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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/09/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 709 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza figurata del 8.05.2025 e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Emanuele Branca e Domenico Filosa;
attore e
(C.F. .IVA ), con Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 sede legale in Milano, Corso di porta Vigentina, 9, in persona del procuratore speciale
Dott. rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Pantano;
Controparte_2 convenuta
OGGETTO: contratto di assicurazione
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso:
per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale;
rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Nel merito in via principale: - accertare la nullità delle clausole 1.2 lett. b) e 2.11 lett. h) ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dagli artt. 33, 34 e 36 del Codice del Consumo;
- accertare il diritto del Sig. ad essere indennizzato dalla in forza Parte_1 Controparte_1 della polizza nr. 210197624 stipulata tra le parti il 19.03.19 e, per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento dell'importo di euro 65.572,92 (IVA e cassa previdenziali incluse), corrispondente ai danni patiti da parte attrice, comprensivi delle spese sostenute per la fase stragiudiziale del contenzioso, o diversa somma che risulterà essere dovuta in corso di causa;
Nel
1 merito in via subordinata: - accertare la negligenza e/o l'imperizia dell'assicurazione nell'ispezionare
l'immobile oggetto di polizza e la documentazione ad esso inerente nella fase prodromica alla stipulazione della polizza incendio e, per l'effetto, condannare parte convenuta al risarcimento del danno patito e patiendo dal Sig. in conseguenza dell'incendio che ha colpito il suo fabbricato, Pt_1 quantificabile in euro 65.572,92 (IVA e cassa previdenziali incluse), comprensivi delle spese sostenute per la fase stragiudiziale del contenzioso o diversa somma che risulterà essere dovuta in corso di causa In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di causa, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre aumento del compenso nella misura del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis
D.M. 55/2014 per la redazione con tecniche informatiche che facilitano la consultazione e fruizione mediante collegamenti ipertestuali, IVA e CPA”;
per la convenuta: “Voglia l'Illustre Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare. NEL MERITO Accertata e dichiarata l'inoperatività della garanzia assicurativa della quale è stata invocata l'applicazione con riguardo al caso di specie, respingere tutte le domande proposte dall'attore nei confronti della convenuta Parte_1 Controparte_1
siccome infondate in fatto e in diritto o, quanto meno, non provate. Con vittoria di
[...] spese e competenze di lite, incluse le eventuali spese di CTU e di CTP, in favore della convenuta
IN VIA ISTRUTTORIA Ammettere CTU tecnica: - in primo Controparte_1 luogo, al fine di accertare la causa e/o le concause del surriscaldamento della canna fumaria collegata al termocamino e, in particolare, se tale surriscaldamento sia effettivamente dipeso dal fatto che la predetta canna fumaria, diversamente da quanto previsto dalla scheda tecnica del termocamino, fosse di alluminio e fosse, quindi, inidonea a resistere a temperature superiori ai 200 gradi centigradi;
con la conseguenza di essere compatibile esclusivamente con termocamini alimentati a gas e non con termocamini alimentati a legna, com'era quello installato al piano terra dell'immobile di proprietà del contraente assicurato. La legna, infatti, prende fuoco tra i 260 e i 315 gradi centigradi e i fumi prodotti quando la legna brucia, una volta giunti all'interno della canna fumaria, raggiungono temperature di circa 500 gradi centigradi;
con la conseguenza che un termocamino a legna debba essere obbligatoriamente collegato a una canna fumaria idonea a resistere ad una temperatura di almeno 1000 gradi centigradi, quindi non ad una canna fumaria in alluminio;
- in secondo luogo, al fine di accertare l'idoneità o meno del comignolo della canna fumaria del camino a legna, posto che, in caso di canne fumarie appaiate, il comignolo della canna fumaria relativa ad un camino a legna deve sormontare di almeno 50 centimetri i comignoli delle altre canne fumarie. Ammettere la
2 testimonianza dell'Arch. domiciliato per la funzione presso il suo Studio sito Testimone_1 in 10070 Fiano (TO), Via Borla n. 12, tel. 0119254643, cell. 3937493137, e-mail
, sui seguenti capitoli di prova: 1) vero Email_1 Email_2 che la canna fumaria collegata al termocamino a legna sito al piano terra dell'immobile di proprietà di dalla quale si è originato l'incendio era in alluminio;
2) vero che le canne Parte_1 fumarie in alluminio resistono fino a duecento gradi centigradi di temperatura;
3) vero che i fumi dei termocamini a legna superano i cinquecento gradi centigradi di temperatura;
4) vero che per i termocamini a legna è richiesta una canna fumaria con una resistenza fino a mille gradi centigradi di temperatura;
5) vero che il manuale di installazione, uso e manutenzione del termocamino a legna ubicato al piano terra dell'immobile di proprietà di escludeva il collegamento del Parte_1 predetto termocamino ad una canna fumaria in alluminio (rammostrare doc. 5, fascicolo di parte convenuta, di seguito prodotto); 6) vero che dal verbale dei Vigili del Fuoco risulta che la causa dell'incendio verificatosi il 29.03.2023 presso l'immobile di proprietà di sia stata Parte_1 il surriscaldamento della canna fumaria in alluminio del predetto termocamino (rammostrare doc. 1, fascicolo di parte convenuta, prodotto con la comparsa di costituzione e risposta)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma 2, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17 della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
I fatti che hanno dato origine al presente contenzioso, negli stringenti limiti di ciò che assume rilievo in questa sede, possono essere come di seguito ricostruiti.
premettendo di aver stipulato in data 19.11.2019 con Parte_1 [...] la polizza assicurativa n. 210197624, denominata Controparte_1
“ ”, a tutela del proprio immobile sito in San RA CI (TO), Controparte_3
Via Abruzzi, 16, acquistato in pari data, ha convenuto in giudizio la compagnia assicurativa, chiedendo l'accertamento del proprio diritto all'indennizzo per i danni subiti a seguito dell'incendio del fabbricato assicurato e la conseguente condanna della compagnia medesima al pagamento della complessiva somma di euro 55.768,75, oltre IVA e accessori.
3 In particolare, l'attore ha allegato che, in data 29.03.2023, a causa del surriscaldamento della canna fumaria del termocamino alimentato a legna, in funzione al momento dell'evento, si è sviluppato un incendio che ha provocato ingenti danni alle strutture portanti del tetto dell'immobile, agli impianti ricezione televisivi e agli impianti di scolo delle acque piovane.
A seguito dell'occorso, l'attore ha rappresentato di aver tempestivamente denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa e di aver provveduto, nei giorni successivi, alla messa in sicurezza provvisoria dell'immobile nonché alla raccolta di ogni documentazione utile e necessario ai fini assicurativi (quali, il rapporto dei vigili del fuoco;
la documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
la prova delle spese sostenute per le riparazioni di urgenza;
i preventivi delle imprese di appalto e dei singoli professionisti per riportare in pristino stato il tetto, gli impianti ed i locali danneggiati dall'incendio e successive piogge;
il certificato di conformità del termocamino).
La compagnia di assicurazioni, dopo aver aperto la pratica n. 2023.103785 e inviato un proprio perito presso l'immobile sito in San RA CI (TO), Via Abruzzi,
16, Arch. , per l'accertamento dei danni prodotti dal propagarsi delle Persona_1 fiamme e per l'individuazione delle presunte cause di scoppio dell'incendio, ha rigettato la richiesta di pagamento dell'indennizzo da parte del eccependo Pt_1
l'inoperatività della garanzia sia per l'impossibilità di datare la creazione e installazione del termocamino a un'epoca antecedente al 2008, stante l'assenza di fatture relative alla realizzazione del manufatto, sia per la mancata produzione di documentazione idonea a dimostrare la corretta installazione del sistema di riscaldamento.
Parte attrice ha prospettato che l'impianto fosse già presente al momento dell'acquisto dell'abitazione, in quanto ogni opera di ristrutturazione dell'immobile
(ivi compresa la realizzazione del camino, della canna fumaria e la successiva installazione del termocamino) era stata realizzata dai precedenti proprietari,
Pt_2 Parte_3
Inoltre, ha allegato che, tra il mese di aprile e il mese di settembre Parte_1
2019, la compagnia di assicurazioni avesse già eseguito un sopralluogo presso
4 l'immobile, propedeutico alla sottoscrizione della polizza assicurativa, alla presenza tanto dei promittenti venditori dell'immobile quanto dell'agente immobiliare che aveva ricevuto incarico di seguire la vendita del fabbricato, senza tuttavia sollevare alcuna osservazione in ordine alla conformità dell'impianto ed alla possibile incidenza di tale circostanza sulla conseguente operatività della polizza.
Alla luce delle circostanze di fatto di cui sopra, deducendo la Parte_1 piena operatività della polizza assicurativa sottoscritta, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita la la quale, contestando Controparte_1
l'operatività del contratto di assicurazione in relazione al sinistro verificatosi il
29.03.2023, ha insistito per il rigetto delle domande ex adverso spiegate.
In particolare, la società convenuta ha eccepito l'inoperatività della garanzia assicurativa per difetto delle condizioni di assicurabilità dell'immobile, invocando le clausole di esclusione previste dai nn.
1.2 lett. b) e 2.11 lett. h) delle condizioni generali del contratto.
Tentata senza esito la conciliazione delle parti, anche a mezzo proposta conciliativa formulata dal giudice ex art. 185-bis c.p.c., la causa, istruita mediante acquisizione documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c. all'udienza in epigrafe indicata.
***
Preliminarmente devono essere respinte le istanze istruttorie formulate dalla
[...] in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto Controparte_1 irrilevanti ai fini del decidere e, comunque, vertenti su circostanze già documentalmente acquisite.
Ciò premesso, appare opportuno delineare gli esatti confini del presente giudizio, escludendo ciò che non è stato oggetto di specifica contestazione.
È pacifico che in data 19.11.2019, ha acquistato un compendio Parte_1 immobiliare sito in San RA CI (TO), Via Abruzzi, 16, e che, in pari data, ha sottoscritto con la la polizza assicurativa Controparte_1
“Protezione casa più” n. 210197624, al fine di garantire il predetto immobile da “a) 5 Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio (Art. 2.3); b) Danni da acqua (Art. 2.4); c) Danni da gelo (Art. 2.5); d) Eventi naturali (Art. 2.6); e) Atti vandalici (Art. 2.7); f) Fenomeno elettrico
(Art. 2.8); g) Spese di ricerca guasto (Art. 2.9); h) Danni ai cristalli (Art. 2.10)” (cfr. Pag. 15 di 83, Condizioni del contratto di assicurazione).
Non è stato oggetto di specifica contestazione, altresì, la circostanza che la stipulazione del contratto assicurativo è stata preceduta da un sopralluogo da parte di soggetti incaricati dalla compagnia assicurativa, volto alla verifica dello stato dei luoghi nonché ragionevolmente alla conseguente valutazione del rischio assicurativo.
Del pari è incontestato che in data 29.03.2023 l'abitazione del è stata colpita Pt_1 da un incendio, che, nel suo propagarsi, ha provocato ingenti danni al tetto, agli impianti ricezione televisivi nonché agli impianti di scolo delle acque piovane (cfr.
Rapporto dei Vigili del Fuoco, Comando di Torino, prodotto sub. 6) da parte attrice).
Pur a fronte del verificarsi di uno degli eventi apparentemente riconducibili al rischio assicurativo ricompreso nel contratto, la ha Controparte_1 contestato, con riferimento all'evento sinistroso di cui sopra, l'operatività della garanzia, negando la propria obbligazione indennitaria e rifiutando la liquidazione di qualsivoglia somma in favore dell'assicurato.
In particolare, sin dall'atto di costituzione in giudizio, la compagnia assicurativa ha limitato le proprie contestazioni all'inoperatività della polizza assicurativa, nulla deducendo con riguardo al fatto storico nel suo verificarsi, meglio descritto in narrativa e oggetto, peraltro, di specifico esame da parte del consulente nominato dalla società di assicurazioni medesima, di talché il medesimo deve ritenersi non contestato e, dunque, processualmente provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Invero, la posizione assunta dalla compagnia convenuta si fonda sull'inapplicabilità della copertura assicurativa in ragione di condizioni ostative contenute nelle clausole contrattuali, la cui validità e portata costituisce l'oggetto di disamina del presente giudizio.
Venendo al merito della presente controversia, ritiene questo Giudice che, alla stregua degli atti di causa, la domanda spiegata da parte attrice sia fondata e debba essere accolta per quanto di ragione.
6 Al fine di dirimere la questione centrale del presente giudizio, ovverosia la riconducibilità dei danni lamentati dall'attrice a uno degli eventi oggetto di garanzia, si ritiene opportuno prendere le mosse dal testo della polizza assicurativa convenuta tra le parti.
Il contratto assicurativo n. 210197624, denominato “Protezione Casa Più”, è qualificato nel testo contrattuale stesso come “una soluzione assicurativa multirischio mirata a proteggere la casa (Fabbricato) ubicate in Italia ed il relative Contenuto, di una persona fisica, nonché la sua
Responsabilità Civile che non sia legata ad attività professionale” (cfr. Pag. 5 di 83, Condizioni generali del contratto, prodotte sub. 4 da parte attrice).
Dal tenore letterale della polizza in esame, è dato evincersi che “il Cliente che sottoscrive questo Contratto può essere:
1. il proprietario di un Fabbricato che lo utilizza come Abitazione
Abituale;
2. il proprietario di un Fabbricato che lo utilizza come Abitazione Saltuaria;
3. il proprietario di un Fabbricato che lo cede in locazione ad un inquilino;
4. l'inquilino che ha preso in locazione un Fabbricato e lo utilizza come Abitazione Abituale;
5. l'inquilino che ha preso in locazione un Fabbricato e lo utilizza come Abitazione Saltuaria. Il Cliente deve essere anche
l'Assicurato. Questo significa che, in questo Contratto, il Cliente è sempre il proprietario o
l'inquilino del Fabbricato”. Ancora: “il Contratto può essere sottoscritto e le coperture assicurative sono operanti solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) il Fabbricato è destinato ad uso abitativo;
b) il Fabbricato è regolarmente accatastato e conforme alle vigenti norme urbanistiche, costruttive e realizzative;
c) il Fabbricato non è in corso di costruzione o Ristrutturazione;
la copertura è invece operante durante le attività di manutenzione ordinaria o straordinaria che non interessano direttamente il Fabbricato assicurato;
d) il Fabbricato è in buone condizioni di manutenzione;
e) il Fabbricato fa parte di un maggiore edificio adibito per almeno la metà della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili, uffici e studi professionali;
f) il maggiore edificio cui fa parte il Fabbricato e le Pertinenze sono costruiti, per quanto riguarda le Strutture Portanti verticali, le pareti esterne ed il manto del Tetto, in Materiali Incombustibili;
è tollerata la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne ma in misura non superiore a un quarto delle singole superfici” (cfr. Pag. 5 di 83, Condizioni generali del contratto, prodotte sub. 4 da parte attrice).
La copertura assicurativa di base, nonché l'oggetto della garanzia prestata dalla compagnia convenuta, si articola dunque nelle seguenti ipotesi di danno,
7 espressamente contemplate dal regolamento contrattuale: a) danni da incendio, esplosione e scoppio;
b) danni da acqua;
c) danni da gelo;
d) eventi naturali;
e) atti vandalici;
f) fenomeno elettrico;
g) spese di ricerca guasto;
h) danni ai cristalli (cfr.
Pag. 15 di 83, Condizioni generali del contratto, prodotte sub. 4 da parte attrice).
Tali eventi, come emerge chiaramente dal tenore letterale delle condizioni generali di polizza, costituiscono l'ambito oggettivo della copertura assicurativa prestata e delimitano il rischio assunto dalla compagnia, la quale, nei limiti e alle condizioni contrattualmente previste, si obbliga a corrispondere l'indennizzo in caso di verificazione di uno degli accadimenti sopra elencati.
Più specificamente, con riferimento alla voce “Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio”, il contratto assicurativo prevede espressamente che “la Compagnia, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde un importo (Indennizzo) per i seguenti Danni Indennizzabili,
e le spese ad essi relative, subiti dal Fabbricato di proprietà del Cliente: A. Danni Materiali e
Diretti: i danni inerenti alla materialità della cosa assicurata che derivano dall'azione diretta dell'evento coperto. B. Spese di demolizione, sgombero e ripristino: i. le spese per demolire, sgomberare
e trasportare i residui del Sinistro al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità; ii. spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nel Fabbricato oggetto della copertura quando questo sia necessario per eseguire riparazioni”, con la precisazione che i danni indennizzabili debbano derivare da uno o più degli eventi indicati nel regolamento contrattuale, tra i quali l'incendio figura espressamente come prima ipotesi contemplata, a conferma della centralità di tale evento nella struttura del rischio assicurato.
Ciò posto, sebbene le previsioni contrattuali di cui sopra consentano di individuare con precisione l'ambito oggettivo della garanzia prestata, che si estende non solo ai danni materiali e diretti subiti dal fabbricato in conseguenza dell'evento dannoso, ma anche alle spese accessorie strettamente connesse alla gestione e al ripristino dello stato dei luoghi, la ha respinto sin dalla fase Controparte_1 stragiudiziale la domanda di pagamento dell'indennizzo, sostenendo l'inoperatività della polizza assicurativa sulla scorta delle previsioni di cui ai nn.
1.2 lett. b) e 2.11 lett. h) delle condizioni generali di contratto, a tenore delle quali rispettivamente “il contratto può essere sottoscritto e le coperture assicurative sono operanti solo se sono soddisfatte le
8 seguenti condizioni: […] b) il Fabbricato è regolarmente accatastato e conforme alle vigenti norme urbanistiche, costruttive e realizzative;
[…]” e “per tutte le garanzie della Sezione Danni al
Fabbricato, sono esclusi i danni: […] dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore, il fornitore o l'installatore; […]” (cfr. (cfr. Pag. 5 di 83 e pag. 20-21 di 83, Condizioni generali del contratto, prodotte sub. 4 da parte attrice).
Invero, in primo luogo, la compagnia di assicurazioni convenuta ha prospettato che l'immobile non fosse conforme alle normative urbanistiche e, in secondo luogo, che la causa del sinistro dovesse essere ascritta a vizi costruttivi ovvero di installazione degli impianti e, conseguentemente, essere ricondotta alla responsabilità di terzi.
Tuttavia, giova osservare come il contenuto letterale della clausola di cui al n. 1.2, lett.
b), che subordina l'operatività della polizza alla conformità del fabbricato alle vigenti norme urbanistiche, costruttive e realizzative, risulti formulato in termini del tutto generici e indeterminati, senza alcuna specificazione circa la natura, la rilevanza ovvero l'incidenza delle eventuali difformità rispetto al rischio assicurato. Ne consegue che una simile formulazione, priva di qualsiasi delimitazione oggettiva o funzionale, attribuisce all'assicuratore un potere discrezionale potenzialmente illimitato di negare l'indennizzo, anche in presenza di irregolarità meramente formali o prive di qualsiasi nesso causale con l'evento dannoso.
A ciò si aggiunga sotto il profilo concreto come la compagnia convenuta non abbia allegato quali siano le irregolarità edilizie, urbanistiche, costruttive ovvero catastali che possano aver inciso sul verificarsi dell'evento, risolvendosi la prospettazione difensiva in un sostanziale postulato indimostrato.
Parimenti generica si appalesa la formulazione della clausola di cui al n. 2.11, lett. h), che, escludendo genericamente dalla copertura i danni “dei quali deve rispondere per legge
o contratto il costruttore, il fornitore o l'installatore”, senza alcuna limitazione temporale, oggettiva o causale, consente all'assicuratore di sottrarsi all'obbligo indennitario ogniqualvolta il danno sia, anche solo astrattamente, riconducibile a un errore progettuale, esecutivo o manutentivo, indipendentemente dalla possibilità per l'assicurato di individuare il soggetto responsabile o di agire nei suoi confronti.
9 Quest'ultima previsione, oltre a risultare sproporzionata rispetto all'interesse dell'assicurato, si pone in netto contrasto con la funzione tipica del contratto di assicurazione, che è quella di trasferire il rischio economico di un evento dannoso dall'assicurato all'assicuratore (e non di condizionare la garanzia alla possibilità di rivalersi su terzi).
Pertanto, è evidente come entrambe le clausole, così come formulate e nella lettura proposta dalla convenuta, si caratterizzino per un'eccessiva indeterminatezza e per un'ampiezza tale da compromettere l'equilibrio sinallagmatico del contratto, rendendo così la prestazione della compagnia di assicurazione incerta, eventuale e, soprattutto, priva di un concreto contenuto.
A tal riguardo giova richiamare un costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, in tema di interpretazione del contratto di assicurazione, tende ad affermare che le clausole che delimitino il rischio assicurato, ove inserite nelle condizioni generali del contratto su un modulo predisposto dall'assicuratore, sono soggette al criterio interpretativo posto dall'art. 1370 c.c., di talché, in caso di dubbio, le medesime devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore e favorevole all'assicurato (Cass., Sent. n. 866 del 17.01.2008).
Il criterio ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c. stabilisce che colui che predispone le condizioni generali del contratto ha l'onere di definire con estrema chiarezza il contenuto di quanto redige, dovendo, in difetto, sopportare il rischio di un eventuale mancanza di chiarezza nella formulazione prescelta.
Tale principio va applicato con particolare rigore nei contratti assicurativi, in cui l'assicurato si trova spesso a rivestire la posizione di contraente debole, priva di potere negoziale e costretta ad accettare condizioni standardizzate.
In questo contesto, si inserisce altresì la pronuncia della Cassazione, secondo cui “nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c., quelle che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto le clausole che specificano il rischio garantito” (cfr. Cass., Sent. n. 4254 del 16.03.2012).
La distinzione operata dalla Suprema Corte appare di fondamentale importanza, in quanto prevede che, mentre le clausole che limitano la responsabilità dell'assicuratore
10 devono essere approvate specificamente per iscritto, quelle che delimitano il rischio assicurato, pur non soggette a tale formalità, devono comunque essere formulate in modo chiaro, preciso e coerente con la funzione economica del contratto.
A conferma di tale orientamento, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “le clausole che subordinano l'operatività della garanzia all'adozione, da parte dell'assicurato, di determinate misure di sicurezza o all'osservanza di oneri diversi, non realizzano una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto stesso del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso” (cfr. Cass., Sent. n. 14280 dell'8.06.2017), precisando che tali clausole, anche se non soggette all'approvazione scritta ex art. 1341 c.c., devono essere interpretate secondo criteri di buona fede e correttezza e non possono essere formulate in modo tale da svuotare di contenuto la prestazione dell'assicuratore o da rendere, comunque, incerta l'effettiva operatività della garanzia.
Da ciò discende che, nel caso in cui la delimitazione del rischio sia talmente ampia da escludere in via sostanzialmente totalitaria l'applicazione della garanzia, essa non può ritenersi valida, in quanto farebbe venir meno la causa concreta del contratto di assicurazione.
Invero, atteso che la causa del contratto assicurativo consiste nel trasferimento di un'alea economica dalla sfera dell'assicurato a quella dell'assicuratore, ogni clausola che comprometta tale funzione necessita di essere esaminata con particolare rigore, con la conseguenza che tutte quelle clausole che, pur formalmente qualificabili come delimitative del rischio, si risolvano in una sostanziale esclusione della garanzia, devono essere considerate in contrasto con i principi generali dell'ordinamento e, ove ne ricorrano i presupposti, dichiarate nulle ovvero inefficaci.
Orbene, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, si ritiene che, nel caso di specie, le clausole invocate dalla al fine di Controparte_1 escludere l'operatività della polizza assicurativa n. 210197624 non rispettino i criteri di chiarezza, determinatezza e trasparenza imposti dalla normativa consumeristica vigente (nella specie, artt. 33, 34 e 36 del Codice del Consumo) e costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di contratti assicurativi.
11 Invero, tali clausole, inserite nelle condizioni generali di contratto e predisposte unilateralmente dall'assicuratore, risultano formulate in modo generico e indeterminato, rivelandosi, dunque, tali da un lato da rendere incerta l'effettiva estensione della garanzia e, dall'altro, da attribuire all'assicuratore un potere discrezionale eccessivamente ampio nella valutazione dei casi da indennizzare e, conseguentemente, nella determinazione del quantum da liquidare.
Come si è già avuto modo di anticipare, la Suprema Corte, nell'affrontare la problematica relativa alla ambiguità nella formulazione delle clausole contenute nei contratti assicurativi, ha costantemente privilegiato un'interpretazione più favorevole all'assicurato, quale contraente debole del rapporto sinallagmatico, il quale, trovandosi in una posizione di evidente inferiorità rispetto alla compagnia assicurativa, si trova a sottoscrivere meramente per adesione un modulo già interamente predisposto dalla controparte contrattuale.
La ratio di tale scelta va ravvisata nel dovere di chiarezza che si impone al predisponente, sì da evitare che quest'ultimo, con un comportamento contrario a buona fede, possa avvantaggiarsi dell'ambiguità delle clausole unilateralmente elaborate.
Ora, alla luce di quanto esposto, le clausole richiamate dalla difesa della parte convenuta non possono essere interprete nel senso fatto proprio dalla difesa della compagnia assicurativa convenuta, né sotto un profilo letterale né sotto un profilo logico e sistematico.
Da un punto di vista prettamente letterale, le disposizioni attenzionate si caratterizzano per una formulazione generica e indeterminata, tale da non consentire una chiara individuazione dei presupposti di operatività o di esclusione della garanzia.
In particolare, la clausola che subordina l'efficacia della copertura assicurativa alla conformità del fabbricato alle vigenti normative urbanistiche, costruttive e realizzative, non specifica quali siano le difformità rilevanti, né chiarisce se esse debbano essere strutturali, funzionali, formali o incidentali rispetto al rischio assicurato.
12 Del pari, la clausola che esclude dalla garanzia assicurativa i danni dei quali debba rispondere “per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore o l'installatore” si presta a una lettura talmente ampia da rendere incerta e indefinita l'effettiva estensione della copertura. In assenza di una delimitazione temporale, causale o oggettiva, tale previsione contrattuale finisce per operare in modo indiscriminato, consentendo all'assicuratore di negare l'indennizzo ogniqualvolta il sinistro sia anche solo astrattamente riconducibile all'attività di un terzo coinvolto, a qualsiasi titolo, nella realizzazione o nella manutenzione dell'immobile.
Pertanto, tali clausole, se interpretaste secondo la lettura proposta dalla difesa della compagnia di assicurazioni convenuta, condurrebbero a una sostanziale inoperatività della garanzia assicurativa in ogni evenienza, poiché qualsiasi sinistro verificabile presso l'immobile assicurato potrebbe essere astrattamente ricondotto alla responsabilità di un terzo coinvolto nella costruzione, fornitura o installazione di un componente dell'edificio.
Una simile interpretazione, oltre a svuotare di contenuto la prestazione dell'assicuratore, si pone in evidente contrasto con la funzione economico-sociale del contratto di assicurazione, che è quella di trasferire il rischio economico di eventi dannosi dalla sfera dell'assicurato a quella dell'assicuratore.
A fortiori si osservi come anche volendo dare seguito alla interpretazione della clausola di delimitazione del rischio prospettata dalla compagnia convenuta, quest'ultima non ha in alcun fornito la prova concreta che l'attore avrebbe potuto agire nei confronti del “costruttore, fornitore o installatore” atteso che non vi è prova che l'acquisto dell'immobile sia avvenuto direttamente dal c.d. venditore-costruttore, con conseguente possibile applicazione delle garanzie di cui all'art. 1669 c.c., risultando dalle allegazioni delle parti e comunque in difetto del contratto di compravendita esattamente il contrario. A ciò si aggiunga come, anche a voler ritenere in astratto applicabile la tutela per “rovina e difetti di cose immobili”, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, non vi sia prova che l'immobile con le relative pertinenze sia stato realizzato nel decennio di operatività della garanzia. È evidente che tali circostanze, integrando elementi costitutivi dell'eccezione di inoperatività della polizza, avrebbero dovuto essere allegati e provati dalla compagnia convenuta.
13 In definitiva, dunque, l'esame complessivo del tenore letterale del regolamento contrattuale (condizioni generali di polizza) non consente di aderire alla interpretazione offerta dalla compagnia convenuta.
In ogni caso, anche volendo dare corso alla interpretazione delle clausole contrattuali offerta dalle e quindi esaminando in concreto le Controparte_1 eccezioni di inoperatività della polizza, la compagnia assicurativa non ha fornito adeguata prova dell'esistenza dei fatti impeditivi idonei ad escludere il sinistro dalla copertura assicurativa.
In particolare, da un alto non è stata offerta una prova certa circa la causa dell'incendio e, dall'altro, non è stato dimostrato che l'attore fosse a conoscenza di eventuali vizi occulti dell'immobile, né tantomeno è stato chiarito come tali vizi avrebbero potuto influire sulla valutazione del rischio al momento della stipula della polizza.
Sulla base della prospettazione dei fatti svolta da parte convenuta con precipuo riferimento alla ricostruzione delle dinamiche del sinistro, l'incendio sarebbe stato provocato dal surriscaldamento della canna fumaria, realizzata in materiale non idoneo (nella specie, alluminio) e collocata in aderenza alle travi lignee del tetto.
Inoltre, la compagnia di assicurazioni ha altresì ipotizzato che il comignolo della canna fumaria non rispettasse le altezze minime previste dalla normativa vigente, circostanza quest'ultima che avrebbe compromesso il corretto tiraggio dei fumi, generando così un'instabilità nel flusso, variazioni di pressione e turbolenze, che avrebbero concorso al surriscaldamento dell'impianto e, conseguentemente, all'innesco dell'incendio.
Tuttavia, giova rilevare come né i Vigili del Fuoco, sopraggiunti al momento dell'occorso, né tantomeno il perito incaricato dalla compagnia di assicurazioni, arch.
, siano pervenuti all'identificazione della reale causa del sinistro, Testimone_1 atteso che da un lato dal rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco, acquisito agli atti, è dato evincersi testualmente che “si presume che l'incendio delle travature in legno del tetto sia derivato dal surriscaldamento della canna fumaria (di un termocamino alimentato a legna, posizionato al piano terra, al momento dell'evento in funzione)”, e, dall'altro, nell'elaborato peritale redatto dall'arch. , redatto a seguito di un sommario Testimone_1
14 sopralluogo effettuato presso l'immobile danneggiato senza, tuttavia, l'esecuzione di rilievi tecnici né la raccolta di campioni di materiale, è stato prospettato che la causa dell'incendio debba essere ricondotta a un surriscaldamento della canna fumaria del termocamino, che avrebbe provocato la combustione della struttura lignea del tetto.
Nonostante le ipotesi ricostruttive, formulate sia nel rapporto redatto dai Vigili del
Fuoco sia nella relazione peritale predisposta dalla compagnia di assicurazioni convenuta, non può ritenersi raggiunta la prova di un nesso causale tra il presunto vizio costruttivo dell'impianto di evacuazione dei fumi e il sinistro verificatosi il
29.03.2023.
Invero, le conclusioni contenute nei già menzionati documenti si fondano su valutazioni fisiologicamente ipotetiche e conseguentemente non supportate da accertamenti tecnici specifici, né da rilievi materiali effettuati sul luogo dell'evento.
In particolare, il rapporto dei Vigili del Fuoco si limita a formulare una presunzione circa l'origine dell'incendio, senza pervenire a una determinazione definitiva;
mentre la relazione del perito della compagnia, in assenza di riscontri oggettivi e di una verifica tecnica approfondita, non consente di affermare con certezza che l'incendio sia stato causato da un difetto costruttivo dell'impianto, né tanto meno, per quel che maggiormente rileva ai fini di una ipotetica esclusione della garanzia, che tale difetto sia imputabile a soggetti terzi, quali “il costruttore, il fornitore o l'installatore” dell'immobile e/o dell'impianto di riscaldamento.
Parimenti occorre rilevare come la compagnia convenuta non abbia fornito la prova che fosse a conoscenza di eventuali vizi occulti dell'immobile, non Parte_1 risultando dimostrato che l'assicurato fosse consapevole di eventuali difformità costruttive o che avesse omesso di dichiararle in sede di sottoscrizione del contratto.
Al contrario, dagli atti emerge come l'immobile sia stato oggetto di sopralluogo e valutazione da parte di soggetti incaricati dalla banca e che la polizza sia stata proposta e sottoscritta sulla base di tale documentazione.
In particolare, su quest'ultimo punto, sebbene la società di assicurazioni abbia sostenuto che l'indagine menzionata dall'attore, condotta da periti assicurativi tra il mese di aprile e settembre 2019, rappresentasse un mero assessment disposto dalla
15 banca ai fini della concessione del mutuo e non un accertamento tecnico finalizzato alla verifica della conformità dell'immobile ai fini assicurativi, in quanto non fosse di spettanza della compagnia effettuare indagini preventive sull'immobile ovvero verificare la compatibilità degli impianti con le normative vigenti, è ragionevole ritenere che il sopralluogo sia stato comunque eseguito ai fini della valutazione del rischio assicurativo, atteso che un'analisi preventiva delle condizioni dell'immobile costituisce, comunque, un passaggio imprescindibile per la determinazione del premio e per la stessa assunzione del rischio da parte dell'assicuratore.
Inoltre, la circostanza che il sopralluogo sia stato effettuato proprio durante la fase di offerta del prodotto assicurativo, e a stretto ridosso della sottoscrizione della polizza, conferma ulteriormente che tale indagine fosse finalizzata alla valutazione dell'assicurabilità dell'immobile di proprietà del nonché alla definizione delle Pt_1 condizioni contrattuali.
In definitiva, dunque, le considerazioni sinora svolte consentono di ritenere che la garanzia assicurativa di cui alla polizza n. 210197624, denominata “Protezione Casa più”, risulti operante e che l'evento dannoso rientri tra quelli coperti dal contratto.
Quanto alla quantificazione del danno, pari a euro 65.572,92 comprensiva di IVA e accessori, si ritiene che l'importo sia congruo, documentato e non specificamente contestato dalla compagnia convenuta.
Sul punto, si dà atto che la difesa dell'odierno attore ha prodotto in giudizio una dettagliata documentazione tecnica e contabile, comprensiva di fatture, preventivi e relazioni professionali, che attestano le spese sostenute per la messa in sicurezza dell'immobile, il ripristino del tetto nonché la ricostruzione degli impianti danneggiati.
Di contro, la compagnia assicurativa convenuta si è limitata a una contestazione generica e priva di rilievi puntuali, non fornendo alcun elemento idoneo a contrastare la congruità delle somme richieste, di talché, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., si ritiene che la quantificazione del danno sia da considerarsi non contestata e, conseguentemente, deve essere accolta nella sua interezza.
16 Alla luce delle considerazioni tutte che precedono, la domanda spiegata da parte attrice deve essere accolta e la compagnia assicurativa convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di euro 65.572,92 (IVA e accessori inclusi) a titolo di indennizzo.
Su tale somma sono dovuti gli interessi nella misura legale dalla data di pronuncia della sentenza sino al saldo e non quelli antecedenti, non avendo la parte attrice formulato specifica richiesta con riguardo ad ulteriori accessori del credito.
Le spese di lite devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico della compagnia assicurativa convenuta e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate, dell'assenza di istruttoria orale e del valore del giudizio, applicando importi ricompresi tra i valori minimi e medi dello scaglione di riferimento atteso che l'importo riconosciuto è prossimo al relativo valore minimo
(scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 709/2024 R.G., così provvede:
in accoglimento della domanda spiegata da condanna Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di euro 65.572,92 (IVA e accessori inclusi), oltre interessi nella misura legale dalla pronuncia sino al saldo;
condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 8.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, ed euro 786,00 per spese vive.
Così deciso in Ivrea, il 4 settembre 2025
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 709 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza figurata del 8.05.2025 e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Emanuele Branca e Domenico Filosa;
attore e
(C.F. .IVA ), con Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 sede legale in Milano, Corso di porta Vigentina, 9, in persona del procuratore speciale
Dott. rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Pantano;
Controparte_2 convenuta
OGGETTO: contratto di assicurazione
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso:
per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale;
rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Nel merito in via principale: - accertare la nullità delle clausole 1.2 lett. b) e 2.11 lett. h) ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dagli artt. 33, 34 e 36 del Codice del Consumo;
- accertare il diritto del Sig. ad essere indennizzato dalla in forza Parte_1 Controparte_1 della polizza nr. 210197624 stipulata tra le parti il 19.03.19 e, per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento dell'importo di euro 65.572,92 (IVA e cassa previdenziali incluse), corrispondente ai danni patiti da parte attrice, comprensivi delle spese sostenute per la fase stragiudiziale del contenzioso, o diversa somma che risulterà essere dovuta in corso di causa;
Nel
1 merito in via subordinata: - accertare la negligenza e/o l'imperizia dell'assicurazione nell'ispezionare
l'immobile oggetto di polizza e la documentazione ad esso inerente nella fase prodromica alla stipulazione della polizza incendio e, per l'effetto, condannare parte convenuta al risarcimento del danno patito e patiendo dal Sig. in conseguenza dell'incendio che ha colpito il suo fabbricato, Pt_1 quantificabile in euro 65.572,92 (IVA e cassa previdenziali incluse), comprensivi delle spese sostenute per la fase stragiudiziale del contenzioso o diversa somma che risulterà essere dovuta in corso di causa In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di causa, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre aumento del compenso nella misura del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis
D.M. 55/2014 per la redazione con tecniche informatiche che facilitano la consultazione e fruizione mediante collegamenti ipertestuali, IVA e CPA”;
per la convenuta: “Voglia l'Illustre Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare. NEL MERITO Accertata e dichiarata l'inoperatività della garanzia assicurativa della quale è stata invocata l'applicazione con riguardo al caso di specie, respingere tutte le domande proposte dall'attore nei confronti della convenuta Parte_1 Controparte_1
siccome infondate in fatto e in diritto o, quanto meno, non provate. Con vittoria di
[...] spese e competenze di lite, incluse le eventuali spese di CTU e di CTP, in favore della convenuta
IN VIA ISTRUTTORIA Ammettere CTU tecnica: - in primo Controparte_1 luogo, al fine di accertare la causa e/o le concause del surriscaldamento della canna fumaria collegata al termocamino e, in particolare, se tale surriscaldamento sia effettivamente dipeso dal fatto che la predetta canna fumaria, diversamente da quanto previsto dalla scheda tecnica del termocamino, fosse di alluminio e fosse, quindi, inidonea a resistere a temperature superiori ai 200 gradi centigradi;
con la conseguenza di essere compatibile esclusivamente con termocamini alimentati a gas e non con termocamini alimentati a legna, com'era quello installato al piano terra dell'immobile di proprietà del contraente assicurato. La legna, infatti, prende fuoco tra i 260 e i 315 gradi centigradi e i fumi prodotti quando la legna brucia, una volta giunti all'interno della canna fumaria, raggiungono temperature di circa 500 gradi centigradi;
con la conseguenza che un termocamino a legna debba essere obbligatoriamente collegato a una canna fumaria idonea a resistere ad una temperatura di almeno 1000 gradi centigradi, quindi non ad una canna fumaria in alluminio;
- in secondo luogo, al fine di accertare l'idoneità o meno del comignolo della canna fumaria del camino a legna, posto che, in caso di canne fumarie appaiate, il comignolo della canna fumaria relativa ad un camino a legna deve sormontare di almeno 50 centimetri i comignoli delle altre canne fumarie. Ammettere la
2 testimonianza dell'Arch. domiciliato per la funzione presso il suo Studio sito Testimone_1 in 10070 Fiano (TO), Via Borla n. 12, tel. 0119254643, cell. 3937493137, e-mail
, sui seguenti capitoli di prova: 1) vero Email_1 Email_2 che la canna fumaria collegata al termocamino a legna sito al piano terra dell'immobile di proprietà di dalla quale si è originato l'incendio era in alluminio;
2) vero che le canne Parte_1 fumarie in alluminio resistono fino a duecento gradi centigradi di temperatura;
3) vero che i fumi dei termocamini a legna superano i cinquecento gradi centigradi di temperatura;
4) vero che per i termocamini a legna è richiesta una canna fumaria con una resistenza fino a mille gradi centigradi di temperatura;
5) vero che il manuale di installazione, uso e manutenzione del termocamino a legna ubicato al piano terra dell'immobile di proprietà di escludeva il collegamento del Parte_1 predetto termocamino ad una canna fumaria in alluminio (rammostrare doc. 5, fascicolo di parte convenuta, di seguito prodotto); 6) vero che dal verbale dei Vigili del Fuoco risulta che la causa dell'incendio verificatosi il 29.03.2023 presso l'immobile di proprietà di sia stata Parte_1 il surriscaldamento della canna fumaria in alluminio del predetto termocamino (rammostrare doc. 1, fascicolo di parte convenuta, prodotto con la comparsa di costituzione e risposta)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma 2, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17 della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
I fatti che hanno dato origine al presente contenzioso, negli stringenti limiti di ciò che assume rilievo in questa sede, possono essere come di seguito ricostruiti.
premettendo di aver stipulato in data 19.11.2019 con Parte_1 [...] la polizza assicurativa n. 210197624, denominata Controparte_1
“ ”, a tutela del proprio immobile sito in San RA CI (TO), Controparte_3
Via Abruzzi, 16, acquistato in pari data, ha convenuto in giudizio la compagnia assicurativa, chiedendo l'accertamento del proprio diritto all'indennizzo per i danni subiti a seguito dell'incendio del fabbricato assicurato e la conseguente condanna della compagnia medesima al pagamento della complessiva somma di euro 55.768,75, oltre IVA e accessori.
3 In particolare, l'attore ha allegato che, in data 29.03.2023, a causa del surriscaldamento della canna fumaria del termocamino alimentato a legna, in funzione al momento dell'evento, si è sviluppato un incendio che ha provocato ingenti danni alle strutture portanti del tetto dell'immobile, agli impianti ricezione televisivi e agli impianti di scolo delle acque piovane.
A seguito dell'occorso, l'attore ha rappresentato di aver tempestivamente denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa e di aver provveduto, nei giorni successivi, alla messa in sicurezza provvisoria dell'immobile nonché alla raccolta di ogni documentazione utile e necessario ai fini assicurativi (quali, il rapporto dei vigili del fuoco;
la documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
la prova delle spese sostenute per le riparazioni di urgenza;
i preventivi delle imprese di appalto e dei singoli professionisti per riportare in pristino stato il tetto, gli impianti ed i locali danneggiati dall'incendio e successive piogge;
il certificato di conformità del termocamino).
La compagnia di assicurazioni, dopo aver aperto la pratica n. 2023.103785 e inviato un proprio perito presso l'immobile sito in San RA CI (TO), Via Abruzzi,
16, Arch. , per l'accertamento dei danni prodotti dal propagarsi delle Persona_1 fiamme e per l'individuazione delle presunte cause di scoppio dell'incendio, ha rigettato la richiesta di pagamento dell'indennizzo da parte del eccependo Pt_1
l'inoperatività della garanzia sia per l'impossibilità di datare la creazione e installazione del termocamino a un'epoca antecedente al 2008, stante l'assenza di fatture relative alla realizzazione del manufatto, sia per la mancata produzione di documentazione idonea a dimostrare la corretta installazione del sistema di riscaldamento.
Parte attrice ha prospettato che l'impianto fosse già presente al momento dell'acquisto dell'abitazione, in quanto ogni opera di ristrutturazione dell'immobile
(ivi compresa la realizzazione del camino, della canna fumaria e la successiva installazione del termocamino) era stata realizzata dai precedenti proprietari,
Pt_2 Parte_3
Inoltre, ha allegato che, tra il mese di aprile e il mese di settembre Parte_1
2019, la compagnia di assicurazioni avesse già eseguito un sopralluogo presso
4 l'immobile, propedeutico alla sottoscrizione della polizza assicurativa, alla presenza tanto dei promittenti venditori dell'immobile quanto dell'agente immobiliare che aveva ricevuto incarico di seguire la vendita del fabbricato, senza tuttavia sollevare alcuna osservazione in ordine alla conformità dell'impianto ed alla possibile incidenza di tale circostanza sulla conseguente operatività della polizza.
Alla luce delle circostanze di fatto di cui sopra, deducendo la Parte_1 piena operatività della polizza assicurativa sottoscritta, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita la la quale, contestando Controparte_1
l'operatività del contratto di assicurazione in relazione al sinistro verificatosi il
29.03.2023, ha insistito per il rigetto delle domande ex adverso spiegate.
In particolare, la società convenuta ha eccepito l'inoperatività della garanzia assicurativa per difetto delle condizioni di assicurabilità dell'immobile, invocando le clausole di esclusione previste dai nn.
1.2 lett. b) e 2.11 lett. h) delle condizioni generali del contratto.
Tentata senza esito la conciliazione delle parti, anche a mezzo proposta conciliativa formulata dal giudice ex art. 185-bis c.p.c., la causa, istruita mediante acquisizione documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c. all'udienza in epigrafe indicata.
***
Preliminarmente devono essere respinte le istanze istruttorie formulate dalla
[...] in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto Controparte_1 irrilevanti ai fini del decidere e, comunque, vertenti su circostanze già documentalmente acquisite.
Ciò premesso, appare opportuno delineare gli esatti confini del presente giudizio, escludendo ciò che non è stato oggetto di specifica contestazione.
È pacifico che in data 19.11.2019, ha acquistato un compendio Parte_1 immobiliare sito in San RA CI (TO), Via Abruzzi, 16, e che, in pari data, ha sottoscritto con la la polizza assicurativa Controparte_1
“Protezione casa più” n. 210197624, al fine di garantire il predetto immobile da “a) 5 Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio (Art. 2.3); b) Danni da acqua (Art. 2.4); c) Danni da gelo (Art. 2.5); d) Eventi naturali (Art. 2.6); e) Atti vandalici (Art. 2.7); f) Fenomeno elettrico
(Art. 2.8); g) Spese di ricerca guasto (Art. 2.9); h) Danni ai cristalli (Art. 2.10)” (cfr. Pag. 15 di 83, Condizioni del contratto di assicurazione).
Non è stato oggetto di specifica contestazione, altresì, la circostanza che la stipulazione del contratto assicurativo è stata preceduta da un sopralluogo da parte di soggetti incaricati dalla compagnia assicurativa, volto alla verifica dello stato dei luoghi nonché ragionevolmente alla conseguente valutazione del rischio assicurativo.
Del pari è incontestato che in data 29.03.2023 l'abitazione del è stata colpita Pt_1 da un incendio, che, nel suo propagarsi, ha provocato ingenti danni al tetto, agli impianti ricezione televisivi nonché agli impianti di scolo delle acque piovane (cfr.
Rapporto dei Vigili del Fuoco, Comando di Torino, prodotto sub. 6) da parte attrice).
Pur a fronte del verificarsi di uno degli eventi apparentemente riconducibili al rischio assicurativo ricompreso nel contratto, la ha Controparte_1 contestato, con riferimento all'evento sinistroso di cui sopra, l'operatività della garanzia, negando la propria obbligazione indennitaria e rifiutando la liquidazione di qualsivoglia somma in favore dell'assicurato.
In particolare, sin dall'atto di costituzione in giudizio, la compagnia assicurativa ha limitato le proprie contestazioni all'inoperatività della polizza assicurativa, nulla deducendo con riguardo al fatto storico nel suo verificarsi, meglio descritto in narrativa e oggetto, peraltro, di specifico esame da parte del consulente nominato dalla società di assicurazioni medesima, di talché il medesimo deve ritenersi non contestato e, dunque, processualmente provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Invero, la posizione assunta dalla compagnia convenuta si fonda sull'inapplicabilità della copertura assicurativa in ragione di condizioni ostative contenute nelle clausole contrattuali, la cui validità e portata costituisce l'oggetto di disamina del presente giudizio.
Venendo al merito della presente controversia, ritiene questo Giudice che, alla stregua degli atti di causa, la domanda spiegata da parte attrice sia fondata e debba essere accolta per quanto di ragione.
6 Al fine di dirimere la questione centrale del presente giudizio, ovverosia la riconducibilità dei danni lamentati dall'attrice a uno degli eventi oggetto di garanzia, si ritiene opportuno prendere le mosse dal testo della polizza assicurativa convenuta tra le parti.
Il contratto assicurativo n. 210197624, denominato “Protezione Casa Più”, è qualificato nel testo contrattuale stesso come “una soluzione assicurativa multirischio mirata a proteggere la casa (Fabbricato) ubicate in Italia ed il relative Contenuto, di una persona fisica, nonché la sua
Responsabilità Civile che non sia legata ad attività professionale” (cfr. Pag. 5 di 83, Condizioni generali del contratto, prodotte sub. 4 da parte attrice).
Dal tenore letterale della polizza in esame, è dato evincersi che “il Cliente che sottoscrive questo Contratto può essere:
1. il proprietario di un Fabbricato che lo utilizza come Abitazione
Abituale;
2. il proprietario di un Fabbricato che lo utilizza come Abitazione Saltuaria;
3. il proprietario di un Fabbricato che lo cede in locazione ad un inquilino;
4. l'inquilino che ha preso in locazione un Fabbricato e lo utilizza come Abitazione Abituale;
5. l'inquilino che ha preso in locazione un Fabbricato e lo utilizza come Abitazione Saltuaria. Il Cliente deve essere anche
l'Assicurato. Questo significa che, in questo Contratto, il Cliente è sempre il proprietario o
l'inquilino del Fabbricato”. Ancora: “il Contratto può essere sottoscritto e le coperture assicurative sono operanti solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) il Fabbricato è destinato ad uso abitativo;
b) il Fabbricato è regolarmente accatastato e conforme alle vigenti norme urbanistiche, costruttive e realizzative;
c) il Fabbricato non è in corso di costruzione o Ristrutturazione;
la copertura è invece operante durante le attività di manutenzione ordinaria o straordinaria che non interessano direttamente il Fabbricato assicurato;
d) il Fabbricato è in buone condizioni di manutenzione;
e) il Fabbricato fa parte di un maggiore edificio adibito per almeno la metà della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili, uffici e studi professionali;
f) il maggiore edificio cui fa parte il Fabbricato e le Pertinenze sono costruiti, per quanto riguarda le Strutture Portanti verticali, le pareti esterne ed il manto del Tetto, in Materiali Incombustibili;
è tollerata la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne ma in misura non superiore a un quarto delle singole superfici” (cfr. Pag. 5 di 83, Condizioni generali del contratto, prodotte sub. 4 da parte attrice).
La copertura assicurativa di base, nonché l'oggetto della garanzia prestata dalla compagnia convenuta, si articola dunque nelle seguenti ipotesi di danno,
7 espressamente contemplate dal regolamento contrattuale: a) danni da incendio, esplosione e scoppio;
b) danni da acqua;
c) danni da gelo;
d) eventi naturali;
e) atti vandalici;
f) fenomeno elettrico;
g) spese di ricerca guasto;
h) danni ai cristalli (cfr.
Pag. 15 di 83, Condizioni generali del contratto, prodotte sub. 4 da parte attrice).
Tali eventi, come emerge chiaramente dal tenore letterale delle condizioni generali di polizza, costituiscono l'ambito oggettivo della copertura assicurativa prestata e delimitano il rischio assunto dalla compagnia, la quale, nei limiti e alle condizioni contrattualmente previste, si obbliga a corrispondere l'indennizzo in caso di verificazione di uno degli accadimenti sopra elencati.
Più specificamente, con riferimento alla voce “Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio”, il contratto assicurativo prevede espressamente che “la Compagnia, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde un importo (Indennizzo) per i seguenti Danni Indennizzabili,
e le spese ad essi relative, subiti dal Fabbricato di proprietà del Cliente: A. Danni Materiali e
Diretti: i danni inerenti alla materialità della cosa assicurata che derivano dall'azione diretta dell'evento coperto. B. Spese di demolizione, sgombero e ripristino: i. le spese per demolire, sgomberare
e trasportare i residui del Sinistro al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità; ii. spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nel Fabbricato oggetto della copertura quando questo sia necessario per eseguire riparazioni”, con la precisazione che i danni indennizzabili debbano derivare da uno o più degli eventi indicati nel regolamento contrattuale, tra i quali l'incendio figura espressamente come prima ipotesi contemplata, a conferma della centralità di tale evento nella struttura del rischio assicurato.
Ciò posto, sebbene le previsioni contrattuali di cui sopra consentano di individuare con precisione l'ambito oggettivo della garanzia prestata, che si estende non solo ai danni materiali e diretti subiti dal fabbricato in conseguenza dell'evento dannoso, ma anche alle spese accessorie strettamente connesse alla gestione e al ripristino dello stato dei luoghi, la ha respinto sin dalla fase Controparte_1 stragiudiziale la domanda di pagamento dell'indennizzo, sostenendo l'inoperatività della polizza assicurativa sulla scorta delle previsioni di cui ai nn.
1.2 lett. b) e 2.11 lett. h) delle condizioni generali di contratto, a tenore delle quali rispettivamente “il contratto può essere sottoscritto e le coperture assicurative sono operanti solo se sono soddisfatte le
8 seguenti condizioni: […] b) il Fabbricato è regolarmente accatastato e conforme alle vigenti norme urbanistiche, costruttive e realizzative;
[…]” e “per tutte le garanzie della Sezione Danni al
Fabbricato, sono esclusi i danni: […] dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore, il fornitore o l'installatore; […]” (cfr. (cfr. Pag. 5 di 83 e pag. 20-21 di 83, Condizioni generali del contratto, prodotte sub. 4 da parte attrice).
Invero, in primo luogo, la compagnia di assicurazioni convenuta ha prospettato che l'immobile non fosse conforme alle normative urbanistiche e, in secondo luogo, che la causa del sinistro dovesse essere ascritta a vizi costruttivi ovvero di installazione degli impianti e, conseguentemente, essere ricondotta alla responsabilità di terzi.
Tuttavia, giova osservare come il contenuto letterale della clausola di cui al n. 1.2, lett.
b), che subordina l'operatività della polizza alla conformità del fabbricato alle vigenti norme urbanistiche, costruttive e realizzative, risulti formulato in termini del tutto generici e indeterminati, senza alcuna specificazione circa la natura, la rilevanza ovvero l'incidenza delle eventuali difformità rispetto al rischio assicurato. Ne consegue che una simile formulazione, priva di qualsiasi delimitazione oggettiva o funzionale, attribuisce all'assicuratore un potere discrezionale potenzialmente illimitato di negare l'indennizzo, anche in presenza di irregolarità meramente formali o prive di qualsiasi nesso causale con l'evento dannoso.
A ciò si aggiunga sotto il profilo concreto come la compagnia convenuta non abbia allegato quali siano le irregolarità edilizie, urbanistiche, costruttive ovvero catastali che possano aver inciso sul verificarsi dell'evento, risolvendosi la prospettazione difensiva in un sostanziale postulato indimostrato.
Parimenti generica si appalesa la formulazione della clausola di cui al n. 2.11, lett. h), che, escludendo genericamente dalla copertura i danni “dei quali deve rispondere per legge
o contratto il costruttore, il fornitore o l'installatore”, senza alcuna limitazione temporale, oggettiva o causale, consente all'assicuratore di sottrarsi all'obbligo indennitario ogniqualvolta il danno sia, anche solo astrattamente, riconducibile a un errore progettuale, esecutivo o manutentivo, indipendentemente dalla possibilità per l'assicurato di individuare il soggetto responsabile o di agire nei suoi confronti.
9 Quest'ultima previsione, oltre a risultare sproporzionata rispetto all'interesse dell'assicurato, si pone in netto contrasto con la funzione tipica del contratto di assicurazione, che è quella di trasferire il rischio economico di un evento dannoso dall'assicurato all'assicuratore (e non di condizionare la garanzia alla possibilità di rivalersi su terzi).
Pertanto, è evidente come entrambe le clausole, così come formulate e nella lettura proposta dalla convenuta, si caratterizzino per un'eccessiva indeterminatezza e per un'ampiezza tale da compromettere l'equilibrio sinallagmatico del contratto, rendendo così la prestazione della compagnia di assicurazione incerta, eventuale e, soprattutto, priva di un concreto contenuto.
A tal riguardo giova richiamare un costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, in tema di interpretazione del contratto di assicurazione, tende ad affermare che le clausole che delimitino il rischio assicurato, ove inserite nelle condizioni generali del contratto su un modulo predisposto dall'assicuratore, sono soggette al criterio interpretativo posto dall'art. 1370 c.c., di talché, in caso di dubbio, le medesime devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore e favorevole all'assicurato (Cass., Sent. n. 866 del 17.01.2008).
Il criterio ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c. stabilisce che colui che predispone le condizioni generali del contratto ha l'onere di definire con estrema chiarezza il contenuto di quanto redige, dovendo, in difetto, sopportare il rischio di un eventuale mancanza di chiarezza nella formulazione prescelta.
Tale principio va applicato con particolare rigore nei contratti assicurativi, in cui l'assicurato si trova spesso a rivestire la posizione di contraente debole, priva di potere negoziale e costretta ad accettare condizioni standardizzate.
In questo contesto, si inserisce altresì la pronuncia della Cassazione, secondo cui “nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c., quelle che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto le clausole che specificano il rischio garantito” (cfr. Cass., Sent. n. 4254 del 16.03.2012).
La distinzione operata dalla Suprema Corte appare di fondamentale importanza, in quanto prevede che, mentre le clausole che limitano la responsabilità dell'assicuratore
10 devono essere approvate specificamente per iscritto, quelle che delimitano il rischio assicurato, pur non soggette a tale formalità, devono comunque essere formulate in modo chiaro, preciso e coerente con la funzione economica del contratto.
A conferma di tale orientamento, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “le clausole che subordinano l'operatività della garanzia all'adozione, da parte dell'assicurato, di determinate misure di sicurezza o all'osservanza di oneri diversi, non realizzano una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto stesso del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso” (cfr. Cass., Sent. n. 14280 dell'8.06.2017), precisando che tali clausole, anche se non soggette all'approvazione scritta ex art. 1341 c.c., devono essere interpretate secondo criteri di buona fede e correttezza e non possono essere formulate in modo tale da svuotare di contenuto la prestazione dell'assicuratore o da rendere, comunque, incerta l'effettiva operatività della garanzia.
Da ciò discende che, nel caso in cui la delimitazione del rischio sia talmente ampia da escludere in via sostanzialmente totalitaria l'applicazione della garanzia, essa non può ritenersi valida, in quanto farebbe venir meno la causa concreta del contratto di assicurazione.
Invero, atteso che la causa del contratto assicurativo consiste nel trasferimento di un'alea economica dalla sfera dell'assicurato a quella dell'assicuratore, ogni clausola che comprometta tale funzione necessita di essere esaminata con particolare rigore, con la conseguenza che tutte quelle clausole che, pur formalmente qualificabili come delimitative del rischio, si risolvano in una sostanziale esclusione della garanzia, devono essere considerate in contrasto con i principi generali dell'ordinamento e, ove ne ricorrano i presupposti, dichiarate nulle ovvero inefficaci.
Orbene, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, si ritiene che, nel caso di specie, le clausole invocate dalla al fine di Controparte_1 escludere l'operatività della polizza assicurativa n. 210197624 non rispettino i criteri di chiarezza, determinatezza e trasparenza imposti dalla normativa consumeristica vigente (nella specie, artt. 33, 34 e 36 del Codice del Consumo) e costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di contratti assicurativi.
11 Invero, tali clausole, inserite nelle condizioni generali di contratto e predisposte unilateralmente dall'assicuratore, risultano formulate in modo generico e indeterminato, rivelandosi, dunque, tali da un lato da rendere incerta l'effettiva estensione della garanzia e, dall'altro, da attribuire all'assicuratore un potere discrezionale eccessivamente ampio nella valutazione dei casi da indennizzare e, conseguentemente, nella determinazione del quantum da liquidare.
Come si è già avuto modo di anticipare, la Suprema Corte, nell'affrontare la problematica relativa alla ambiguità nella formulazione delle clausole contenute nei contratti assicurativi, ha costantemente privilegiato un'interpretazione più favorevole all'assicurato, quale contraente debole del rapporto sinallagmatico, il quale, trovandosi in una posizione di evidente inferiorità rispetto alla compagnia assicurativa, si trova a sottoscrivere meramente per adesione un modulo già interamente predisposto dalla controparte contrattuale.
La ratio di tale scelta va ravvisata nel dovere di chiarezza che si impone al predisponente, sì da evitare che quest'ultimo, con un comportamento contrario a buona fede, possa avvantaggiarsi dell'ambiguità delle clausole unilateralmente elaborate.
Ora, alla luce di quanto esposto, le clausole richiamate dalla difesa della parte convenuta non possono essere interprete nel senso fatto proprio dalla difesa della compagnia assicurativa convenuta, né sotto un profilo letterale né sotto un profilo logico e sistematico.
Da un punto di vista prettamente letterale, le disposizioni attenzionate si caratterizzano per una formulazione generica e indeterminata, tale da non consentire una chiara individuazione dei presupposti di operatività o di esclusione della garanzia.
In particolare, la clausola che subordina l'efficacia della copertura assicurativa alla conformità del fabbricato alle vigenti normative urbanistiche, costruttive e realizzative, non specifica quali siano le difformità rilevanti, né chiarisce se esse debbano essere strutturali, funzionali, formali o incidentali rispetto al rischio assicurato.
12 Del pari, la clausola che esclude dalla garanzia assicurativa i danni dei quali debba rispondere “per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore o l'installatore” si presta a una lettura talmente ampia da rendere incerta e indefinita l'effettiva estensione della copertura. In assenza di una delimitazione temporale, causale o oggettiva, tale previsione contrattuale finisce per operare in modo indiscriminato, consentendo all'assicuratore di negare l'indennizzo ogniqualvolta il sinistro sia anche solo astrattamente riconducibile all'attività di un terzo coinvolto, a qualsiasi titolo, nella realizzazione o nella manutenzione dell'immobile.
Pertanto, tali clausole, se interpretaste secondo la lettura proposta dalla difesa della compagnia di assicurazioni convenuta, condurrebbero a una sostanziale inoperatività della garanzia assicurativa in ogni evenienza, poiché qualsiasi sinistro verificabile presso l'immobile assicurato potrebbe essere astrattamente ricondotto alla responsabilità di un terzo coinvolto nella costruzione, fornitura o installazione di un componente dell'edificio.
Una simile interpretazione, oltre a svuotare di contenuto la prestazione dell'assicuratore, si pone in evidente contrasto con la funzione economico-sociale del contratto di assicurazione, che è quella di trasferire il rischio economico di eventi dannosi dalla sfera dell'assicurato a quella dell'assicuratore.
A fortiori si osservi come anche volendo dare seguito alla interpretazione della clausola di delimitazione del rischio prospettata dalla compagnia convenuta, quest'ultima non ha in alcun fornito la prova concreta che l'attore avrebbe potuto agire nei confronti del “costruttore, fornitore o installatore” atteso che non vi è prova che l'acquisto dell'immobile sia avvenuto direttamente dal c.d. venditore-costruttore, con conseguente possibile applicazione delle garanzie di cui all'art. 1669 c.c., risultando dalle allegazioni delle parti e comunque in difetto del contratto di compravendita esattamente il contrario. A ciò si aggiunga come, anche a voler ritenere in astratto applicabile la tutela per “rovina e difetti di cose immobili”, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, non vi sia prova che l'immobile con le relative pertinenze sia stato realizzato nel decennio di operatività della garanzia. È evidente che tali circostanze, integrando elementi costitutivi dell'eccezione di inoperatività della polizza, avrebbero dovuto essere allegati e provati dalla compagnia convenuta.
13 In definitiva, dunque, l'esame complessivo del tenore letterale del regolamento contrattuale (condizioni generali di polizza) non consente di aderire alla interpretazione offerta dalla compagnia convenuta.
In ogni caso, anche volendo dare corso alla interpretazione delle clausole contrattuali offerta dalle e quindi esaminando in concreto le Controparte_1 eccezioni di inoperatività della polizza, la compagnia assicurativa non ha fornito adeguata prova dell'esistenza dei fatti impeditivi idonei ad escludere il sinistro dalla copertura assicurativa.
In particolare, da un alto non è stata offerta una prova certa circa la causa dell'incendio e, dall'altro, non è stato dimostrato che l'attore fosse a conoscenza di eventuali vizi occulti dell'immobile, né tantomeno è stato chiarito come tali vizi avrebbero potuto influire sulla valutazione del rischio al momento della stipula della polizza.
Sulla base della prospettazione dei fatti svolta da parte convenuta con precipuo riferimento alla ricostruzione delle dinamiche del sinistro, l'incendio sarebbe stato provocato dal surriscaldamento della canna fumaria, realizzata in materiale non idoneo (nella specie, alluminio) e collocata in aderenza alle travi lignee del tetto.
Inoltre, la compagnia di assicurazioni ha altresì ipotizzato che il comignolo della canna fumaria non rispettasse le altezze minime previste dalla normativa vigente, circostanza quest'ultima che avrebbe compromesso il corretto tiraggio dei fumi, generando così un'instabilità nel flusso, variazioni di pressione e turbolenze, che avrebbero concorso al surriscaldamento dell'impianto e, conseguentemente, all'innesco dell'incendio.
Tuttavia, giova rilevare come né i Vigili del Fuoco, sopraggiunti al momento dell'occorso, né tantomeno il perito incaricato dalla compagnia di assicurazioni, arch.
, siano pervenuti all'identificazione della reale causa del sinistro, Testimone_1 atteso che da un lato dal rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco, acquisito agli atti, è dato evincersi testualmente che “si presume che l'incendio delle travature in legno del tetto sia derivato dal surriscaldamento della canna fumaria (di un termocamino alimentato a legna, posizionato al piano terra, al momento dell'evento in funzione)”, e, dall'altro, nell'elaborato peritale redatto dall'arch. , redatto a seguito di un sommario Testimone_1
14 sopralluogo effettuato presso l'immobile danneggiato senza, tuttavia, l'esecuzione di rilievi tecnici né la raccolta di campioni di materiale, è stato prospettato che la causa dell'incendio debba essere ricondotta a un surriscaldamento della canna fumaria del termocamino, che avrebbe provocato la combustione della struttura lignea del tetto.
Nonostante le ipotesi ricostruttive, formulate sia nel rapporto redatto dai Vigili del
Fuoco sia nella relazione peritale predisposta dalla compagnia di assicurazioni convenuta, non può ritenersi raggiunta la prova di un nesso causale tra il presunto vizio costruttivo dell'impianto di evacuazione dei fumi e il sinistro verificatosi il
29.03.2023.
Invero, le conclusioni contenute nei già menzionati documenti si fondano su valutazioni fisiologicamente ipotetiche e conseguentemente non supportate da accertamenti tecnici specifici, né da rilievi materiali effettuati sul luogo dell'evento.
In particolare, il rapporto dei Vigili del Fuoco si limita a formulare una presunzione circa l'origine dell'incendio, senza pervenire a una determinazione definitiva;
mentre la relazione del perito della compagnia, in assenza di riscontri oggettivi e di una verifica tecnica approfondita, non consente di affermare con certezza che l'incendio sia stato causato da un difetto costruttivo dell'impianto, né tanto meno, per quel che maggiormente rileva ai fini di una ipotetica esclusione della garanzia, che tale difetto sia imputabile a soggetti terzi, quali “il costruttore, il fornitore o l'installatore” dell'immobile e/o dell'impianto di riscaldamento.
Parimenti occorre rilevare come la compagnia convenuta non abbia fornito la prova che fosse a conoscenza di eventuali vizi occulti dell'immobile, non Parte_1 risultando dimostrato che l'assicurato fosse consapevole di eventuali difformità costruttive o che avesse omesso di dichiararle in sede di sottoscrizione del contratto.
Al contrario, dagli atti emerge come l'immobile sia stato oggetto di sopralluogo e valutazione da parte di soggetti incaricati dalla banca e che la polizza sia stata proposta e sottoscritta sulla base di tale documentazione.
In particolare, su quest'ultimo punto, sebbene la società di assicurazioni abbia sostenuto che l'indagine menzionata dall'attore, condotta da periti assicurativi tra il mese di aprile e settembre 2019, rappresentasse un mero assessment disposto dalla
15 banca ai fini della concessione del mutuo e non un accertamento tecnico finalizzato alla verifica della conformità dell'immobile ai fini assicurativi, in quanto non fosse di spettanza della compagnia effettuare indagini preventive sull'immobile ovvero verificare la compatibilità degli impianti con le normative vigenti, è ragionevole ritenere che il sopralluogo sia stato comunque eseguito ai fini della valutazione del rischio assicurativo, atteso che un'analisi preventiva delle condizioni dell'immobile costituisce, comunque, un passaggio imprescindibile per la determinazione del premio e per la stessa assunzione del rischio da parte dell'assicuratore.
Inoltre, la circostanza che il sopralluogo sia stato effettuato proprio durante la fase di offerta del prodotto assicurativo, e a stretto ridosso della sottoscrizione della polizza, conferma ulteriormente che tale indagine fosse finalizzata alla valutazione dell'assicurabilità dell'immobile di proprietà del nonché alla definizione delle Pt_1 condizioni contrattuali.
In definitiva, dunque, le considerazioni sinora svolte consentono di ritenere che la garanzia assicurativa di cui alla polizza n. 210197624, denominata “Protezione Casa più”, risulti operante e che l'evento dannoso rientri tra quelli coperti dal contratto.
Quanto alla quantificazione del danno, pari a euro 65.572,92 comprensiva di IVA e accessori, si ritiene che l'importo sia congruo, documentato e non specificamente contestato dalla compagnia convenuta.
Sul punto, si dà atto che la difesa dell'odierno attore ha prodotto in giudizio una dettagliata documentazione tecnica e contabile, comprensiva di fatture, preventivi e relazioni professionali, che attestano le spese sostenute per la messa in sicurezza dell'immobile, il ripristino del tetto nonché la ricostruzione degli impianti danneggiati.
Di contro, la compagnia assicurativa convenuta si è limitata a una contestazione generica e priva di rilievi puntuali, non fornendo alcun elemento idoneo a contrastare la congruità delle somme richieste, di talché, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., si ritiene che la quantificazione del danno sia da considerarsi non contestata e, conseguentemente, deve essere accolta nella sua interezza.
16 Alla luce delle considerazioni tutte che precedono, la domanda spiegata da parte attrice deve essere accolta e la compagnia assicurativa convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di euro 65.572,92 (IVA e accessori inclusi) a titolo di indennizzo.
Su tale somma sono dovuti gli interessi nella misura legale dalla data di pronuncia della sentenza sino al saldo e non quelli antecedenti, non avendo la parte attrice formulato specifica richiesta con riguardo ad ulteriori accessori del credito.
Le spese di lite devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico della compagnia assicurativa convenuta e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate, dell'assenza di istruttoria orale e del valore del giudizio, applicando importi ricompresi tra i valori minimi e medi dello scaglione di riferimento atteso che l'importo riconosciuto è prossimo al relativo valore minimo
(scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 709/2024 R.G., così provvede:
in accoglimento della domanda spiegata da condanna Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di euro 65.572,92 (IVA e accessori inclusi), oltre interessi nella misura legale dalla pronuncia sino al saldo;
condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 8.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, ed euro 786,00 per spese vive.
Così deciso in Ivrea, il 4 settembre 2025
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
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