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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 3343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3343 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dott.ssa Federica Girfatti Giudice
dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 1473 /2023
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Vertente tra
, nata a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 rapp.tata e difesa dall'avv. Picaro Laura Anna ricorrente
E
c.f , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 resistente non comparso
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Come da note telematiche depositate per l'udienza figurata del 06.10.2025
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.02.2023 la sig.ra premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile in Acerra il giorno 14.01.2019 con il sig. dalla cui unione Controparte_1 nascevano le piccole (RR del GR – 06.09.2014) e (Castellammare di Stabia – Per_1 Per_2
11.05.2018), assumeva che detta unione era fallita a causa di incompatibilità caratteriali: chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione dal predetto coniuge, previa emanazione dei provvedimenti conseguenziali: affido condiviso delle minori con collocazione presso di sé, assegnazione della casa coniugale sita in Acerra, determinazione del contributo al mantenimento per sé e per al prole nella misura rispettivamente di € 350,00 e di € 900 ( €450,00 per ciascuna figlia) con contribuzione al 50% delle spese straordinarie .
All'udienza presidenziale del 10.07.2023 comparivano entrambe le parti;
il GD ascoltava la ricorrente che si riportava ai propri scritti ed informava il resistente, comparso senza difensore, del diritto all'assistenza tecnica obbligatoria il quale tuttavia dichiarava di voler essere ascoltato anche senza l'assistenza di un difensore.
Il GD dato atto di aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ascoltate le parti, adottava i provvedimenti ex art. 708 cpc e nominava il Giudice Istruttore per il prosieguo istruttorio.
In sede istruttoria si costituiva solo parte ricorrente che chiedeva concedersi i termini di cui all'art
183 VI comma cpc.
Il GI, rigettate le richieste istruttorie di parte ricorrente, fissava il termine ex art 127 ter cpc con scadenza al 6.10.2025 per precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata a sentenza concessi i termini di cui all'art 190 cpc richiesti da parte ricorrente.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza , per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alle determinazioni accessorie il Tribunale ritiene di poter confermare le statuizioni adottate in sede presidenziale anche con riferimento al diritto di visita paterno;
entrambe le parti dichiaravano che i rapporti tra le minori ed il padre sono regolari e procedono in modo tranquillizzante. Parte ricorrente infatti precisava che il sig. è un padre affettuoso. CP_1
Stando alle dichiarazioni personali delle parti, si ritiene sussistente una soddisfacente idoneità genitoriale sia della madre, che ha concreta, pregnante e costante cura e premura verso le figlie, sia del padre in ragione dell'apporto affettivo che questi riesce a dare alla prole, garantendo almeno sotto questo profilo l'equilibrio psicofisico delle minori. Si reputa quindi attuabile l'affido condiviso con collocazione prevalente presso la residenza materna con ampio diritto di visita paterno.
La casa coniugale in comunione indivisa tra le parti sita in Acerra (NA) alla via Fratelli Bandiera n.
12, va assegnata alla ricorrente che vi abiterà con le figlie minori;
con onere per ciascuna parte di corrispondere la quota parte del mutuo stipulato per l'acquisto il cui rateo mensile ammonta ad €
580,00.
Quanto al contributo al mantenimento di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta, il Tribunale osserva che la determinazione dell'assegno a favore del coniuge in sede di separazione si fonda oltre che sulla espressa domanda, anche sulla sussistenza di condizioni di fatto che caratterizzano un significativo squilibrio tra le situazioni economiche delle parti ovvero sulla mancanza assoluta di reddito da parte del coniuge cd debole, determinazione giustificata dai principi di solidarietà familiare ed agganciata al tenore di vita pregresso nonché alla capacità contributiva dei soggetti.
Nel caso che ci occupa, stando alle dichiarazioni della parte nonché alla documentazione versata in atti ( vs. 730 redditi 2021 del sig. dal quale emerge un reddito lordo di circa € 50.973,00; CP_1 istanza di ammissione al GP per nella quale dichiara redditi personali pari ad € 6600,00 Pt_1 circa), emerge che la ricorrente ha stentati mezzi per la propria sussistenza sussistendo tra le parti una sensibile sproporzione tra le rispettive situazioni economiche. La ricorrente ha dichiarato di aver svolto diversi lavori come estetista e cameriera ma di essere al momento casalinga e di occuparsi esclusivamente della cura e della gestione della famiglia;
il resistente ha dichiarato di essere manager presso la multinazionale informatica “Accenture Technology Solutions s.r.l.” con introito annuale lordo di circa € 38.000,00; entrambe le parti si dichiarano gravate da mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale con rateo mensile di € 580,00 corrisposto di fatto dal solo ma rispetto CP_1 al quale parte ricorrente si dichiara disponibile a versare la metà.
Alla luce di tali evidenze, esaminata la documentazione prodotta, considerate le rispettive qualifiche professionali delle parti incidenti sulla facile collocazione sul mercato del lavoro, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per determinare il contributo al mantenimento a favore della ricorrente a carico del resistente nella misura reputata equa di euro 200,00 considerata la sensibile sperequazione tra le condizioni economiche delle parti.
Quanto alle ulteriori questioni economiche, alla luce del principio di diritto ex art. 147 e 148 cc per cui ciascuna parte contribuisce al mantenimento della prole in proporzione delle rispettive sostanze il Tribunale, tenuto conto delle posizioni reddituali delle parti come documentate in atti, ritiene di confermare il contributo al mantenimento già disposto con ordinanza presidenziale nella misura di €
250,00 per ciascuna figlia oltre alle spese straordinarie da riconoscersi a carico del padre nella misura del 60%. Quanto alla richiesta di parte ricorrente di attribuzione della quota del 100% dell'AUU spettanti alle minori, il Tribunale osserva che trattasi di una disposizione assistenziale per cui nella materia de qua non è ravvisabile alcun potere statuitivo sia determinativo che attributivo dell'assegno unico in quanto espressione di componente previdenziale con caratteristiche di contributo statale riconosciuto ex lege ai genitori.
Secondo le direttive impartite dalla stessa nella Circolare n° 23 del 9 febbraio 2022, l'assegno CP_2 unico spetta anche nel caso in cui i genitori siano divorziati, separati o non conviventi al solo genitore richiedente o in misura uguale tra i genitori. In altre parole, l'Assegno Unico spetta al genitore che fa per primo richiesta all' ma è possibile anche dividere questa somma al 50% tra i genitori. CP_2
Più precisamente se i genitori sono separati e condividono l'affido dei figli in base a una decisione presa dal giudice competente, l'importo dell'assegno unico sarà calcolato per figlio e dovrà essere accreditato in misura pari al 50% sui conti bancari di entrambi i genitori, a meno che non abbiano concordato diversamente.
In alcuni casi, infatti, i genitori separati possono decidere di comune accordo che l'importo dell'assegno unico venga percepito solo da uno dei due genitori, di solito da colui con cui i figli risiedono dopo la separazione.
Qualora i genitori decidano questa modalità di pagamento, è fondamentale che tale scelta venga esplicitata nel modulo di domanda telematica, e che sia validata anche dall'altro genitore. È importante sottolineare che, in mancanza di tale accordo, l'assegno unico verrà erogato nella misura del 50% al genitore richiedente.
Nel caso di specie, considerata la contumacia di parte resistente, ed in sostanza il mancato accordo a che l'AUU venga percepito per inetro da un unico genitore, il Collegio nulla dispone.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria , ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Pronunzia la separazione tra i coniugi , Parte_1 CodiceFiscale_1 nata a [...] il [...] e c.f Controparte_1 , nato a [...] il [...] che hanno contratto matrimonio C.F._2 il giorno 14/01/2019 in Acerra (atto n. 1 P.I, anno 2019);
2) Dispone affido condiviso delle minori e con collocazione presso la madre;
Per_1 Per_2
3) assegna la casa coniugale in comunione indivisa tra le parti sita in Acerra (NA) alla via Fratelli
Bandiera n. 12, alla ricorrente che vi abiterà con le figlie minori;
con onere per ciascuna parte di la quota parte del mutuo stipulato per l'acquisto il cui rateo mensile ammonta ad € 580,00;
4) dispone che , salvo diverso accordo, nel rispetto delle esigenze delle piccole e compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori, il padre le tenga con sé per due pomeriggi a settimana, dalle18,00 fino alle ore 20,00 (21,30 nel periodo di vacanza scolastica), provvedendo alla loro cena;
per due fine settimana al mese , dall'uscita da scuola del sabato (o dalle ore 10,00 nei periodi di vacanza), dove si recherà a prelevarle, sino alle ore
19,00 della domenica, il 24 dicembre (fino alle ore 10,00 del mattino successivo), 26 dicembre
(dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e primo gennaio (dalle ore 10,00 alle ore 20,00) oppure, ad anni alterni , il 25 dicembre (dalle ore 10,00 alle ore 20,00), 31 dicembre (sino alle ore 10,00 del mattino successivo), 5 e 6 gennaio (dalle ore 17,00 del cinque alle ore 19,00 del sei); il giorno di Pasqua o del lunedì in albis, dalle ore 9,00 alle ore 20,30, ad anni alterni;
per venti giorni , anche da spezzettare, nelle vacanze estive , da concordare , possibilmente , entro il mese di maggio di ogni anno;
il giorno della festa del papà, del suo compleanno e onomastico, mentre le corrispondenti feste che riguardano la madre saranno festeggiate con tale genitore
(recuperando in altri giorni le visite) e quelle che riguardano le piccole con entrambi i genitori o alternandole con l'uno o con l'altro di anno in anno;
5) dispone che il marito versi alla moglie entro il cinque di ogni mese la somma di euro 200,00 per il mantenimento della moglie e di euro 500,00 per il mantenimento delle figlie (euro
250,00 ciascuna), da rivalutare annualmente secondo gli indici istat e spese straordinarie a carico del padre nella misura del 60%;
6) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022;
7) compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 10/12/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca