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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1582/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente e Relatore
BAJARDI LAURA, Giudice
BARONE GIOVANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 671/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426155 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426155 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426155 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426155 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426155 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426155 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 12 dicembre 2024 a Roma Capitale, il contribuente Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte- chiedendone, previa sospensiva, l'annullamento con vittoria di spese - l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401426155, notificatogli il 25 ottobre 2024, per un importo complessivo di € 16.601,00 (comprensivo di imposta non versata, interessi, sanzioni e spese di notifica) per l'omesso pagamento della TARI e della TEFA, riferite agli anni 2018/2023, in relazione alle unità immobiliari, site in Indirizzo_1 , rappresentando che per alcune di esse, iscritte a tariffa, la TARI e la TEFA, lungi dall'essere evase, erano state regolarmente ed integralmente pagate dalla di lui madre ed intestataria, Signora Nominativo_1, mentre delle altre restanti unità immobiliari non ne aveva il possesso.
In data 13 gennaio 2026 il ricorrente depositava memoria illustrativa, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
Roma Capitale si costituiva, a sua volta, in data 21 gennaio 2026, dando atto di avere totalmente annullato l'avviso di accertamento in questione in data 14 gennaio 2026 e, per l'effetto, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2026, disertata da entrambe le parti, la Corte, in composizione collegiale, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento impugnato, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza virtuale di Roma Capitale.
Quest'ultima, infatti, ha omesso di provvedere tempestivamente all'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato, costringendo il contribuente ad agire in giudizio.
L'avviso di accertamento esecutivo è stato, infatti, notificato il 25 ottobre 2024, il ricorso è stato notificato il
12 dicembre 2024 e l'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento è tardivamente intervenuto il 14 gennaio 2026.
P.Q.M.
1) dichiara estinto il giudizio;
2)condanna Roma Capitale a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.200,00 (milleduecento/00) per compensi oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Roma 23 gennaio 2026 Il Presidente relatore dott. Corrado Maffei
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente e Relatore
BAJARDI LAURA, Giudice
BARONE GIOVANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 671/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426155 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426155 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426155 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426155 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426155 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426155 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 12 dicembre 2024 a Roma Capitale, il contribuente Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte- chiedendone, previa sospensiva, l'annullamento con vittoria di spese - l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401426155, notificatogli il 25 ottobre 2024, per un importo complessivo di € 16.601,00 (comprensivo di imposta non versata, interessi, sanzioni e spese di notifica) per l'omesso pagamento della TARI e della TEFA, riferite agli anni 2018/2023, in relazione alle unità immobiliari, site in Indirizzo_1 , rappresentando che per alcune di esse, iscritte a tariffa, la TARI e la TEFA, lungi dall'essere evase, erano state regolarmente ed integralmente pagate dalla di lui madre ed intestataria, Signora Nominativo_1, mentre delle altre restanti unità immobiliari non ne aveva il possesso.
In data 13 gennaio 2026 il ricorrente depositava memoria illustrativa, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
Roma Capitale si costituiva, a sua volta, in data 21 gennaio 2026, dando atto di avere totalmente annullato l'avviso di accertamento in questione in data 14 gennaio 2026 e, per l'effetto, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2026, disertata da entrambe le parti, la Corte, in composizione collegiale, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento impugnato, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza virtuale di Roma Capitale.
Quest'ultima, infatti, ha omesso di provvedere tempestivamente all'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato, costringendo il contribuente ad agire in giudizio.
L'avviso di accertamento esecutivo è stato, infatti, notificato il 25 ottobre 2024, il ricorso è stato notificato il
12 dicembre 2024 e l'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento è tardivamente intervenuto il 14 gennaio 2026.
P.Q.M.
1) dichiara estinto il giudizio;
2)condanna Roma Capitale a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.200,00 (milleduecento/00) per compensi oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Roma 23 gennaio 2026 Il Presidente relatore dott. Corrado Maffei