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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3428 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13648/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
ORDINANZA EX ART.127 TER C.P.C. vista l'assegnazione del fascicolo in data 05.11.2025 letti gli atti del procedimento, visti i decreti datati 31.3.2025 e 30.06.2025 con cui il precedente giudice disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza del 25.11.2025 ex art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso,
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. nella causa tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la seguente la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13648/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EBBI Parte_1
SILVIA, elettivamente domiciliato in VIA P. AMEDEO N. 22 46100 MANTOVApresso il difensore avv. EBBI SILVIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EBBI SILVIA, Parte_2 elettivamente domiciliato in VIA P. AMEDEO N. 22 46100 MANTOVApresso il difensore avv. EBBI
SILVIA
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
parte ricorrente ha concluso come da nota di trattazione scritta.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. le ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano nato Persona_1
a Comacchio (FE) il 13/02/1880, emigrato in Brasile, senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
Instaurato il contraddittorio, il nonostante la regolarità e tempestività della Controparte_1 notifica non si costituiva e viene dichiarato contumace;
A seguito di alcuni rinvii il procedimento veniva rinviato ad altra udienza ex art. 127 ter cpc;
In data 27.10.2025 questo procedimento è stato assegnato alla scrivente con decreto n. 83/2025;
All'udienza del 25 novembre 2025 che è stata sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies c.p.c
1. Le domande sono fondate.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto le ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dalla medesima ricorrente, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta.
Circa la competenza del Tribunale di Bologna, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
pagina 3 di 7 Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si
è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la Persona_1 competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Occorre, osservare che in caso di discendenza per linea paterna da avo italiano il riconoscimento della cittadinanza italiana può trovare accoglimento in via amministrativa se ne sussistono i presupposti, senza necessità di ricorrere all'accertamento giurisdizionale, e dunque anche solo mediante presentazione della correlata domanda all'autorità consolare di residenza, secondo la normativa vigente. E' previsto che il procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana debba completarsi entro 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, come stabilito dal D.P.C.M. n. 33/2014; tuttavia i tempi di evasione delle domande da parte dei consolati in alcuni
Stati (tra cui per l'appunto il Brasile) stanno superando il decennio a causa dell'enorme mole di richieste pervenuta, incidendo sulla effettiva possibilità di garantire il soddisfacimento di un diritto.
In materia interveniva il Tribunale di Roma, al cui orientamento si ritiene di dover aderire, il quale, dato atto dei rilevantissimi tempi di attesa presso gli uffici consolari, affermava che il ritardo si traduceva di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale (Tribunale Roma, sez. I, 29 gennaio 2019, n. 2055), con l'ulteriore precisazione, intervenuta nelle successive pronunce, che la disciplina di cui trattasi non impone neppure, ai fini dell'accertamento del diritto azionato, l'avvio del procedimento amministrativo come condizione dell'azione in sede giudiziaria. In particolare, si soggiungeva che il limite all'accesso alla giurisdizione deve risultare da espressa previsione legislativa (assente nella specie) e che non si può negare l'esercizio dell'azione giurisdizionale, in virtù dell'art. 24 Cost., mediante applicazione analogica o estensiva di previsioni normative non specificamente previste in materia e tenuto conto che, trattandosi di un procedimento avente ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, al cittadino deve sempre essere concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario.
Ne deriva la sussistenza dell'interesse ad agire delle ricorrenti lel quali, peraltro, hanno comunque dato prova di essersi attivati presso il territorialmente competente per la loro Parte_3 residenza, al fine di veder valutare l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana. pagina 4 di 7 In punto di diritto osserva il Tribunale che la Corte costituzionale con la sentenza n. 142 del 2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 5 febbraio 1992 n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), sollevate dal Tribunale ordinario di
Bologna sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE……..”;
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva Persona_1 rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. 10 in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Pertanto deve essere accolta la domanda dichiarando le ricorrenti cittadine italiane e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, anche perché, oltretutto, non sono Controparte_1 stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato pagina 5 di 7 un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”
(cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
Il riconoscimento della cittadinanza alle odierne ricorrenti non è impedito dal Decreto legge 28 marzo
2025 n. 36, entrato in vigore il 29/03/2025, convertito in legge con modificazioni, che ha previsto requisiti più restrittivi per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, in quanto all'art. 1 del predetto decreto legge è previsto che:
“1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art.
3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonche' agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e' considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi e' nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed e' in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato e' accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di
Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino e' nato in [...];
d) un genitore o adottante cittadino e' stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini e' nato in [...].»
pagina 6 di 7 Ricorrendo la condizione prevista dall'art. 1 lett. b), la nuova normativa non si applica nel presente giudizio.
La natura della procedura consente la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la contumacia del;
Controparte_1
- In accoglimento della domanda, DICHIARA che
, nata a [...] il Parte_1
16/03/1974;
, nata a [...] il [...] Parte_2 sono cittadine italiane
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- ORDINA al ministero dell'interno, e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c.
Bologna, 8 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
ORDINANZA EX ART.127 TER C.P.C. vista l'assegnazione del fascicolo in data 05.11.2025 letti gli atti del procedimento, visti i decreti datati 31.3.2025 e 30.06.2025 con cui il precedente giudice disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza del 25.11.2025 ex art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso,
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. nella causa tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la seguente la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13648/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EBBI Parte_1
SILVIA, elettivamente domiciliato in VIA P. AMEDEO N. 22 46100 MANTOVApresso il difensore avv. EBBI SILVIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EBBI SILVIA, Parte_2 elettivamente domiciliato in VIA P. AMEDEO N. 22 46100 MANTOVApresso il difensore avv. EBBI
SILVIA
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
parte ricorrente ha concluso come da nota di trattazione scritta.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. le ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano nato Persona_1
a Comacchio (FE) il 13/02/1880, emigrato in Brasile, senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
Instaurato il contraddittorio, il nonostante la regolarità e tempestività della Controparte_1 notifica non si costituiva e viene dichiarato contumace;
A seguito di alcuni rinvii il procedimento veniva rinviato ad altra udienza ex art. 127 ter cpc;
In data 27.10.2025 questo procedimento è stato assegnato alla scrivente con decreto n. 83/2025;
All'udienza del 25 novembre 2025 che è stata sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies c.p.c
1. Le domande sono fondate.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto le ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dalla medesima ricorrente, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta.
Circa la competenza del Tribunale di Bologna, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
pagina 3 di 7 Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si
è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la Persona_1 competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Occorre, osservare che in caso di discendenza per linea paterna da avo italiano il riconoscimento della cittadinanza italiana può trovare accoglimento in via amministrativa se ne sussistono i presupposti, senza necessità di ricorrere all'accertamento giurisdizionale, e dunque anche solo mediante presentazione della correlata domanda all'autorità consolare di residenza, secondo la normativa vigente. E' previsto che il procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana debba completarsi entro 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, come stabilito dal D.P.C.M. n. 33/2014; tuttavia i tempi di evasione delle domande da parte dei consolati in alcuni
Stati (tra cui per l'appunto il Brasile) stanno superando il decennio a causa dell'enorme mole di richieste pervenuta, incidendo sulla effettiva possibilità di garantire il soddisfacimento di un diritto.
In materia interveniva il Tribunale di Roma, al cui orientamento si ritiene di dover aderire, il quale, dato atto dei rilevantissimi tempi di attesa presso gli uffici consolari, affermava che il ritardo si traduceva di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale (Tribunale Roma, sez. I, 29 gennaio 2019, n. 2055), con l'ulteriore precisazione, intervenuta nelle successive pronunce, che la disciplina di cui trattasi non impone neppure, ai fini dell'accertamento del diritto azionato, l'avvio del procedimento amministrativo come condizione dell'azione in sede giudiziaria. In particolare, si soggiungeva che il limite all'accesso alla giurisdizione deve risultare da espressa previsione legislativa (assente nella specie) e che non si può negare l'esercizio dell'azione giurisdizionale, in virtù dell'art. 24 Cost., mediante applicazione analogica o estensiva di previsioni normative non specificamente previste in materia e tenuto conto che, trattandosi di un procedimento avente ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, al cittadino deve sempre essere concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario.
Ne deriva la sussistenza dell'interesse ad agire delle ricorrenti lel quali, peraltro, hanno comunque dato prova di essersi attivati presso il territorialmente competente per la loro Parte_3 residenza, al fine di veder valutare l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana. pagina 4 di 7 In punto di diritto osserva il Tribunale che la Corte costituzionale con la sentenza n. 142 del 2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 5 febbraio 1992 n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), sollevate dal Tribunale ordinario di
Bologna sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE……..”;
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva Persona_1 rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. 10 in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Pertanto deve essere accolta la domanda dichiarando le ricorrenti cittadine italiane e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, anche perché, oltretutto, non sono Controparte_1 stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato pagina 5 di 7 un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”
(cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
Il riconoscimento della cittadinanza alle odierne ricorrenti non è impedito dal Decreto legge 28 marzo
2025 n. 36, entrato in vigore il 29/03/2025, convertito in legge con modificazioni, che ha previsto requisiti più restrittivi per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, in quanto all'art. 1 del predetto decreto legge è previsto che:
“1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art.
3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonche' agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e' considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi e' nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed e' in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato e' accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di
Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino e' nato in [...];
d) un genitore o adottante cittadino e' stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini e' nato in [...].»
pagina 6 di 7 Ricorrendo la condizione prevista dall'art. 1 lett. b), la nuova normativa non si applica nel presente giudizio.
La natura della procedura consente la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la contumacia del;
Controparte_1
- In accoglimento della domanda, DICHIARA che
, nata a [...] il Parte_1
16/03/1974;
, nata a [...] il [...] Parte_2 sono cittadine italiane
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- ORDINA al ministero dell'interno, e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c.
Bologna, 8 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 7 di 7