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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 576/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16/01/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Antonella Capobianco presso la quale ha eletto domicilio telematico Pec: Email_1
e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Tombini presso la quale ha eletto domicilio telematico Pec: Email_2
con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], C.F. Persona_1 C.F._3 cittadinanza italiana
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
16/01/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, pagina 1 di 7 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido Per_1 condiviso e con collocamento prevalente presso la madre. I genitori convengono che la residenza anagrafica di resti fissata presso l'abitazione materna sita in Pozzuolo Martesana (MI) alla via Per_1
IV Novembre n.103.
2. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla residenza e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata disgiuntamente.
3. I tempi di permanenza di presso i genitori saranno disciplinati secondo il seguente calendario: Per_1
• Frequentazione paterna durante i fine settimana: salvo diverso accordo tra i genitori,
starà con il padre a week end alterni (un fine settimana ogni 15 giorni) dal venerdì sera Per_1 al termine del lavoro del OR (indicativamente ore 18,30) con prelievo Controparte_1 della minore dall'abitazione materna sino al martedì mattina quando il papà la accompagnerà a scuola.
• Frequentazione paterna durante i giorni infrasettimanali: salvo diverso accordo tra i genitori, starà con il papà il lunedì (sempre con pernotto) ed il martedì (con pernotto Per_1 nelle settimane il cui week end spetta alla madre) Il mercoledì mattina il papà accompagnerà
a scuola. Per_1
• Vacanze natalizie: salvo diverso accordo, durante le vacanze natalizie, alternerà i Per_1 giorni del 24 e 25 dicembre di anno in anno con ciascun genitore, mentre l'intero periodo natalizio, coincidente con la sospensione delle attività scolastiche, in base al principio dell'alternanza, verrà trascorso da con un genitore dal 26 dicembre ore 10.00 al 31 Per_1 dicembre e con l'altro genitore dall'1 gennaio ore 10.00 al 6 gennaio ore 19.00 o all'effettiva data di ripresa delle attività scolastiche. Per l'anno 2024 il primo periodo di vacanze sarà di spettanza della mamma e il secondo periodo di vacanza sarà di spettanza del papà.
• Vacanze Pasquali: salvo diverso accordo, le vacanze Pasquali, coincidenti con il periodo di sospensione delle attività scolastiche, verranno trascorse da ad anni alterni con ciascun Per_1 genitore. Per l'anno 2025 le vacanze pasquali saranno di spettanza del papà.
• Ponti, vacanze di carnevale, festività di calendario e compleanni: in occasione delle vacanze di carnevale, dei ponti scolastici del 25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 1° novembre e 7 e
8 dicembre si osserverà il principio dell'alternanza annuale e i genitori si accorderanno con anticipo di quindici giorni. I genitori convengono che i ponti includeranno il relativo fine settimana più vicino antecedente o successivo al giorno festivo, indipendentemente dal fine settimana di spettanza. trascorrerà la festa della mamma e del papà con i rispettivi Per_1 genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del suo compleanno lo trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni o, se possibile, insieme ad entrambi i genitori.
Nel caso in cui un genitore desideri organizzare la festa di compleanno di con i Per_1 compagni di scuola e/o di sport, questi si accorderà con l'altro genitore un mese prima per l'organizzazione della festa, concordando sia il luogo della festa sia il preventivo di spesa, che se organizzata in comune, verrà condivisa al 50%. pagina 2 di 7 • Vacanze estive: salvo diverso accordo, durante le vacanze estive, trascorrerà con Per_1 ciascun genitore un periodo di due settimane preferibilmente consecutive più un'altra settimana sempre in periodo di vacanza scolastica della minore da usufruirsi nei mesi di giugno o di luglio o di settembre. Le vacanze estive saranno decise e concordate dai genitori entro il 31 marzo di ogni anno e gli stessi entro tale data si comunicheranno il proprio piano di vacanze per iscritto via mail con richiesta di conferma di lettura (o nell'impossibilità via whatsApp). In difetto di riscontro sul piano di vacanza entro 15 giorni dalla lettura della comunicazione da parte del genitore destinatario della comunicazione, darà diritto all'altro genitore di confermare il proprio piano di vacanza. I genitori decideranno di comune accordo la data di decorrenza del periodo e le modalità di prelievo e di riaccompagnamento della figlia, con la precisazione che in agosto, se entrambi potranno godere delle ferie solo in quel periodo, starà ad anni Per_1 alterni con uno dei genitori dall'1 al 15 e con l'altro dal 16 a fine mese. Il tutto sempre tenendo nella debita considerazione esigenze, impegni e desideri di . Per_1
• Eventi unici: trascorrerà gli eventi unici, quali Comunione, Cresima e in genere ogni Per_1 evento che la veda protagonista, con entrambi i genitori sempre tenendo nella debita considerazione i desideri di Per_1
4. Ciascun genitore avrà cura di comunicare all'altro, con anticipo di due giorni, eventuali fine settimana in cui non potrà tenere la figlia presso di sé per impedimenti personali o lavorativi. In tal caso il fine settimana non goduto da ciascun genitore potrà essere recuperato dal medesimo nel fine settimana immediatamente successivo, sempre compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e gli impegni scolastici o ricreativi della minore. Durante i periodi di vacanze natalizie, pasquali, estive, ponti di calendario, l'ordinaria turnazione stabilita al precedente punto 3) rimarrà sospesa e riprenderà al termine del periodo di vacanza, con l'intesa che trascorrerà il primo periodo dell'alternanza Per_1 settimanale ordinaria con il genitore con il quale non avrà trascorso l'ultimo periodo di vacanza.
5. Ciascun genitore potrà liberamente comunicare telefonicamente o mediante videochiamate con quando la stessa si trova con l'altro genitore e, a tal fine, ciascuno di essi si impegna a facilitare Per_1 detto contatto con l'altro genitore, impegnandosi anche a comunicarsi eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti telefonici e, comunque, a mantenere un recapito telefonico attivo da utilizzarsi in casi di necessità e nei periodi in cui è a loro rispettivamente affidata. Per_1
6. In caso di indisponibilità a tenere con sé, ciascun genitore si impegna a previamente chiedere Per_1 all'altro, prima di rivolgersi a terze persone. In ogni caso, nell'impossibilità di occuparsi di per Per_1 motivi di lavoro, ciascun genitore potrà avvalersi dei nonni, degli zii e di una baby sitter, a propria cura e spese.
7. I genitori si impegnano a mantenere fra loro rapporti di costruttivo dialogo e di reciproca collaborazione con specifico riguardo all'educazione ad alla cura di , comunicandosi Per_1 reciprocamente eventuali problematiche che dovessero riscontrare nella figlia o che dovessero essere segnalate dagli organi scolastici, assicurandole adeguati supporti e sostegni scolastici o di altra natura che dovessero eventualmente rendersi necessari. Ciascun genitore avrà accesso al registro scolastico elettronico e potrà partecipare a colloqui con gli insegnanti e ai consigli di classe o di istituto nonché a visite mediche specialistiche;
nel caso di impossibilità di uno dei genitori a parteciparvi, ciascuno di essi si impegna a relazionare l'altro.
8. Contributo paterno per il mantenimento di : a titolo di contributo per il mantenimento Per_1 ordinario della figlia minore , e sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, il Per_1 pagina 3 di 7 sig. corrisponderà alla RA la somma mensile di € 150,00 Controparte_1 Parte_1
(centocinquanta/00) per dodici mensilità, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. La suddetta somma sarà soggetta alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Sono pacificamente incluse nell'assegno di mantenimento ordinario versato dal OR le Controparte_1 seguenti spese, a titolo esemplificativo: mensa scolastica, parrucchiere, spesa alimentare quando la figlia è presso l'abitazione materna o con la madre in vacanza, farmaci comuni e prodotti da banco se non prescritti dal medico, prodotti per la cura della persona e in genere, abbigliamento e calzature, concorso per le spese di abitazione e i costi di vita ordinari.
9. Spese straordinarie per le spese straordinarie per la figlia non coperte dall'assegno Per_1 periodico, come individuate e descritte nel Protocollo del Tribunale di Milano, cui le parti dichiarano di aderire, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo lo schema infra riportato:
A) spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
B) spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
Andranno comunque e in ogni caso sempre concordati gli interventi chirurgici, le vaccinazioni, i trattamenti di medicina alternativa, gli accertamenti diagnostici e i trattamenti sanitari invasivi anche se praticati presso strutture pubbliche anche ai fini del consenso informato, salve le urgenze.
C) spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D) spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
F) spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e di strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i pagina 4 di 7 genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Modalità di accordo e di rimborso delle spese che richiedono il preventivo accordo: con riguardo alle spese straordinarie da concordare preventivamente indicate ai precedenti punti B,D,F, a fronte di una richiesta scritta del genitore che intenda effettuare la spesa, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio assenso o il proprio motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Sia per le spese che sono solo da documentare (punti A, C, E) sia per le spese che vanno previamente concordate (punti B, D, F), il genitore anticipatario delle spese dovrà, in ogni caso, inviare (a mezzo e-mail, SMS o WhatsApp con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. CP_ 10. Assegno unico: l'assegno unico ed universale per la figlia erogato dall' continuerà ad essere interamente percepito dalla RA . In sede di dichiarazione fiscale, i ORi Parte_1 Parte_1
e usufruiranno nella misura del 50% ciascuno delle detrazioni per i figli a
[...] Controparte_1 carico non assorbite dall'assegno unico per i figli, nonché sempre al 50% delle detrazioni sanitarie, sportive e di trasporto della figlia minore . Il OR si impegna a continuare a Per_1 Controparte_1 CP_ prestare il proprio consenso affinché l' eroghi direttamente alla stessa il 100% dell'assegno unico universale per i figli.
11. Rilascio e rinnovo documenti: i ricorrenti si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, carta di identità e documenti equipollenti validi ai fini dell'espatrio, con autorizzazione reciproca al rilascio o rinnovo del passaporto anche per la figlia minore Per_1
12. Le parti si dichiarano reciprocamente di non avere pretese economiche l'uno nei confronti dell'altra, non avendo rapporti bancari cointestati né mutui né interessi economici comuni di altra natura, avendo regolato e conclusivamente definito tra loro ogni rapporto di natura personale, patrimoniale ed economica, anche tenuto conto di reciproci conteggi, apporti, prestiti, compensazioni.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 5 di 7 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16/01/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Antonella Capobianco presso la quale ha eletto domicilio telematico Pec: Email_1
e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Tombini presso la quale ha eletto domicilio telematico Pec: Email_2
con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], C.F. Persona_1 C.F._3 cittadinanza italiana
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
16/01/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, pagina 1 di 7 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido Per_1 condiviso e con collocamento prevalente presso la madre. I genitori convengono che la residenza anagrafica di resti fissata presso l'abitazione materna sita in Pozzuolo Martesana (MI) alla via Per_1
IV Novembre n.103.
2. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla residenza e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata disgiuntamente.
3. I tempi di permanenza di presso i genitori saranno disciplinati secondo il seguente calendario: Per_1
• Frequentazione paterna durante i fine settimana: salvo diverso accordo tra i genitori,
starà con il padre a week end alterni (un fine settimana ogni 15 giorni) dal venerdì sera Per_1 al termine del lavoro del OR (indicativamente ore 18,30) con prelievo Controparte_1 della minore dall'abitazione materna sino al martedì mattina quando il papà la accompagnerà a scuola.
• Frequentazione paterna durante i giorni infrasettimanali: salvo diverso accordo tra i genitori, starà con il papà il lunedì (sempre con pernotto) ed il martedì (con pernotto Per_1 nelle settimane il cui week end spetta alla madre) Il mercoledì mattina il papà accompagnerà
a scuola. Per_1
• Vacanze natalizie: salvo diverso accordo, durante le vacanze natalizie, alternerà i Per_1 giorni del 24 e 25 dicembre di anno in anno con ciascun genitore, mentre l'intero periodo natalizio, coincidente con la sospensione delle attività scolastiche, in base al principio dell'alternanza, verrà trascorso da con un genitore dal 26 dicembre ore 10.00 al 31 Per_1 dicembre e con l'altro genitore dall'1 gennaio ore 10.00 al 6 gennaio ore 19.00 o all'effettiva data di ripresa delle attività scolastiche. Per l'anno 2024 il primo periodo di vacanze sarà di spettanza della mamma e il secondo periodo di vacanza sarà di spettanza del papà.
• Vacanze Pasquali: salvo diverso accordo, le vacanze Pasquali, coincidenti con il periodo di sospensione delle attività scolastiche, verranno trascorse da ad anni alterni con ciascun Per_1 genitore. Per l'anno 2025 le vacanze pasquali saranno di spettanza del papà.
• Ponti, vacanze di carnevale, festività di calendario e compleanni: in occasione delle vacanze di carnevale, dei ponti scolastici del 25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 1° novembre e 7 e
8 dicembre si osserverà il principio dell'alternanza annuale e i genitori si accorderanno con anticipo di quindici giorni. I genitori convengono che i ponti includeranno il relativo fine settimana più vicino antecedente o successivo al giorno festivo, indipendentemente dal fine settimana di spettanza. trascorrerà la festa della mamma e del papà con i rispettivi Per_1 genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del suo compleanno lo trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni o, se possibile, insieme ad entrambi i genitori.
Nel caso in cui un genitore desideri organizzare la festa di compleanno di con i Per_1 compagni di scuola e/o di sport, questi si accorderà con l'altro genitore un mese prima per l'organizzazione della festa, concordando sia il luogo della festa sia il preventivo di spesa, che se organizzata in comune, verrà condivisa al 50%. pagina 2 di 7 • Vacanze estive: salvo diverso accordo, durante le vacanze estive, trascorrerà con Per_1 ciascun genitore un periodo di due settimane preferibilmente consecutive più un'altra settimana sempre in periodo di vacanza scolastica della minore da usufruirsi nei mesi di giugno o di luglio o di settembre. Le vacanze estive saranno decise e concordate dai genitori entro il 31 marzo di ogni anno e gli stessi entro tale data si comunicheranno il proprio piano di vacanze per iscritto via mail con richiesta di conferma di lettura (o nell'impossibilità via whatsApp). In difetto di riscontro sul piano di vacanza entro 15 giorni dalla lettura della comunicazione da parte del genitore destinatario della comunicazione, darà diritto all'altro genitore di confermare il proprio piano di vacanza. I genitori decideranno di comune accordo la data di decorrenza del periodo e le modalità di prelievo e di riaccompagnamento della figlia, con la precisazione che in agosto, se entrambi potranno godere delle ferie solo in quel periodo, starà ad anni Per_1 alterni con uno dei genitori dall'1 al 15 e con l'altro dal 16 a fine mese. Il tutto sempre tenendo nella debita considerazione esigenze, impegni e desideri di . Per_1
• Eventi unici: trascorrerà gli eventi unici, quali Comunione, Cresima e in genere ogni Per_1 evento che la veda protagonista, con entrambi i genitori sempre tenendo nella debita considerazione i desideri di Per_1
4. Ciascun genitore avrà cura di comunicare all'altro, con anticipo di due giorni, eventuali fine settimana in cui non potrà tenere la figlia presso di sé per impedimenti personali o lavorativi. In tal caso il fine settimana non goduto da ciascun genitore potrà essere recuperato dal medesimo nel fine settimana immediatamente successivo, sempre compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e gli impegni scolastici o ricreativi della minore. Durante i periodi di vacanze natalizie, pasquali, estive, ponti di calendario, l'ordinaria turnazione stabilita al precedente punto 3) rimarrà sospesa e riprenderà al termine del periodo di vacanza, con l'intesa che trascorrerà il primo periodo dell'alternanza Per_1 settimanale ordinaria con il genitore con il quale non avrà trascorso l'ultimo periodo di vacanza.
5. Ciascun genitore potrà liberamente comunicare telefonicamente o mediante videochiamate con quando la stessa si trova con l'altro genitore e, a tal fine, ciascuno di essi si impegna a facilitare Per_1 detto contatto con l'altro genitore, impegnandosi anche a comunicarsi eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti telefonici e, comunque, a mantenere un recapito telefonico attivo da utilizzarsi in casi di necessità e nei periodi in cui è a loro rispettivamente affidata. Per_1
6. In caso di indisponibilità a tenere con sé, ciascun genitore si impegna a previamente chiedere Per_1 all'altro, prima di rivolgersi a terze persone. In ogni caso, nell'impossibilità di occuparsi di per Per_1 motivi di lavoro, ciascun genitore potrà avvalersi dei nonni, degli zii e di una baby sitter, a propria cura e spese.
7. I genitori si impegnano a mantenere fra loro rapporti di costruttivo dialogo e di reciproca collaborazione con specifico riguardo all'educazione ad alla cura di , comunicandosi Per_1 reciprocamente eventuali problematiche che dovessero riscontrare nella figlia o che dovessero essere segnalate dagli organi scolastici, assicurandole adeguati supporti e sostegni scolastici o di altra natura che dovessero eventualmente rendersi necessari. Ciascun genitore avrà accesso al registro scolastico elettronico e potrà partecipare a colloqui con gli insegnanti e ai consigli di classe o di istituto nonché a visite mediche specialistiche;
nel caso di impossibilità di uno dei genitori a parteciparvi, ciascuno di essi si impegna a relazionare l'altro.
8. Contributo paterno per il mantenimento di : a titolo di contributo per il mantenimento Per_1 ordinario della figlia minore , e sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, il Per_1 pagina 3 di 7 sig. corrisponderà alla RA la somma mensile di € 150,00 Controparte_1 Parte_1
(centocinquanta/00) per dodici mensilità, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. La suddetta somma sarà soggetta alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Sono pacificamente incluse nell'assegno di mantenimento ordinario versato dal OR le Controparte_1 seguenti spese, a titolo esemplificativo: mensa scolastica, parrucchiere, spesa alimentare quando la figlia è presso l'abitazione materna o con la madre in vacanza, farmaci comuni e prodotti da banco se non prescritti dal medico, prodotti per la cura della persona e in genere, abbigliamento e calzature, concorso per le spese di abitazione e i costi di vita ordinari.
9. Spese straordinarie per le spese straordinarie per la figlia non coperte dall'assegno Per_1 periodico, come individuate e descritte nel Protocollo del Tribunale di Milano, cui le parti dichiarano di aderire, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo lo schema infra riportato:
A) spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
B) spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
Andranno comunque e in ogni caso sempre concordati gli interventi chirurgici, le vaccinazioni, i trattamenti di medicina alternativa, gli accertamenti diagnostici e i trattamenti sanitari invasivi anche se praticati presso strutture pubbliche anche ai fini del consenso informato, salve le urgenze.
C) spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D) spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
F) spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e di strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i pagina 4 di 7 genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Modalità di accordo e di rimborso delle spese che richiedono il preventivo accordo: con riguardo alle spese straordinarie da concordare preventivamente indicate ai precedenti punti B,D,F, a fronte di una richiesta scritta del genitore che intenda effettuare la spesa, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio assenso o il proprio motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Sia per le spese che sono solo da documentare (punti A, C, E) sia per le spese che vanno previamente concordate (punti B, D, F), il genitore anticipatario delle spese dovrà, in ogni caso, inviare (a mezzo e-mail, SMS o WhatsApp con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. CP_ 10. Assegno unico: l'assegno unico ed universale per la figlia erogato dall' continuerà ad essere interamente percepito dalla RA . In sede di dichiarazione fiscale, i ORi Parte_1 Parte_1
e usufruiranno nella misura del 50% ciascuno delle detrazioni per i figli a
[...] Controparte_1 carico non assorbite dall'assegno unico per i figli, nonché sempre al 50% delle detrazioni sanitarie, sportive e di trasporto della figlia minore . Il OR si impegna a continuare a Per_1 Controparte_1 CP_ prestare il proprio consenso affinché l' eroghi direttamente alla stessa il 100% dell'assegno unico universale per i figli.
11. Rilascio e rinnovo documenti: i ricorrenti si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, carta di identità e documenti equipollenti validi ai fini dell'espatrio, con autorizzazione reciproca al rilascio o rinnovo del passaporto anche per la figlia minore Per_1
12. Le parti si dichiarano reciprocamente di non avere pretese economiche l'uno nei confronti dell'altra, non avendo rapporti bancari cointestati né mutui né interessi economici comuni di altra natura, avendo regolato e conclusivamente definito tra loro ogni rapporto di natura personale, patrimoniale ed economica, anche tenuto conto di reciproci conteggi, apporti, prestiti, compensazioni.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 5 di 7 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
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