Articolo 26 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 25Articolo 27
Versione
16 febbraio 1963
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 26.
Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, puo' formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento.
I progetti sono inviati, dal ((Presidente della Regione)) al Governo per la presentazione alle Camere.
Il Consiglio regionale puo' anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001