CA
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/12/2025, n. 7881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7881 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Giani Consigliere
Consigliere rel. Dott. Elena Gelato
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4398 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
Parte_2 (C.F.: C.F. 2 Parte_1 (C.F.: Codice Fiscale_1
[...] ), rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Cristiani per delega in atti attori in riassunzione
E
Controparte_1 (C.F. P.IVA 1 ), in persona del Presidente pro
(C.F. P.IVA 2 ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
P.IVA 3 ), in persona del CP_4 pro tempore, tempore, Controparte_3 (C.F. Controparte_5 (C.F. P.IVA_4 in persona del Ministro pro
,
tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
convenuti in riassunzione
OGGETTO: medici specializzandi.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: "voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento della domanda attrice ed applicando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n.11834/2024, del
27 febbraio 2024, depositata il 2 maggio 2024, accogliere il presente gravame, e, per l'effetto, così provvedere:
a) accertare e dichiarare, conformemente a quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.11834/2024, che l'Amministrazione convenuta non ha mai tempestivamente sollevato alcuna eccezione di prescrizione nei confronti degli odierni attori e, per l'effetto,
b) dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione, accogliere le domande proposte dai Parte_3
Parte_1 nel giudizio di primo grado mediante l'atto di intervento adesivo autonomo depositato il 27 e aprile 2011 nel giudizio iscritto al R.G.n.59356/2020 degli Affari contenziosi civili del Tribunale Ordinario
di Roma;
c) accertare e dichiarare il diritto degli attori di ricevere un'adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento della somma di Euro
11.103,82 per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ,
conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre gli interessi maturati e maturandi,
d) accertare e dichiarare che gli odierni attori vantano il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare le parti convenute al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto, nella misura da determinarsi ex art.1226 c.c. sempre oltre il maggior danno ex art.1224, secondo comma c.c. ed interessi legali.
-in via alternativa, condannare le parti convenute al risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltre che nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo;
danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di € 11.103,82, per ogni anno di corso di specializzazione, o di quella maggiore o minore che sarà
ritenuta di giustizia;
per quanto riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art.1226 c.c., il tutto, oltre il maggior danno ex art.1224, secondo comma, c.c. e gli interessi di legge;
-in via subordinata, liquidare un equo indennizzo per arricchimento senza causa in relazione al risparmio di spesa conseguito dall'amministrazione per l'utilizzo delle prestazioni professionali, allora rese dagli odierni attori;
indennizzo diretto ad integrare una diminuzione patrimoniale avutasi in capo agli odierni attori per avere essi prestato, senza corrispettivo, la loro attività presso le strutture ospedaliere durante il corso di specializzazione.
Con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i gradi di giudizio, compreso quello svoltosi innanzi alla Corte
di Cassazione, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato";
Per l'appellata: "Si conclude per la reiezione del ricorso. Vinte le spese di giudizio".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1 e Parte_2 hanno riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte I dottori a seguito della pronuncia n. 11834/2024 emessa dalla Suprema Corte in data 2 maggio 2024, con la quale era stata cassata, con riguardo alla loro posizione, la sentenza emessa da altra sezione della
Corte d'appello di Roma, di rigetto delle domande dagli stessi proposte.
Gli appellanti, rilevando come la Suprema Corte avesse accertato la mancata formulazione nei loro confronti dell'eccezione di prescrizione da parte delle Amministrazioni convenute, hanno
insistito per l'accoglimento delle loro originarie domande di condanna al versamento dell'adeguata remunerazione per i corsi di specializzazione rispettivamente seguiti o al risarcimento dei danni per il mancato tempestivo recepimento delle direttive comunitarie in materia, indicati in euro
11.103,82 annui, oltre al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento dei titoli conseguiti e la mancata attribuzione dei punteggi superiori, da liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., fermo, in entrambi i casi, il riconoscimento degli accessori di legge e del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. I CP_6 originariamente evocati in giudizio e la Controparte_1 si sono costituiti nella fase di rinvio adducendo l'infondatezza delle avverse domande.
A tal fine gli appellati in riassunzione hanno per un verso evidenziato come il dr. Parte_1 si fosse specializzato in Clinica Pediatrica, specializzazione estranea all'ordinamento comunitario, siccome non contemplata negli elenchi allegati alle direttive CEE nn. 93/16, 75/362 e 75/363; sotto altro profilo hanno addotto l'erroneità della somma richiesta ex adverso, potendo al più riconoscersi l'importo annuo di euro 6.713,94, pari alla somma prevista dall'art. 11 della legge n. 370/1999.
L'appello va accolto per quanto di ragione.
Come sopra accennato, parte appellata ha eccepito l'estraneità del diploma di specializzazione conseguito dal dr. Parte_1 ab origine indicato quale diploma in Clinica Pediatrica, agli elenchi di cui alle direttive comunitarie in materia e la conseguente necessità di rigetto delle relative domande.
L'appellante in riassunzione ha addotto l'inammissibilità dell'eccezione, in quanto formulata per la prima volta nella presente sede: ad avviso del dr. Parte 1 si sarebbe formato sul punto un giudicato implicito, in assenza appunto di alcuna eccezione formulata nei precedenti gradi di giudizio, e in ogni caso l'eccezione sarebbe da ritenere inammissibile, considerato il divieto di nova in appello e, a maggior ragione, in ragione della natura “chiusa” del giudizio di rinvio.
In ogni caso, in punto di fatto, l'appellante in riassunzione ha specificato di essersi specializzato in Pediatria, come documentato dal diploma da ultimo prodotto in atti.
Le difese svolte in rito dall'appellante non sono condivisibili, dovendo ritenersi ammissibile il rilievo formulato dalla Presidenza del Consiglio.
Ed invero, "in tema di indennità per mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l'inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è
un fatto costitutivo della domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medico attore,
con la conseguenza che la relativa contestazione non è oggetto di un'eccezione, in senso stretto od in senso lato, ma di una mera difesa, e, pertanto, non è preclusa in appello dal divieto ex art. 345, comma 2, c.p.c., fatti salvi gli effetti della eventuale non contestazione,
la quale può operare esclusivamente rispetto alle deduzioni in fatto (cioè, riguardo alla equipollenza della specializzazione), non già alle questioni giuridiche (quali la corrispondenza tra la specializzazione conseguita e quelle espressamente incluse negli elenchi)" (in questi termini, Cass., ord., 25.8.2022, n. 25363).
Come ulteriormente chiarito dalla S.C., "la mancata inclusione del corso di specializzazione tra quelli espressamente previsti negli elenchi contenuti nelle direttive costituisce una questione di puro diritto,
come tale sempre rilevabile dal giudice, anche di ufficio, indipendentemente dalle allegazioni in fatto delle parti, mentre l'eventuale equipollenza del corso stesso ad altri corsi riconosciuti in almeno due stati membri costituisce una questione mista, di fatto e di diritto, che deve essere valutata anche in base alle specifiche allegazioni della parte attrice in ordine alle circostanze di fatto da cui emerga tale equipollenza,
nonché alle relative contestazioni della controparte e, ove necessario, con riguardo alla sufficienza delle prove che la parte attrice deve fornire in merito all'equipollenza stessa" (così Cass., ord., 3.7.2023, n. 18736).
Considerato poi che, “in ipotesi di non coincidenza nominale, è onere di chi domandi il risarcimento allegare e provare l'esistenza di una coincidenza sostanziale - che presuppone identità di insegnamenti e di durata - tra la specializzazione conseguita e quella prevista dalle suddette direttive comunitarie", solo nel caso in cui "tale onere sia stato assolto dall'attore in modo preciso e dettagliato, incomberà sull'amministrazione convenuta l'onere di contestare la equipollenza tra la specializzazione conseguita in Italia e quelle comuni ad almeno due Stati
membri" (in questi termini, Cass., 7.7.2023, n. 19313).
In applicazione di tali principi, la questione sollevata dall'Amministrazione deve ritenersi ammissibile, considerato appunto che l'inclusione del corso di specializzazione negli elenchi è
fatto costitutivo della domanda, rilevabile anche d'ufficio.
Per altro verso, non risulta che il Parte_1 avesse anche solo allegato che il corso di specializzazione in Clinica Pediatrica (che era quello che l'interveniente aveva ab origine attestato di avere seguito ed in relazione al quale era stata proposta la domanda risarcitoria) fosse equipollente ad altro incluso negli elenchi contemplati dalle direttive comunitarie, di modo che non è dato inferire l'applicabilità del principio di non contestazione. La possibilità di esaminare la questione non è poi esclusa dalla natura “chiusa” del giudizio di rinvio.
"Qualora la Corte di cassazione, nel cassare con rinvio la sentenza di merito dichiarativa della prescrizione, si limiti a vagliare tale questione, senza esprimere alcuna valutazione circa l'effettiva sussistenza dei presupposti della situazione giuridica dedotta in giudizio dalla parte, l'accertamento di questi ultimi resta pienamente devoluto al giudice del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice del rinvio, pur escludendo che fosse maturata la prescrizione, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da tardiva trasposizione della direttiva n. 82/76/Cee, relativa alla remunerazione dei medici specializzandi, in ragione della mancata inclusione del corso di specializzazione frequentato dalla ricorrente negli elenchi previsti dalla disciplina comunitaria) "(in questi termini, Cass., ord., 16.11.2022, n. 33735).
Proprio una simile evenienza si è verificata nel caso di specie, posto che la Suprema Corte, nel provvedimento da cui trae origine l'odierno giudizio, si è limitata a cassare la sentenza impugnata in relazione (tra le altre) alle posizioni degli odierni attori in riassunzione e ha poi espressamente rinviato gli atti "alla Corte d'appello di Roma, affinché riesamini le posizioni dei seguenti medici intervenienti, rispetto ai quali la difesa delle Amministrazioni non risulta aver eccepito tempestivamente la prescrizione".
Né, infine, può dirsi formato sul punto un giudicato interno, posto che la questione ora sollevata non era stata in alcun modo delibata nelle precedenti fasi di merito del giudizio, posto che la causa era stata definita sulla base della ragione, ritenuta dirimente (o in altri termini “più liquida") della prescrizione delle domande risarcitorie;
né, evidentemente, il fatto che la specializzazione in oggetto fosse o meno compresa negli elenchi di cui alle direttive costituisce necessario antecedente logico della pronuncia in tema di prescrizione, talché non può ritenersi formato un giudicato implicito sul punto.
Tanto premesso in rito, le deduzioni svolte dal dr. Parte_1 in punto di fatto, che le quali per la prima volta si adduce che la specializzazione in relazione alla quale è stata proposta la domanda fosse in realtà quella in Pediatria, così come la correlata produzione documentale offerta solo nel presente giudizio di rinvio (in sede di replica alla comparsa di risposta depositata dalle
Amministrazioni), sono inammissibili. Così operando, infatti, il dr. Parte_1 ha dato corso alla modifica della domanda originariamente proposta, considerato che sia nell'atto di intervento, che nella autocertificazione del diploma conseguito ad esso allegata (oggi prodotto quale doc. B del fascicolo di parte appellante),
l'interessato aveva dichiarato di essersi specializzato in Clinica Pediatrica, circostanza che, neppure in questa sede, allega essere dovuta ad un errore materiale.
In ogni caso, anche volendo ipotizzare che il (peraltro duplice) errore fosse frutto di un mero refuso, la documentazione in questa sede prodotta non sarebbe ammissibile, posto che nel giudizio di rinvio "é preclusa l'acquisizione di nuove prove, e segnatamente la produzione di nuovi documenti...
salvo che la loro produzione non sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore” (in questi termini, Cass., 30.9.2015, n. 19424).
Nessuna di tali evenienze si è verificata nel caso di specie, di modo che la produzione documentale offerta dall'appellante in riassunzione, con le note di replica alla costituzione delle
Amministrazioni appellate nel presente giudizio di rinvio, si palesa inammissibile.
Parte 1 deve essere Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda proposta dal dr.
rigettata. La domanda formulata dal dr. Pt_2 va invece accolta per quanto di ragione.
E' oramai pacifico, conformemente ai principi più volte affermati dalla CG (sentenze 25
febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), che i medici che hanno frequentato corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991 siano titolari dell'azione di responsabilità contrattuale ex lege contro lo Stato per l'inadempimento all'obbligo di attuazione di direttive comunitarie (nella specie, le direttive CEE 75/363, 75/362 e 82/76, che sono state recepite nell'ordinamento interno solo con il d.lgs. n. 257 del 1991).
Tanto premesso in termini generali, si rileva come la specializzazione in Neurologia conseguita dal dr. Pt_2 sia compresa nell'elenco di cui all'art. 7, comma 2, della Direttiva 75/362 CEE,
di modo che lo stesso ha diritto al riconoscimento di un indennizzo per il mancato tempestivo recepimento delle direttive comunitarie da parte del legislatore nazionale. L'importo del risarcimento è peraltro liquidabile in misura inferiore a quella richiesta.
Sul punto, oltre alla costante giurisprudenza della Suprema Corte, giova richiamare le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione nell'ambito della stessa ordinanza da cui origina l'odierno giudizio di rinvio, del seguente tenore: "Le Sezioni Unite di questa Corte..., recependo e dando la massima autorevolezza ad un orientamento che già si era consolidato nella precedente giurisprudenza di legittimità, hanno stabilito che in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l'aestimatio del danno effettuata dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l'art. 6
del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell'ordinamento interno le direttive in questione,
ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall'anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente (così la sentenza 27 novembre
2018, n. 30469). Da tale giurisprudenza il Collegio non vede ragioni per discostarsi”.
Il principio, applicato nella fase di legittimità nei confronti dei soggetti le cui posizioni sono state in quella sede definite, non può che essere ribadito anche nei riguardi dei medici, tra i quali è
compreso l'odierno appellante in riassunzione, la disamina della cui posizione non è stata direttamente definita dalla S.C. ma è stata oggetto di rinvio a questa Corte.
Pt_4 la somma di euro 6.713,94 (sommaPer l'effetto è riconoscibile in favore del dr.
equivalente all'importo in lire di cui all'art. 11 della legge n. 370/1999) per ciascuno dei quattro anni del corso di specializzazione in Neurologia frequentato, per complessivi euro 26.855,76 (si rimanda al doc. C del fascicolo di parte appellante)
L'importo deve essere maggiorato degli interessi legali dalla domanda giudiziale, in difetto di prova della data della messa in mora, sino al saldo.
Nulla è dovuto ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., in difetto di prova del maggior danno da svalutazione monetaria (nel periodo in oggetto, infatti, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi non è stato superiore al saggio degli interessi legali, di modo che l'esistenza del lamentato pregiudizio non può ritenersi provata nemmeno in via presuntiva).
Deve infine essere rigettata la domanda di ristoro del danno ricondotto al mancato riconoscimento della specializzazione e alla mancata attribuzione dei correlati punteggi aggiuntivi,
di cui è stata richiesta la liquidazione in via equitativa.
Come correttamente ritenuto dalla Suprema Corte, "il riconoscimento di un danno ulteriore a quello parametrato sull'art. 11 della l. n. 370 del 1999 esige un onere di allegazione di perdita di "chance" specifica, con l'individuazione puntuale delle occasioni favorevoli in concreto perdute in ragione della mancata possibilità di ottenere un titolo conforme alle caratteristiche imposte dal diritto comunitario e non già con la mera deduzione dell'impossibilità di utilizzazione del titolo in astratto. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso deducente omessa pronuncia in ordine al richiesto ulteriore danno da perdita di
"chance", subito per via del mancato riconoscimento del valore legale della specializzazione secondo il diritto comunitario, essendo la censura incentrata su un'allegazione generica in quanto legata alla mera impossibilità dello sfruttamento del titolo all'estero e di farne punteggio nei concorsi in Italia)" (in questi termini, Cass., ord.,,
22.11.2019, n. 30502).
Nella fattispecie l'originario attore non ha neppure allegato gli specifici pregiudizi in ipotesi risentiti a titolo di perdita di chance, essendosi limitato a richiedere il ristoro del relativo danno in termini del tutto astratti e generici, talché la domanda deve essere rigettata.
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza, dovendo aversi riguardo all'esito complessivo del giudizio e non a quello delle singole fasi.
Per l'effetto, le odierne appellate sono tenute alla rifusione delle spese delle fasi di merito del giudizio e di quella di legittimità in favore del dr. Pt_2 liquidate come in dispositivo e da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con riguardo alla posizione del dr. Parte_1 si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità; le spese del giudizio d'appello, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 4398/2024 R.G., ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanna la al pagamento della complessiva Controparte_1
oltre interessi legali dalla domandasomma di euro 26.855,76 in favore del dr. Parte_5
giudiziale;
2) rigetta le domande proposte dal dr. Parte_1
,3) condanna le appellate alla rifusione delle spese di lite in favore del dr. Pt_4 che liquida in euro 4.000,00 quanto al giudizio di primo grado, in euro 5.500,00 quanto al giudizio d'appello e in euro 3.500,00 quanto al giudizio di legittimità, oltre spese generali e accessori di legge, spese da distrarre in favore dell'avv. Francesco Cristiani, dichiaratosi antistatario;
4) compensa, nei rapporti tra l'appellante Parte_1 e le appellate, le spese del giudizio di legittimità
e condanna il dr. Parte_1 alla rifusione in favore delle appellate delle spese del giudizio d'appello,
che liquida in euro 5.500,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 19 dicembre 2025.
Il presidente Il consigliere est.
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Dott. Elena Gelato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Giani Consigliere
Consigliere rel. Dott. Elena Gelato
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4398 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
Parte_2 (C.F.: C.F. 2 Parte_1 (C.F.: Codice Fiscale_1
[...] ), rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Cristiani per delega in atti attori in riassunzione
E
Controparte_1 (C.F. P.IVA 1 ), in persona del Presidente pro
(C.F. P.IVA 2 ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
P.IVA 3 ), in persona del CP_4 pro tempore, tempore, Controparte_3 (C.F. Controparte_5 (C.F. P.IVA_4 in persona del Ministro pro
,
tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
convenuti in riassunzione
OGGETTO: medici specializzandi.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: "voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento della domanda attrice ed applicando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n.11834/2024, del
27 febbraio 2024, depositata il 2 maggio 2024, accogliere il presente gravame, e, per l'effetto, così provvedere:
a) accertare e dichiarare, conformemente a quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.11834/2024, che l'Amministrazione convenuta non ha mai tempestivamente sollevato alcuna eccezione di prescrizione nei confronti degli odierni attori e, per l'effetto,
b) dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione, accogliere le domande proposte dai Parte_3
Parte_1 nel giudizio di primo grado mediante l'atto di intervento adesivo autonomo depositato il 27 e aprile 2011 nel giudizio iscritto al R.G.n.59356/2020 degli Affari contenziosi civili del Tribunale Ordinario
di Roma;
c) accertare e dichiarare il diritto degli attori di ricevere un'adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento della somma di Euro
11.103,82 per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ,
conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre gli interessi maturati e maturandi,
d) accertare e dichiarare che gli odierni attori vantano il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare le parti convenute al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto, nella misura da determinarsi ex art.1226 c.c. sempre oltre il maggior danno ex art.1224, secondo comma c.c. ed interessi legali.
-in via alternativa, condannare le parti convenute al risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltre che nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo;
danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di € 11.103,82, per ogni anno di corso di specializzazione, o di quella maggiore o minore che sarà
ritenuta di giustizia;
per quanto riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art.1226 c.c., il tutto, oltre il maggior danno ex art.1224, secondo comma, c.c. e gli interessi di legge;
-in via subordinata, liquidare un equo indennizzo per arricchimento senza causa in relazione al risparmio di spesa conseguito dall'amministrazione per l'utilizzo delle prestazioni professionali, allora rese dagli odierni attori;
indennizzo diretto ad integrare una diminuzione patrimoniale avutasi in capo agli odierni attori per avere essi prestato, senza corrispettivo, la loro attività presso le strutture ospedaliere durante il corso di specializzazione.
Con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i gradi di giudizio, compreso quello svoltosi innanzi alla Corte
di Cassazione, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato";
Per l'appellata: "Si conclude per la reiezione del ricorso. Vinte le spese di giudizio".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1 e Parte_2 hanno riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte I dottori a seguito della pronuncia n. 11834/2024 emessa dalla Suprema Corte in data 2 maggio 2024, con la quale era stata cassata, con riguardo alla loro posizione, la sentenza emessa da altra sezione della
Corte d'appello di Roma, di rigetto delle domande dagli stessi proposte.
Gli appellanti, rilevando come la Suprema Corte avesse accertato la mancata formulazione nei loro confronti dell'eccezione di prescrizione da parte delle Amministrazioni convenute, hanno
insistito per l'accoglimento delle loro originarie domande di condanna al versamento dell'adeguata remunerazione per i corsi di specializzazione rispettivamente seguiti o al risarcimento dei danni per il mancato tempestivo recepimento delle direttive comunitarie in materia, indicati in euro
11.103,82 annui, oltre al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento dei titoli conseguiti e la mancata attribuzione dei punteggi superiori, da liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., fermo, in entrambi i casi, il riconoscimento degli accessori di legge e del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. I CP_6 originariamente evocati in giudizio e la Controparte_1 si sono costituiti nella fase di rinvio adducendo l'infondatezza delle avverse domande.
A tal fine gli appellati in riassunzione hanno per un verso evidenziato come il dr. Parte_1 si fosse specializzato in Clinica Pediatrica, specializzazione estranea all'ordinamento comunitario, siccome non contemplata negli elenchi allegati alle direttive CEE nn. 93/16, 75/362 e 75/363; sotto altro profilo hanno addotto l'erroneità della somma richiesta ex adverso, potendo al più riconoscersi l'importo annuo di euro 6.713,94, pari alla somma prevista dall'art. 11 della legge n. 370/1999.
L'appello va accolto per quanto di ragione.
Come sopra accennato, parte appellata ha eccepito l'estraneità del diploma di specializzazione conseguito dal dr. Parte_1 ab origine indicato quale diploma in Clinica Pediatrica, agli elenchi di cui alle direttive comunitarie in materia e la conseguente necessità di rigetto delle relative domande.
L'appellante in riassunzione ha addotto l'inammissibilità dell'eccezione, in quanto formulata per la prima volta nella presente sede: ad avviso del dr. Parte 1 si sarebbe formato sul punto un giudicato implicito, in assenza appunto di alcuna eccezione formulata nei precedenti gradi di giudizio, e in ogni caso l'eccezione sarebbe da ritenere inammissibile, considerato il divieto di nova in appello e, a maggior ragione, in ragione della natura “chiusa” del giudizio di rinvio.
In ogni caso, in punto di fatto, l'appellante in riassunzione ha specificato di essersi specializzato in Pediatria, come documentato dal diploma da ultimo prodotto in atti.
Le difese svolte in rito dall'appellante non sono condivisibili, dovendo ritenersi ammissibile il rilievo formulato dalla Presidenza del Consiglio.
Ed invero, "in tema di indennità per mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l'inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è
un fatto costitutivo della domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medico attore,
con la conseguenza che la relativa contestazione non è oggetto di un'eccezione, in senso stretto od in senso lato, ma di una mera difesa, e, pertanto, non è preclusa in appello dal divieto ex art. 345, comma 2, c.p.c., fatti salvi gli effetti della eventuale non contestazione,
la quale può operare esclusivamente rispetto alle deduzioni in fatto (cioè, riguardo alla equipollenza della specializzazione), non già alle questioni giuridiche (quali la corrispondenza tra la specializzazione conseguita e quelle espressamente incluse negli elenchi)" (in questi termini, Cass., ord., 25.8.2022, n. 25363).
Come ulteriormente chiarito dalla S.C., "la mancata inclusione del corso di specializzazione tra quelli espressamente previsti negli elenchi contenuti nelle direttive costituisce una questione di puro diritto,
come tale sempre rilevabile dal giudice, anche di ufficio, indipendentemente dalle allegazioni in fatto delle parti, mentre l'eventuale equipollenza del corso stesso ad altri corsi riconosciuti in almeno due stati membri costituisce una questione mista, di fatto e di diritto, che deve essere valutata anche in base alle specifiche allegazioni della parte attrice in ordine alle circostanze di fatto da cui emerga tale equipollenza,
nonché alle relative contestazioni della controparte e, ove necessario, con riguardo alla sufficienza delle prove che la parte attrice deve fornire in merito all'equipollenza stessa" (così Cass., ord., 3.7.2023, n. 18736).
Considerato poi che, “in ipotesi di non coincidenza nominale, è onere di chi domandi il risarcimento allegare e provare l'esistenza di una coincidenza sostanziale - che presuppone identità di insegnamenti e di durata - tra la specializzazione conseguita e quella prevista dalle suddette direttive comunitarie", solo nel caso in cui "tale onere sia stato assolto dall'attore in modo preciso e dettagliato, incomberà sull'amministrazione convenuta l'onere di contestare la equipollenza tra la specializzazione conseguita in Italia e quelle comuni ad almeno due Stati
membri" (in questi termini, Cass., 7.7.2023, n. 19313).
In applicazione di tali principi, la questione sollevata dall'Amministrazione deve ritenersi ammissibile, considerato appunto che l'inclusione del corso di specializzazione negli elenchi è
fatto costitutivo della domanda, rilevabile anche d'ufficio.
Per altro verso, non risulta che il Parte_1 avesse anche solo allegato che il corso di specializzazione in Clinica Pediatrica (che era quello che l'interveniente aveva ab origine attestato di avere seguito ed in relazione al quale era stata proposta la domanda risarcitoria) fosse equipollente ad altro incluso negli elenchi contemplati dalle direttive comunitarie, di modo che non è dato inferire l'applicabilità del principio di non contestazione. La possibilità di esaminare la questione non è poi esclusa dalla natura “chiusa” del giudizio di rinvio.
"Qualora la Corte di cassazione, nel cassare con rinvio la sentenza di merito dichiarativa della prescrizione, si limiti a vagliare tale questione, senza esprimere alcuna valutazione circa l'effettiva sussistenza dei presupposti della situazione giuridica dedotta in giudizio dalla parte, l'accertamento di questi ultimi resta pienamente devoluto al giudice del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice del rinvio, pur escludendo che fosse maturata la prescrizione, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da tardiva trasposizione della direttiva n. 82/76/Cee, relativa alla remunerazione dei medici specializzandi, in ragione della mancata inclusione del corso di specializzazione frequentato dalla ricorrente negli elenchi previsti dalla disciplina comunitaria) "(in questi termini, Cass., ord., 16.11.2022, n. 33735).
Proprio una simile evenienza si è verificata nel caso di specie, posto che la Suprema Corte, nel provvedimento da cui trae origine l'odierno giudizio, si è limitata a cassare la sentenza impugnata in relazione (tra le altre) alle posizioni degli odierni attori in riassunzione e ha poi espressamente rinviato gli atti "alla Corte d'appello di Roma, affinché riesamini le posizioni dei seguenti medici intervenienti, rispetto ai quali la difesa delle Amministrazioni non risulta aver eccepito tempestivamente la prescrizione".
Né, infine, può dirsi formato sul punto un giudicato interno, posto che la questione ora sollevata non era stata in alcun modo delibata nelle precedenti fasi di merito del giudizio, posto che la causa era stata definita sulla base della ragione, ritenuta dirimente (o in altri termini “più liquida") della prescrizione delle domande risarcitorie;
né, evidentemente, il fatto che la specializzazione in oggetto fosse o meno compresa negli elenchi di cui alle direttive costituisce necessario antecedente logico della pronuncia in tema di prescrizione, talché non può ritenersi formato un giudicato implicito sul punto.
Tanto premesso in rito, le deduzioni svolte dal dr. Parte_1 in punto di fatto, che le quali per la prima volta si adduce che la specializzazione in relazione alla quale è stata proposta la domanda fosse in realtà quella in Pediatria, così come la correlata produzione documentale offerta solo nel presente giudizio di rinvio (in sede di replica alla comparsa di risposta depositata dalle
Amministrazioni), sono inammissibili. Così operando, infatti, il dr. Parte_1 ha dato corso alla modifica della domanda originariamente proposta, considerato che sia nell'atto di intervento, che nella autocertificazione del diploma conseguito ad esso allegata (oggi prodotto quale doc. B del fascicolo di parte appellante),
l'interessato aveva dichiarato di essersi specializzato in Clinica Pediatrica, circostanza che, neppure in questa sede, allega essere dovuta ad un errore materiale.
In ogni caso, anche volendo ipotizzare che il (peraltro duplice) errore fosse frutto di un mero refuso, la documentazione in questa sede prodotta non sarebbe ammissibile, posto che nel giudizio di rinvio "é preclusa l'acquisizione di nuove prove, e segnatamente la produzione di nuovi documenti...
salvo che la loro produzione non sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore” (in questi termini, Cass., 30.9.2015, n. 19424).
Nessuna di tali evenienze si è verificata nel caso di specie, di modo che la produzione documentale offerta dall'appellante in riassunzione, con le note di replica alla costituzione delle
Amministrazioni appellate nel presente giudizio di rinvio, si palesa inammissibile.
Parte 1 deve essere Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda proposta dal dr.
rigettata. La domanda formulata dal dr. Pt_2 va invece accolta per quanto di ragione.
E' oramai pacifico, conformemente ai principi più volte affermati dalla CG (sentenze 25
febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), che i medici che hanno frequentato corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991 siano titolari dell'azione di responsabilità contrattuale ex lege contro lo Stato per l'inadempimento all'obbligo di attuazione di direttive comunitarie (nella specie, le direttive CEE 75/363, 75/362 e 82/76, che sono state recepite nell'ordinamento interno solo con il d.lgs. n. 257 del 1991).
Tanto premesso in termini generali, si rileva come la specializzazione in Neurologia conseguita dal dr. Pt_2 sia compresa nell'elenco di cui all'art. 7, comma 2, della Direttiva 75/362 CEE,
di modo che lo stesso ha diritto al riconoscimento di un indennizzo per il mancato tempestivo recepimento delle direttive comunitarie da parte del legislatore nazionale. L'importo del risarcimento è peraltro liquidabile in misura inferiore a quella richiesta.
Sul punto, oltre alla costante giurisprudenza della Suprema Corte, giova richiamare le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione nell'ambito della stessa ordinanza da cui origina l'odierno giudizio di rinvio, del seguente tenore: "Le Sezioni Unite di questa Corte..., recependo e dando la massima autorevolezza ad un orientamento che già si era consolidato nella precedente giurisprudenza di legittimità, hanno stabilito che in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l'aestimatio del danno effettuata dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l'art. 6
del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell'ordinamento interno le direttive in questione,
ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall'anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente (così la sentenza 27 novembre
2018, n. 30469). Da tale giurisprudenza il Collegio non vede ragioni per discostarsi”.
Il principio, applicato nella fase di legittimità nei confronti dei soggetti le cui posizioni sono state in quella sede definite, non può che essere ribadito anche nei riguardi dei medici, tra i quali è
compreso l'odierno appellante in riassunzione, la disamina della cui posizione non è stata direttamente definita dalla S.C. ma è stata oggetto di rinvio a questa Corte.
Pt_4 la somma di euro 6.713,94 (sommaPer l'effetto è riconoscibile in favore del dr.
equivalente all'importo in lire di cui all'art. 11 della legge n. 370/1999) per ciascuno dei quattro anni del corso di specializzazione in Neurologia frequentato, per complessivi euro 26.855,76 (si rimanda al doc. C del fascicolo di parte appellante)
L'importo deve essere maggiorato degli interessi legali dalla domanda giudiziale, in difetto di prova della data della messa in mora, sino al saldo.
Nulla è dovuto ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., in difetto di prova del maggior danno da svalutazione monetaria (nel periodo in oggetto, infatti, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi non è stato superiore al saggio degli interessi legali, di modo che l'esistenza del lamentato pregiudizio non può ritenersi provata nemmeno in via presuntiva).
Deve infine essere rigettata la domanda di ristoro del danno ricondotto al mancato riconoscimento della specializzazione e alla mancata attribuzione dei correlati punteggi aggiuntivi,
di cui è stata richiesta la liquidazione in via equitativa.
Come correttamente ritenuto dalla Suprema Corte, "il riconoscimento di un danno ulteriore a quello parametrato sull'art. 11 della l. n. 370 del 1999 esige un onere di allegazione di perdita di "chance" specifica, con l'individuazione puntuale delle occasioni favorevoli in concreto perdute in ragione della mancata possibilità di ottenere un titolo conforme alle caratteristiche imposte dal diritto comunitario e non già con la mera deduzione dell'impossibilità di utilizzazione del titolo in astratto. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso deducente omessa pronuncia in ordine al richiesto ulteriore danno da perdita di
"chance", subito per via del mancato riconoscimento del valore legale della specializzazione secondo il diritto comunitario, essendo la censura incentrata su un'allegazione generica in quanto legata alla mera impossibilità dello sfruttamento del titolo all'estero e di farne punteggio nei concorsi in Italia)" (in questi termini, Cass., ord.,,
22.11.2019, n. 30502).
Nella fattispecie l'originario attore non ha neppure allegato gli specifici pregiudizi in ipotesi risentiti a titolo di perdita di chance, essendosi limitato a richiedere il ristoro del relativo danno in termini del tutto astratti e generici, talché la domanda deve essere rigettata.
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza, dovendo aversi riguardo all'esito complessivo del giudizio e non a quello delle singole fasi.
Per l'effetto, le odierne appellate sono tenute alla rifusione delle spese delle fasi di merito del giudizio e di quella di legittimità in favore del dr. Pt_2 liquidate come in dispositivo e da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con riguardo alla posizione del dr. Parte_1 si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità; le spese del giudizio d'appello, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 4398/2024 R.G., ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanna la al pagamento della complessiva Controparte_1
oltre interessi legali dalla domandasomma di euro 26.855,76 in favore del dr. Parte_5
giudiziale;
2) rigetta le domande proposte dal dr. Parte_1
,3) condanna le appellate alla rifusione delle spese di lite in favore del dr. Pt_4 che liquida in euro 4.000,00 quanto al giudizio di primo grado, in euro 5.500,00 quanto al giudizio d'appello e in euro 3.500,00 quanto al giudizio di legittimità, oltre spese generali e accessori di legge, spese da distrarre in favore dell'avv. Francesco Cristiani, dichiaratosi antistatario;
4) compensa, nei rapporti tra l'appellante Parte_1 e le appellate, le spese del giudizio di legittimità
e condanna il dr. Parte_1 alla rifusione in favore delle appellate delle spese del giudizio d'appello,
che liquida in euro 5.500,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 19 dicembre 2025.
Il presidente Il consigliere est.
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Dott. Elena Gelato