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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 29/01/2026, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1441/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 29/01/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SICA IMMACOLATA, Giudice monocratico in data 29/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17165/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ercolano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0712024901441428600 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0712024901441428600 TARI 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1877/2025 depositato il
30/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente propone ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, notificato in data
7.6.2024 all'Agenzia delle Entrate IO ed al Comune di Ercolano.
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
Si costituisce la sola Agenzia della IO, mentre rimane contumace il convenuto Comune di
ER FO.
All'udienza fissata per la trattazione il giudice ha assunto la decisione come da dispositivo.
Parte ricorrente con il ricorso introdotto dichiarava di impugnare un'intimazione di pagamento, ricevuta il
22.4.2024 relativa a due cartelle di pagamento per l'omesso pagamento della tassa per lo smaltimento rifiuti riferibili agli anni 2009 e 2010 per un importo totale di € 755,03;
in particolare parte ricorrente lamenta la illegittimità della impugnata intimazione per le seguenti ragioni:
1) Omessa notifica degli atti presupposti;
2) Intervenuti i termini di decadenza e di prescrizione dei crediti intimati;
3) Carenza di motivazione.
Si costituisce il Comune di Ercolano che chiede rigettarsi il ricorso.
Si costituisce la resistente Agenzia della IO che controdeduce alle eccezioni di controparte e produce le notifiche degli atti pregressi intervenute nel 2012 e 2013
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice ritiene il ricorso fondato;
quanto alla omessa notifica degli atti presupposti deve evidenziarsi che l'Agenzia costituita ha prodotto notifiche che tuttavia si arrestano al più all'anno 2013, momento dal quale ricomincia a decorrere nuovamente il termine di cinque anni, ex art. 2943 comma 2 Cc, senza che sia più intervenuto alcun atto interruttivo sino alla notifica dell'intimazione impugnata il 22.4.2024;
Ciò posto, l'intimazione di pagamento deve essere annullata in assenza delle notifiche di atti idonei ad interrompere il decoro del termine di prescrizione.
Dev'essere dunque accolto il ricorso.
Sussistono ragioni di giustizia per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 29/01/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SICA IMMACOLATA, Giudice monocratico in data 29/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17165/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ercolano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0712024901441428600 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0712024901441428600 TARI 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1877/2025 depositato il
30/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente propone ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, notificato in data
7.6.2024 all'Agenzia delle Entrate IO ed al Comune di Ercolano.
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
Si costituisce la sola Agenzia della IO, mentre rimane contumace il convenuto Comune di
ER FO.
All'udienza fissata per la trattazione il giudice ha assunto la decisione come da dispositivo.
Parte ricorrente con il ricorso introdotto dichiarava di impugnare un'intimazione di pagamento, ricevuta il
22.4.2024 relativa a due cartelle di pagamento per l'omesso pagamento della tassa per lo smaltimento rifiuti riferibili agli anni 2009 e 2010 per un importo totale di € 755,03;
in particolare parte ricorrente lamenta la illegittimità della impugnata intimazione per le seguenti ragioni:
1) Omessa notifica degli atti presupposti;
2) Intervenuti i termini di decadenza e di prescrizione dei crediti intimati;
3) Carenza di motivazione.
Si costituisce il Comune di Ercolano che chiede rigettarsi il ricorso.
Si costituisce la resistente Agenzia della IO che controdeduce alle eccezioni di controparte e produce le notifiche degli atti pregressi intervenute nel 2012 e 2013
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice ritiene il ricorso fondato;
quanto alla omessa notifica degli atti presupposti deve evidenziarsi che l'Agenzia costituita ha prodotto notifiche che tuttavia si arrestano al più all'anno 2013, momento dal quale ricomincia a decorrere nuovamente il termine di cinque anni, ex art. 2943 comma 2 Cc, senza che sia più intervenuto alcun atto interruttivo sino alla notifica dell'intimazione impugnata il 22.4.2024;
Ciò posto, l'intimazione di pagamento deve essere annullata in assenza delle notifiche di atti idonei ad interrompere il decoro del termine di prescrizione.
Dev'essere dunque accolto il ricorso.
Sussistono ragioni di giustizia per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.