Art. 26.
Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, puo' formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento.
I progetti sono inviati, dal ((Presidente della Regione)) al Governo per la presentazione alle Camere.
Il Consiglio regionale puo' anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.
Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, puo' formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento.
I progetti sono inviati, dal ((Presidente della Regione)) al Governo per la presentazione alle Camere.
Il Consiglio regionale puo' anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.