Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 28/11/2025, n. 21507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21507 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21507/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01032/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2025, proposto da
AN SI, Roberto G. Aloisio, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Giovanni Aloisio, AN SI, con domicilio eletto presso lo studio AN SI in Roma, via Gian Giacomo Porro, 18;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Provincia Italiana della Congregazione dei Figli Dell’Immacolata Concezione (Picfic) in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Guglielmo Conca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ospedale San Carlo di Nancy Gvm Care & Research S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizio Melpignano, Mauro Putignano, Sonia Selletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Fondazione IG RI ON, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza Tar Lazio sez. IV n. 21576/2024 depositata il 2 dicembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dell’Ospedale San Carlo di Nancy Gvm Care & Research S.r.l. e della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione (Picfic) in Amministrazione Straordinaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. IU RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Osservato che la sezione con sentenza n. 21576/2024, depositata il 2 dicembre 2024 e confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, VI sez., 18/06/2025 n. 5302, ha ordinato all’amministrazione di consentire ai ricorrenti la consultazione e l’estrazione di copia degli atti oggetto dell’istanza di accesso presentata il 25 luglio 2024, consistenti nei seguenti documenti:
“– richiesta di parere dell’organo Commissariale e del Comitato di Sorveglianza in ordine alla cessione dei beni al debitore e non attraverso la procedura di concordato;
- documentazione che identifichi in modo specifico i 52 immobili beni della Congregazione restituiti al debitore; la perizia svolta su detti beni; i provvedimenti assunti specificatamente per ognuno dei suddetti in ragione dei quali i Commissari hanno disposto la restituzione di ciascuno di essi allo stesso debitore; i pareri del Comitato di sorveglianza in ragione dei quali è stata autorizzata la restituzione dei beni alla Congregazione;
- documentazione sulla cui base: è stata disposta la diminuzione del prezzo € 10 milioni in riferimento ad un presunto abbattimento di posti letto che avrebbero subito l’Ospedale San Carlo di Nancy e l’Ospedale IDI in sede di accreditamento definitivo delle strutture da parte della Regione Lazio;
- documentazione riferita al valore del credito ipotecario vantato dall’Istituto di credito UNICREDIT sull’immobile dell’Ospedale San Carlo di Nancy, estratto conto bancario dell’importo pagato dalla Fondazione IG ON di estinzione dell’ipoteca in quesitone ivi comprese le rate residue e del relativo computo degli interessi;
- parere del Comitato di Sorveglianza di autorizzazione della detrazione dell’importo pagato ad Unicredit da parte della Fondazione IG ON, sul prezzo dovuto alla procedura di Amministrazione Straordinaria;
- documentazione che provi che € 5 milioni di costi di ammodernamento delle strutture sanitarie riferite alla procedura di accreditamento delle strutture da parte della Regione Lazio sostenute dalla Congregazione, - che hanno determinato la relativa decurtazione del prezzo;
- Parere del Comitato di Sorveglianza riguardo all’autorizzazione dell’inserimento da parte dei Commissari della clausola dell’accollo liberatorio accettato dai Commissari nell’atto di cessione dell’azienda Ospedale San Carlo di Nancy (art. 7 dell’atto notarile di cessione rami aziendali immobiliari per atto del notaio Maurizio d’Errico rep 28618 racc. 15730 del 4 luglio 2016) di pagamento da parte della Fondazione IG RI ON in favore della società Villa RI;
- Parere del Comitato di Sorveglianza in ordine alla fissazione del tasso di interesse al valore percentuale dell’0,50% annuo per il pagamento rateizzato degli importi dovuti dalla Fondazione IG RI ON e della IG RI ON s.r.l. per il pagamento delle aziende IDI Irccs e San Carlo di Nancy;
- Copia dell’accordo di ristrutturazione del debito indicato nell’ultima relazione semestrale dai Commissari; parere del Comitato di sorveglianza sull’approvazione della decurtazione del valore per più di € 25.000.000,00 sul pagamento delle aziende IDI IRCCS e San Carlo di Nancy;
- copia di tutti gli estratti conto di tutti i conti correnti attivati dalla Procedura in AS dal suo avvio fino alla data dell’adempimento della produzione documentale;
- l’ammontare dei costi di prededuzione e la identificazione specifica di ciascuno di essi;
- tutti i pagamenti effettuati dalla Fondazione AR ON e quindi l’esatto ammontare dell’importo effettivamente pagato per la cessione delle strutture sanitarie IDI IRCS e Ospedale San Carlo di Nancy;
- tutti i pagamenti che la procedura di AS ha disposto in favore dei Commissari per lo svolgimento della loro attività, dal momento della loro nomina a tutt’oggi ”;
Rilevato che con il ricorso ex art. 114 c.p.a., depositato il 21 gennaio 2025, oggetto del presente giudizio, le parti ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione della citata decisione;
Osservato che nelle more del giudizio l’organismo commissariale ha consegnato i seguenti estratti conto: “ BCC c/2990 dal 2015 al 22 settembre 2025; Estratti di conto corrente BCC c/2989 dal 31/12/2014 al 04 febbraio 2016; Estratti di conto corrente BCC c/2991 dal 30/09/2014 al 31/03/2015; Estratti di conto corrente BCC c/3306 dal 18/11/2015 al 31/03/2023; Estratti di conto corrente BCC c/4556 dal 11/01/2023 al 30/06/2025; Estratti di conto corrente 5494 Banca Pop. Sondrio dal 25/03/2025 al 25/09/2025; Estratti di conto corrente 5249 Banca Pop. Sondrio dal 08/06/2023 al 17/04/2025 ”;
Rilevato che quanto alla documentazione effettivamente messa a disposizione dall’amministrazione nel corso del giudizio, l’obbligo ostensivo deve ritenersi soddisfatto, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e cessata materia del contendere in parte qua;
Ritenuto che la censura relativa alla mancata ostensione degli ulteriori estratti conto (relativi ai periodi 1° luglio 2016-31 luglio 2016; 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2018; 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021; 1° luglio 2024 – 31 dicembre 2024) è infondata e deve essere respinta in quanto:
- riguarda rapporti bancari preesistenti all’avvio della procedura;
- l’ordine impartito dalla sentenza ottemperanda fa esplicito e testuale riferimento alla “ copia di tutti gli estratti conto di tutti i conti correnti attivati dalla Procedura in AS ”;
- dal tenore letterale del titolo esecutivo emerge inequivocabilmente che l’obbligo ostensivo è circoscritto ai soli rapporti bancari accesi ex novo dagli organi della procedura a far data dal loro insediamento (“attivati dalla Procedura”) e non si estende, pertanto, ai conti correnti bancari preesistenti, accesi antecedentemente all’avvio della procedura ancorché successivamente gestiti dalla procedura;
- una diversa interpretazione, tesa a ricomprendere i conti aperti in epoca antecedente all’avvio dell’Amministrazione Straordinaria, si risolverebbe in una inammissibile integrazione o modifica del giudicato in sede di ottemperanza;
Ritenuto che resta ferma ed impregiudicata la facoltà della parte ricorrente di agire in separata sede, mediante proposizione di autonoma istanza, al fine di ottenere l’ostensione dei documenti non coperti dal giudicato oggetto dell’odierno giudizio di ottemperanza;
Ritenuti sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara improcedibile per cessata materia del contendere limitatamente ai documenti già depositati dall’amministrazione in corso di causa;
- lo respinge per la restante parte.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN ME, Presidente
IU RA, Primo Referendario, Estensore
IU Bianchi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU RA | AN ME |
IL SEGRETARIO