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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 100/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RO LO MA TT, Presidente
PA OB EL, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 307/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Veneto
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11920259001425112000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11920259001425112000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11920259001425112000 IRAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11920259001425112000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede accogliersi il ricorso.
Resistente: il rappresentante di AE chiede respingersi il ricorso, insistendo per il difetto di legittimazione passiva del proprio ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 11920259001425112/000, notificata a mezzo PEC dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Venezia in data 11.2.2025, per un totale di € 172.774,90.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) difetto di notifica degli atti presupposti;
2) prescrizione del credito, ovvero, in subordine, degli interessi;
3) difetto di motivazione.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza pubblica del 27.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è infondato.
3. Con i primi due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, il ricorrente deduce il difetto di notifica degli atti presupposti, nonché la prescrizione del credito, ovvero, in subordine, degli interessi.
Le censure sono infondate.
4. Emerge dalla documentazione di parte resistente che le presupposte cartelle esattoriali sono state tutte regolarmente notificate al ricorrente, ora con racc. A/R (cartelle indicate in ricorso dalla n. 1 alla n. 9), ora con PEC (cartelle indicate in ricorso dalla n. 10 alla n. 18).
In particolare, le cartelle indicate dalla n. 1 alla n. 9 sono state tutte ritirate dal destinatario ovvero da persona di famiglia, che ha firmato il relativo plico, come da relata in atti che, in quanto emessa da un pubblico ufficiale, deve ritenersi fidefacente sino a querela di falso, giammai esperita.
5. Inoltre, successivamente alla notifica delle predette cartelle, l'Amministrazione ha provveduto alla notifica dei seguenti ulteriori atti intermedi:
- in data 25.11.2016 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 11920169005898573000;
- in data 16.4.2018 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 11920179004670855000;
- in data 29.5.2018 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 11920189002486752000;
- in data 3.2.2020 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 11920209002356013000;
- in data 28.10.2022 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 12220229006490027000;
- in data 29.11.2022 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 11920229006592933000;
- in data 7.12.2023 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 11920239009718726000;
- in data 11.2.2025 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 11920259001425112000 opposta.
6. Ancora, il ricorrente in data 2.5.2018 ha aderito alla definizione agevolata, in relazione alle cartelle di pagamento nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, decadendo tuttavia dal relativo beneficio.
7. Alla luce di tale produzione documentale, da un lato emerge la rituale notifica di tutti gli atti presupposti,
e sotto altro profilo nessuna prescrizione risulta utilmente maturata, neanche con riguardo agli interessi.
8. Per tali ragioni, i primi due motivi di ricorso sono infondati, e vanno dunque disattesi.
9. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione dell'atto impugnato. Sul punto, è sufficiente osservare che l'atto impugnato reca compiuta indicazione de: a) la causale del debito;
b) la persona del creditore e del debitore;
c) le somme dovute;
d) le annualità di pagamento.
Per tali ragioni, l'atto impugnato contiene l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto, consentendo al ricorrente il pieno esercizio del proprio diritto di difesa.
10. Conclusivamente, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate e rigetta nel resto il ricorso condannando il ricorrente al rimborso delle spesedi lite sostenute dalle Amministrazioni resistenti liquidate in € 3.000 per l'Agenzia delle Entrate -Riscossione, e in € 300 per ciascuna delle altre Amministrazioni.
Venezia, 27.1.2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RO LO MA TT, Presidente
PA OB EL, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 307/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Veneto
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11920259001425112000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11920259001425112000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11920259001425112000 IRAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11920259001425112000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede accogliersi il ricorso.
Resistente: il rappresentante di AE chiede respingersi il ricorso, insistendo per il difetto di legittimazione passiva del proprio ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 11920259001425112/000, notificata a mezzo PEC dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Venezia in data 11.2.2025, per un totale di € 172.774,90.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) difetto di notifica degli atti presupposti;
2) prescrizione del credito, ovvero, in subordine, degli interessi;
3) difetto di motivazione.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza pubblica del 27.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è infondato.
3. Con i primi due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, il ricorrente deduce il difetto di notifica degli atti presupposti, nonché la prescrizione del credito, ovvero, in subordine, degli interessi.
Le censure sono infondate.
4. Emerge dalla documentazione di parte resistente che le presupposte cartelle esattoriali sono state tutte regolarmente notificate al ricorrente, ora con racc. A/R (cartelle indicate in ricorso dalla n. 1 alla n. 9), ora con PEC (cartelle indicate in ricorso dalla n. 10 alla n. 18).
In particolare, le cartelle indicate dalla n. 1 alla n. 9 sono state tutte ritirate dal destinatario ovvero da persona di famiglia, che ha firmato il relativo plico, come da relata in atti che, in quanto emessa da un pubblico ufficiale, deve ritenersi fidefacente sino a querela di falso, giammai esperita.
5. Inoltre, successivamente alla notifica delle predette cartelle, l'Amministrazione ha provveduto alla notifica dei seguenti ulteriori atti intermedi:
- in data 25.11.2016 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 11920169005898573000;
- in data 16.4.2018 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 11920179004670855000;
- in data 29.5.2018 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 11920189002486752000;
- in data 3.2.2020 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 11920209002356013000;
- in data 28.10.2022 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 12220229006490027000;
- in data 29.11.2022 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 11920229006592933000;
- in data 7.12.2023 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 11920239009718726000;
- in data 11.2.2025 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 11920259001425112000 opposta.
6. Ancora, il ricorrente in data 2.5.2018 ha aderito alla definizione agevolata, in relazione alle cartelle di pagamento nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, decadendo tuttavia dal relativo beneficio.
7. Alla luce di tale produzione documentale, da un lato emerge la rituale notifica di tutti gli atti presupposti,
e sotto altro profilo nessuna prescrizione risulta utilmente maturata, neanche con riguardo agli interessi.
8. Per tali ragioni, i primi due motivi di ricorso sono infondati, e vanno dunque disattesi.
9. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione dell'atto impugnato. Sul punto, è sufficiente osservare che l'atto impugnato reca compiuta indicazione de: a) la causale del debito;
b) la persona del creditore e del debitore;
c) le somme dovute;
d) le annualità di pagamento.
Per tali ragioni, l'atto impugnato contiene l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto, consentendo al ricorrente il pieno esercizio del proprio diritto di difesa.
10. Conclusivamente, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate e rigetta nel resto il ricorso condannando il ricorrente al rimborso delle spesedi lite sostenute dalle Amministrazioni resistenti liquidate in € 3.000 per l'Agenzia delle Entrate -Riscossione, e in € 300 per ciascuna delle altre Amministrazioni.
Venezia, 27.1.2026