CA
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere Rel. dott. Paola Evangelista Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 112/2024 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza monocratica del 5.2.2025, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da sè stesso;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Faggiano.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
Brindisi: “Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data
26.1.2021, il chiedeva che il Tribunale Controparte_1 di Brindisi condannasse l'Avvocato alla Parte_1 ripetizione, ex art. 2033 c.c., della somma di € 61.770,03, oltre interessi legali, dalla data dei singoli pagamenti indebiti, nonché al pagamento delle spese di lite in relazione all'introdotto giudizio.
Deduceva il ricorrente che: 1) in data 21.4.1997 il Tribunale di
Brindisi, su ricorso dell'Avv. , emetteva decreto con il quale Parte_1
ingiungeva al il pagamento della somma Controparte_1
di lire 94.795.000,00 oltre IVA, CAP e interessi legali ed ancora della somma di lire 5.869.600,00, oltre accessori e spese legali;
tanto a titolo di compensi per prestazioni professionali espletate dall'Avvocato su incarico del 2) avverso il suddetto decreto CP_1 ingiuntivo (recante n. 56/1997) l'Ente pubblico proponeva opposizione;
il relativo giudizio veniva definito con ordinanza del
21.7.1997, con la quale il Tribunale di Brindisi, in accoglimento parziale dell'opposizione, rideterminava il credito vantato dal professionista in lire 42.251.170,00; 3) avverso tale ordinanza l'odierno resistente proponeva ricorso per Cassazione;
con sentenza n. 5420/2001 la Corte di Cassazione, accoglieva il ricorso, cassava l'ordinanza impugnata e rimetteva gli atti dinanzi al Giudice di prime cure per un nuovo giudizio;
4) il giudizio non veniva tempestivamente riassunto dal ma soltanto tardivamente Controparte_1 dall'Avvocato , al solo scopo di ottenere una pronuncia che Parte_1 accertasse e dichiarasse l'intervenuta estinzione del processo;
5) con ordinanza del 14.4.2004 il Tribunale di Brindisi dichiarava estinto il processo, sanciva la definitività dell'originario decreto ingiuntivo e condannava il al pagamento delle spese di lite;
6) l'odierno CP_1
resistente dava avvio alla procedura di esecuzione forzata, mediante pignoramento presso terzi e il Comune provvedeva, dapprima, al pagamento della somma di € 59.430,54 (come da determina n. 797 del
23.12.2004) e, poi, a quello dell'importo di € 2.135,99, a titolo di spese legali (giusta determina n. 41 del 20.2.2006); 7) nelle more, il
[...]
impugnava dinanzi alla Corte di Cassazione Controparte_1
l'ordinanza del 14.4.2004, con la quale il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato l'estinzione del giudizio e statuito la definitività del decreto ingiuntivo;
8) la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n.
4071/2010, dichiarava l'estinzione dell'intero processo e privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 56/1997; 9) alla luce di tale ultima pronuncia, le somme già versate dall'Ente pubblico in esecuzione del sopra indicato decreto ingiuntivo dovevano considerarsi indebite;
pertanto, con numerose missive, idonee ad interrompere i termini di prescrizione, il ne chiedeva la restituzione;
10) ogni tentativo CP_1
di definizione bonaria della controversia (finanche la recente proposta transattiva del settembre 2020) si era manifestato inutile, rendendo necessario l'avvio di un'azione giudiziaria.
Con memoria del 24.9.2021, si costituiva in giudizio l'Avv. Parte_1
chiedendo, in via principale il rigetto della domanda, anche per intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito; in via subordinata, chiedeva l'accertamento dell'estinzione del credito del per intervenuta compensazione con il credito di pari CP_1 importo maturato per attività professionale svolta nell'ambito di 18 giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione;
in via alternativa, chiedeva l'accertamento del proprio credito nei confronti del per un CP_1 importo di € 61.770,03 a titolo di compensi professionali;
in ogni caso, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del ricorrente al risarcimento del danno per violazione dei doveri di correttezza e buona fede (avendo il Comune adito l'Autorità Giudiziaria per ripetizione d'indebito a distanza di oltre 10 dalla pronuncia della
Corte di Cassazione del 2010, così rendendo estremamente difficoltoso il rintraccio della documentazione attestante il proprio credito per compensi professionali); in via ancora subordinata, il resistente chiedeva il rigetto della domanda in relazione alle somme corrisposte a titolo di IVA, alle spese di esecuzione e agli interessi richiesti;
con condanna, in ogni caso, della controparte al pagamento delle spese di lite. Dopo aver verificato la mancata adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata dal Giudice nel corso dell'udienza del
8.2.2022, ritenuta matura la causa per la decisione (in quanto di natura esclusivamente documentale), all'udienza del 4.12.2023, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.”
Con ordinanza in data 3.1.2024 il Tribunale ha condannato l'Avv.
alla ripetizione in favore di parte ricorrente della Parte_1 somma di € 61.584,53 ed ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata da quest'ultimo.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello l'Avv. , Parte_1
chiedendo la riforma del provvedimento impugnato.
Si è costituito il con comparsa di risposta, concludendo per CP_1
il rigetto dell'appello.
All'udienza del 5.2.2025, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice istruttore ha riservato la decisione al collegio.
Motivi della decisione
In sede di precisazione delle conclusioni entrambe le parti hanno chiesto concordemente che sia dichiarata cessata la materia del contendere avendo definito transattivamente la controversia, come da relativo atto depositato.
Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale pronuncia pone nel nulla l'ordinanza impugnata, atteso che, come statuito dalla suprema corte, la cessazione della materia del contendere comporta la "rimozione delle sentenze già emesse, perché prive d'attualità", essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e il conseguente interesse alla richiesta di pronuncia di merito (Cass. n.
6444/2019; Cass. n. 10553/2009).
Le spese processuali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Spese compensate.
Lecce, 5.2.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)