Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/06/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2001/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2001/2020 degli affari civili contenziosi nato a [...] il [...] (Avv. CAPPELLO PIER Parte_1
LUIGI)
PARTE ATTRICE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. SFERRAZZA ILARIA) CP_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: azione di riduzione
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 29.4.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, deduceva che la propria Parte_1 madre, deceduta in data 30/01/2012, lasciava tre figli, esso attore e i Persona_1
1
che CP_1 Per_2 dell'asse ereditario non faceva parte alcun bene poichè la madre, in vita, con atto del
06/07/2004, aveva donato alla figlia con riserva in favore della donante CP_1 dell'usufrutto vita natural durante, la nuda proprietà di due immobili siti in Naro, e più precisamente un appartamento per civile abitazione sito nella via Libertà n. 12 e un vano magazzino a piano terra sito nella medesima via;
beni che la donataria, aveva successivamente alienato a terzi.
Conveniva quindi in giudizio, avanti a questo Tribunale, la sorella CP_1 chiedendo l'accertamento della lesione della propria quota di legittima e la relativa reintegra mediante corresponsione di una somma paria a 1/3 del valore dei beni donati.
Con la comparsa conclusionale, l'attore, dopo aver dedotto che il fratello Per_3 non aveva esercitato il diritto di ottenere la reintegra della sua quota che quindi
[...] si era estinto e che la quota di quest'ultimo andava ad accrescere quella dei due fratelli, chiedeva di essere reintegrato nella misura di ½.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale resisteva all'avversa domanda, di cui chiedeva il rigetto, deducendo, in primo luogo, che la somma astrattamente spettante all'attore sarebbe pari, a norma dell'art 537 c.c. a 1/3 della quota non disponibile (2/3) e che in ogni caso la domanda era infondata perché anche l'attore aveva ricevuto delle donazioni dalla madre.
Deduceva inoltre, che essa convenuta, che era stata la sola ad essersi occupata di tutte le necessità e dei bisogni della madre, aveva sostenuto spese funerarie per € 4.110,00, spese annuali per lampada votiva pari ad € 172,00 e spese per la stipula dell'atto di donazione del
07/06/2004, pari a €. 1.000,00.
La causa, istruita attraverso una consulenza tecnica d'ufficio, interrogatorio formale della convenuta oltre che sulla base della documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del
29.4.2025 – sulle conclusioni delle parti - è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per note conclusionali.
Motivi della decisione
Risulta dalla produzione in atti che decedeva in data 30/01/2012 Persona_1 lasciando tre figli, esso attore e i fratelli e;
che alla CP_1 Persona_3
2 morte di non era presente alcun bene ereditario;
che, con atto di donazione del Per_1
07.11.2004 (rep. n. 21583, racc. 8336 ) in notar , Persona_4 Persona_1 aveva donato alla figlia l'appartamento sito in Naro, via Libertà n. 12 (in catasto al CP_1 foglio di mappa 83 particella 567 sub 5) e il vano magazzino a piano terra sito nella medesima via Libertà (in catasto al foglio di mappa 83 particella 594 sub 3).
Riconosciuta, dunque, la qualità di erede all'attore, alla stregua di quanto disposto dall'art. 537, comma 2 c.c. , la quota disponibile è pari ad 1/3, mentre la quota riservata all'attore è pari a 2/9 (concretamente 2\3 x 1/3 = 2/9).
L'attore, nell'atto di citazione, invoca diversi istituti: quello della devoluzione per legge dell'eredità non essendovi un testamento, quello della collazione della donazione in favore della sorella e infine quello della reintegra per la lesione della quota di riserva;
e ha chiesto, dapprima l'attribuzione della quota di 1/3 e, con la comparsa conclusionale, della quota di
½ dell'eredità materna.
Nella fattispecie occorre però rilevare che non possono trovare applicazione le norme della devoluzione ab intestato in quanto, al momento dell'apertura della successione non era presente nella massa alcun bene;
di conseguenza, non trova applicazione neppure l'istituto della collazione, il quale opera solo nel caso -che qui non ricorre- in cui vi sia l'apertura di una successione legittima (o testamentaria) al fine di mantenere inalterato il trattamento stabilito per gli eredi dalla legge (o per testamento) presumendosi che sia questa la volontà del de cuius (cfr. Cassazione civile sez. II, 21/12/2021, n.41132 che, in una fattispecie analoga, ha affermato che “La collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l'asse è stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, viene meno un "relictum" da dividere, sicché non vi è luogo
a divisione e, quindi, a collazione che non potrebbe essere invocata neppure per effetto dell'eventuale azione di riduzione che mira unicamente a far ottenere al legittimario, titolare di un diritto proprio, riconosciutogli dalla legge, l'integrazione della quota di riserva spettantegli e non già la costituzione di una comunione tra coeredi).
Non essendovi dunque i presupposti per l'apertura della successione legittima, l'attore può chiedere soltanto la reintegra della propria quota di riserva.
Ebbene, il ctu Ing. nel determinare il valore massa, ha considerato, in una Persona_5 prima ipotesi il valore dei beni di cui all'atto di vendita del 13.07.1983 e quelli oggetto di
3 donazione in favore della figlia e, in una seconda ipotesi, solo i beni oggetto della CP_1 predetta donazione.
Delle due ipotesi è certamente corretta la seconda perché i beni oggetto della vendita del
13.07.1983, al momento dell'apertura della successione, non facevano parte della massa ereditaria.
Stimato quindi il valore complessivo dell'asse ereditario di nella complessiva somma di Per_1 euro 41.750,00, l'ammontare dei debiti è pari ad euro 3.943,00 (€ 3.900,00 per servizio funebre;
due pagamenti tramite C/C postale per complessivi € 43,00 per lampada votiva), non potendo ricomprendere -perché non si tratta di spese della massa- la somma di € 1.100,00 relativa all' atto di donazione in favore della convenuta -la quota disponibile (1/3) è pari ad euro 12.602,00
[(41.750,00-3.943,00) /3], mentre la quota riservata all'attore, a titolo di erede legittimario, è pari ad euro 8.401,55
Ora, la convenuta assume che anche l'attore avrebbe beneficiato in vita della madre di alcune donazioni.
Assume in particolare che:
-l'attore aveva ricevuto dalla madre cospicue somme di denaro;
-lo stesso era stato altresì, per lungo tempo (oltre un decennio), delegato alla riscossione della pensione di guerra di cui era titolare il proprio padre e spettante al nucleo familiare dopo la sua morte;
che tali somme, ammontanti complessivamente ad € 12.000,00 costituivano delle donazioni in favore dell'attore;
- con atto di compravendita del 13/07/1983, la madre (quale usufruttaria), essa convenuta e l'attore (quest'ultimi nudi proprietari per 1/3 ciascuno), avevano venduto al fratello
(titolare anch'esso della quota di 1/3) e alla di lui moglie Persona_3 CP_2 un terreno sito in Naro, c.da Mintina di Batia;
con lo stesso atto,
[...] [...] aveva venduto al figlio ed alla moglie un Per_1 Persona_3 Controparte_2 altro appezzamento di terreno che le apparteneva per la quota di ½; che il prezzo della vendita dei predetti beni, pari a circa. 20.000.000 di vecchie lire, pagato dai coniugi era stato incassato per intero dall'attore. Controparte_3
L'assunto è fondato solo in parte.
In ordine alla pensione di guerra spettante a a seguito del decesso del padre delle parti Per_1 non vi è alcuna prova del fatto che essa sia stata incassata dall'attore.
4 La convenuta ha offerto come prova un documento attestante che la madre percepiva la predetta pensione e ha chiesto l'interrogatorio formale del fratello sui seguenti capitoli: “Vero è che per oltre un decennio è stato delegato alla riscossione della pensione di guerra di cui era titolare il proprio padre e che , dopo la sua morte , la pensione di reversibilità spettante al nucleo familiare veniva da Lei riscossa e trattenuta”; Vero è che le somme riscosse nella qualità di delegato alla riscossione della pensione non sono mai state consegnate alla propria madre, rimanendo nella sua disponibilità? ”
Tale prova orale non è stata tuttavia ammessa perché generica. E infatti anche se l'attore -che peraltro ha sin da subito contestato di avere ricevuto tali somme- avesse risposto affermativamente non sarebbe stato possibile stabilire il quantum delle somme dallo stesso incassate.
Stesso ragionamento vale per le varie somme che l'attore, a dire della convenuta, avrebbe ricevuto in vita, in relazione alle quali è stato formulato un capitolo generico, privo di riferimenti in ordine al quantum (“Vero è che Lei ha ricevuto dalla propria madre cospicue somme di denaro? ” ).
Con riferimento alle somme che l'attore avrebbe incassato alla vendita di due terreni, risulta dagli atti che, con atto di compravendita del 13.07.1983, (usufruttuaria), Persona_1
e (titolari di 1/3 ciascuno della nuda proprietà) avevano CP_1 Parte_1 vendono a (fratello delle parti in causa) e alla moglie di questi, Persona_3 CP_2
un terreno;
con lo stesso atto aveva venduto la quota di ½ di un altro
[...] Per_1 terreno.
Dall'atto di compravendita risulta che il prezzo di entrambi i terreni era stato convenuto in euro
3.000.000 di lire.
La convenuta assume che l'intero corrispettivo, a suo dire pari a lire 20 milioni, era stato incassato interamente dall'attore.
Non vi è prova documentale di tale circostanza.
Tuttavia, l'attore, in sede di interrogatorio formale, ha affermato che rispetto all'atto di compravendita predetto, a suo dire relativo solo al terreno di cui lo stesso e la sorella avevano la quota di 1/3 ciascuno e la madre l'usufrutto, aveva ricevuto la somma di lire 20 milioni, la quale
5 poi era stata utilizzata come caparra per l'acquisto di un terreno da parte dello stesso e della sorella.
Deve quindi ritenersi provato, sulla scorta di tale ammissione, che l'attore abbia ricevuto dalla madre una donazione in denaro, dal momento che lo stesso ha incassato (per metà, insieme alla sorella) anche la somma corrispondente al valore dell'usufrutto di cui la stessa era titolare.
Occorre a questo punto quantificare, rispetto al prezzo incassato di lire 20 milioni, il valore dell'usufrutto.
Nel fare ciò si può utilizzare l'accertamento compiuto dal ctu il quale ha stimato che il terreno in parola, nell'anno 1983, aveva un valore pari a euro 21.000,00 e che il valore dell'usufrutto
(considerato che all'atto della vendita aveva 55 anni) era pari a € 13.650,00. Per_1
Ora, rapportando tali valori al prezzo pattuito per la vendita con una semplice formula matematica (€13.650/€21000€ = 0.65; lire 20.000.000*0.65 = lire 13.000.000) si ottiene che, rispetto al prezzo pattuito di 20 milioni, quello relativo all'usufrutto può essere individuato in lire
13.000.000.
Tale somma, rivalutata al momento dell'apertura della successione, ammonta ad euro €
19.752,11.
Detto importo deve essere diviso a metà poiché l'attore ha ammesso di averlo ricevuto ma ha anche detto che è stato utilizzato dalla sorella per l'acquisto in comune di un terreno.
Pertanto la somma che l'attore ha ricevuto in donazione è pari ad euro 9.876,05.
Essendo tale somma superiore a quanto spettante all'attore a titolo di riserva, consegue che la domanda di riduzione è infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite, seguendo la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, sezione civile, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna l'attore a pagare alla convenuta le spese di lite liquidate in complessivi euro 5.077,00,
6 oltre accessori di legge;
pone le spese di c.t.u., già liquidate, a carico dell'attore.
Così deciso in Agrigento nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale in data
16.6.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Marco Salvatori
(atto firmato digitalmente)
7