Art. 2.
Sono valide le domande di indennizzo gia' presentate dagli interessati in base alle norme precedentemente emanate in materia. E' consentita, per coloro che non abbiano ottemperato, la presentazione al Ministero del tesoro della domanda entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Sono valide le domande di indennizzo gia' presentate dagli interessati in base alle norme precedentemente emanate in materia. E' consentita, per coloro che non abbiano ottemperato, la presentazione al Ministero del tesoro della domanda entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.