atteso che, sempre per le spiegate motivazioni, non può dirsi eroso, del pari, neanche il massimale annuo pari ad € 2.500.000,00 riferito all'annualità cui è avvenuto il decesso (07.09.2004), accerti che l' ha titolo per Parte_7
ripetere da (già , tutte quante le somme Controparte_4 Controparte_8
indebitamente pagate agli eredi del sig. , ammontanti Persona_2
complessivamente ad € 991.855,59, oltre interessi come per legge, e per l'effetto condanni al rimborso di tali somme (già Controparte_4 Controparte_8
nei medesimi termini di cui al predetto punto 1), una volta accertato e dichiarato che a fronte del pagato dall'Assicurazione pari ad € 340.504,44 per la specifica annualità, residua ancora un importo pari ad € 2.159.495,56 sufficientemente capiente ed in grado di coprire la cifra così come anticipata dall in estremo CP_1
subordine, dichiarare (già tenuta Parte_2 Controparte_8
a reintegrare il massimale previsto come da impegni contrattualmente assunti come da lettera del 15.9.2015 (doc. n. 16) e successive comunicazioni;
sempre in via principale, accertato e dichiarato che sussiste l'obbligo contrattuale di
[...]
(già di manlevare e prendere in carico, in favore dell CP_4 CP_8 Pt_7
, entro tali importi di massimale o nei diversi termini (massimale di
[...]
polizza principale) che potranno essere determinati, la gestione di tutte quelle liti presenti e/o comunque pendenti e/o future rientranti nel predetto periodo di retroattività condanni, di conseguenza ad assumere la Controparte_4
gestione di tutte le predette liti al fine di tenere indenne, come da contratto, la stessa dalle spese legali conseguenti entro i sub-limiti di polizza (un quarto CP_1
del massimale per ciascun sinistro) e di pagarne i relativi danni risarcitori ed accessori conseguenti come da stessa polizza e prassi (rivalutazione, interessi, spese di registrazione, etc.), nessuno escluso;
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge.”
Si costituiva la compagnia convenuta, la quale contestava l'interpretazione fornita dall' Ausl circa il computo del massimale rispetto ai sinistri pregressi, ossia accaduti prima della sottoscrizione del contratto assicurativo (dal 31 luglio 2003 al 30 settembre 2006), ma denunciati nel periodo di validità della garanzia, composto da tre annualità (dal 30 settembre 2006 al 30 settembre 2009). In particolare, assumeva che il contratto sottoscritto tra le parti aveva quale oggetto della copertura la denuncia di sinistro e come riferimento temporale in cui dovevano pervenire le denunce il periodo dal 30 settembre 2006/30 settembre 2009, pertanto siffatti periodi di validità del contratto bisognava considerare ai fini del computo del massimale delle relative annualità assicurative, sottolineando poi che nelle definizioni del contratto, per annualità assicurativa doveva intendersi “il periodo compreso tra la data di effetto (30 settembre 2006) e la data di scadenza o cessazione dell'assicurazione” (30 settembre 2009), e che ciò valeva sia per i sinistri accaduti e denunciati nel periodo di validità della garanzia sia per i sinistri accaduti precedentemente (e sempre denunciati nel periodo di validità della garanzia). In sostanza le annualità assicurative, anche per i sinistri pregressi, sarebbero state tre: la prima dal 30 settembre 2006 al 30 settembre 2007, la seconda dal 30 settembre
2007 al 30 settembre 2008 e, infine, la terza dal 30 settembre 2008 al 30 settembre
2009 (terza annualità). Di conseguenza, il sinistro oggetto di causa avvenuto a settembre 2004 e, dunque, rientrante nella copertura pregressa, essendo stato denunciato il 14 maggio 2007, andava computato, anche ai fini del massimale (di €
2.500.000,00), nella prima annualità di polizza (dal 30 settembre 2006 al 30 settembre 2007), ma essendo stati corrisposti relativamente a detta annualità indennizzi superiori al dovuto per € 4.090.508,66 la pretesa avversaria, afferente ad un sinistro in pregressa denunciato nel medesimo periodo, non poteva trovare accoglimento. La convenuta contestava altresì la tesi di parte attrice secondo cui il massimale dei sinistri pregressi andava computato sommando le annualità, sicché esso ammontava, a prescindere dall'annualità di riferimento, ad € 7.916.000,00., non sussistendo alcun riferimento nella polizza ad un massimale di € 7.916.000,00 e non essendo possibile sostenere che il massimale residuo di una annualità andasse ad incrementare quello delle annualità successive. La convenuta poi, in denegata ipotesi di ritenuta fondatezza della tesi proposta da parte attrice, ovvero che i massimali andassero considerati con riferimento alle singole annualità pregresse in cui si era verificato il sinistro e non invece in riferimento all'annualità in cui lo stesso era stato denunciato, formulava, in via subordinata, eccezione riconvenzionale di compensazione, in quanto, mentre per la seconda annualità pregressa, nella quale si era verificato il sinistro oggetto di causa, la compagnia assicuratrice aveva effettuato pagamenti per la somma complessiva di euro
501.505,04, per la terza annualità pregressa la medesima compagnia aveva corrisposto somme per totale di euro 4.696.252,90. Di conseguenza, quanto pagato dalla convenuta per la terza annualità pregressa in eccedenza rispetto al massimale per quella stessa annualità, rappresentava un controcredito da portare in compensazione. La convenuta chiedeva quindi in via principale il rigetto della domanda attorea;
in via subordinata compensarsi il credito della con quello Pt_3
maggiore da essa vantato nei suoi confronti per le causali di cui in premessa, pari a non meno di € 2.196,252,00 o nella diversa misura da accertarsi e, per l'effetto, respingersi la domanda di rimborso proposta dalla Controparte_2
[...]
Alla prima udienza l'attrice contestava l'avversa eccezione riconvenzionale di compensazione e formulava nuova domanda di accertamento del diritto della
[...]
in base al contratto ed agli accordi successivamente Parte_8
intervenuti tra le parti, ad ottenere la reintegra del massimale relativo al periodo di pregressa 31.7.2005-31.7.2006 la cui presunta e contestata erosione era stata dichiarato per la prima volta dalla compagnia in comparsa di costituzione. A sostegno di tale nuova domanda l'attrice rappresentava che in data 4.12.2006 tra le parti sarebbe intervenuto un successivo accordo in base al quale si sarebbe provveduto alla reintegra del massimale solo al momento in cui - in base alle comunicazioni cui la IA era tenuta per contratto - si fosse determinata l'effettiva erosione del massimale annuo imposto dalla clausola (2,5 milioni di euro), senza porre in merito alcun termine di esercizio.
La causa, istruita attraverso produzioni documentali era definita con sentenza n.
619/2020 con cui il Tribunale di Pisa quanto all'interpretazione del contratto di assicurazione, e segnatamente delle previsioni relative al massimale per le annualità coperte in retroattività dalla polizza assicurativa, stabiliva : “Sul punto bisogna rilevare la necessità di ricorrere ai criteri ermeneutici dettati dal codice civile, stante l'effettiva ambiguità della clausola della polizza relativa all'efficacia temporale dell'assicurazione, nella quale
l'espressione “massimale annuo di € 2.500.000,00 per l'intero periodo di retroattività”, mettendo insieme il concetto di annualità e quello dell'intero periodo di retroattività, risulta suscettibile di essere interpretata sia nel senso che l'intero periodo che va dal 31.07.2003 al 31.07.2006 è coperto da un massimale complessivo della citata cifra, sia nel senso che per ciascuna delle tre annualità di cui si compone il periodo suddetto l'assicurato ha a disposizione un massimale di euro
2.500.000,00. In tale contesto di ambiguità dovuto alla formulazione letterale della clausola, risulta necessario ricorrere al criterio ermeneutico imposto dall'art. 1362, comma 2, c.c., e quindi valutare nel complesso il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del contratto.
All'uopo viene in rilievo la raccomandata del 21.07.2015 con la quale la compagnia assicurativa comunicava l'erosione del massimale. In tale documento la Convenuta dichiarava che: “il massimale aggregato di retroattività pari a € 2.500.000,00 per i sinistri accaduti dal
31.07.2003 al 31.07.2004 con richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza in oggetto è stato definitivamente eroso.”. In tale comunicazione, seppure in relazione all'annualità 31.07.2003/31.07.2004 e non a quella successiva nella quale si era verificato il sinistro che ci occupa, il convenuto, comunque, riferisce l'importo del massimale non all''intero periodo di pregressa, ma esclusivamente ad una delle tre annualità di cui quest'ultimo si compone. Si può dunque affermare che tale comunicazione va chiaramente a sostegno della seconda interpretazione sopra prospettata, e quindi che per ciascuna delle tre annualità di cui si compone il periodo di efficacia retroattiva dell'assicurazione l'assicurato ha a disposizione un massimale di euro 2.500.000,00. Alla luce dell'interpretazione che si ritiene di dover dare alla clausola di cui sopra, la questione della vessatorietà della stessa deve essere ritenuta infondata. Infatti se interpretata nel senso anzidetto, cioè che per ciascuna annualità di operatività retroattiva del contratto di assicurazione viene garantita una copertura per un massimo di euro 2.500.000,00, la clausola sull'efficacia temporale della garanzia non può ritenersi vessatoria, perché dalla stessa non discende alcuna limitazione di responsabilità della compagnia assicurativa che alteri l'equilibrio del sinallagma, dovendosi ritenere congrua rispetto alla causa in concreto del contratto l'assunzione da parte della compagnia assicuratrice dell'obbligo di garantire l'assicurato per le richieste di risarcimento che allo stesso dovessero pervenire per i sinistri accaduti nei tre anni antecedenti alla conclusione del contratto con un massimale di 2.500.000,00 per ciascuno dei suddetti tre anni.
Tanto chiarito bisogna passare a valutare se effettivamente il massimale per i sinistri occorsi tra il
31.07.2004 ed il 31.07.2005 si fosse eroso in conseguenza di pagamenti altri effettuati dalla compagnia assicuratrice. Ora, al riguardo si deve rilevare che è pacifico, in quanto ammesso dalla stessa attrice, che la Convenuta per la seconda annualità pregressa abbia effettuato pagamenti per euro 340.000,00 e che la convenuta, nel rispetto dei termini che erano stati concessi ai fini del deposito della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, si è limitata a riversare in atti una copiosa documentazione, priva di qualsiasi indicazione che consentisse al giudice di discernere tra i vari documenti quelli rilevanti, o quantomeno di comprendere il percorso probatorio dalla stessa proposto, rendendo in tal modo inammissibile, in quanto sarebbe stata esplorativa, la richiesta di espletamento di una ctu contabile per la determinazione dell'ammontare dei pagamenti dalla stessa effettuati in forza della polizza assicurativa. La convenuta ha poi prodotto un'ulteriore ed abbondante documentazione, la quale, però, non può essere tenuta in considerazione, in quanto prodotta tardivamente. Per le ragioni esposte si deve, dunque, concludere che la circostanza dell'erosione del massimale allegata da parte convenuta non può ritenersi provata.” Sulla scorta di tale interpretazione del contratto assicurativo il Tribunale statuiva quanto segue:
“Dichiara che il massimale annuo pari ad € 2.500.000,00 riferito alla seconda annualità di operatività retroattiva del contratto di assicurazione concluso tra le parti, non è esaurito;
- Dichiara che l ha titolo per ripetere nei confronti di Controparte_1
la somma di euro 991.855,59 pagata in esecuzione della sentenza n. Controparte_4
995/2014 del Tribunale di Livorno e per l'effetto condanna a pagare Controparte_4
all' della somma pari ad euro 991.855,59, oltre gli interessi Controparte_1
legali moratori dalla data di richiesta fino a quella dell'effettivo soddisfo;
Condanna a rifondere l nord ovest delle spese di lite Controparte_4 Controparte_1
che si liquidano in euro 21.795,00 per compensi di avvocato, oltre esborsi documentati, rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Avverso siffatta decisione HDI Assicurazioni-già ha Parte_2
interposto appello, facendo valere le seguenti doglianze:
–erronea interpretazione della clausola che regola il massimale per il periodo di retroattività; l'appellante lamenta che il primo giudice non abbia considerato che nel contratto per annualità assicurativa non si intende l'anno in cui si sono verificati gli eventi lesivi, ma ciascun anno del periodo di efficacia della copertura, che è attivata dalla ricezione da parte dell'assicurato di una richiesta risarcitoria, come risulterebbe inequivocabilmente dalla richiamata definizione di sinistro e comunque dalla regolamentazione dell'efficacia temporale della garanzia, conseguentemente il concetto di massimale annuo per l'importo di € 2.500.000,00 deve necessariamente essere riferito alle richieste risarcitorie intervenute in ciascun anno del “periodo di validità” del contratto dal 30 settembre 2006 al 30 settembre 2009 relative a fatti avvenuti nell'intero periodo di retroattività;
-omesso esame delle allegazioni delle parti e delle risultanze contabili da parte del primo giudice, nell'aver ritenuto la mancata erosione del massimale;
-erroneo rigetto dell'eccezione di compensazione svolta in via subordinata .
- erronea quantificazione dell'importo asseritamente dovuto dalla IA : assume l'appellante di aver prodotto il 26 febbraio 2019 la sentenza della Corte
d'Appello di Firenze n. 907/2018 emessa nel giudizio tra la e gli eredi di Pt_3
per il sinistro oggetto della presente controversia, che, in Persona_2 parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto il quantum del risarcimento dovuto, nonché un prospetto di ricalcolo delle somme da ultimo spettanti ai terzi danneggiati, in base alla sentenza di appello per un importo pari a €
836.667,22.
Ritualmente costituitasi la ha proposto appello incidentale Parte_9
subordinato ( laddove la Corte dovesse condividere l'interpretazione del contratto di assicurazione proposta dall'appellante) , fondato sui i seguenti motivi:
-nullità della clausola di cui all'art. 1 del contratto: si sollecita la Corte ad una valutazione della clausola sotto il profilo dell'adeguatezza della regolamentazione in fase di esecuzione del contratto, minata dallo squilibrio tra le parti rispetto all'assunzione del rischio dell'errore professionale, ciò in ragione del determinarsi di una evidente scopertura relativamente sia al periodo temporale considerato, sia soprattutto alla riduzione del massimale complessivamente disponibile ratione temporis in base alla natura spuria della clausola claims made introdotta, sì da esporre, da un lato, l'Ente al pagamento del risarcimento;
-vessatorietà della clausola di limitazione della responsabilità per il periodo di pregressa.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 11.5.2023 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c, dopo la cui scadenza in data 30.11.2023 questa Corte ha emesso la sentenza non definitiva n. 2493/2023 con cui ha deciso il primo ed il secondo motivo di appello principale, rimettendo la causa sul ruolo, con separata ordinanza per calcolare, attraverso una ctu contabile, le somme corrisposte da
, al fine di verificare se vi sia stata un erosione del Parte_2
massimale.
Nella sentenza in questione, la Corte, dopo aver riportato il contenuto della clausola assicurativa oggetto di interpretazione, in base alla quale “l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta dall'assicurato durante il periodo di validità del presente contratto , sempre che tali richieste siano relative a fatti colposi posti in essere in data non anteriore al 31.7.2003, escluse le richieste di risarcimento derivanti da fatti o circostanze note al contraente al momento della decorrenza della polizza .Per il periodo dal
31.7.2003 al 30.09.2006 la garanzia è prestata con un massimale annuo di euro 2.500.000 per l'intero periodo di retroattività , con possibilità di reintegro del massimale , previo accordo scritto fra le parti al tasso indicato nella scheda di offerta.”; ha respinto il primo motivo di appello principale, condividendo l'interpretazione cui è pervenuto il giudice di prime cure, il quale ha ritenuto che, per ciascun anno del periodo di retroattività , è previsto un massimale assicurativo di euro 2.500.000, per cui , per il triennio 31.7.2003 e 31.07.2006 sarà dovuto l'importo di euro (7.500.000
) e conseguentemente la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale di non vessatorietà della clausola così interpretata. Respingendo il secondo motivo, la
Corte ha ritenuto, contrariamente a quanto sostenuto dalla compagnia appellante, che l'erosione del massimale non sia un fatto pacificamente ammesso o comunque provato dai documenti in atti ed ha confermato la decisione del Tribunale circa la tardività della documentazione prodotta da dopo la scadenza dei termini Pt_2
ex art. 183 comma IV c.p.c per il deposito della memoria istruttoria n.2 , ovvero quella depositata in data 26.2.2019 e 27.2.2019. La causa con separata ordinanza è stata rimessa sul ruolo per espletamento di ctu contabile volta ad accertare l'avvenuta effettiva erosione del massimale assicurativo annuale di euro 2.500.000 avuto riguardo agli eventi di danno che si sono verificati negli intervalli di tempo compresi tra il 31.7.2003 e il 31.7.2004, fra il 31.7.2004 e il 31.7.2005, fra il
31.7.2005 e il 31.7.2006 con riferimento a ciascuna annualità contributiva. Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, dopo un supplemento integrativo, la causa è stata trattenuta in decisione in data 13.3.2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 20 giugno 2025 , dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c .
2.Perimetro della decisione Il prosieguo della controversia che deve essere deciso riguarda dunque unicamente l'accertamento dell'avvenuta erosione del massimale assicurativo con riferimento ai sinistri in pregressa relativamente alle tre annualità ricomprese nel periodo fra il
31.7.2003 al 31.7.2006, considerando per ciascuna annualità un massimale di euro
2.500.000,00 come stabilito con la sentenza non definitiva n. 2493/2023 di questa
Corte. Tale residuo accertamento incide poi sulla valutazione di fondatezza dell'eccezione di compensazione sollevata dalla compagnia appellante e da esso dipende l'eventuale scrutinio dei motivi dell'appello incidentale subordinato della
Pt_3
3.La documentazione esaminata e gli esiti della ctu
Nel giudizio di primo grado la compagnia a fondamento dell' eccezione di erosione del massimale contributivo e di quella subordinata di compensazione, ha prodotto un proprio prospetto riepilogativo di natura gestionale che è stato contestato nella sua valenza probatoria dalla in assenza di documentazione ulteriore Pt_3
dimostrativa degli effettivi pagamenti operati dalla propria assicuratrice, pertanto , come già valutato dal primo giudice, tale schema sintetico non è idoneo in sé a dimostrare la fondatezza del fatto estintivo eccepito dalla compagnia. Per quanto attiene poi alle copie di assegni e di disposizioni di bonifico, si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione in base al quale "La semplice disposizione di bonifico impartita dal "solvens" e risultante dall'annotazione nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio, non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, ne e possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacche l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilita del "solvens" in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalita solutoria prescelta non puo farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme"). ( cfr Cass. n. 8046/2023). Nel caso in esame poi, i pagamenti da parte dell'assicuratrice sarebbero stati effettuati verso terzi danneggiati e non in favore della assicurata, pertanto anche in Pt_3 virtù del principio di prossimità della prova, incombe sulla convenuta-appellante l'onere di dimostrare l'esatta e reale entità delle somme corrisposte in adempimento del contratto di assicurazione stipulato con la odierna appellata, ovvero dare prova dei fatti estintivi del diritto da quest'ultima azionato nel pregresso grado di giudizio.
Per tali ragioni, dopo il deposito della relazione peritale, ove venivano proposte quattro diverse ipotesi di conteggio, al CTU è stato chiesto, ad integrazione del precedente elaborato, di effettuare un calcolo delle somme risultanti contemporaneamente da copia di bonifico ( o copia di assegni) e nei prospetti riepilogativi provenienti non soltanto dalla compagnia ma anche dall Pt_3
Le risultanze peritali, pienamente condivisibili perché fondate su un corretto ed adeguato esame della documentazione in atti, consentono di ritenere provato che il massimale annuo di € 2.500.000,00 non è mai stato superato nel corso delle tre annualità di pregressa 31.7.2003-31.7.2004; 1.8.2004- 31.7.2005; 1.08.2005-
31.7.2006 e lo stesso per quanto attiene al massimale complessivamente considerato, pertanto deve essere respinta anche l'eccezione di compensazione riproposta con il terzo motivo di impugnazione principale, fondata sull'assunto che in riferimento alla terza annualità di gestione dei sinistri in pregressa, la compagnia avrebbe corrisposto somme superiori ad euro 2.500.000,00.
Da tanto discende l'assorbimento dei motivi di impugnazione incidentale dell in quanto subordinata all'accoglimento dei primi tre motivi di quella Pt_3
principale.
4.Le somme dovute dall'appellante in relazione al sinistro CP_3
Con l'ultimo motivo l'appellante ha impugnato il capo della sentenza con cui è stata condannata al rimborsare alla la somma di euro 991.855,59 Pt_10
corrispondente agli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno agli eredi nella sentenza del Tribunale di Livorno n. 995/2014, lamentando che il CP_3
primo giudice non abbia tenuto conto della pronuncia intervenuta nelle more del pregresso grado di giudizio, della Corte d'Appello di Firenze n. 907/2018 che ha ridotto il quantum del risarcimento relativo al sinistro nonostante tale CP_3
sentenza sia stata da essa prodotta in data 26.2.2019.
Invero la pronuncia citata ha riformato quella del Tribunale di Livorno relativamente alla modalità di calcolo di rivalutazione ed interessi sulle somme liquidate a titolo di capitale. L'appellata ha dato atto che, a seguito di intese fra le parti, la sentenza qui impugnata è stata eseguita nei limiti delle somme dovute dalla in base alla pronuncia della Corte d'Appello n. 907/2018 ed ha Pt_11
prodotto le contabili dei bonifici ricevuti da er un importo complessivo di euro 1.197.790,00 ( all.ti 1A,2A,3A,4A comparsa di costituzione in appello).
La doglianza è quindi fondata e su tale capo la sentenza di primo grado va riformata.
5.Le spese di lite.
La regolamentazione delle spese contenuta nella sentenza impugnata va confermata, in quanto la compagnia appellante all'esito dei due giudizi è soccombente in relazione alla domanda della . Pt_10
Anche in questo giudizio è sostanzialmente soccombente, né la fondatezza dell'ultimo motivo modifica la valutazione globale e sostanziale dell'esito della lite ai fini ed agli effetti dell'art. 91 c.p.c, pertanto la compagnia appellante è tenuta a rimborsare alla azienda sanitaria appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 in €
26.155,00 per compenso professionale, considerato il valore della controversia ( scaglione ricompreso fra euro 520.000,00 ed € 1.000.000) ed un impegno difensivo medio.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da GIA' Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 619/2020 del Tribunale di Pisa , ogni altra domanda,
[...]
istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata condanna
[...]
a pagare all le Parte_1 Controparte_1
somme da questa dovute agli eredi in esecuzione della sentenza CP_3
della Corte d'Appello di Firenze n. 907/2018 , oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
conferma per il resto la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del presente giudizio che si liquidano in € 26.155,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3) pone definitivamente a carico di parte appellante le spese di ctu;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025 .
Il Consigliere estensore La Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.