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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/12/2025, n. 5099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5099 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato alla pubblica udienza del 17.12.2025 mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15792/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. FERRARA RAFFAELE, come da Parte_1 procura in atti
- ricorrente
Contro
, nato il [...] ad [...], Controparte_1
- resistente contumace
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.12.2022 parte ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato alle dipendenze di in assenza di regolare Controparte_1 inquadramento dal 01.06.2007 al 31.07.2021, svolgendo mansioni di operaio tagliatore (addetto al taglio delle parti principali della toma), riconducibili al
III livello del CCNL Calzature PMI;
- di aver svolto la propria attività ricevendo le direttive da , Controparte_1
unitamente al figlio ed al fratello;
CP_2 Parte_2
- di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18.00, con un'ora di pausa dalle ore 13.00 alle ore 14.00
- di aver lavorato per un totale di 194 ore mensili, di cui 21 ore di lavoro straordinario;
- di non aver percepito la retribuzione proporzionata alla quantità e qualità di lavoro osservato, la tredicesima, l'indennità di fine lavoro ed il T.F.R. al momento della cessazione del rapporto;
- di aver diritto alla somma di euro 121.152,47 a titolo di differenze retributive tra la paga dovuta e quella percepita, comprensive di lavoro straordinario, 13^ ed indennità di fine lavoro;
ed euro 24.453,37 a titolo di trattamento di fine rapporto maturato e non corrisposto.
Parte resistente ha optato per la contumacia.
2. Il rapporto di lavoro oggetto di causa, secondo la prospettazione di parte ricorrente non risulta regolarizzato, e, pertanto, attesa la contumacia della parte resistente, sul ricorrente gravava l'onere di provare, oltre all'esistenza del rapporto contrattuale, anche la natura subordinata della prestazione lavorativa, nonché la durata, gli orari e le concrete modalità esecutive.
Come è noto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte circa la corretta applicazione di quanto sancito dall'art. 2094 c.c.: “Requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo
2 va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo” (Cassazione
Civile, Sez. Lav., 14/07/2020, n. 14975; Cassazione Civile, Sez. Lav. 04/10/2019, n. 24873);
Cassazione Civile, Sez. Lav., 19/07/2013, n. 17718); “hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione,
l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale,
l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la - subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione dei rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (cfr. Cassazione Civile, Sez. lav.,
10/02/2016, n. 2653, Cassazione civile, Sez. Lav., 04/10/2019, n. 24873). L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo
è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro.
La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in tutto l'arco temporale indicato, ossia dal primo giugno 2007 al 31 luglio 2021, ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni dei testimoni escussi, i quali hanno confermato la sussistenza di tutti gli indici propri della subordinazione, nonché lo svolgimento delle mansioni secondo l'orario di lavoro allegato in ricorso.
In particolare, risultano in primo luogo decisive le dichiarazioni rese dal teste Tes_1
, il quale ha dichiarato: “conosco ho lavorato dal settembre 2001 al
[...] Controparte_1 luglio 2021 con lui;
lavoravamo a Trentola Ducenta via Caravaggio n.11; lavoravamo in un garage
e sopra c'era il palazzo dove abitava io ero un preparatore di tomaie;
sono amico di Controparte_1
abbiamo lavorato insieme;
lui è venuto a lavorare dopo 5 6 anni rispetto a quando Parte_1 ho iniziato io;
le direttive ci venivano impartite da a volte anche dal fratello Controparte_1 [...] era un tagliatore di calzature, svolgeva questa attività con la Trancia, Parte_2 Parte_1 un macchinario grande;
il garage in cui lavoravamo era più grande di questa aula in cui sono;
oltre a
3 me e a c'erano altri lavoratori, più o meno eravamo in tutto otto/nove persone;
non Parte_1 tutte le fasi di lavorazione avvenivano da noi alcune fasi venivano svolte all'esterno ad esempio la cucitura non veniva fatta da noi, anche le suole venivano messe all'esterno; lavoravamo dalle 8 alle
18 con 1 ora di spacco dalle 13 alle 14; venivamo pagati a settimana io percepivo 220 euro;
per me quella con è stata la prima esperienza lavorativa;
ho fatto causa a Controparte_1 Controparte_1 avevamo una settimana di ferie e ci veniva pagata;
lavoravamo per cinque giorni settimanali da lunedì
a venerdì”.
Ed ancora, il teste , ha dichiarato: “conosco perché ho lavorato Testimone_2 Controparte_1 con lui dal periodo estivo dell'anno 2011 fino al luglio del 2021, lavoravo in via Caravaggio in
Trentola Ducenta, lavoravamo in un garage un po' più grande dell'aula in cui mi trovo;
eravamo in sette/otto persone, la mia mansione era quella di montista di scarpe, era a dare le direttive, a CP_1 volte anche il fratello ho fatto causa a perché non sono stato pagato, Parte_2 Controparte_1 ho lavorato a nero;
era sempre presente sui luoghi di lavoro;
conosco Controparte_1 Parte_1 non ho rapporti personali ma è stato un mio collega, quando sono arrivato era già
[...] Pt_1 lì e si occupava di tranciare le scarpe, svolgeva l'attività di tranciare le scarpe a mezzo di un Pt_1 macchinario elettronico, io e il ricorrente avevamo stesso orario lavorativo dalle 8:00 alle 13:00 di mattina e dalle 14:00 alle 18:00 di pomeriggio con una pausa pranzo dalle 13 alle 14, lavoravamo per cinque giorni settimanali;
la lavorazione della scarpa avviene come una catena di montaggio si parte dal taglio della pelle con fustella poi si porta a cucire in esterno, le tomaie ritornavano cucite e si concludeva il processo produttivo;
non so a chi venissero date queste calzature;
ricordo tra i colleghi
che è il fratello di FF e Testimone_1 Parte_1 Persona_1 Pt_1 di cui non ricordo i cognomi;
Ci occupavamo di calzature sia da donne che da uomo;
Per_2 venivamo pagati a settimana per 270/280 euro settimanali, avevamo una settimana di ferie all'anno, non ho ricevuto la tredicesima, la settimana di ferie ad agosto era retribuita. A pagarci era sempre
. Controparte_1
Di analogo tenore risultano le dichiarazioni del teste “Conosco il Testimone_3 ricorrente perché abbiamo lavorato dal 2011 al luglio 2021 da Facevano entrambi i Controparte_1 tagliatori di pelli a Trentola Ducenta presso via Caravaggio. Era un garage adibito a fabbrica. Gli ordini venivano dati da Poi c'era il fratello era sempre Controparte_1 Parte_2 CP_1 presente in garage. L'orario di lavoro si svolgeva dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 18 per 5 giorni a settimana;
avevamo il medesimo orario di lavoro tutti. Ho fatto causa a la quale si è Controparte_1
4 definita per me in maniera positiva. Producevamo scarpe e guadagnavamo 280 euro a settimana, in contanti, dati da All'epoca non ero alla prima esperienza lavorativa. Con me Controparte_1 lavorava anche avevamo gli stessi orari di lavoro”. Testimone_1
Deve ritenersi provato lo svolgimento in via continuativa e prevalente delle mansioni di operaio tagliatore, così come l'assoggettamento al potere direttivo di , Controparte_1
sempre presente nel garage adibito a fabbrica sito alla via Caravaggio in Trentola Ducenta
(CE), il quale provvedeva anche al pagamento in contanti della retribuzione settimanale.
Le dichiarazioni dei testimoni sono intrinsecamente coerenti e precise, nonchè concordanti tra loro, avendo tutti i testimoni escussi riferito in relazione alla durata ed alle concrete modalità di svolgimento della prestazione. I testi hanno avuto conoscenza diretta dei fatti di causa, come accertato anche nelle sentenze depositate dalla difesa di parte ricorrente in data 21.10.25.
Sulla base dell'attività istruttoria compiuta si può ritenere provato che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze del resistente dal 1 giugno 2007 al 31 luglio 2021 con mansioni riconducibili al livello III del CCNL calzature P.M.I.
4. In presenza della prova dello svolgimento di una prestazione lavorativa, prova che grava sul lavoratore che afferma l'esistenza del rapporto di lavoro, è onere del datore di lavoro provare di avere integralmente e adeguatamente retribuito il dipendente, prova che, nel caso in esame, non è stata fornita, attesa la contumacia.
La disciplina collettiva invocata dal ricorrente può essere utilizzata come parametro per la determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente quale è dovuta ai sensi dell'art. 36 della Costituzione. Tale utilizzazione indiretta deve, però, limitarsi alla retribuzione minima tabellare, sicché, in particolare, non si estende agli istituti convenzionati di c.d. retribuzione indiretta, quali le mensilità aggiuntive o gli scatti di anzianità, ovvero di altri istituti contrattuali quali la quattordicesima mensilità, le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e domenicale, o anche di quegli istituti per i quali esiste una disciplina legale.
Il datore di lavoro, pertanto, deve essere condannato al pagamento delle voci patrimoniali che conseguono automaticamente allo svolgimento dell'attività lavorativa, quali la retribuzione minima tabellare, 13^ mensilità ed il trattamento di fine rapporto, in
5 riferimento al periodo durante il quale si è svolta la prestazione lavorativa.
In merito alle richieste di compenso per lavoro straordinario, si deve evidenziare che il lavoratore che chieda in via giudiziale tali somme ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass. 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n.
1389; 17 ottobre 2001, n. 12695). Pertanto, alla luce della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 17 ottobre 2001, n. 12695/2001; 12 maggio 2001, n. 6623/2001), è necessario che il lavoratore provi o in maniera specifica di avere svolto la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario, ovvero di avere osservato in maniera continuativa un determinato orario di lavoro risultante settimanalmente superiore all'orario fissato dal contratto.
Nella fattispecie in esame, è emersa la prova della continuità dello svolgimento dell'attività lavorativa oltre l'orario di quaranta ore settimanali, posto che tutti i testimoni hanno confermato lo svolgimento in media di cinque ore ulteriori. Va pertanto riconosciuto il compenso per il lavoro straordinario come richiesto e provato alla luce delle suindicate risultanze dell'istruttoria orale espletata.
5. Ai fini della quantificazione delle somme riconosciute al lavoratore, sulla base dei dati contenuti nei conteggi predisposti dal ricorrente (correttamente formulati rispetto ai minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva), emerge un credito, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, in favore del lavoratore pari a complessivi € 145.606,37 (di cui € 121.152,47 a titolo di retribuzione ordinaria, compenso per il lavoro straordinario e 13^ mensilità ed € 24.453,90 a titolo di TFR). Pertanto, il resistente va condannato al pagamento della somma complessiva al lordo delle ritenute di legge di € 145.606,37; su tale somma sono dovuti interessi e la rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
6 somma complessiva per i titoli indicati in parte motiva al lordo delle ritenute di legge di €
145.606,37 (di cui € 24.453,90 a titolo di TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
, che liquida in complessivi € 6.697,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA
[...]
come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Aversa, 17.12.2025 IL GIUDICE
dr.ssa Stefania Coppo
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