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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/12/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2437/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone delle/i Signore/i Magistrati: dott. Paolo Corder Presidente rel. dott. Simone Devoto Medioli Giudice dott.ssa Marta Vassallo Giudice decidendo sul ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio presentato da:
, con avv.ssa Teresa Sanseverino del Foro di Bari Parte_1 contro
e , con avv.ssa Maria Luigia Melone del Foro di Parma Controparte_1 Controparte_2 con l'intervento del P.M. in sede;
sulle conclusioni: per parte ricorrente come da ricorso 25.8.2025 per parti convenute come da comparsa di costituzione 15.10.2025 letti gli atti, sentito il relatore, pronuncia la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
adiva l'intestato Tribunale esponendo: Parte_1
• di aver ottenuto sentenza del Tribunale di Foggia 27.4.2016, n. 1283 di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con;
Controparte_1
• che in tale sentenza era stato previsto l'affido condiviso del figlio , con un CP_2 assegno a carico del padre per il mantenimento del figlio di euro 800,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
• di aver chiesto al Tribunale di Foggia la revoca dell'assegno in favore del figlio in ragione del raggiungimento dell'indipendenza economica, ma di aver ottenuto il rigetto del ricorso da parte del predetto Tribunale in data 19.4.2022;
pagina 1 di 2 • che il figlio aveva raggiunto l'indipendenza economica, avendo egli ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con uno stipendio di circa euro 1.400,00 al mese.
Ciò esposto, il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno in favore del figlio.
La ex consorte e il figlio si costituivano in giudizio non opponendosi alla domanda di revoca e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, senza il deposito delle memorie intermedie e senza la richiesta di ulteriori termini per memorie conclusive, veniva decisa in data odierna dal Collegio sulle conclusioni sopra richiamate ex art. 281 sexies, ultimo comma, cpc.
Motivi della decisione
La ex consorte del ricorrente e il figlio non si sono opposti alla revoca dell'assegno in quanto il secondo ha raggiunto la indipendenza economica.
Pertanto, va revocato l'obbligo dell'assegno a carico del ricorrente a decorrere dal deposito del ricorso.
Il ricorrente ha chiesto la condanna alle spese, mentre i convenuti hanno chiesto la compensazione delle stesse.
Ora, premesso che nulla di certo si conosce circa eventuali pregresse trattative tra le parti, considerato che le parti convenute hanno comunque mantenuto una condotta collaborativa in giudizio e considerato che l'acquisizione da parte del figlio di una vera e propria indipendenza economica è intervenuta all'inizio del corrente anno, vi sono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
1. revoca, a decorrere dal 27.8.2025 (data dalla domanda), l'assegno posto a carico del ricorrente e in favore del figlio , così come revoca l'obbligo a carico dello stesso di CP_2 corrispondere le spese straordinarie per lo stesso figlio;
2. spese compensate.
Così deciso in Parma, 19 dicembre 2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Corder
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone delle/i Signore/i Magistrati: dott. Paolo Corder Presidente rel. dott. Simone Devoto Medioli Giudice dott.ssa Marta Vassallo Giudice decidendo sul ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio presentato da:
, con avv.ssa Teresa Sanseverino del Foro di Bari Parte_1 contro
e , con avv.ssa Maria Luigia Melone del Foro di Parma Controparte_1 Controparte_2 con l'intervento del P.M. in sede;
sulle conclusioni: per parte ricorrente come da ricorso 25.8.2025 per parti convenute come da comparsa di costituzione 15.10.2025 letti gli atti, sentito il relatore, pronuncia la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
adiva l'intestato Tribunale esponendo: Parte_1
• di aver ottenuto sentenza del Tribunale di Foggia 27.4.2016, n. 1283 di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con;
Controparte_1
• che in tale sentenza era stato previsto l'affido condiviso del figlio , con un CP_2 assegno a carico del padre per il mantenimento del figlio di euro 800,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
• di aver chiesto al Tribunale di Foggia la revoca dell'assegno in favore del figlio in ragione del raggiungimento dell'indipendenza economica, ma di aver ottenuto il rigetto del ricorso da parte del predetto Tribunale in data 19.4.2022;
pagina 1 di 2 • che il figlio aveva raggiunto l'indipendenza economica, avendo egli ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con uno stipendio di circa euro 1.400,00 al mese.
Ciò esposto, il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno in favore del figlio.
La ex consorte e il figlio si costituivano in giudizio non opponendosi alla domanda di revoca e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, senza il deposito delle memorie intermedie e senza la richiesta di ulteriori termini per memorie conclusive, veniva decisa in data odierna dal Collegio sulle conclusioni sopra richiamate ex art. 281 sexies, ultimo comma, cpc.
Motivi della decisione
La ex consorte del ricorrente e il figlio non si sono opposti alla revoca dell'assegno in quanto il secondo ha raggiunto la indipendenza economica.
Pertanto, va revocato l'obbligo dell'assegno a carico del ricorrente a decorrere dal deposito del ricorso.
Il ricorrente ha chiesto la condanna alle spese, mentre i convenuti hanno chiesto la compensazione delle stesse.
Ora, premesso che nulla di certo si conosce circa eventuali pregresse trattative tra le parti, considerato che le parti convenute hanno comunque mantenuto una condotta collaborativa in giudizio e considerato che l'acquisizione da parte del figlio di una vera e propria indipendenza economica è intervenuta all'inizio del corrente anno, vi sono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
1. revoca, a decorrere dal 27.8.2025 (data dalla domanda), l'assegno posto a carico del ricorrente e in favore del figlio , così come revoca l'obbligo a carico dello stesso di CP_2 corrispondere le spese straordinarie per lo stesso figlio;
2. spese compensate.
Così deciso in Parma, 19 dicembre 2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Corder
pagina 2 di 2