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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 16/10/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Francesco
GI, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. RALLO SIMONA nell'interesse di
[...]
e dall'avv. RIZZO ANTONINO nell'interesse dell' ritenuta la causa Parte_1 CP_1 matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1913/2025 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Parte_1 C.F._1
RA ( , per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona Controparte_2 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in atti. Email_2 Per_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l per sentir accertare il CP_1 possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 dalla data di presentazione della domanda amministrativa (27.05.2024) piuttosto che, come accertato dal CTU, dal 1° marzo 2025.
Resisteva in giudizio l' contestando l'inammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1 cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza. L'opposizione dev'essere dichiarata inammissibile.
Com'è noto l'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c., stabilisce espressamente che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Appare, quindi, evidente come il ricorso in opposizione, proposto ai sensi della suddetta norma, debba, a pena d'inammissibilità, descrivere analiticamente i motivi di contestazione delle risultanze medico legali della consulenza tecnica effettuata nella fase sommaria, non potendosi l'opponente limitare ad una generica critica degli stessi o alla richiesta di una semplice rivisitazione delle condizioni sanitarie.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare puntualmente gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità.
Nel caso di specie parte ricorrente anziché articolare una specifica contestazione dell'iter motivazionale seguito dal CTU, nominato durante la fase sommaria, si è limitato ad asserire, in un unico passaggio argomentativo, che “le patologie riscontrate dal CTU erano presenti, con la stessa gravità ed intensità, già al momento della presentazione della domanda amministrativa, come da documentazione medica allegata”. Null'altro ha aggiunto e motivato sulla asserita mancanza di correttezza del giudizio clinico del CTU.
In definitiva, dunque, parte ricorrente anziché articolare una specifica contestazione dell'iter motivazionale seguito dal ctu, seppure in ordine alla decorrenza del beneficio, si è limitato a fondare il ricorso post atp su tale unica breve ed astratta censura di erroneità e inadeguatezza dell'elaborato peritale.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente in ordine alla decorrenza del beneficio in discorso, il consulente della pregressa fase di ATP, sulla base delle visite mediche espletate, dell'esame della documentazione sanitaria in atti e dopo aver analizzato le singole patologie da cui è affetto il sig. ha concluso la sua Parte_1 relazione affermando che “preso atto dalla certificazione prodotta e dall'esame obiettivo svolto durante
l'accertamento peritale, tenuto conto delle condizioni appurate all'atto della visita si ritiene che la decorrenza debba intendersi, in considerazione di una verosimile progressione clinica delle patologie in diagnosi, dal
01.03.2025”. Il consulente, in considerazione delle patologie riscontrate, del loro aggravamento fisiologico nonché dell'anamnesi dell'intero quadro clinico, in assenza peraltro di precisa e puntuale documentazione comprovante una differente situazione di fatto (che era onere di parte ricorrente indicare e depositare tempestivamente ex art. 2967 cc), ha ritenuto che la spettanza del beneficio spettante al sig. decorra dal 1° marzo Parte_1
2025.
In definitiva, le generiche contestazioni mosse alla consulenza non inducono a ravvisare la necessità di un nuovo esame peritale stante l'impossibilità di individuare una data preesistente al 1° marzo 2025 e non rendono le allegazioni di parte attrice dotate dei necessari requisiti di specificità richiesti dalla legge.
Il ricorso è dunque inammissibile.
In assenza di esaustiva documentazione comprovante una differente situazione di fatto e vanno dunque condivise le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. in quanto immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
La reciproca soccombenza - che per l'ente convenuto deriva dal riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e per la parte ricorrente nella dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione - suggerisce l'opportunità di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare Parte_1 presenta i requisiti sanitari legittimanti l'erogazione dell'indennità di accompagnamento a far data dal 1.03.2025; compensa integralmente le spese di lite;
pone le spese della CTU in capo all' CP_1
Così deciso in Marsala, il 16/10/2025
IL GIUDICE
Francesco GI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
GI, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.