Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 2981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2981 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02981/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01769/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1769 del 2025, proposto da -OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Carta, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed il Ministero dell'Interno, ciascuno in persona del Ministro pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
nascente dalla Sentenza della Corte di Appello di Palermo n. -OMISSIS- 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. NI SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato il 30 settembre 2025 e depositato il 3 ottobre successivo, i signori -OMISSIS-e -OMISSIS-, questo ultimo di nazionalità giordana, agiscono per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza della Corte d’Appello di Palermo, Sezione prima civile, n.-OMISSIS- 2024.
2. Con il predetto provvedimento, la Corte d’Appello di Palermo ha riformato l’ordinanza ex art. 702 bis del codice di procedura civile n. 8991 del 17 ottobre 2019, con cui il Tribunale di Trapani ha respinto la domanda con la quale i ricorrenti avevano chiesto, previo accertamento della illegittimità del provvedimento di rigetto reso dall'Ambasciata Italiana ad Amman prot. n. 20180005184 del 3 settembre 2018, la concessione del visto Schengen per ricongiungimento familiare stante che, giusta sentenza n.-OMISSIS-del Tribunale di Roma, il signor -OMISSIS-, già funzionario diplomatico presso le Nazioni Unite, ha adottato il signor -OMISSIS-.
Il Tribunale di Trapani aveva respinto la citata richiesta di rilascio del visto, atteso che a carico del figlio adottivo del ricorrente risultava “ emessa nel sistema di informazione Schengen (SIS) una segnalazione ai fini della non ammissione in Polonia ”.
Avverso il predetto provvedimento del Tribunale di Trapani hanno interposto gravame gli odierni ricorrenti che, come detto, è stato accolto dalla Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n.-OMISSIS- 2024, con cui è stato accertato “ il diritto di -OMISSIS- ad ottenere il visto Schengen di libero ingresso nella Repubblica Italiana ”.
Con il provvedimento in questione, inoltre, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è stato condannato al pagamento delle spese di lite del doppio grado, liquidate in euro 2.910,00 per il primo grado ed in euro 3.500,00 per l’appello, oltre spese generali IVA e CPA.
3. Parte ricorrente si duole della mancata esecuzione del giudicato, atteso che la sentenza in parola non è stata impugnata nei termini di legge e le Amministrazioni intimate, nonostante formali solleciti del 18 luglio e del 22 ottobre 2024, non vi hanno dato esecuzione essendosi limitata l’Ambasciata d’Italia in Giordania ad inoltrare ai competenti Uffici del Ministero dell’Interno una richiesta di cancellazione della segnalazione dal SIS.
Conseguentemente si chiede al Tribunale di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la completa ottemperanza al giudicato, con la nomina di due Commissari ad acta , uno nei confronti del Ministero degli Esteri, e l’altro nei confronti del Ministero dell’Interno, nell’ipotesi di perdurante inerzia delle Amministrazioni intimate, delle quali è altresì invocata la condanna, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, per l’ingiusto ritardo posto in essere.
4. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio e la causa è stata trattenuta in decisione dopo la camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
5. Il ricorso è fondato nei termini di cui si dirà.
La domanda di esecuzione del giudicato nascente dalla citata Sentenza della Corte di Appello di Palermo n. -OMISSIS- 2024, non può essere accolta nei riguardi del Ministero dell’Interno.
Osserva il Collegio che, a mente dell’art. 114, comma 1, del codice del processo amministrativo, l’azione di ottemperanza “ si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta ”.
Poiché dunque il Ministero dell’Interno non era parte del giudizio definito con la sentenza della cui ottemperanza si tratta, il ricorso per questa parte non può che essere respinto.
6. Per il resto il mezzo di tutela all’esame è fondato e va accolto.
Va rilevato infatti che parte ricorrente ha depositato attestazione di passaggio in giudicato della sentenza in epigrafe, resa in data 16 settembre 2025 dalla cancelleria della Corte d’Appello di Palermo e che, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo, la Pubblica Amministrazione ha un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi alle sentenze passate in giudicato del Giudice ordinario.
Nel caso di specie giova inoltre rammentare che:
- il diritto fondamentale all’unità familiare è espressamente sancito sul piano sovranazionale all’art. 8 CEDU e all’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali UE, rispettivamente consacranti il diritto al rispetto della vita privata e familiare;
- che da tempo il Giudice delle leggi ha affermato che la garanzia della convivenza del nucleo familiare trova il proprio fondamento nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia (cfr. Corte costituzionale n. 202/2013);
- il dispositivo della sentenza della cui ottemperanza si tratta riconosce il diritto del beneficiario di ottenere il visto Shengen di libero ingresso nel territorio della Repubblica Italiana per ricongiungimento familiare.
Di conseguenza, a fronte del riconoscimento del relativo diritto soggettivo da parte della competente autorità giudiziaria ordinaria, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale difetta di qualsivoglia apprezzamento discrezionale essendo tenuta l’Ambasciata d’Italia ad Amman, senza ulteriore indugio, a rilasciare l’agognato visto al beneficiario (cfr. in termini, TAR Lazio, sez. V quater , 27.10.2025, n. 18707; 22.07.2025, n. 14618; 01.07.2025, n. 12932; 21.02.2025, n. 3933; TAR Lazio, sez. III 19.07.2024, n. 14730; TAR Milano, sez. III 14.11.2022, n. 2511).
Ritenuto dunque che l’Amministrazione intimata non abbia ottemperato va dichiarato l'obbligo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo all’immediato rilascio del visto d’ingresso sul territorio nazionale per motivi familiari a favore del signor -OMISSIS-, ed al pagamento in favore della parte ricorrente delle somme, distintamente indicate al paragrafo 2, di cui alla succitata sentenza della Corte d’Appello di Palermo n.-OMISSIS- 2024.
7. L’Amministrazione dovrà, quindi, dare esecuzione al provvedimento in epigrafe entro un termine che appare equo al Collegio fissare in giorni trenta, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione.
8. Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un Commissario ad acta , individuato nell’Ambasciatore preposto all’Ambasciata d’Italia ad Amman (Giordania), con facoltà di delega ad altro funzionario della citata Ambasciata ma senza diritto al compenso, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro l’ulteriore termine di giorni trenta, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al provvedimento in epigrafe.
9. Quanto, infine, alla domanda formulata dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 114, comma IV, lett. e), del codice del processo amministrativo reputa il Collegio che, non ravvisandosi ragioni ostative, né la manifesta iniquità della misura volta a sollecitare l’adempimento delle ormai definitive statuizioni della sentenza della Corte d’Appello indicata in epigrafe, possa darsi luogo all’accoglimento della stessa, disponendo la condanna del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 10,00 (dieci/00) al giorno, a far data dalla comunicazione della presente sentenza e fino all’adempimento del giudicato, ovvero fino alla data di eventuale insediamento del Commissario ad acta .
10. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mentre vanno dichiarate non ripetibili nei confronti del Ministero dell’Interno che non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e per l’effetto così provvede:
- ordina al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore , ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari a dare completa esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, all’uopo assegnando all’Amministrazione stessa il termine per adempiere di giorni 30 (trenta) dalla notificazione ovvero, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario ad acta il Signor Ambasciatore preposto all’Ambasciata d’Italia ad Amman (Giordania), con facoltà di delega ma senza diritto al compenso, perché provveda, entro giorni 30 (trenta) dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione al titolo azionato;
- condanna il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese relative agli atti accessori alla decisione oggetto di esecuzione;
- condanna il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, della somma di € 10,00 (dieci/00) per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, a far data dalla comunicazione della presente sentenza e fino all’adempimento, ovvero fino alla data di eventuale insediamento del Commissario ad acta ;
- condanna il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in via equitativa in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, ove versato;
- dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti del Ministero dell’Interno, che non si è costituito in giudizio;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, alle Amministrazioni intimate ed Signor Ambasciatore preposto all’Ambasciata d’Italia ad Amman (Giordania).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ED IN, Presidente
NI SC, Primo Referendario, Estensore
Elena FA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI SC | ED IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.