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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/11/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 100/2025
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
CO S. AM Presidente
IL TA RI Consigliere relato- re
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello vertente tra
, in persona del Sindaco, rappresentato Parte_1
e difeso, in virtù di procura, dall'Avv. Domenico de Nardis e dall'avv. Raffaella Durante del Foro dell' elettivamente Pt_1
domiciliato presso l'ufficio legale dell'Avvocatura Comunale sita in via s. Bernardino n. 4, appellante e lettivamente domiciliato a Controparte_1 Pt_1
in Corso Federico II n. 36, presso e nello studio dell'avv. Tiziana
Ruzza, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellato
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “ Piaccia all'Ecc.mo Tribunale dell'Aquila riformare la sentenza appellata e per l'effetto rigettare la domanda proposta dal sig. Nell'eventualità che l'appellato ab- CP_1
bia preteso il pagamento delle somme ad esso liquidate dal Tribu- nale, vorrà inoltre la Corte Ecc.ma condannarlo alla restituzione, oltre agli interessi legali dal dì del pagamento e, dalla pubblicazio- ne della sentenza, agli interessi di cui all'art. 1284, co. 4°, c.c. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado, oltre rimborso delle spese generali e degli oneri riflessi come per legge nella mi- sura del 23,80% per avvocati della Pubblica Amministrazione.”
Per parte appellata: “Piaccia alla Corte d'Appello di L'Aquila, di- sattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le op- portune declaratorie e previo il rigetto di ogni eccezione, domanda, istanza istruttoria e/o qualsiasi altra istanza avversaria In via pre- liminare: dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello promosso dal per la violazione e falsa appli- Parte_1
cazione degli art. 342 co. I, con conferma integrale della sentenza di I grado;
sempre in via preliminare e di subordine: dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello promosso dal
[...]
, per la violazione e falsa applicazione dell'art 345 Parte_1
c.p.c. e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità di tutte le nuove eccezioni per le ragioni già tutte indicate in comparsa, con confer- ma integrale della sentenza di I grado;
In via di subordine, nel me-
2 rito: rigettare integralmente l'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza pubblicata in data 18/12/2024 resa
[...]
nell'ambito della causa civile n. 1143/2020 RG – Tribunale Civile di L'Aquila dott.ssa Antonella Camilli, perché infondato ovvero destituito di fondamento sia giuridico che fattuale e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado. Con con- danna dell'appellante alla refusione di tutte le spese ed i compensi anche di questo grado di giudizio”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 788/2024 del Tribunale di L'Aquila (pubblicata dal Tribunale di L'Aquila in data
18/12/2024, notificata in data 5 gennaio 2025), avente ad oggetto danno da cose in custodia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 788/2024 il Tribunale di L'Aquila ha accolto la domanda risarcitoria proposta da nei confron- Controparte_1
ti del ai sensi dell'art. 2051 c.c., condannan- Parte_1
do il a corrispondergli la somma di euro 19.919,00, a tito- Pt_1
lo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subi- to, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché a rimborsare le spese del giudizio, liquidate in euro 2.500,00 e le spese di CTU.
2.Con l'atto di citazione notificato al Parte_1 [...]
aveva esposto che in data 13 luglio 2015, verso le Parte_2
ore 13.30/13.40 circa, mentre percorreva in bicicletta la rotatoria
3 che conduce all'ospedale San Salvatore di L'Aquila, nell'attraversare la strada per immettersi nella direzione opposta, finiva con la ruota del velocipede nella monorotaia di superficie ivi presente e cadeva rovinosamente a terra.
Veniva così prontamente soccorso da alcuni automobilisti che avevano assistito alla caduta e ricoverato in modalità “Ricovero
d'Urgenza c/o la U.O. di Ortopedia e Traumatologia”, ove gli ve- niva diagnosticata “la frattura pertrocanterica collo femore de- stro, colpo di frusta cervicale, trauma contusivo spalla sinistra e destra”.
Gli stessi automobilisti provvidero a consegnare la bicicletta dell'attore al vicino presidio di polizia adiacente alla struttura ospedaliera.
La caduta, secondo parte attrice, sarebbe stata causata dalla pre- senza della monorotaia sulla pavimentazione, posta in condizioni tali da esporre il fruitore ad alto rischio di caduta.
Veniva perciò inviata infruttuosamente una prima missiva con ri- chiesta di risarcimento danni al in data 18 lu- Parte_1
glio 2015 e, esperiti inutili tentativi di composizione bonaria della vicenda, veniva notificato l'atto di citazione ed il giudizio veniva così iscritto a ruolo dinanzi al Tribunale Civile di L'Aquila.
3. Il costituito in giudizio, contestava inte- Parte_1
gralmente la domanda, chiedendone il rigetto.
All'esito dell'istruttoria, riteneva il Tribunale che, nella specie, fosse raggiunta la prova che “l'attore mentre transitava alla guida
4 del suo velocipede, nell'attraversare sulle rotaie di superficie, ca- deva a terra a causa della presenza dei binari, riportando la frat- tura del femore e le altre lesioni certificate dai sanitari e ritual- mente prodotte in giudizio”. e dichiarava quindi la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. Parte_1
Accoglieva dunque la domanda sul rilievo che, nella specie, fosse dimostrato il nesso causale tra la res insidiosa e la caduta.
4. Avverso la sentenza la parte soccombente ha proposto appello articolando un unico motivo che si andrà, di seguito, ad esaminare.
Parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui, il Giudice ha affermato che “ l'attore mentre transitava alla guida del suo ve- locipede, nell'attraversare sulle rotaie di superficie, cadeva a ter- ra a causa della presenza dei binari, riportando la frattura del fe- more e le altre lesioni certificate dai sanitari e ritualmente prodot- te in giudizio”.
Deduce l'appellante la violazione degli artt. 1227, 2043 e 2051
c.c., nonché la violazione dell'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.
Osserva in particolare che in giudizio, “ non è stata affatto dimo- strata né una qualche anomalia della strada e della rotaia, né, tantomeno, un qualche rapporto causa-effetto tra la situazione dei luoghi e la rovinosa caduta del . CP_1
4.1. Il costituito in giudizio, chiede il rigetto CP_1
dell'appello perché inammissibile, nonché infondato, rilevando come non vi sia stata una contestazione specifica, da parte del circa la dinamica riferita al sinistro. Pt_1
5 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione.
4.2. Deve preliminarmente delibarsi l'eccezione di parte appellata, circa la mancata contestazione, ex adverso, della dinamica del sini- stro.
Il principio di non contestazione di cui al riformato art. 115 c.p.c., sostanzialmente invocato sul punto dalla difesa, così come l'onere di specifica contestazione tempestiva (desumibile dagli artt. 167 e
416 c.p.c.) è principio coerente a tutto il sistema processuale (co- struito sul carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
sul sistema di preclusioni, che com- porta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
sui principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, sul generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.)”.
Ne consegue che “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto, Cass. n. 8647 del 2016) un onere di alle- gazione (e/o prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere proba- torio, senza che rilevi la natura di tale fatto (Cass. n. 5191 del
2008; cfr. anche Cass. n. 1540 del 2007; Cass. n. 12636 del 2005;
Cass. n. 3245 del 2003)”.
6 Tale principio (che riguarda solo i fatti cd. primari, costitutivi, mo- dificativi od estintivi del diritto azionato, e non si applica alle mere difese: Cass. n. 17966 del 2016), sussiste tuttavia soltanto per i fat- ti noti alla parte, e non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. n.
14652 del 2016 e da ultimo ordinanza n. 19490/2018 la Seconda
Sezione della Cassazione).
L'onere di contestazione (la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova), si verifica, cioè, solo nell'ipotesi di fatti noti alla parte e non anche per quelli ad essa ignoti, nella specie, tra l'altro anche in considerazione della mancata dimostrazione, da parte dell'attore, dell'effettiva e concreta conoscenza, in capo alla controparte, delle circostanze assunte come incontroverse (Cassa- zione civile sez. VI, 01/04/2022, n.10589).
L'eccezione è dunque priva di fondamento.
5.Venendo alla delibazione dell'appello, col quale – si badi – viene comunque contestata la riferita dinamica del sinistro, ritiene la
Corte che questo sia fondato e che, pertanto, meriti accoglimento.
5.1. I fatti di causa rientrano pacificamente nella previsione di cui all'art. 2051 c.c., trattandosi di danno da cosa in custodia, ove cu- stode è chiunque, soggetto pubblico o privato, abbia la materiale disponibilità del bene sul quale esercita un potere che lo renda ido- neo ad evitare i danni che ne possano derivare agli utenti.
5.2. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità pos- sa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso cau-
7 sale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un ob- bligo di vigilanza, sicché tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento ester- no, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità
e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.
5.3. Sul piano dell'onere probatorio, è posto a carico del danneg- giato quello di provare l'evento dannoso, nonché, per quel che maggiormente rileva in questa sede, l'esistenza del nesso materiale di causalità tra la res custodita da altri e l'evento dannoso, e, a cari- co del danneggiante, quello di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, onde, una volta accertata la sussistenza del nesso causale, in virtù dello stretto rapporto di consequenzialità temporale tra il fatto dannoso e l'evento, spetta al convenuto dimostrare che que- st'ultimo si è verificato per una causa sopravvenuta da sola suffi- ciente a determinarlo. L'art. 2051 c.c., pertanto, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in cu- stodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. 8005/2010). In tema di re- sponsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.), laddove il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, dipendente dal
8 relativo funzionamento o dalla relativa struttura, ma richieda un'in- terazione della condotta umana con la cosa, essendo quest'ultima di per sé statica ed inerte, ai fini della prova del nesso causale oc- corre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva si- tuazione di pericolosità, tale da rendere il danno molto probabile, se non inevitabile. (Cass. n. 1257/2018).
5.4. Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comporta- mento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di un bene (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale di- ligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude però la re- sponsabilità del custode, se tale comportamento è idoneo ad inter- rompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stes- so, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsa- bilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
5.5.Tali principi normativi ed ermeneutici devono essere trasfusi nel caso di specie, al fine di dare una corretta soluzione alla vicen- da che ci occupa.
6. Appare utile, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, ripercorrere l'istruttoria esperita in primo grado.
6.1. Le fotografie allegate raffigurano il tratto della carreggiata che si assume essere stata teatro del sinistro e la presenza della monorotaia di superficie.
9 Dalla semplice visione delle stesse si può desumere che questo si è verificato durante la mattina di una soleggiata giornata estiva, in condizioni di perfetta visibilità, lungo una strada larga e pianeg- giante;
l'attore assume che questo sia avvenuto su di una rotatoria,
(ove, per comune esperienza, è molto pericolosa la percorrenza da parte di velocipedi, sicché la velocità deve essere particolarmente moderata), con l'asfalto in condizioni di corretta manutenzione e in assenza di irregolarità del manto stradale.
Lo spazio della monorotaia, dove, secondo la ricostruzione dell'originario attore, avrebbe dovuto infilarsi la ruota della bici-
, in realtà non è vuoto ma è in corretto stato manutentivo e Pt_3
costituisce un elemento intrinseco e stabile della carreggiata.
6.2.Il certificato Allegato 1 TRIAGE all'atto di citazione, riporta la dizione: “trauma incidente in strada”. Non sono riportate indica- zioni all'interno del certificato del pronto soccorso di presunti te- stimoni che abbiano assistito alla caduta e che abbiano rilasciato indicazioni ai soccorritori.
6.3. La moglie dell'attore ha riferito di essere stata contattata tele- fonicamente dal marito e di essere stata avvisata dell'incidente e della dinamica dallo stesso e dunque non ha assistito ai fatti.
Non son state prodotte o espletate in giudizio prove testimoniali in ordine alla dinamica dell'occorso e non è stata dimostrata né una qualche anomalia della carreggiata nè della monorotaia, che all'evidenza probatoria è risultata priva di difetti e di sporgenze,
10 né, in ogni caso, il nesso di causalità tra la situazione dei luoghi e la rovinosa caduta del CP_1
Bisogna pertanto concludere che, all'esito dell'istruttoria, parte at- trice non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante ex art. 2051 c.c., non avendo dimostrato l'evento dannoso subito e la derivazione causale del medesimo da un modo d'essere anomalo e pericoloso della res in custodia della convenuta, non essendo nep- pure provato che il sinistro fosse dovuto al transito del velocipede sulla monorotaia presente sulla rotatoria in questione.
Alla carenza probatoria in ordine al nesso causale e quindi, alla pericolosità della res non possono supplire gli articoli di giornale riportati dall'appellante, riguardanti l'astratta pericolosità delle monorotaie, atteso che, in forza della valutazione congiunta delle superiori risultanze, comprovanti (anche a voler prescindere dalla segnalata incertezza sulla reale dinamica del sinistro), la nitida vi- sibilità della monorotaia presente sulla carreggiata, si deve ritenere che, in ogni caso, ove fosse provato che la caduta sia avvenuta sul- la e a causa di essa (e tanto non è ) l'attento ciclista Parte_4
(che tra l'altro conosceva i luoghi prestando attività di volontariato nel vicino ospedale), avrebbe dovuto e potuto percepirla e, di con- seguenza, evitarla.
7. A tal proposito, la giurisprudenza di vertice è ormai granitica nell'affermare che, “quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più inci-
11 dente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso: se è vero, infatti, che il ri- conoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2
Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a li- mitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in no- me della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civi- le” (ex multis Cass. n. 2479/2018; Cass. n. 29435/2020; Cass. n.
31702/2022).
7.1. In sostanza, il comportamento del danneggiato ben può inter- rompere il nesso causale tra fatto ed evento dannoso quando “sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. SSU n.
20943/2022, Cass. n. 1152/2023).
8. Alla luce delle summenzionate coordinate giuridiche e delle ri- sultanze processuali acquisite, la domanda originariamente propo- sta dall'attore avrebbe dovuto essere dichiarata inaccoglibile, in- nanzitutto per la incertezza residuata in ordine alla dinamica del sinistro dallo stesso come emersa in giudizio e dunque la totale in-
12 sussistenza del nesso causale (oltre che per la riconducibilità del sinistro, in ogni caso, a difetto di attenzione e di prudenza dell'infortunato).
Ed invero, va evidenziato come la sentenza si sia fondata su ele- menti del tutto inidonei a far ritenere provato il nesso causale tra la res in custodia con quella particolare conformazione (rotatoria con monorotaia) e l'evento dannoso, sol che si consideri che essi sono consistiti in circostanze riferite dallo stesso infortunato
[...]
o in circostanze affatto significative ed idonee a di- CP_1
mostrare che l'incidente si sia verificato proprio in occasione dell'attraversamento della rotaia, come ad esempio il fatto che dal certificato di pronto soccorso “risulta che effettivamente nel giorno ed in un'ora compatibile con il racconto della testimone un'ambulanza accompagnò l'attore in ospedale riscontrando le le- sioni poi accertate dal CTU in corso di causa”; oppure “inoltre dal- lo stesso certificato risulta che nell'immediatezza l'attore riferì al medici di essere caduto in strada per incidente con la bicicletta”; inoltre invece il certificato Allegato 1 all'atto di citazio- Pt_5
ne, riporta esclusivamente la seguente dizione: “trauma incidente in strada”, apparendo evidente l'assenza di qualsiasi riscontro pro- batorio o testimoniale.
9. L'appello deve dunque essere accolto.
9.1.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositi- vo sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, valori minimi in considerazione della non complessità della vicenda.
13
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione noti- Parte_1
ficato nei confronti di vverso la sen- Controparte_1
tenza del Tribunale di L'Aquila n. 788/2024 così provvede:
1)accoglie l'appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza im- pugnata, respinge la domanda dell'appellato;
2)condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 2.540,00 per il primo grado e € 2.906,00 per l'appello, oltre €
70,00 per spese, in entrambi i casi oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio in data 12/11/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
IL TA RI CO S. AM
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 100/2025
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
CO S. AM Presidente
IL TA RI Consigliere relato- re
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello vertente tra
, in persona del Sindaco, rappresentato Parte_1
e difeso, in virtù di procura, dall'Avv. Domenico de Nardis e dall'avv. Raffaella Durante del Foro dell' elettivamente Pt_1
domiciliato presso l'ufficio legale dell'Avvocatura Comunale sita in via s. Bernardino n. 4, appellante e lettivamente domiciliato a Controparte_1 Pt_1
in Corso Federico II n. 36, presso e nello studio dell'avv. Tiziana
Ruzza, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellato
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “ Piaccia all'Ecc.mo Tribunale dell'Aquila riformare la sentenza appellata e per l'effetto rigettare la domanda proposta dal sig. Nell'eventualità che l'appellato ab- CP_1
bia preteso il pagamento delle somme ad esso liquidate dal Tribu- nale, vorrà inoltre la Corte Ecc.ma condannarlo alla restituzione, oltre agli interessi legali dal dì del pagamento e, dalla pubblicazio- ne della sentenza, agli interessi di cui all'art. 1284, co. 4°, c.c. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado, oltre rimborso delle spese generali e degli oneri riflessi come per legge nella mi- sura del 23,80% per avvocati della Pubblica Amministrazione.”
Per parte appellata: “Piaccia alla Corte d'Appello di L'Aquila, di- sattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le op- portune declaratorie e previo il rigetto di ogni eccezione, domanda, istanza istruttoria e/o qualsiasi altra istanza avversaria In via pre- liminare: dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello promosso dal per la violazione e falsa appli- Parte_1
cazione degli art. 342 co. I, con conferma integrale della sentenza di I grado;
sempre in via preliminare e di subordine: dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello promosso dal
[...]
, per la violazione e falsa applicazione dell'art 345 Parte_1
c.p.c. e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità di tutte le nuove eccezioni per le ragioni già tutte indicate in comparsa, con confer- ma integrale della sentenza di I grado;
In via di subordine, nel me-
2 rito: rigettare integralmente l'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza pubblicata in data 18/12/2024 resa
[...]
nell'ambito della causa civile n. 1143/2020 RG – Tribunale Civile di L'Aquila dott.ssa Antonella Camilli, perché infondato ovvero destituito di fondamento sia giuridico che fattuale e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado. Con con- danna dell'appellante alla refusione di tutte le spese ed i compensi anche di questo grado di giudizio”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 788/2024 del Tribunale di L'Aquila (pubblicata dal Tribunale di L'Aquila in data
18/12/2024, notificata in data 5 gennaio 2025), avente ad oggetto danno da cose in custodia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 788/2024 il Tribunale di L'Aquila ha accolto la domanda risarcitoria proposta da nei confron- Controparte_1
ti del ai sensi dell'art. 2051 c.c., condannan- Parte_1
do il a corrispondergli la somma di euro 19.919,00, a tito- Pt_1
lo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subi- to, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché a rimborsare le spese del giudizio, liquidate in euro 2.500,00 e le spese di CTU.
2.Con l'atto di citazione notificato al Parte_1 [...]
aveva esposto che in data 13 luglio 2015, verso le Parte_2
ore 13.30/13.40 circa, mentre percorreva in bicicletta la rotatoria
3 che conduce all'ospedale San Salvatore di L'Aquila, nell'attraversare la strada per immettersi nella direzione opposta, finiva con la ruota del velocipede nella monorotaia di superficie ivi presente e cadeva rovinosamente a terra.
Veniva così prontamente soccorso da alcuni automobilisti che avevano assistito alla caduta e ricoverato in modalità “Ricovero
d'Urgenza c/o la U.O. di Ortopedia e Traumatologia”, ove gli ve- niva diagnosticata “la frattura pertrocanterica collo femore de- stro, colpo di frusta cervicale, trauma contusivo spalla sinistra e destra”.
Gli stessi automobilisti provvidero a consegnare la bicicletta dell'attore al vicino presidio di polizia adiacente alla struttura ospedaliera.
La caduta, secondo parte attrice, sarebbe stata causata dalla pre- senza della monorotaia sulla pavimentazione, posta in condizioni tali da esporre il fruitore ad alto rischio di caduta.
Veniva perciò inviata infruttuosamente una prima missiva con ri- chiesta di risarcimento danni al in data 18 lu- Parte_1
glio 2015 e, esperiti inutili tentativi di composizione bonaria della vicenda, veniva notificato l'atto di citazione ed il giudizio veniva così iscritto a ruolo dinanzi al Tribunale Civile di L'Aquila.
3. Il costituito in giudizio, contestava inte- Parte_1
gralmente la domanda, chiedendone il rigetto.
All'esito dell'istruttoria, riteneva il Tribunale che, nella specie, fosse raggiunta la prova che “l'attore mentre transitava alla guida
4 del suo velocipede, nell'attraversare sulle rotaie di superficie, ca- deva a terra a causa della presenza dei binari, riportando la frat- tura del femore e le altre lesioni certificate dai sanitari e ritual- mente prodotte in giudizio”. e dichiarava quindi la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. Parte_1
Accoglieva dunque la domanda sul rilievo che, nella specie, fosse dimostrato il nesso causale tra la res insidiosa e la caduta.
4. Avverso la sentenza la parte soccombente ha proposto appello articolando un unico motivo che si andrà, di seguito, ad esaminare.
Parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui, il Giudice ha affermato che “ l'attore mentre transitava alla guida del suo ve- locipede, nell'attraversare sulle rotaie di superficie, cadeva a ter- ra a causa della presenza dei binari, riportando la frattura del fe- more e le altre lesioni certificate dai sanitari e ritualmente prodot- te in giudizio”.
Deduce l'appellante la violazione degli artt. 1227, 2043 e 2051
c.c., nonché la violazione dell'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.
Osserva in particolare che in giudizio, “ non è stata affatto dimo- strata né una qualche anomalia della strada e della rotaia, né, tantomeno, un qualche rapporto causa-effetto tra la situazione dei luoghi e la rovinosa caduta del . CP_1
4.1. Il costituito in giudizio, chiede il rigetto CP_1
dell'appello perché inammissibile, nonché infondato, rilevando come non vi sia stata una contestazione specifica, da parte del circa la dinamica riferita al sinistro. Pt_1
5 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione.
4.2. Deve preliminarmente delibarsi l'eccezione di parte appellata, circa la mancata contestazione, ex adverso, della dinamica del sini- stro.
Il principio di non contestazione di cui al riformato art. 115 c.p.c., sostanzialmente invocato sul punto dalla difesa, così come l'onere di specifica contestazione tempestiva (desumibile dagli artt. 167 e
416 c.p.c.) è principio coerente a tutto il sistema processuale (co- struito sul carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
sul sistema di preclusioni, che com- porta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
sui principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, sul generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.)”.
Ne consegue che “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto, Cass. n. 8647 del 2016) un onere di alle- gazione (e/o prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere proba- torio, senza che rilevi la natura di tale fatto (Cass. n. 5191 del
2008; cfr. anche Cass. n. 1540 del 2007; Cass. n. 12636 del 2005;
Cass. n. 3245 del 2003)”.
6 Tale principio (che riguarda solo i fatti cd. primari, costitutivi, mo- dificativi od estintivi del diritto azionato, e non si applica alle mere difese: Cass. n. 17966 del 2016), sussiste tuttavia soltanto per i fat- ti noti alla parte, e non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. n.
14652 del 2016 e da ultimo ordinanza n. 19490/2018 la Seconda
Sezione della Cassazione).
L'onere di contestazione (la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova), si verifica, cioè, solo nell'ipotesi di fatti noti alla parte e non anche per quelli ad essa ignoti, nella specie, tra l'altro anche in considerazione della mancata dimostrazione, da parte dell'attore, dell'effettiva e concreta conoscenza, in capo alla controparte, delle circostanze assunte come incontroverse (Cassa- zione civile sez. VI, 01/04/2022, n.10589).
L'eccezione è dunque priva di fondamento.
5.Venendo alla delibazione dell'appello, col quale – si badi – viene comunque contestata la riferita dinamica del sinistro, ritiene la
Corte che questo sia fondato e che, pertanto, meriti accoglimento.
5.1. I fatti di causa rientrano pacificamente nella previsione di cui all'art. 2051 c.c., trattandosi di danno da cosa in custodia, ove cu- stode è chiunque, soggetto pubblico o privato, abbia la materiale disponibilità del bene sul quale esercita un potere che lo renda ido- neo ad evitare i danni che ne possano derivare agli utenti.
5.2. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità pos- sa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso cau-
7 sale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un ob- bligo di vigilanza, sicché tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento ester- no, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità
e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.
5.3. Sul piano dell'onere probatorio, è posto a carico del danneg- giato quello di provare l'evento dannoso, nonché, per quel che maggiormente rileva in questa sede, l'esistenza del nesso materiale di causalità tra la res custodita da altri e l'evento dannoso, e, a cari- co del danneggiante, quello di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, onde, una volta accertata la sussistenza del nesso causale, in virtù dello stretto rapporto di consequenzialità temporale tra il fatto dannoso e l'evento, spetta al convenuto dimostrare che que- st'ultimo si è verificato per una causa sopravvenuta da sola suffi- ciente a determinarlo. L'art. 2051 c.c., pertanto, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in cu- stodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. 8005/2010). In tema di re- sponsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.), laddove il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, dipendente dal
8 relativo funzionamento o dalla relativa struttura, ma richieda un'in- terazione della condotta umana con la cosa, essendo quest'ultima di per sé statica ed inerte, ai fini della prova del nesso causale oc- corre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva si- tuazione di pericolosità, tale da rendere il danno molto probabile, se non inevitabile. (Cass. n. 1257/2018).
5.4. Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comporta- mento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di un bene (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale di- ligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude però la re- sponsabilità del custode, se tale comportamento è idoneo ad inter- rompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stes- so, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsa- bilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
5.5.Tali principi normativi ed ermeneutici devono essere trasfusi nel caso di specie, al fine di dare una corretta soluzione alla vicen- da che ci occupa.
6. Appare utile, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, ripercorrere l'istruttoria esperita in primo grado.
6.1. Le fotografie allegate raffigurano il tratto della carreggiata che si assume essere stata teatro del sinistro e la presenza della monorotaia di superficie.
9 Dalla semplice visione delle stesse si può desumere che questo si è verificato durante la mattina di una soleggiata giornata estiva, in condizioni di perfetta visibilità, lungo una strada larga e pianeg- giante;
l'attore assume che questo sia avvenuto su di una rotatoria,
(ove, per comune esperienza, è molto pericolosa la percorrenza da parte di velocipedi, sicché la velocità deve essere particolarmente moderata), con l'asfalto in condizioni di corretta manutenzione e in assenza di irregolarità del manto stradale.
Lo spazio della monorotaia, dove, secondo la ricostruzione dell'originario attore, avrebbe dovuto infilarsi la ruota della bici-
, in realtà non è vuoto ma è in corretto stato manutentivo e Pt_3
costituisce un elemento intrinseco e stabile della carreggiata.
6.2.Il certificato Allegato 1 TRIAGE all'atto di citazione, riporta la dizione: “trauma incidente in strada”. Non sono riportate indica- zioni all'interno del certificato del pronto soccorso di presunti te- stimoni che abbiano assistito alla caduta e che abbiano rilasciato indicazioni ai soccorritori.
6.3. La moglie dell'attore ha riferito di essere stata contattata tele- fonicamente dal marito e di essere stata avvisata dell'incidente e della dinamica dallo stesso e dunque non ha assistito ai fatti.
Non son state prodotte o espletate in giudizio prove testimoniali in ordine alla dinamica dell'occorso e non è stata dimostrata né una qualche anomalia della carreggiata nè della monorotaia, che all'evidenza probatoria è risultata priva di difetti e di sporgenze,
10 né, in ogni caso, il nesso di causalità tra la situazione dei luoghi e la rovinosa caduta del CP_1
Bisogna pertanto concludere che, all'esito dell'istruttoria, parte at- trice non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante ex art. 2051 c.c., non avendo dimostrato l'evento dannoso subito e la derivazione causale del medesimo da un modo d'essere anomalo e pericoloso della res in custodia della convenuta, non essendo nep- pure provato che il sinistro fosse dovuto al transito del velocipede sulla monorotaia presente sulla rotatoria in questione.
Alla carenza probatoria in ordine al nesso causale e quindi, alla pericolosità della res non possono supplire gli articoli di giornale riportati dall'appellante, riguardanti l'astratta pericolosità delle monorotaie, atteso che, in forza della valutazione congiunta delle superiori risultanze, comprovanti (anche a voler prescindere dalla segnalata incertezza sulla reale dinamica del sinistro), la nitida vi- sibilità della monorotaia presente sulla carreggiata, si deve ritenere che, in ogni caso, ove fosse provato che la caduta sia avvenuta sul- la e a causa di essa (e tanto non è ) l'attento ciclista Parte_4
(che tra l'altro conosceva i luoghi prestando attività di volontariato nel vicino ospedale), avrebbe dovuto e potuto percepirla e, di con- seguenza, evitarla.
7. A tal proposito, la giurisprudenza di vertice è ormai granitica nell'affermare che, “quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più inci-
11 dente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso: se è vero, infatti, che il ri- conoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2
Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a li- mitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in no- me della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civi- le” (ex multis Cass. n. 2479/2018; Cass. n. 29435/2020; Cass. n.
31702/2022).
7.1. In sostanza, il comportamento del danneggiato ben può inter- rompere il nesso causale tra fatto ed evento dannoso quando “sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. SSU n.
20943/2022, Cass. n. 1152/2023).
8. Alla luce delle summenzionate coordinate giuridiche e delle ri- sultanze processuali acquisite, la domanda originariamente propo- sta dall'attore avrebbe dovuto essere dichiarata inaccoglibile, in- nanzitutto per la incertezza residuata in ordine alla dinamica del sinistro dallo stesso come emersa in giudizio e dunque la totale in-
12 sussistenza del nesso causale (oltre che per la riconducibilità del sinistro, in ogni caso, a difetto di attenzione e di prudenza dell'infortunato).
Ed invero, va evidenziato come la sentenza si sia fondata su ele- menti del tutto inidonei a far ritenere provato il nesso causale tra la res in custodia con quella particolare conformazione (rotatoria con monorotaia) e l'evento dannoso, sol che si consideri che essi sono consistiti in circostanze riferite dallo stesso infortunato
[...]
o in circostanze affatto significative ed idonee a di- CP_1
mostrare che l'incidente si sia verificato proprio in occasione dell'attraversamento della rotaia, come ad esempio il fatto che dal certificato di pronto soccorso “risulta che effettivamente nel giorno ed in un'ora compatibile con il racconto della testimone un'ambulanza accompagnò l'attore in ospedale riscontrando le le- sioni poi accertate dal CTU in corso di causa”; oppure “inoltre dal- lo stesso certificato risulta che nell'immediatezza l'attore riferì al medici di essere caduto in strada per incidente con la bicicletta”; inoltre invece il certificato Allegato 1 all'atto di citazio- Pt_5
ne, riporta esclusivamente la seguente dizione: “trauma incidente in strada”, apparendo evidente l'assenza di qualsiasi riscontro pro- batorio o testimoniale.
9. L'appello deve dunque essere accolto.
9.1.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositi- vo sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, valori minimi in considerazione della non complessità della vicenda.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione noti- Parte_1
ficato nei confronti di vverso la sen- Controparte_1
tenza del Tribunale di L'Aquila n. 788/2024 così provvede:
1)accoglie l'appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza im- pugnata, respinge la domanda dell'appellato;
2)condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 2.540,00 per il primo grado e € 2.906,00 per l'appello, oltre €
70,00 per spese, in entrambi i casi oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio in data 12/11/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
IL TA RI CO S. AM
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