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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente Rel.
Dott.ssa Anna Bertini Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 7992/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. C.F._1
Difensore: avv. Antonella Gattorna
Domicilio eletto: Genova, Viale Sauli 39/6
presso lo studio del difensore, come da procura in atti
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: avv. Alessandra Revello
Domicilio eletto: Genova, Via XX Settembre n 23/8 sc.b presso lo studio del difensore, come da procura in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 16.01.2025)
avente ad oggetto la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli minori nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
come da ricorso congiunto depositato il 28.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui le stesse hanno chiesto che, a parziale modifica delle condizioni statuite dal Tribunale di
Genova con decreto n. cronol. 614/2024 del 02/04/2024 nel giudizio n.1577/23 VG, venissero recepiti i nuovi accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...], avuto nel corso della Per_1
loro relazione sentimentale e stabile convivenza more uxorio e regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le predette modifiche concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse del figlio minore Per_1
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 337 bis e ss. c.c.,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 OMOLOGA
a parziale modifica di quanto statuito dal Tribunale di Genova fra le parti con decreto n. cronol. 614/2024 del 02/04/2024 nel giudizio n 1577/23 VG, ferme tutte le altre condizioni dello stesso, le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, concordate tra le parti:
(c. f. , nata in Parte_1 C.F._1
Romania il 17.04.1980,
e
(c. f. ), nato in Controparte_1 C.F._2
Ecuador il 14.12.1980,
1. confermare l'affidamento, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori, del figlio minore nato a [...] il [...] con collocazione Per_1
abitativa prevalente presso la casa materna sita in Genova, Corso Galliera
n. 12/13 Sc. D;
2. confermare il diritto di visita libero con il padre secondo la volontà del minore data la sua età adolescenziale e tendenzialmente a weekend alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera, ed un giorno infrasettimanale, il mercoledì o il giovedì, dall'uscita da scuola sino alla mattina seguente allorquando il IG. riaccompagnerà il figlio a CP_1
scuola o presso la madre alle ore 9,00 nel caso di fermo didattico;
3. confermare che le festività del Natale, Santo Stefano, della S. Pasqua,
Lunedì dell'Angelo seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori;
4. confermare che durante l'estate, entrambi i genitori potranno tenere con sé 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 31 Per_1
maggio di ogni anno;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3
5. stabilire che il IG. corrisponda alla IG.ra , entro il giorno CP_1 Pt_2
5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento del figlio minore la somma mensile di euro 200,00 (duecento//00), rivalutabile Per_1
annualmente secondo l'indice ISTAT e acconsenta che l'intero importo riconosciuto a titolo di assegno unico, allo stato ammontante a € 200,00 ca, venga interamente beneficiato dalla IG.ra , la quale percepirà Pt_2
così complessivi € 400,00 ca. Con riguardo all'assegno unico, il IG. invierà formale comunicazione scritta all'INPS, della quale darà CP_1
evidenza documentale alla IG.ra , rinunciando formalmente, a Pt_2
favore della predetta, alla sua quota di assegno unico, che verrà quindi interamente erogato a favore della madre.
6. Entrambi i genitori contribuiranno, in favore di in ragione del Per_1
50%, alle spese straordinarie, scolastiche e sportive, e quelle comunque previste dal Protocollo della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova, datato 20.10.2016, purché previamente concordate tra le parti e documentate.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di conIGlio del 7.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente Rel.
Dott.ssa Anna Bertini Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 7992/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. C.F._1
Difensore: avv. Antonella Gattorna
Domicilio eletto: Genova, Viale Sauli 39/6
presso lo studio del difensore, come da procura in atti
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: avv. Alessandra Revello
Domicilio eletto: Genova, Via XX Settembre n 23/8 sc.b presso lo studio del difensore, come da procura in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 16.01.2025)
avente ad oggetto la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli minori nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
come da ricorso congiunto depositato il 28.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui le stesse hanno chiesto che, a parziale modifica delle condizioni statuite dal Tribunale di
Genova con decreto n. cronol. 614/2024 del 02/04/2024 nel giudizio n.1577/23 VG, venissero recepiti i nuovi accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...], avuto nel corso della Per_1
loro relazione sentimentale e stabile convivenza more uxorio e regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le predette modifiche concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse del figlio minore Per_1
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 337 bis e ss. c.c.,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 OMOLOGA
a parziale modifica di quanto statuito dal Tribunale di Genova fra le parti con decreto n. cronol. 614/2024 del 02/04/2024 nel giudizio n 1577/23 VG, ferme tutte le altre condizioni dello stesso, le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, concordate tra le parti:
(c. f. , nata in Parte_1 C.F._1
Romania il 17.04.1980,
e
(c. f. ), nato in Controparte_1 C.F._2
Ecuador il 14.12.1980,
1. confermare l'affidamento, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori, del figlio minore nato a [...] il [...] con collocazione Per_1
abitativa prevalente presso la casa materna sita in Genova, Corso Galliera
n. 12/13 Sc. D;
2. confermare il diritto di visita libero con il padre secondo la volontà del minore data la sua età adolescenziale e tendenzialmente a weekend alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera, ed un giorno infrasettimanale, il mercoledì o il giovedì, dall'uscita da scuola sino alla mattina seguente allorquando il IG. riaccompagnerà il figlio a CP_1
scuola o presso la madre alle ore 9,00 nel caso di fermo didattico;
3. confermare che le festività del Natale, Santo Stefano, della S. Pasqua,
Lunedì dell'Angelo seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori;
4. confermare che durante l'estate, entrambi i genitori potranno tenere con sé 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 31 Per_1
maggio di ogni anno;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3
5. stabilire che il IG. corrisponda alla IG.ra , entro il giorno CP_1 Pt_2
5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento del figlio minore la somma mensile di euro 200,00 (duecento//00), rivalutabile Per_1
annualmente secondo l'indice ISTAT e acconsenta che l'intero importo riconosciuto a titolo di assegno unico, allo stato ammontante a € 200,00 ca, venga interamente beneficiato dalla IG.ra , la quale percepirà Pt_2
così complessivi € 400,00 ca. Con riguardo all'assegno unico, il IG. invierà formale comunicazione scritta all'INPS, della quale darà CP_1
evidenza documentale alla IG.ra , rinunciando formalmente, a Pt_2
favore della predetta, alla sua quota di assegno unico, che verrà quindi interamente erogato a favore della madre.
6. Entrambi i genitori contribuiranno, in favore di in ragione del Per_1
50%, alle spese straordinarie, scolastiche e sportive, e quelle comunque previste dal Protocollo della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova, datato 20.10.2016, purché previamente concordate tra le parti e documentate.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di conIGlio del 7.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4