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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/12/2025, n. 3403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3403 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1618/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AN ER Presidente
Dott. CE D'LA Consigliere rel.
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1618/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
VIA VERDI 7 LIVORNO presso lo studio dell'avv. GIRIBALDI GIACOMO ROSARIO, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 in via Frova 34 presso lo studio dell'avv. BERNESCHI FABRIZIA, che lo Controparte_2 rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, definitivamente giudicando con sentenza provvisoriamente esecutiva, in accoglimento del presente appello, previa indilata sospensione della vis della impugnata sentenza
RIFORMARE la impugnata sentenza, giusti i motivi tutti della narrativa che precede, quindi e per l'effetto
RIGETTARE
La domanda ex adverso proposta in confronto dell'appellante siccome inammissibile e/o improcedibile ovvero infondata in fatto e diritto. Con ristoro di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Per il Controparte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, ogni avversa istanza reietta, così giudicare: - respingere l'appello proposto da con atto notificato a mezzo pec e per l'effetto confermare in Parte_1 toto la sentenza n. 10687/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 10.12.2024, in causa R.G. n.
33099/2021; con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Condominio sito in , via Ornato 110/A, agiva in giudizio nei confronti di CP_1 Parte_1 deducendo che l'ex amministratore del Condominio, rag. aveva
[...] Controparte_3 effettuato diversi pagamenti in favore della convenuta, i quali però risultavano privi di ragione o motivo: in particolare erano stati emessi in favore della convenuta in data 11.4.2019 l'assegno circolare n. 3503286549 per l'importo di € 3.000,00 e sempre in data 11.4.2019 l'assegno circolare n.
3206055590 di €. 9.000,00.
Sulla base di tali presupposti chiedeva accertarsi l'intervenuto indebito arricchimento di Parte_1 ai danni del Condominio, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione
[...] della somma complessiva di €. 12.000,00 maggiorata degli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
pagina 2 di 7 Parte convenuta si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, ex art. 2041 c.c., in quanto l'azione di indebito arricchimento costituisce azione di natura personale, come tale esperibile soltanto tra i soli soggetti che sono stati parti del rapporto che avrebbe causato lo spostamento patrimoniale con arricchimento dell'uno ai danni dell'altro.
Rilevava inoltre che il neppure aveva prodotto copia degli assegni bancari in questione, CP_1 produzione che avrebbe, invece, consentito di accertare l'insussistenza di alcun collegamento tra le parti in causa, tale da legittimare la pretesa restitutoria vantata dal . CP_1
In secondo luogo, eccepiva il difetto di interesse ad agire nei confronti della convenuta, in quanto tra il e il rag. era già pendente altro giudizio (rubricato con il numero RG. CP_1 CP_3
24571/2022) nell'ambito del quale l'odierno condominio aveva concluso chiedendo, di “accertare le somme di denaro distratte dalle casse del resistente dal 01.01.2016 al 30.06.2020 da parte CP_1 del sig. nel corso del proprio mandato quale amministratore condominiale e di conseguenza CP_3 condannare il ricorrente alla restituzione di quanto si è indebitamente appropriato”, domanda che comprendeva anche l'importo di € 12.000,00 fatto valere nel presente giudizio.
In ogni caso la convenuta contestava di aver mai ricevuto o incassato gli assegni in questione.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda, condannava la convenuta al pagamento della somma di € 12.000,00 oltre interessi legali dalla data del versamento al saldo e alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, il primo Giudice riteneva infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto parte attrice, a fondamento della domanda, aveva prodotto, quali docc. 2 e 3, copia dell'estratto di conto corrente bancario e i dettagli della movimentazione bancaria, in cui veniva chiaramente indicato il nominativo della convenuta quale beneficiaria dei versamenti;
inoltre aveva prodotto la relazione del dott. , incaricato da parte attrice di verificare la documentazione contabile, da Persona_1 cui risultava confermata l'emissione dei due assegni per un importo complessivo di euro 12.000,00.
Riteneva insussistente, inoltre, il difetto di legittimazione passiva e la violazione del principio del bis in idem, in quanto il procedimento menzionato da parte convenuta era un accertamento tecnico preventivo instaurato dal volto al mero accertamento del quantum e all'eventuale raggiungimento di un CP_3 accordo tra le parti.
ha interposto appello avverso tale sentenza per i seguenti motivi. Parte_1
pagina 3 di 7 Con il primo motivo l'appellante ha rinnovato l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda, ex art. 2041 c.c., proposta dalla controparte.
Con il secondo motivo ha eccepito l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.p.c. per difetto del carattere di sussidiarietà, evidenziando che l'assenza di tale presupposto avrebbe dovuto essere rilevato d'ufficio dal giudice di prime cure e che la mancanza di tale condizione è rilevabile anche in grado d'appello.
In ogni caso ha contestato la domanda nel merito e ha concluso per l'integrale riforma della pronuncia impugnata.
Parte appellata si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza del 21 ottobre 2025 il consigliere istruttore ha rimesso la causa in decisione davanti al
Collegio ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. per l'udienza del 2 dicembre 2025, svoltasi in forma cartolare, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note conclusive.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Preliminarmente appare opportuno ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'azione generale di arricchimento ex art. 2041 cod. civ. (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale), il cui requisito essenziale è costituito dall'arricchimento di un soggetto e dalla diminuzione patrimoniale di un altro collegati da un nesso di causalità, per la sua natura sussidiaria, è proponibile … ove la diversa azione
— sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale — si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (così da ultimo Cass. sentenza n. 9754/2025, che ha richiamato la pronuncia della Cass., Sez. Un. 05/12/2023, n. 33954).
Deve poi considerarsi, che “la natura sussidiaria dell'azione di arricchimento senza causa costituisce un presupposto della domanda, richiesto dalla legge, pertanto, tale condizione, non integrando un'eccezione in senso stretto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, nei limiti in cui la circostanza risulti da elementi di fatto già acquisiti nel giudizio, ed è proponibile per la prima volta anche nel giudizio di appello, non operando il divieto di "ius novorum" posto dall'art. 345 cod. proc. civ.,
pagina 4 di 7 inapplicabile per le eccezioni rilevabili d'ufficio” (così Cass. sentenza n. 9486/2013, richiamata dalla citata pronuncia della Cassazione Sez. Un. n. 33954/2023 che ha da ultimo ribadito come “risulta … conforme al principio di economia processuale che sia sempre il giudice adito con la domanda di arricchimento a compiere la verifica circa il carattere sussidiario della domanda proposta (verifica come sopra ricordato officiosa ed esperibile anche in grado di appello), e ciò sulla scorta di quanto emerge dagli atti e dalle allegazioni offerte dalle parti”.
Pertanto, alla luce del summenzionato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve rivelarsi come la natura sussidiaria dell'azione di indebito arricchimento, costituendo una condizione dell'azione, debba essere rilevato d'ufficio anche in questo grado di giudizio.
Orbene, nel caso in esame con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado parte attrice, dopo aver premesso che il rag. aveva effettuato pagamenti indebiti attraverso il conto CP_3 corrente condominiale in favore di , ha proposto azione generale di Parte_1 arricchimento nei confronti della convenuta, avendo chiesto di accertare l'indebito arricchimento di quest'ultima ai danni del CP_1
Va peraltro considerato che l'azione proposta difetta del carattere di sussidiarietà, in quanto il fatto costitutivo della domanda è rappresentato, secondo la stessa prospettazione attorea, dalla circostanza che l'amministratore del Condominio avrebbe effettuato un pagamento indebito nei confronti di attraverso l'emissione in suo favore di due assegni circolari, privi di alcuna Parte_1 causa giustificatrice.
Di conseguenza, poiché parte attrice avrebbe potuto proporre azione di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., avendo affermato di aver eseguito un pagamento non dovuto, mancano nel caso di specie i caratteri di sussidiarietà che giustificano il ricorso all'azione generale di arricchimento.
Occorre inoltre considerare, come pure precisato dalla giurisprudenza di legittimità (così da ultimo
Cass. n. 4246/2024) che “il carattere sussidiario dell'azione di ingiustificato arricchimento, sancito dall'art. 2042 c.c. in termini generali, comporta che detta azione non possa essere esperita quando
l'impoverito, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare un "altra azione" - anche fondata su clausola generale, come quella risarcitoria ex art. 2043 c.c. - nei confronti di un soggetto diverso dall'arricchito, secondo una valutazione da compiersi in astratto”.
Orbene, nel caso in esame il disponeva di un'altra azione da far valere nei confronti CP_1 dell'amministratore, che ne aveva provocato il depauperamento: da quanto allegato in atto di citazione pagina 5 di 7 si evince infatti che l'arricchimento di cui si sarebbe avvantaggiata è Parte_1 conseguente alla condotta illecita contestata all'ex amministratore condominiale, che avrebbe indebitamente emesso assegni in favore della convenuta, tanto è vero che parte attrice ha esperito azione ex art. 2043 c.c. nei confronti del rag. chiedendo nel giudizio ex art. 696 bis cpc CP_3 promosso dal suddetto amministratore, di “accertare le somme di denaro distratte dalle casse del
resistente dal 01.01.2016 al 30.06.2020 da parte del sig. nel corso del proprio CP_1 CP_3 mandato quale amministratore e di conseguenza condannare il ricorrente alla CP_4 restituzione di quanto si è indebitamente appropriato” (così doc.3 e doc.4 parte appellante).
Né rileva in senso contrario, come pure affermato da parte appellata, che detto giudizio si sia concluso senza che il abbia ottenuto alcun rimborso (cfr. pag. 10 note conclusive di parte appellata), CP_1 in quanto l'esito sfavorevole del giudizio promosso nei confronti dell'ex amministratore non costituisce ragione idonea a giustificare la proponibilità dell'azione ex art. 2042 c.c. nei confronti del terzo, proprio per il carattere sussidiario dell'azione in esame.
Le considerazioni che precedono conducono all'accoglimento dell'appello e al conseguente rigetto della domanda ex art. 2042 c.c. proposta nei confronti di . Parte_1
Il pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo secondo i criteri fissati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e dell'attività difensiva particolarmente contenuta, con specifico riguardo alla fase decisionale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello e in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n.
10687/2024 pubblicata il 10/12/2024, rigetta la domanda proposta dal nei confronti di Parte_2 Parte_1
[...] condanna il alla rifusione delle spese processuali sostenute Parte_2 da , liquidate per il primo grado in euro 3.387,00 per compensi e, per il Parte_1
pagina 6 di 7 secondo, in euro 3.011,00, il tutto oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 2 dicembre 2025
Il consigliere est.
CE D'LA
Il Presidente
AN ER
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AN ER Presidente
Dott. CE D'LA Consigliere rel.
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1618/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
VIA VERDI 7 LIVORNO presso lo studio dell'avv. GIRIBALDI GIACOMO ROSARIO, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 in via Frova 34 presso lo studio dell'avv. BERNESCHI FABRIZIA, che lo Controparte_2 rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, definitivamente giudicando con sentenza provvisoriamente esecutiva, in accoglimento del presente appello, previa indilata sospensione della vis della impugnata sentenza
RIFORMARE la impugnata sentenza, giusti i motivi tutti della narrativa che precede, quindi e per l'effetto
RIGETTARE
La domanda ex adverso proposta in confronto dell'appellante siccome inammissibile e/o improcedibile ovvero infondata in fatto e diritto. Con ristoro di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Per il Controparte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, ogni avversa istanza reietta, così giudicare: - respingere l'appello proposto da con atto notificato a mezzo pec e per l'effetto confermare in Parte_1 toto la sentenza n. 10687/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 10.12.2024, in causa R.G. n.
33099/2021; con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Condominio sito in , via Ornato 110/A, agiva in giudizio nei confronti di CP_1 Parte_1 deducendo che l'ex amministratore del Condominio, rag. aveva
[...] Controparte_3 effettuato diversi pagamenti in favore della convenuta, i quali però risultavano privi di ragione o motivo: in particolare erano stati emessi in favore della convenuta in data 11.4.2019 l'assegno circolare n. 3503286549 per l'importo di € 3.000,00 e sempre in data 11.4.2019 l'assegno circolare n.
3206055590 di €. 9.000,00.
Sulla base di tali presupposti chiedeva accertarsi l'intervenuto indebito arricchimento di Parte_1 ai danni del Condominio, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione
[...] della somma complessiva di €. 12.000,00 maggiorata degli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
pagina 2 di 7 Parte convenuta si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, ex art. 2041 c.c., in quanto l'azione di indebito arricchimento costituisce azione di natura personale, come tale esperibile soltanto tra i soli soggetti che sono stati parti del rapporto che avrebbe causato lo spostamento patrimoniale con arricchimento dell'uno ai danni dell'altro.
Rilevava inoltre che il neppure aveva prodotto copia degli assegni bancari in questione, CP_1 produzione che avrebbe, invece, consentito di accertare l'insussistenza di alcun collegamento tra le parti in causa, tale da legittimare la pretesa restitutoria vantata dal . CP_1
In secondo luogo, eccepiva il difetto di interesse ad agire nei confronti della convenuta, in quanto tra il e il rag. era già pendente altro giudizio (rubricato con il numero RG. CP_1 CP_3
24571/2022) nell'ambito del quale l'odierno condominio aveva concluso chiedendo, di “accertare le somme di denaro distratte dalle casse del resistente dal 01.01.2016 al 30.06.2020 da parte CP_1 del sig. nel corso del proprio mandato quale amministratore condominiale e di conseguenza CP_3 condannare il ricorrente alla restituzione di quanto si è indebitamente appropriato”, domanda che comprendeva anche l'importo di € 12.000,00 fatto valere nel presente giudizio.
In ogni caso la convenuta contestava di aver mai ricevuto o incassato gli assegni in questione.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda, condannava la convenuta al pagamento della somma di € 12.000,00 oltre interessi legali dalla data del versamento al saldo e alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, il primo Giudice riteneva infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto parte attrice, a fondamento della domanda, aveva prodotto, quali docc. 2 e 3, copia dell'estratto di conto corrente bancario e i dettagli della movimentazione bancaria, in cui veniva chiaramente indicato il nominativo della convenuta quale beneficiaria dei versamenti;
inoltre aveva prodotto la relazione del dott. , incaricato da parte attrice di verificare la documentazione contabile, da Persona_1 cui risultava confermata l'emissione dei due assegni per un importo complessivo di euro 12.000,00.
Riteneva insussistente, inoltre, il difetto di legittimazione passiva e la violazione del principio del bis in idem, in quanto il procedimento menzionato da parte convenuta era un accertamento tecnico preventivo instaurato dal volto al mero accertamento del quantum e all'eventuale raggiungimento di un CP_3 accordo tra le parti.
ha interposto appello avverso tale sentenza per i seguenti motivi. Parte_1
pagina 3 di 7 Con il primo motivo l'appellante ha rinnovato l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda, ex art. 2041 c.c., proposta dalla controparte.
Con il secondo motivo ha eccepito l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.p.c. per difetto del carattere di sussidiarietà, evidenziando che l'assenza di tale presupposto avrebbe dovuto essere rilevato d'ufficio dal giudice di prime cure e che la mancanza di tale condizione è rilevabile anche in grado d'appello.
In ogni caso ha contestato la domanda nel merito e ha concluso per l'integrale riforma della pronuncia impugnata.
Parte appellata si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza del 21 ottobre 2025 il consigliere istruttore ha rimesso la causa in decisione davanti al
Collegio ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. per l'udienza del 2 dicembre 2025, svoltasi in forma cartolare, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note conclusive.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Preliminarmente appare opportuno ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'azione generale di arricchimento ex art. 2041 cod. civ. (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale), il cui requisito essenziale è costituito dall'arricchimento di un soggetto e dalla diminuzione patrimoniale di un altro collegati da un nesso di causalità, per la sua natura sussidiaria, è proponibile … ove la diversa azione
— sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale — si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (così da ultimo Cass. sentenza n. 9754/2025, che ha richiamato la pronuncia della Cass., Sez. Un. 05/12/2023, n. 33954).
Deve poi considerarsi, che “la natura sussidiaria dell'azione di arricchimento senza causa costituisce un presupposto della domanda, richiesto dalla legge, pertanto, tale condizione, non integrando un'eccezione in senso stretto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, nei limiti in cui la circostanza risulti da elementi di fatto già acquisiti nel giudizio, ed è proponibile per la prima volta anche nel giudizio di appello, non operando il divieto di "ius novorum" posto dall'art. 345 cod. proc. civ.,
pagina 4 di 7 inapplicabile per le eccezioni rilevabili d'ufficio” (così Cass. sentenza n. 9486/2013, richiamata dalla citata pronuncia della Cassazione Sez. Un. n. 33954/2023 che ha da ultimo ribadito come “risulta … conforme al principio di economia processuale che sia sempre il giudice adito con la domanda di arricchimento a compiere la verifica circa il carattere sussidiario della domanda proposta (verifica come sopra ricordato officiosa ed esperibile anche in grado di appello), e ciò sulla scorta di quanto emerge dagli atti e dalle allegazioni offerte dalle parti”.
Pertanto, alla luce del summenzionato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve rivelarsi come la natura sussidiaria dell'azione di indebito arricchimento, costituendo una condizione dell'azione, debba essere rilevato d'ufficio anche in questo grado di giudizio.
Orbene, nel caso in esame con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado parte attrice, dopo aver premesso che il rag. aveva effettuato pagamenti indebiti attraverso il conto CP_3 corrente condominiale in favore di , ha proposto azione generale di Parte_1 arricchimento nei confronti della convenuta, avendo chiesto di accertare l'indebito arricchimento di quest'ultima ai danni del CP_1
Va peraltro considerato che l'azione proposta difetta del carattere di sussidiarietà, in quanto il fatto costitutivo della domanda è rappresentato, secondo la stessa prospettazione attorea, dalla circostanza che l'amministratore del Condominio avrebbe effettuato un pagamento indebito nei confronti di attraverso l'emissione in suo favore di due assegni circolari, privi di alcuna Parte_1 causa giustificatrice.
Di conseguenza, poiché parte attrice avrebbe potuto proporre azione di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., avendo affermato di aver eseguito un pagamento non dovuto, mancano nel caso di specie i caratteri di sussidiarietà che giustificano il ricorso all'azione generale di arricchimento.
Occorre inoltre considerare, come pure precisato dalla giurisprudenza di legittimità (così da ultimo
Cass. n. 4246/2024) che “il carattere sussidiario dell'azione di ingiustificato arricchimento, sancito dall'art. 2042 c.c. in termini generali, comporta che detta azione non possa essere esperita quando
l'impoverito, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare un "altra azione" - anche fondata su clausola generale, come quella risarcitoria ex art. 2043 c.c. - nei confronti di un soggetto diverso dall'arricchito, secondo una valutazione da compiersi in astratto”.
Orbene, nel caso in esame il disponeva di un'altra azione da far valere nei confronti CP_1 dell'amministratore, che ne aveva provocato il depauperamento: da quanto allegato in atto di citazione pagina 5 di 7 si evince infatti che l'arricchimento di cui si sarebbe avvantaggiata è Parte_1 conseguente alla condotta illecita contestata all'ex amministratore condominiale, che avrebbe indebitamente emesso assegni in favore della convenuta, tanto è vero che parte attrice ha esperito azione ex art. 2043 c.c. nei confronti del rag. chiedendo nel giudizio ex art. 696 bis cpc CP_3 promosso dal suddetto amministratore, di “accertare le somme di denaro distratte dalle casse del
resistente dal 01.01.2016 al 30.06.2020 da parte del sig. nel corso del proprio CP_1 CP_3 mandato quale amministratore e di conseguenza condannare il ricorrente alla CP_4 restituzione di quanto si è indebitamente appropriato” (così doc.3 e doc.4 parte appellante).
Né rileva in senso contrario, come pure affermato da parte appellata, che detto giudizio si sia concluso senza che il abbia ottenuto alcun rimborso (cfr. pag. 10 note conclusive di parte appellata), CP_1 in quanto l'esito sfavorevole del giudizio promosso nei confronti dell'ex amministratore non costituisce ragione idonea a giustificare la proponibilità dell'azione ex art. 2042 c.c. nei confronti del terzo, proprio per il carattere sussidiario dell'azione in esame.
Le considerazioni che precedono conducono all'accoglimento dell'appello e al conseguente rigetto della domanda ex art. 2042 c.c. proposta nei confronti di . Parte_1
Il pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo secondo i criteri fissati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e dell'attività difensiva particolarmente contenuta, con specifico riguardo alla fase decisionale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello e in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n.
10687/2024 pubblicata il 10/12/2024, rigetta la domanda proposta dal nei confronti di Parte_2 Parte_1
[...] condanna il alla rifusione delle spese processuali sostenute Parte_2 da , liquidate per il primo grado in euro 3.387,00 per compensi e, per il Parte_1
pagina 6 di 7 secondo, in euro 3.011,00, il tutto oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 2 dicembre 2025
Il consigliere est.
CE D'LA
Il Presidente
AN ER
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