Art. 4.
E' abrogato il R. decreto 21 novembre 1926, n. 1967.
Le disposizioni precedentemente emanate restano in vigore in quanto non contrastino con la presente legge.
E' abrogato il R. decreto 21 novembre 1926, n. 1967.
Le disposizioni precedentemente emanate restano in vigore in quanto non contrastino con la presente legge.