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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Cecilia Pratesi Presidente rel.
Stefania Ciani Giudice
Valeria Chirico Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9777/2024 , introdotta da
(ROMA, 29/08/1957) e (ROMA, Parte_1 Parte_2
07/11/1965), entrambi con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO
CASERTANO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 14/02/2012 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
“a) I coniugi e continueranno a vivere separati nel mutuo e Parte_1 Parte_2 reciproco rispetto;
b) La casa coniugale sita in Roma alla Via della Palombella 36, di proprietà della sig.ra resta in godimento alla stessa, atteso che l'altro coniuge ha inteso allontanarsi Parte_2
e fissare stabile dimora in Roma alla Via di Monte Verde n. 256; Per_ c) Le figlie ed , entrambe maggiorenni, manterranno residenza presso l'abitazione Per_2 paterna in Via di Monte Verde n. 256;
d) Attesa la maggiore età delle ragazze esse stesse stabiliranno in via autonoma con la madre frequentazioni e soggiorni presso l'abitazione della stessa in Roma alla Via della Palombella n. 36;
e) In ogni caso sarà assicurata la presenza paritetica e costante di entrambi i genitori presso le figlie e gli stessi provvederanno paritariamente alla cura ed all'educazione, concorrendo pure nella maggiore età delle ragazze al loro sviluppo psicofisico, agendo secondo i dettami del “buon padre di famiglia” per il mantenimento dell'armonia dei rapporti tra i componenti del nucleo familiare originario, salvaguardando e perseguendo obiettivi di vita, aspirazioni e formazione delle ragazze;
f) Nessun coniuge corrisponderà all'altro alcuna somma mensile per il mantenimento delle figlie atteso che ciascuno di essi provvederà in via autonoma e diretta durante i periodi di soggiorno delle ragazze pur paritetici presso l'abitazione di ciascun genitore, con accollo nella misura almeno del 50% del mantenimento mensile a carico del predetto, salva diversa maggiore proporzione che in tal caso verrà suddivisa tra i coniugi in armonia ed in ragione delle rispettive sostanze;
g) Le spese straordinarie per le ragazze per la cui elencazione si rinvia al protocollo vigente presso il Tribunale di Roma verranno suddivise tra i coniugi in ragione del 50%;
h) Null'altro in comune da dividere e da riconoscere essendo entrambi i coniugi autonomi ed autosufficienti;
i) I coniugi autorizzano l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma a trascrivere l'intervenuta separazione dei coniugi per effetto dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 396/00
(Ordinamento dello Stato Civile), nonché per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/15, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione della separazione (Atto n. 00001,
Parte I, Serie 21, Anno 2012);
l) Per tutto quanto non previsto nel presente verbale verranno applicate le norme vigenti in materia”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi ROMA, Parte_1 3
29/08/1957) e (ROMA, 07/11/1965), che hanno Parte_2
contratto matrimonio in ROMA in data 14/02/2012 , trascritto nel Registro
degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 00001, Parte 1 , Serie
21, Anno 2012, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti,
riportate in parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 26/02/2025
La Presidente est.
Cecilia Pratesi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Cecilia Pratesi Presidente rel.
Stefania Ciani Giudice
Valeria Chirico Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9777/2024 , introdotta da
(ROMA, 29/08/1957) e (ROMA, Parte_1 Parte_2
07/11/1965), entrambi con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO
CASERTANO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 14/02/2012 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
“a) I coniugi e continueranno a vivere separati nel mutuo e Parte_1 Parte_2 reciproco rispetto;
b) La casa coniugale sita in Roma alla Via della Palombella 36, di proprietà della sig.ra resta in godimento alla stessa, atteso che l'altro coniuge ha inteso allontanarsi Parte_2
e fissare stabile dimora in Roma alla Via di Monte Verde n. 256; Per_ c) Le figlie ed , entrambe maggiorenni, manterranno residenza presso l'abitazione Per_2 paterna in Via di Monte Verde n. 256;
d) Attesa la maggiore età delle ragazze esse stesse stabiliranno in via autonoma con la madre frequentazioni e soggiorni presso l'abitazione della stessa in Roma alla Via della Palombella n. 36;
e) In ogni caso sarà assicurata la presenza paritetica e costante di entrambi i genitori presso le figlie e gli stessi provvederanno paritariamente alla cura ed all'educazione, concorrendo pure nella maggiore età delle ragazze al loro sviluppo psicofisico, agendo secondo i dettami del “buon padre di famiglia” per il mantenimento dell'armonia dei rapporti tra i componenti del nucleo familiare originario, salvaguardando e perseguendo obiettivi di vita, aspirazioni e formazione delle ragazze;
f) Nessun coniuge corrisponderà all'altro alcuna somma mensile per il mantenimento delle figlie atteso che ciascuno di essi provvederà in via autonoma e diretta durante i periodi di soggiorno delle ragazze pur paritetici presso l'abitazione di ciascun genitore, con accollo nella misura almeno del 50% del mantenimento mensile a carico del predetto, salva diversa maggiore proporzione che in tal caso verrà suddivisa tra i coniugi in armonia ed in ragione delle rispettive sostanze;
g) Le spese straordinarie per le ragazze per la cui elencazione si rinvia al protocollo vigente presso il Tribunale di Roma verranno suddivise tra i coniugi in ragione del 50%;
h) Null'altro in comune da dividere e da riconoscere essendo entrambi i coniugi autonomi ed autosufficienti;
i) I coniugi autorizzano l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma a trascrivere l'intervenuta separazione dei coniugi per effetto dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 396/00
(Ordinamento dello Stato Civile), nonché per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/15, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione della separazione (Atto n. 00001,
Parte I, Serie 21, Anno 2012);
l) Per tutto quanto non previsto nel presente verbale verranno applicate le norme vigenti in materia”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi ROMA, Parte_1 3
29/08/1957) e (ROMA, 07/11/1965), che hanno Parte_2
contratto matrimonio in ROMA in data 14/02/2012 , trascritto nel Registro
degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 00001, Parte 1 , Serie
21, Anno 2012, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti,
riportate in parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 26/02/2025
La Presidente est.
Cecilia Pratesi