Articolo 1017 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 988Articolo 993
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9 ottobre 2010
Art. 1017. Richiami in servizio 1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale il militare in congedo, a qualunque categoria appartenga, e' costantemente a disposizione per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio, fermo restando per gli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010