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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/12/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1597/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa CA OS, all'esito dell'udienza del 23/12/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1597/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1
(Cod. Fisc. ) Parte_2 C.F._2
(Cod. Fisc. Parte_3 C.F._3
(Cod. Fisc. ) Parte_4 C.F._4
(Cod. Fisc. ) Parte_5 C.F._5
(Cod. Fisc. ) Parte_6 C.F._6
tutti rappresentati e difesi dall'avv. PIZZIGONI LUCA GIUSEPPE e dall'avv.
PESENTI ANDREA ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
), in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ai P.IVA_1 CP_2 sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa GIUSEPPINA TABONE
Pag. 1 di 13 resistente
OGGETTO: attribuzione della Carta Elettronica del Docente
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , Parte_1 Pt_2
, , , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
hanno adito l'intestato Tribunale rappresentando di Parte_6
avere prestato servizio alle dipendenze del quali docenti supplenti CP_1 con una serie di contratti di lavoro a tempo determinato e segnatamente:
- , nell'a.s. 2019/2020 dal 21.09.2019 al 30.06.2020, Parte_1 nell'a.s. 2023/2024 dal 19.09.2023 al 30.06.2024 e nell'a.s. 2024/2025 dal
11.11.2024 al 30.06.2025;
- , nell'a.s. 2019/2020 dal 11.10.2019 al 30.06.2020; Parte_2 nell'a.s. 2020/2021 dal 08.10.2020 al 30.06.2021, nell'a.s. 2021/2022 dal
04.09.2021 al 31.08.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal 09.09.2022 al 31.08.2023 e nell'a.s. 2024/2025 dal 23.9.2024 al 31.8.2025;
- , nell'a.s. 2020/2021 dal 07.10.2020 al 30.06.2021, Parte_3
nell'a.s. 2021/2022 dal 04.09.2021 al 30.06.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal
08.09.2022 al 31.08.2023, nell'a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024, nell'a.s. 2024/2025 dal 01.09.2024 al 30.06.2025;
- , nell'a.s. 2021/2022 dal 04.09.2021 al 31.08.2022, Parte_4
nell'a.s. 2022/2023 dal 08.09.2022 al 31.08.2023, nell'a.s. 2023/2024 con supplenze brevi e saltuarie dal 16.09.2023 al 26.06.2024, nell'a.s. 2024/2025 dal 16.09.2024 al 31.12.2024 e dal 06.12.2024 al 31.08.2025;
- , nell'a.s.. 2020/2021 dal 24.09.2020 al 30.06.2021, Parte_5 nell'a.s. 2021/2022 dal 24.09.2021 al 31.08.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal
08.09.2022 al 31.08.2023;
- , nell'a.s. 2019/2020 dal 16.09.2019 al 31.08.2020 e Parte_6
nell'a.s. 2020/2021 dal 18.09.2020 al 31.08.2021.
Pag. 2 di 13 Hanno quindi lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di 500,00 euro (infra
“Carta docente”), di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 prevista esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Hanno precisato che l'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato costituisce violazione delle norme interne e comunitarie in materia di divieto di discriminazione del personale a tempo determinato con riferimento alle condizioni di impiego in assenza di ragioni oggettive, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne incompatibili con la normativa europea dotata di efficacia diretta.
Hanno precisato di essere tuttora in servizio alle dipendenze del , chi CP_1
con contratto a tempo determinato, chi con contratto a tempo indeterminato e che a nulla sono servite le diffide di pagamento inviate.
La parte ricorrente ha quindi concluso, chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla concessione della Carta CP_1 docente e all'accreditamento di € 500,00: per gli aa.ss Parte_1
2019/2020, 2023/2024 e 2024/2025 per un totale di € 1.500,00; Pt_2
per gli aa.ss 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
[...]
2024/2025 per un totale di € 2.500,00; per gli aa.ss Parte_3
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per un totale di €
2.500,00, per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 Parte_4
e 2024/2025 per un totale di € 2.000,00; per gli aa.ss. Parte_5
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per un totale di € 1.500,00;
[...]
per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 per un totale di € Parte_6
1.000,00, ovvero per il diverso periodo o somma ritenuta di giustizia.
Con memoria di costituzione tempestivamente depositata il ha CP_1 chiesto il rigetto del ricorso e ha eccepito prescrizione relativa ai crediti
Pag. 3 di 13 anteriori ai cinque anni precedenti la notifica del ricorso;
ha poi, in subordine, in particolare contestato la concessione del beneficio per le ricorrenti e in riferimento all'a.s. 2024/2025 in quanto il beneficio Pt_4 Pt_2 spetta loro in via amministrativa essendo destinatarie di contratto annuale sino al 31.8.2025 e per la ricorrente in riferimento all'anno 2023/2024 Pt_4
in quanto destinataria di supplenze brevi e saltuarie sino al 26.6.2024.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
La Carta docente (art. 1, comma 121, l. 107/2015) dell'importo nominale di
500,00 euro annui, è riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, onde consentire un costante aggiornamento degli stessi nella logica di un accrescimento professionale degli insegnanti. Quanto all'aggiornamento professionale, l'art. 282 del d.lgs. 297/1994 specifica che trattasi di un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato. Analogamente, gli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007, senza differenze tra docenti a tempo determinato e indeterminato, riconoscono l'importanza della formazione e della partecipazione alle attività di aggiornamento in quanto funzionali alla piena realizzazione della professionalità del personale. Come osservato dalla giurisprudenza che si è pronunciata sul punto, la previsione di un beneficio economico che sia rapportato all'annualità scolastica, quale è appunto la Carta Docente,
“evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima” (Cassazione civile sez. lav. del 27/10/2023, n. 29961). Tale emolumento non pare quindi essere collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, ma è
Pag. 4 di 13 dovuto per consentire la formazione del personale a condizione che venga rispettata la “taratura annuale” (sent. 29961 cit.) sulla quale il sostegno è stato calibrato.
Di conseguenza, tale emolumento rientra tra le pari “condizioni di impiego” che, a norma della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare ai lavoratori a tempo determinato a meno che non sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Sul punto, a più riprese sia la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea che la Suprema Corte di Cassazione (da ultimo, tra le molte, vedasi
Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 20015 del 27.7.2018, sebbene in riferimento ad altro emolumento spettante ai docenti) hanno evidenziato, con orientamento ormai consolidato che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 OS Per_1
Santana);
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di
Pag. 5 di 13 tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione»
(Del Cerro NS, cit., punto 42);
- non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55
e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (tra le molte, Cass. Civ. Ord. 2468 del 8.2.2016).
In altre parole, e con specifico riguardo alla Carta Docente, poiché il
Legislatore ha calibrato il beneficio alla durata “annuale” della prestazione, non è consentito escludere quei docenti che, benché precari, abbiano svolto un'attività lavorativa pienamente equiparabile ai colleghi di ruolo, fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la Carta docente si trovi in una
“situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato. In simili ipotesi, quindi, l'art. 1 della L. n. 107/2015 deve essere disapplicato nella parte
Pag. 6 di 13 in cui non riconosce la possibilità di usufruire della Carta Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Sul punto, si condividono i principi espressi dalla già citata sentenza della
Suprema Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023, il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia. Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei
“parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi dirimente il criterio della “taratura annuale” dell'incarico conferito al docente a tempo determinato, che rende assimilabile le attività formative e di aggiornamento svolte da entrambi le tipologie di lavoratori. Nello specifico, è stata ritenuta configurabile una relazione tra supplenza e didattica annua nelle ipotesi previste dall'art. 4, commi 1 e 2 della L. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario: trattasi infatti di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo” (vedasi Cass. 29961/2023 cit).
Rispetto a detti incarichi, “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. È opportuno evidenziare che l'eventuale orario di lavoro ridotto assegnato al supplente non scalfisce le considerazioni poc'anzi enunciate, poiché il principio della “taratura annuale” dell'incarico rende irrilevante ogni ulteriore considerazione circa il minor impegno orario settimanale del docente.
Pag. 7 di 13 Nel caso di specie, tutti i ricorrenti hanno effettivamente svolto, per gli anni scolastici rivendicati, supplenze ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99; il ha quindi violato il diritto europeo per non aver disapplicato la CP_1 normativa nazionale e non aver riconosciuto alla parte ricorrente la Carta docente. Segnatamente, come risulta dagli stati matricolari prodotti in giudizio:
- la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa con Pt_1
contratti “sino al termine delle attività didattiche” nell'a.s. 2019/2020 dal
21.09.2019 al 30.06.2020, nell'a.s. 2023/2024 dal 19.09.2023 al 30.06.2024 e nell'a.s. 2024/2025 dal 11.11.2024 al 30.06.2025;
- la ricorrente a prestato la propria attività lavorativa con supplenze Pt_2
“sino al termine delle attività didattiche” o con supplenze “annuali” in particolare, nell'a.s. 2019/2020 dal 11.10.2019 al 30.06.2020, nell'a.s.
2020/2021 dal 08.10.2020 al 30.06.2021, nell'a.s. 2021/2022 dal 04.09.2021 al
31.08.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal 09.09.2022 al 31.08.2023;
- il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa Parte_3
con supplenze “sino al termine delle attività didattiche” o con supplenze
“annuali” nell'a.s. 2020/2021 dal 07.10.2020 al 30.06.2021, nell'a.s.
2021/2022 dal 04.09.2021 al 30.06.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal 08.09.2022 al
31.08.2023, nell'a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024, nell'a.s.
2024/2025 dal 01.09.2024 al 30.06.2025;
- la ricorrente , è stata destinataria di incarichi “annuali” Parte_4 nell'a.s. 2021/2022 dal 04.09.2021 al 31.08.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal
08.09.2022 al 31.08.2023, nell'a.s. 2024/2025 dal 06.12.2024 al 31.08.2025;
- anche ha lavorato come supplente con incarichi Parte_5
“annuali” o “sino al termine delle attività didattiche”, segnatamente nell'a.s..
2020/2021 dal 24.09.2020 al 30.06.2021, nell'a.s. 2021/2022 dal 24.09.2021 al
31.08.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal 08.09.2022 al 31.08.2023;
Pag. 8 di 13 - infine, è stata anch'essa destinataria di incarichi Parte_6
“annuali” e in particolare nell'a.s. 2019/2020 dal 16.09.2019 al 31.08.2020 e nell'a.s. 2020/2021 dal 18.09.2020 al 31.08.2021.
Il beneficio deve tuttavia essere riconosciuto alla ricorrente anche Pt_4 per l'anno scolastico 2023/2024 poiché, benché le “supplenze brevi e saltuarie” si siano protratte dal 16.9.2023 solo fino al giorno 26.6.2024 e non sino al 30.6.2024, deve comunque ritenersi sussistente la continuità didattica su base annuale che costituisce il presupposto della spettanza della carta docente: nel caso di specie, infatti, la ricorrente ha prestato servizio con plurimi contratti a termine, ma tutti senza soluzione di continuità tra loro e sempre presso il medesimo istituto, ossia la Scuola di Primo Grado Signorelli di Grumello del Monte, oltretutto sempre ad orario completo, a maggior riprova della continuatività della prestazione.
Si precisa che il beneficio spetta alle ricorrenti e anche Pt_2 Pt_4
per l'anno 2024/2025: è vero che con le modifiche alla legge di bilancio n. 207 del 30.12.2024 (art. 1 commi 572-573-574) la carta elettronica è riconosciuta automaticamente anche ai docenti con contratto di lavoro “con supplenza annuale su posto vacante e disponibile”; ciononostante, a fronte dell'allegazione delle ricorrenti di non avere percepito il beneficio, il si è limitato ad affermare genericamente che esso, per tale annualità, CP_1 spetta ai docenti in via amministrativa, ma non ha in alcun modo documentato la sua effettiva attribuzione che, in assenza di prova contraria, deve ritenersi non erogato, in ossequio ai principi generali sul riparto dell'onere della prova in tema di inadempimento.
In definitiva, i servizi resi dai ricorrenti, sebbene assunti a tempo determinato, sono quindi pienamente comparabili a quelli svolti dai colleghi di ruolo ai fini del diritto alla Carta Docente. Del resto, gli argomenti spesi dal per CP_1 contestare la sussistenza dei presupposti di operatività del principio di parità di trattamento previsti dalla clausola 4 non sono decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle indicate.
Pag. 9 di 13 In ordine alle conseguenze, la Corte, con la sentenza citata, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis”, poiché le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti e poiché la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.p.c.m. 28 novembre 2016. Ne consegue, per i docenti “in servizio” l'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica mediante attribuzione della Carta;
difatti “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”.
Diversamente, per i docenti che abbiano cessato il servizio residua l'azione risarcitoria per equivalente;
con la specificazione che per “cessazione dal servizio” deve intendersi la totale fuoriuscita dal sistema scolastico per cancellazione dalle graduatorie. Il precario che, pur non ancora di ruolo, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) permane invece nel sistema scolastico, con conseguente possibilità di esercitare il diritto all'adempimento in forma specifica. Va poi precisato che l'importo di €
500,00 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 D.P.C.M. del 28.11.2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Nel caso di specie, come emerge dallo stato matricolare (doc. 1 fascicolo
), le ricorrenti e sono state immesse in ruolo, CP_1 Pt_5 Pt_6
mentre i ricorrenti , ono stati tutti Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 destinatari di supplenze nell'anno scolastico 2024/2025; di conseguenza è evidente che essi siano stati (e siano tuttora) inseriti nelle graduatori provinciali di Bergamo (c.d. GPS) valevoli per il biennio 2024/2025 e
2025/2026: come affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata, tale requisito è sufficiente per ritenere il docente “inserito nel circuito scolastico”,
Pag. 10 di 13 salva ovviamente l'ipotesi (del tutto eccezionale e comunque non verificatasi nel caso di specie) in cui il eccepisca e dimostri specificamente CP_1
l'avvenuta cancellazione del nominativo del docente dalle graduatorie, il che integrerebbe la effettiva “fuoriuscita” del docente dal circuito scolastico. Ne consegue che la domanda di adempimento in forma specifica deve essere accolta per tutti i ricorrenti.
3.- Devono essere dichiarati prescritti i crediti maturati dalle ricorrenti e n riferimento all'anno scolastico 2019/2020. Pt_1 Pt_6
Difatti, la prescrizione quinquennale per l'azione di adempimento, ai sensi dell'art. 2948 n. 4, c.c., decorre dalla data di conferimento dell'incarico ex art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99 o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (vedasi Cass. 29941/2023).
Nessun problema di prescrizione si pone per la ricorrente poiché Pt_4
l'annualità più risalente richiesta è quella del 2021/2022; i ricorrenti Pt_2
e hanno invece utilmente interrotto la prescrizione con le Pt_3 Pt_5
diffide in atti. Segnatamente: l'incarico più risalente di è stato Pt_2
conferito il 11.10.2019, sicché la prescrizione sarebbe maturata in data
11.10.2024, senonché agli atti vi è la diffida del 25.6.2024 che costituisce idoneo atto interruttivo;
l'incarico più risalente di è stato conferito il Pt_3
7.10.2020 con termine di prescrizione in scadenza il 7.10.2025 senonché vi è diffida di pagamento ricevuta dal debitore in data 11.3.2025; l'incarico più risalente di stato conferito il 24.9.2020, senonché la prescrizione in Pt_5
scadenza il 24.9.2025 è stata utilmente interrotta dalla diffida del 30.4.2025.
Di contro, nell'a.s. 2019/2020 l'incarico è stato conferito a il CP_3
21.9.2019 e pertanto il termine di prescrizione è scaduto il 21.9.2024 a fronte di una diffida ricevuta solo il 21.3.2025, ossia a termine già spirato;
allo stesso modo, per la ricorrente è maturata la prescrizione per l'a.s. Pt_6
2019/2020 in quanto l'incarico è stato conferito il 16.9.2019 mentre la costituzione in mora del 10.4.2025 (utile per interrompere la prescrizione del
Pag. 11 di 13 successivo anno 2020/2021) è invece inidonea in riferimento all'annualità
2019/2020 in quanto inviata a termine già scaduto (16.9.2024).
4.- Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza del e CP_1 vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi con la diminuzione massima consentita, data la scarsa complessità e la serialità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento (da € 1.100,00 a € 5.200,00), tenuto conto che non è applicabile il cumulo delle domande ex art. 10 comma 2 c.p.c. in quanto il valore della controversia, nell'ipotesi di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali (ossia di mero litisconsorzio facoltativo ex art.. 103 c.p.c.) si determina in base al valore di ogni singola domanda (Cass. 10.2.1990, n. 974; Cass.12/10/1998, n. 10081,
Cass. Civ. sez. III ord. n. 14676 del 5.7.2011) e quindi: € 444,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 373,00 per la fase decisionale, esclusa la fase istruttoria, non tenutasi e alla luce della natura documentale della causa, per complessivi € 1.030,00 per compensi, oltre spese generali al
15% IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato e con distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 – in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015:
- per per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025; Parte_1
- per per gli aa.ss 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_2
2022/2023 e 2024/2025;
- per per gli aa.ss 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_3
2023/2024 e 2024/2025,
Pag. 12 di 13 - per per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Parte_4
2024/2025;
- per per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_5
- per per l'a.s. 2020/2021; Parte_6
2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per i Controparte_1
periodi di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6
d.p.c.m. 28.11.2016 a favore di parte ricorrente;
3 – condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che CP_1 liquida in € 1.030,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato e con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, il 23/12/2025 il Giudice del lavoro
CA OS
Pag. 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa CA OS, all'esito dell'udienza del 23/12/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1597/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1
(Cod. Fisc. ) Parte_2 C.F._2
(Cod. Fisc. Parte_3 C.F._3
(Cod. Fisc. ) Parte_4 C.F._4
(Cod. Fisc. ) Parte_5 C.F._5
(Cod. Fisc. ) Parte_6 C.F._6
tutti rappresentati e difesi dall'avv. PIZZIGONI LUCA GIUSEPPE e dall'avv.
PESENTI ANDREA ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
), in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ai P.IVA_1 CP_2 sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa GIUSEPPINA TABONE
Pag. 1 di 13 resistente
OGGETTO: attribuzione della Carta Elettronica del Docente
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , Parte_1 Pt_2
, , , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
hanno adito l'intestato Tribunale rappresentando di Parte_6
avere prestato servizio alle dipendenze del quali docenti supplenti CP_1 con una serie di contratti di lavoro a tempo determinato e segnatamente:
- , nell'a.s. 2019/2020 dal 21.09.2019 al 30.06.2020, Parte_1 nell'a.s. 2023/2024 dal 19.09.2023 al 30.06.2024 e nell'a.s. 2024/2025 dal
11.11.2024 al 30.06.2025;
- , nell'a.s. 2019/2020 dal 11.10.2019 al 30.06.2020; Parte_2 nell'a.s. 2020/2021 dal 08.10.2020 al 30.06.2021, nell'a.s. 2021/2022 dal
04.09.2021 al 31.08.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal 09.09.2022 al 31.08.2023 e nell'a.s. 2024/2025 dal 23.9.2024 al 31.8.2025;
- , nell'a.s. 2020/2021 dal 07.10.2020 al 30.06.2021, Parte_3
nell'a.s. 2021/2022 dal 04.09.2021 al 30.06.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal
08.09.2022 al 31.08.2023, nell'a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024, nell'a.s. 2024/2025 dal 01.09.2024 al 30.06.2025;
- , nell'a.s. 2021/2022 dal 04.09.2021 al 31.08.2022, Parte_4
nell'a.s. 2022/2023 dal 08.09.2022 al 31.08.2023, nell'a.s. 2023/2024 con supplenze brevi e saltuarie dal 16.09.2023 al 26.06.2024, nell'a.s. 2024/2025 dal 16.09.2024 al 31.12.2024 e dal 06.12.2024 al 31.08.2025;
- , nell'a.s.. 2020/2021 dal 24.09.2020 al 30.06.2021, Parte_5 nell'a.s. 2021/2022 dal 24.09.2021 al 31.08.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal
08.09.2022 al 31.08.2023;
- , nell'a.s. 2019/2020 dal 16.09.2019 al 31.08.2020 e Parte_6
nell'a.s. 2020/2021 dal 18.09.2020 al 31.08.2021.
Pag. 2 di 13 Hanno quindi lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di 500,00 euro (infra
“Carta docente”), di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 prevista esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Hanno precisato che l'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato costituisce violazione delle norme interne e comunitarie in materia di divieto di discriminazione del personale a tempo determinato con riferimento alle condizioni di impiego in assenza di ragioni oggettive, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne incompatibili con la normativa europea dotata di efficacia diretta.
Hanno precisato di essere tuttora in servizio alle dipendenze del , chi CP_1
con contratto a tempo determinato, chi con contratto a tempo indeterminato e che a nulla sono servite le diffide di pagamento inviate.
La parte ricorrente ha quindi concluso, chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla concessione della Carta CP_1 docente e all'accreditamento di € 500,00: per gli aa.ss Parte_1
2019/2020, 2023/2024 e 2024/2025 per un totale di € 1.500,00; Pt_2
per gli aa.ss 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
[...]
2024/2025 per un totale di € 2.500,00; per gli aa.ss Parte_3
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per un totale di €
2.500,00, per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 Parte_4
e 2024/2025 per un totale di € 2.000,00; per gli aa.ss. Parte_5
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per un totale di € 1.500,00;
[...]
per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 per un totale di € Parte_6
1.000,00, ovvero per il diverso periodo o somma ritenuta di giustizia.
Con memoria di costituzione tempestivamente depositata il ha CP_1 chiesto il rigetto del ricorso e ha eccepito prescrizione relativa ai crediti
Pag. 3 di 13 anteriori ai cinque anni precedenti la notifica del ricorso;
ha poi, in subordine, in particolare contestato la concessione del beneficio per le ricorrenti e in riferimento all'a.s. 2024/2025 in quanto il beneficio Pt_4 Pt_2 spetta loro in via amministrativa essendo destinatarie di contratto annuale sino al 31.8.2025 e per la ricorrente in riferimento all'anno 2023/2024 Pt_4
in quanto destinataria di supplenze brevi e saltuarie sino al 26.6.2024.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
La Carta docente (art. 1, comma 121, l. 107/2015) dell'importo nominale di
500,00 euro annui, è riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, onde consentire un costante aggiornamento degli stessi nella logica di un accrescimento professionale degli insegnanti. Quanto all'aggiornamento professionale, l'art. 282 del d.lgs. 297/1994 specifica che trattasi di un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato. Analogamente, gli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007, senza differenze tra docenti a tempo determinato e indeterminato, riconoscono l'importanza della formazione e della partecipazione alle attività di aggiornamento in quanto funzionali alla piena realizzazione della professionalità del personale. Come osservato dalla giurisprudenza che si è pronunciata sul punto, la previsione di un beneficio economico che sia rapportato all'annualità scolastica, quale è appunto la Carta Docente,
“evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima” (Cassazione civile sez. lav. del 27/10/2023, n. 29961). Tale emolumento non pare quindi essere collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, ma è
Pag. 4 di 13 dovuto per consentire la formazione del personale a condizione che venga rispettata la “taratura annuale” (sent. 29961 cit.) sulla quale il sostegno è stato calibrato.
Di conseguenza, tale emolumento rientra tra le pari “condizioni di impiego” che, a norma della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare ai lavoratori a tempo determinato a meno che non sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Sul punto, a più riprese sia la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea che la Suprema Corte di Cassazione (da ultimo, tra le molte, vedasi
Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 20015 del 27.7.2018, sebbene in riferimento ad altro emolumento spettante ai docenti) hanno evidenziato, con orientamento ormai consolidato che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 OS Per_1
Santana);
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di
Pag. 5 di 13 tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione»
(Del Cerro NS, cit., punto 42);
- non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55
e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (tra le molte, Cass. Civ. Ord. 2468 del 8.2.2016).
In altre parole, e con specifico riguardo alla Carta Docente, poiché il
Legislatore ha calibrato il beneficio alla durata “annuale” della prestazione, non è consentito escludere quei docenti che, benché precari, abbiano svolto un'attività lavorativa pienamente equiparabile ai colleghi di ruolo, fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la Carta docente si trovi in una
“situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato. In simili ipotesi, quindi, l'art. 1 della L. n. 107/2015 deve essere disapplicato nella parte
Pag. 6 di 13 in cui non riconosce la possibilità di usufruire della Carta Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Sul punto, si condividono i principi espressi dalla già citata sentenza della
Suprema Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023, il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia. Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei
“parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi dirimente il criterio della “taratura annuale” dell'incarico conferito al docente a tempo determinato, che rende assimilabile le attività formative e di aggiornamento svolte da entrambi le tipologie di lavoratori. Nello specifico, è stata ritenuta configurabile una relazione tra supplenza e didattica annua nelle ipotesi previste dall'art. 4, commi 1 e 2 della L. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario: trattasi infatti di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo” (vedasi Cass. 29961/2023 cit).
Rispetto a detti incarichi, “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. È opportuno evidenziare che l'eventuale orario di lavoro ridotto assegnato al supplente non scalfisce le considerazioni poc'anzi enunciate, poiché il principio della “taratura annuale” dell'incarico rende irrilevante ogni ulteriore considerazione circa il minor impegno orario settimanale del docente.
Pag. 7 di 13 Nel caso di specie, tutti i ricorrenti hanno effettivamente svolto, per gli anni scolastici rivendicati, supplenze ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99; il ha quindi violato il diritto europeo per non aver disapplicato la CP_1 normativa nazionale e non aver riconosciuto alla parte ricorrente la Carta docente. Segnatamente, come risulta dagli stati matricolari prodotti in giudizio:
- la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa con Pt_1
contratti “sino al termine delle attività didattiche” nell'a.s. 2019/2020 dal
21.09.2019 al 30.06.2020, nell'a.s. 2023/2024 dal 19.09.2023 al 30.06.2024 e nell'a.s. 2024/2025 dal 11.11.2024 al 30.06.2025;
- la ricorrente a prestato la propria attività lavorativa con supplenze Pt_2
“sino al termine delle attività didattiche” o con supplenze “annuali” in particolare, nell'a.s. 2019/2020 dal 11.10.2019 al 30.06.2020, nell'a.s.
2020/2021 dal 08.10.2020 al 30.06.2021, nell'a.s. 2021/2022 dal 04.09.2021 al
31.08.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal 09.09.2022 al 31.08.2023;
- il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa Parte_3
con supplenze “sino al termine delle attività didattiche” o con supplenze
“annuali” nell'a.s. 2020/2021 dal 07.10.2020 al 30.06.2021, nell'a.s.
2021/2022 dal 04.09.2021 al 30.06.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal 08.09.2022 al
31.08.2023, nell'a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024, nell'a.s.
2024/2025 dal 01.09.2024 al 30.06.2025;
- la ricorrente , è stata destinataria di incarichi “annuali” Parte_4 nell'a.s. 2021/2022 dal 04.09.2021 al 31.08.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal
08.09.2022 al 31.08.2023, nell'a.s. 2024/2025 dal 06.12.2024 al 31.08.2025;
- anche ha lavorato come supplente con incarichi Parte_5
“annuali” o “sino al termine delle attività didattiche”, segnatamente nell'a.s..
2020/2021 dal 24.09.2020 al 30.06.2021, nell'a.s. 2021/2022 dal 24.09.2021 al
31.08.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal 08.09.2022 al 31.08.2023;
Pag. 8 di 13 - infine, è stata anch'essa destinataria di incarichi Parte_6
“annuali” e in particolare nell'a.s. 2019/2020 dal 16.09.2019 al 31.08.2020 e nell'a.s. 2020/2021 dal 18.09.2020 al 31.08.2021.
Il beneficio deve tuttavia essere riconosciuto alla ricorrente anche Pt_4 per l'anno scolastico 2023/2024 poiché, benché le “supplenze brevi e saltuarie” si siano protratte dal 16.9.2023 solo fino al giorno 26.6.2024 e non sino al 30.6.2024, deve comunque ritenersi sussistente la continuità didattica su base annuale che costituisce il presupposto della spettanza della carta docente: nel caso di specie, infatti, la ricorrente ha prestato servizio con plurimi contratti a termine, ma tutti senza soluzione di continuità tra loro e sempre presso il medesimo istituto, ossia la Scuola di Primo Grado Signorelli di Grumello del Monte, oltretutto sempre ad orario completo, a maggior riprova della continuatività della prestazione.
Si precisa che il beneficio spetta alle ricorrenti e anche Pt_2 Pt_4
per l'anno 2024/2025: è vero che con le modifiche alla legge di bilancio n. 207 del 30.12.2024 (art. 1 commi 572-573-574) la carta elettronica è riconosciuta automaticamente anche ai docenti con contratto di lavoro “con supplenza annuale su posto vacante e disponibile”; ciononostante, a fronte dell'allegazione delle ricorrenti di non avere percepito il beneficio, il si è limitato ad affermare genericamente che esso, per tale annualità, CP_1 spetta ai docenti in via amministrativa, ma non ha in alcun modo documentato la sua effettiva attribuzione che, in assenza di prova contraria, deve ritenersi non erogato, in ossequio ai principi generali sul riparto dell'onere della prova in tema di inadempimento.
In definitiva, i servizi resi dai ricorrenti, sebbene assunti a tempo determinato, sono quindi pienamente comparabili a quelli svolti dai colleghi di ruolo ai fini del diritto alla Carta Docente. Del resto, gli argomenti spesi dal per CP_1 contestare la sussistenza dei presupposti di operatività del principio di parità di trattamento previsti dalla clausola 4 non sono decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle indicate.
Pag. 9 di 13 In ordine alle conseguenze, la Corte, con la sentenza citata, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis”, poiché le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti e poiché la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.p.c.m. 28 novembre 2016. Ne consegue, per i docenti “in servizio” l'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica mediante attribuzione della Carta;
difatti “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”.
Diversamente, per i docenti che abbiano cessato il servizio residua l'azione risarcitoria per equivalente;
con la specificazione che per “cessazione dal servizio” deve intendersi la totale fuoriuscita dal sistema scolastico per cancellazione dalle graduatorie. Il precario che, pur non ancora di ruolo, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) permane invece nel sistema scolastico, con conseguente possibilità di esercitare il diritto all'adempimento in forma specifica. Va poi precisato che l'importo di €
500,00 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 D.P.C.M. del 28.11.2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Nel caso di specie, come emerge dallo stato matricolare (doc. 1 fascicolo
), le ricorrenti e sono state immesse in ruolo, CP_1 Pt_5 Pt_6
mentre i ricorrenti , ono stati tutti Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 destinatari di supplenze nell'anno scolastico 2024/2025; di conseguenza è evidente che essi siano stati (e siano tuttora) inseriti nelle graduatori provinciali di Bergamo (c.d. GPS) valevoli per il biennio 2024/2025 e
2025/2026: come affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata, tale requisito è sufficiente per ritenere il docente “inserito nel circuito scolastico”,
Pag. 10 di 13 salva ovviamente l'ipotesi (del tutto eccezionale e comunque non verificatasi nel caso di specie) in cui il eccepisca e dimostri specificamente CP_1
l'avvenuta cancellazione del nominativo del docente dalle graduatorie, il che integrerebbe la effettiva “fuoriuscita” del docente dal circuito scolastico. Ne consegue che la domanda di adempimento in forma specifica deve essere accolta per tutti i ricorrenti.
3.- Devono essere dichiarati prescritti i crediti maturati dalle ricorrenti e n riferimento all'anno scolastico 2019/2020. Pt_1 Pt_6
Difatti, la prescrizione quinquennale per l'azione di adempimento, ai sensi dell'art. 2948 n. 4, c.c., decorre dalla data di conferimento dell'incarico ex art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99 o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (vedasi Cass. 29941/2023).
Nessun problema di prescrizione si pone per la ricorrente poiché Pt_4
l'annualità più risalente richiesta è quella del 2021/2022; i ricorrenti Pt_2
e hanno invece utilmente interrotto la prescrizione con le Pt_3 Pt_5
diffide in atti. Segnatamente: l'incarico più risalente di è stato Pt_2
conferito il 11.10.2019, sicché la prescrizione sarebbe maturata in data
11.10.2024, senonché agli atti vi è la diffida del 25.6.2024 che costituisce idoneo atto interruttivo;
l'incarico più risalente di è stato conferito il Pt_3
7.10.2020 con termine di prescrizione in scadenza il 7.10.2025 senonché vi è diffida di pagamento ricevuta dal debitore in data 11.3.2025; l'incarico più risalente di stato conferito il 24.9.2020, senonché la prescrizione in Pt_5
scadenza il 24.9.2025 è stata utilmente interrotta dalla diffida del 30.4.2025.
Di contro, nell'a.s. 2019/2020 l'incarico è stato conferito a il CP_3
21.9.2019 e pertanto il termine di prescrizione è scaduto il 21.9.2024 a fronte di una diffida ricevuta solo il 21.3.2025, ossia a termine già spirato;
allo stesso modo, per la ricorrente è maturata la prescrizione per l'a.s. Pt_6
2019/2020 in quanto l'incarico è stato conferito il 16.9.2019 mentre la costituzione in mora del 10.4.2025 (utile per interrompere la prescrizione del
Pag. 11 di 13 successivo anno 2020/2021) è invece inidonea in riferimento all'annualità
2019/2020 in quanto inviata a termine già scaduto (16.9.2024).
4.- Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza del e CP_1 vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi con la diminuzione massima consentita, data la scarsa complessità e la serialità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento (da € 1.100,00 a € 5.200,00), tenuto conto che non è applicabile il cumulo delle domande ex art. 10 comma 2 c.p.c. in quanto il valore della controversia, nell'ipotesi di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali (ossia di mero litisconsorzio facoltativo ex art.. 103 c.p.c.) si determina in base al valore di ogni singola domanda (Cass. 10.2.1990, n. 974; Cass.12/10/1998, n. 10081,
Cass. Civ. sez. III ord. n. 14676 del 5.7.2011) e quindi: € 444,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 373,00 per la fase decisionale, esclusa la fase istruttoria, non tenutasi e alla luce della natura documentale della causa, per complessivi € 1.030,00 per compensi, oltre spese generali al
15% IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato e con distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 – in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015:
- per per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025; Parte_1
- per per gli aa.ss 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_2
2022/2023 e 2024/2025;
- per per gli aa.ss 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_3
2023/2024 e 2024/2025,
Pag. 12 di 13 - per per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Parte_4
2024/2025;
- per per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_5
- per per l'a.s. 2020/2021; Parte_6
2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per i Controparte_1
periodi di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6
d.p.c.m. 28.11.2016 a favore di parte ricorrente;
3 – condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che CP_1 liquida in € 1.030,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato e con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, il 23/12/2025 il Giudice del lavoro
CA OS
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