Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00088/2026REG.PROV.COLL.
N. 00034/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 34 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, pubblicata il 24 maggio 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. LL DO e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS- ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. 24 maggio 2023, n. -OMISSIS- che aveva rigettato il ricorso avente ad oggetto l'ordinanza15 novembre 2019, -OMISSIS-, emessa dal Dirigente settore VI, Territorio e Ambiente, del Comune di -OMISSIS-, con la quale era stata ordinata la demolizione di una tettoia in legno, di circa mq. 25 circa, completa di tegole, grondaie e pluviali, sul fronte Nord del piano terra e degli interventi in muratura e con pannelli in alluminio a chiusura parziale della rampa di scale, con modifica dei prospetti.
2. Il giudice di primo grado, all’esito del deposito da parte del Comune di -OMISSIS- della documentazione richiesta in data 14 luglio 2022, ha ritenuto infondato il primo motivo in quanto dalla concessione edilizia in sanatoria 15 settembre 2005, n. 1005 e dal relativo elaborato grafico depositati dal Comune di -OMISSIS- non emergeva che tra le opere assentite in sanatoria vi fosse anche la tettoia per cui era causa e che, tale tettoia era riportata solo nella relazione tecnica depositata il 26 maggio 2003 presso competente Soprintendenza, ma non era rinvenibile negli elaborati grafici a corredo della richiamata concessione edilizia in sanatoria.
3. Il T.A.R. ha pure ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso affermando che dalla relazione di sopralluogo e dalle fotografie allegate emergeva come la realizzazione dei muretti e la chiusura con pannelli d'alluminio avessero trasformato la scala esterna in un vano chiuso, così aumentando la volumetria complessiva dell'immobile con conseguente inapplicabilità del citato art. 3 della legge regionale n. 16 del 2016; né meritava accoglimento il terzo motivo di ricorso poiché l'ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie era un atto dovuto e, in quanto tale, non doveva essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
4. Il Comune di -OMISSIS-, regolarmente evocato in giudizio, non ha svolto difese.
5. Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo deduce “ Illegittimità della sentenza impugnata per travisamento dei fatti ed inesistenza dei presupposti ”. Diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R. la concessione edilizia in sanatoria riportava chiaramente che oltre a sanare il fabbricato composto da un piano seminterrato e due elevazioni fuori soprastanti, regolarizzava “ ai sensi dell’art.13 della Legge 47/1985 il mantenimento delle opere realizzate dopo la presentazione dell’istanza di sanatoria edilizia, munite del N.O. della Sovrintendenza ai BB.CC.AA. di -OMISSIS- del 20/04/2005, prot. n. 4817 ”. Tra le opere che venivano regolarizzate con la sanatoria amministrativa ex art. 13 della legge n. 47 del 1985 vi rientrava, proprio, la contestata tettoia in legno, di cui al N.O. n. 4817 del 20 aprile 2005 della Sovrintendenza, per come emergeva chiaramente nella relazione tecnica presentata all’organo di tutela paesaggistica. Tale circostanza, tra l’altro, era ulteriormente confermata dal certificato di abitabilità del 7 dicembre 2005, rilasciato dal Comune di -OMISSIS-, dal quale si evinceva la regolarizzazione anche delle tettoie, tra cui quella oggetto di contestazione. Pertanto diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R. e dalla P.A. la tettoia in esame era stata sanata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985 con concessione edilizia unica n. 1005 del 15 settembre 2005. In ogni caso l’opera in questione era suscettibile di regolarizzazione ai sensi dell’art. 20 della legge regionale n. 4 del 2003.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 Deve premettersi che per l'immobile in esame, sito in -OMISSIS- -OMISSIS- e individuato al N.C.E.U. di -OMISSIS- al foglio di mappa nr. -OMISSIS-, è stata rilasciata alla Sig.ra -OMISSIS-, ai sensi della legge n. 47 del 1985, la Concessione Edilizia in sanatoria n. 1005 del 15 settembre 2005 per un " fabbricato composto da un piano seminterrato e due elevazioni soprastanti, destinato a civile abitazione in ampliamento di un fabbricato realizzato con Concessione Edilizia n. 217 del 17/04/1980. Contestualmente si autorizzava l'esecuzione dei lavori di miglioramento alle stesse condizioni del N.O. rilasciato dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di -OMISSIS- con nota prot. n. 8104 del 02/10/2003 ed il mantenimento, ai sensi dell'art. 13 della legge 47/85 delle opere realizzate dopo la presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia munite del N.O. della Soprintendenza BB.CC.AA. di -OMISSIS- prot. n. 4817 del 20/04/2005 ”.
1.3 Inoltre, con nota prot. n. 59565 del 26 luglio 2018 avente per oggetto: " Comunicazioni lavori di manutenzione ordinaria - art. 6 L.R. 37/85 ", il Sig. -OMISSIS- aveva comunicato che in data 26 luglio 2018 sarebbero iniziati i lavori di manutenzione ordinaria consistenti in rifacimento della pavimentazione e dell'impermeabilizzazione dei balconi, rifacimento del colore del prospetto nei toni simili all'esistente.
1.4 Con successiva nota prot. n. 2778 del 14 gennaio 2019 avente per oggetto: " Comunicazioni d prosieguo ed integrazione dei lavori di manutenzione ordinaria (art. 6 L.R. 37/85) ", il Sig. -OMISSIS- aveva comunicato che a causa delle violente raffiche di vento e dei gravi danni subiti nell'immobile di -OMISSIS-, 24, ad integrazione e prosieguo dei lavori di manutenzione ordinaria, avrebbe provveduto con urgenza al ripristino delle opere danneggiate di seguito elencate:
a) ripristino dei parapetti, degli intonaci e delle grondaie della scala e dei balconi;
b) collocazione di paraventi nella scala, esposta tutta a ponente per protezione dalle raffiche di vento e temporali, al fine di poter consentire l'accesso al piano superiore; in particolare per la scala, a causa dei danni subiti, viene ancorata la superiore pensilina tegolata con due sostegni in muratura nell'attesa di eventuale richiesta di autorizzazione di sua completa chiusura a scopo di tutela delle intemperie e dell'intrusione di maleintenzionati;
c) ripristino intonaci, prospetto e pensiline con identico colore;
d) costituzione infissi esterni danneggiati con altri di identico colore e porta di ingresso ammalorata con nuova porta blindata di identico colore, “ nell'attesa di eventuale richiesta di autorizzazione di sua completa chiusura a scopo di tutela dalle intemperie e dal!'intrusione di maleintenzionati ”.
1.5 In sede di sopralluogo eseguito in data 18 marzo 2019, e come riscontrato dalle foto in atti, è emerso che erano stati realizzati i seguenti lavori:
-) nel pianerottolo di arrivo della rampa di scala, al di sopra del muretto parapetto, erano stati collocati due pannelli in alluminio delle dimensioni pari a circa mt. 1.80 x 1.40 e mt. 1.05 x 1.40;
-) lungo la stessa rampa di scala erano stati realizzati due muretti della lunghezza di circa mt. 1.50 ciascuno e altezza pari a mt. 1.50 circa, a collegamento del muretto parapetto con la pensilina di copertura della stessa scala;
-) una tettoia in legno sul fronte Nord del piano terra che occupava in pianta una superficie di circa mq. 25,00, completa di tegole, grondaie e pluviali.
1.6 Con specifico riferimento alla tettoria in legno, nel sopralluogo indicato, veniva specificato che la ditta risultava sprovvista di qualsivoglia titolo autorizzativo rilasciato dagli Enti competenti e si precisava che « dalla consultazione di "Google Earth", alla data dicembre 2008, la tettoia non risulta realizzata, come evidenziato dalle immagini nell' Allegato "A"; consultando invece le foto scattate in sede di sopralluogo effettuato in data 17/09/2013 dal personale di quest'Ufficio, congiuntamente con quello del Serv. III Settore VII - Nucleo Tutela Urbanistica della Polizia Municipale, nel lotto limitrofo (quest'ultimo confinante ad Est con la proprietà -OMISSIS-), la tettoia a quella data risulta realizzata, come evidenziata dalla foto nell'Allegato “B "».
1.7 A seguito di detto sopralluogo, il Comune di -OMISSIS-, con nota prot. n. 43100 del 6 giugno 2019, trasmessa in data 11 giugno 2019, comunicava che gli interventi edilizi di cui al punto 2) della su richiamata comunicazione (prot. n° 2778/19), non potevano essere eseguiti poiché non rientravano nella tipologia di manutenzione ordinaria, rilevando che la ditta risultava in possesso della sola comunicazione lavori di manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 37 del 1985.
1.8 Tanto premesso in punto di ricostruzione fattuale della vicenda in esame, corretta è la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che “ Dalla concessione edilizia in sanatoria n. 1005 del 15 settembre 2005 e dal relativo elaborato grafico depositati dal Comune di -OMISSIS- non emerge in alcun modo che tra le opere assentite in sanatoria vi sia anche la tettoia per cui è causa ”, dovendosi rilevare che, in sede di sopralluogo, è stato accertato che alla data di dicembre 2008, data successiva al rilascio della concessione in sanatoria (n. 1005 del 15 settembre 2005) la tettoia non risultava realizzata, circostanza questa che non è stata mai confutata dalla difesa della ricorrente, che sul punto, si è limitata a dedurre, senza alcun riscontro fattuale, che la concessione edilizia in sanatoria si riferiva anche alla tettoria in legno, giusta N.O della Sovrintendenza ai BB.CC.AA. di -OMISSIS- del 2 ottobre 2003, prot. n. 8104 e del 20 aprile 2005, prot. n. 4817, con ciò, peraltro, omettendo di considerare la specifica competenza del Comune in ordine al rilascio del titolo edilizio.
1.9 In ultimo, va rilevata l’inammissibilità del profilo di censura, con il quale si deduce, peraltro assai genericamente, che “ comunque l’opera in questione è suscettibile di regolarizzazione ai sensi dell’art. 20 L.R. 4/2003 ”, in quanto si tratta di motivo di gravame che non è stato proposto nel giudizio di primo grado.
1.10 Sovviene, al riguardo, la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato secondo cui “ Nel processo amministrativo il perimetro del giudizio di appello è circoscritto dalle censure ritualmente sollevate in primo grado, sicché non possono trovare ingresso le deduzioni e le prove documentali nuove proposte dell'appellante per la prima volta in questa sede in violazione del divieto dei nova sancito dall'art. 104 c.p.a .” (Consiglio di Stato, sez. IV, 7 novembre 2022, n. 9729; Consiglio di Stato, sez. IV, 4 agosto 2022, n. 6904; Cons. Stato, sez. IV, 13 maggio 2022, n. 3769). Ciò in quanto “ Nell'ambito di un giudizio amministrativo d'appello la parte processuale non può introdurre nuove domande processuali, caratterizzate da un nuovo o mutato petitum oppure da una nuova o mutata causa petendi che determinino una nuova o mutata richiesta giudiziale ovvero nuovi o mutati fatti costitutivi della pretesa azionata ” (Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2020, n. 714).
2. Il secondo motivo deduce “ L’illegittimità della sentenza impugnata per erronea interpretazione ed applicazione di legge. Travisamento dei fatti ”. L’odierna appellante aveva compiuto opere di manutenzione straordinaria con la copertura a tutela delle piogge e degli agenti atmosferici della scala da cui si accedeva al primo piano e tale copertura non portava l’aumento della superficie residenziale e come tale non era soggetta a permesso di costruire e, quindi, alla sanzione della disposta demolizione. Tra l’altro, l’odierna appellante stava procedendo alla sua regolarizzazione, con la conseguenza che, in pendenza di domanda di sanatoria amministrativa, la Pubblica Amministrazione doveva sospendere tutti i provvedimenti sanzionatori prima posti in essere.
2.1 Anche il secondo motivo è infondato, dovendosi confermare sul punto la sentenza di primo grado che ha affermato che dalla relazione di sopralluogo e dalle fotografie allegate emergeva come la realizzazione dei muretti e la chiusura con pannelli d'alluminio avessero trasformato la scala esterna in un vano chiuso così aumentando la volumetria complessiva dell'immobile. Inoltre, come si legge nell’ordinanza di demolizione impugnata le opere in esame erano consistite “ nella realizzazione di interventi in muratura e con pannelli in alluminio a chiusura parziale della rampa di scala, con modifica di prospetti, in ordine ai quali, questo Ente, con nota 43100 del 06.06.2019, ha comunicato che, tali opere, non possono rientrare nella tipologia di manutenzione ordinaria di cui alla comunicazione art. 6 L.R. 37/85 presentata in data 14.01.2019 con nota prot. n. 2778 dalla ditta -OMISSIS- ”. Si tratta, dunque, di opere che necessitavano di un titolo abilitativo, non potendosi condividere la prospettazione difensiva secondo cui si trattava della realizzazione di due piccoli muretti in laterizi delle dimensioni di mt. 0,80 X mt. 1,10 ciascuno, eseguiti per esigenze tecniche e di prevenzione delle condizioni di pericolo per l'incolumità personale, dovendosi richiamare quanto accertato in sede di sopralluogo del 18 marzo 2019, con allegate foto, dal quale è emerso che “ lungo la stessa rampa di scala, sono stati realizzati due muretti della lunghezza di circa mt. 1.50 ciascuno e altezza pari a mt. 1.50 circa, a collegamento del muretto parapetto con la pensilina di copertura della stessa scala ”.
2.2 La giurisprudenza amministrativa è nel senso che « l'art. 36, comma 1, L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 afferma il principio generale secondo cui "qualsiasi attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale, nonché il mutamento della destinazione degli immobili", sono assoggettati al regime della concessione edilizia, mentre l'art. 6, L.R. 10 agosto 1985, n. 7 - nell'elencare le "opere non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione" - non include quelle di ristrutturazione ”» (C.G.A.R.S., sez. giur., 15 marzo 2017, n. 102; C.G.A.R.S., sez. giur., 27 ottobre 2006, n. 667).
2.3 In ultimo, è pure infondato il rilievo afferente alla pendenza di domanda di sanatoria amministrativa e alla conseguente sospensione di tutti i provvedimenti sanzionatori prima posti in essere, in quanto, in disparte la circostanza che l’appellante non ha prodotto alcuna documentazione che riscontra tale circostanza fattuale, il Consiglio di Stato, anche di recente, ha ribadito il principio secondo cui “ la presentazione della domanda di sanatoria (ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001) determina una mera sospensione dell'efficacia dell'ordine di demolizione con la conseguenza che, in caso di rigetto dell'istanza di sanatoria, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia ” (Cons. Stato, sez. VII, 28 aprile 2023, n. 4309 e, più di recente, Cons. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2025, n. 536).
3. In conclusione, l’appello proposto va respinto.
3.1 Nessuna statuizione va assunta sulle spese, non avendo l’Amministrazione intimata svolto difese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n. 34/2024 R.G., come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO GN, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
LL DO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL DO | RO GN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.