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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/10/2025, n. 3762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3762 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9681 /2022 RG
Alla udienza del 2.10.2025 viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 16.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Valentina Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
1 Nel procedimento portante il n° 9681 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022
TRA
(P.IVA in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro – tempore ( avv. Pietro Bruno)
OPPONENTE
CONTRO
(P.Iva ), in Controparte_1 C.F._1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, avv. Roberto
Ponte
OPPOSTA
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando;
rigetta integralmente l'opposizione spiegata, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2122/2022, emesso dal Tribunale Civile di
Palermo;
Pone a carico di parte opponente soccombente il pagamento delle spese processuali, in favore di parte opposta, che liquida
2 nella complessiva somma di 4.200,00 euro oltre IVA, CPA rimborso forfettario, nonché le spese del procedimento monitorio
MOTIVAZIONE
L'opposizione spiegata dalla in persona del legale Pt_1
rapp.te pro-tempore, all'esito della compiuta valutazione delle prove documentali e testimoniali, versate in atti ed assunte in giudizio, si è appalesata del tutto infondata e va respinta.
Ed invero, l' proponendo opposizione avverso il D.I. Pt_1
notificatole ha premesso che Il credito azionato con il D.I. deriverebbe dalla sommatoria degli importi e delle note di credito riportate dalla società ricorrente e dalle fatture allegate, asseritamente rimaste insolute, ed imputabili all'odierna opponente per forniture effettuate in favore della stessa. Ed
ancora, ha sottolineato che parte opposta non ha tenuto dei resi effettuati, e di quelli più volte richiesti, di merce in conseguenza del perdurare della crisi pandemica che ha costretto alla chiusura il punto vendita. Pertanto, ha chiesto di accogliere la presente opposizione, e conseguentemente revocare, annullare o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 2120/2022 – R.G.
6128/2022 emesso da Tribunale Civile di Palermo in data
3 20.05.2022 e notificato a mezzo posta in data 07.06.2022 in quanto fondato su un credito tutt'altro che certo, liquido ed esigibile
Costituitasi la ha fermamente contestato Controparte_2
tutte le argomentazioni avversarie ed insistito nella conferma del procedimento monitorio opposto.
Ciò posto, occorre premettere che le argomentazioni addotte dalla si sono appalesate tutte prive di pregio e vanno Pt_1
respinte.
Ciò posto, occorre premettere che“In tema di onere della prova, la parte convenuta in giudizio per il pagamento di una somma di denaro che eccepisca di avere adempiuto alla propria obbligazione ammette, per ciò stesso, sia pur implicitamente,
l'esistenza del rapporto su cui si fonda la pretesa della
controparte, che è conseguentemente sollevata dall'onere della relativa prova, incombendo sul convenuto il compito di dimostrare il proprio assunto difensivo, in base al principio per cui chi eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti deve provare il fatto su cui l'eccezione si fonda.(Cfr.
Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 26/01/2005). Ed
ancora:
4 “A norma dell'art. 2697 cod. civ., l'attore deve provare i fatti posti a fondamento della sua domanda mentre il convenuto, qualora eccepisca l'inefficacia di tali fatti ovvero la modificazione
o l'estinzione del diritto dedotto dall'attore, deve provare le circostanze sulle quali l'eccezione si fonda. Tuttavia, nel rapporto fra la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e quella dei fatti estintivi del medesimo, ha carattere logicamente preliminare la prima, con la conseguenza che, se il convenuto si limita a
contestare genericamente l'assunto dell'attore, la sua necessità di proporre l'eccezione e di provarla sorge soltanto quando
l'attore abbia, da parte sua, provato l'esistenza dei fatti da lui affermati”. ( V 2901/75, mass n 376948).( Cfr. Sez. 3,
Sentenza n. 4197 del 17/07/1982).
Ed invero, come correttamente sottolineato da parte opposta, la non ha mai negato la sussistenza del rapporto Pt_1
contrattuale né tanto meno la consegna della merce;
ma si è limitata a contestazione assai generiche del tutto di prive di documentazione a sostegno.
Di Contra la la versato al proprio fascicolo sia Controparte_2
documentazione comprovante l'avvenuta consegna della merce
5 (distinte di consegna Doc. 10 e 11) sia articolato prova delegata tramite l'audizione del sig. n.q. di vettore della società Tes_1
opposta. Il quale ha pienamente confermato le circostanze capitolate, ossia la presa in carico della merce relativa alle fatture contestate e l'avvenuta consegna al destinatario, come risultante dal tracciamento telematico . Sulla scorta delle su esposte argomentazioni è di tutta evidenza non soltanto come l'opposizione sia del tutto pretestuosa ed infondata, ma deve altresì evidenziarsi che i documenti , (prodotti da parte opposta a sostegno del DI opposto) non sono mai stati oggetto di un disconoscimento specifico e circostanziato ex art. 115 c.p.c., da parte dell'opponente, la quale si è limitata a trincerarsi dietro affermazioni generiche e non provate.
Pertanto, l'opposizione va respinta, con conferma del DI opposto.
6 Le spese legali vanno poste a carico di parte opponente soccombente e si rimanda al dispositivo per la liquidazione, cosi pure quelle del procedimento monitorio,
Così deciso.
Pa, lì 2.10.2025 Dott.ssa Valentina Cimino
7
Alla udienza del 2.10.2025 viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 16.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Valentina Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
1 Nel procedimento portante il n° 9681 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022
TRA
(P.IVA in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro – tempore ( avv. Pietro Bruno)
OPPONENTE
CONTRO
(P.Iva ), in Controparte_1 C.F._1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, avv. Roberto
Ponte
OPPOSTA
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando;
rigetta integralmente l'opposizione spiegata, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2122/2022, emesso dal Tribunale Civile di
Palermo;
Pone a carico di parte opponente soccombente il pagamento delle spese processuali, in favore di parte opposta, che liquida
2 nella complessiva somma di 4.200,00 euro oltre IVA, CPA rimborso forfettario, nonché le spese del procedimento monitorio
MOTIVAZIONE
L'opposizione spiegata dalla in persona del legale Pt_1
rapp.te pro-tempore, all'esito della compiuta valutazione delle prove documentali e testimoniali, versate in atti ed assunte in giudizio, si è appalesata del tutto infondata e va respinta.
Ed invero, l' proponendo opposizione avverso il D.I. Pt_1
notificatole ha premesso che Il credito azionato con il D.I. deriverebbe dalla sommatoria degli importi e delle note di credito riportate dalla società ricorrente e dalle fatture allegate, asseritamente rimaste insolute, ed imputabili all'odierna opponente per forniture effettuate in favore della stessa. Ed
ancora, ha sottolineato che parte opposta non ha tenuto dei resi effettuati, e di quelli più volte richiesti, di merce in conseguenza del perdurare della crisi pandemica che ha costretto alla chiusura il punto vendita. Pertanto, ha chiesto di accogliere la presente opposizione, e conseguentemente revocare, annullare o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 2120/2022 – R.G.
6128/2022 emesso da Tribunale Civile di Palermo in data
3 20.05.2022 e notificato a mezzo posta in data 07.06.2022 in quanto fondato su un credito tutt'altro che certo, liquido ed esigibile
Costituitasi la ha fermamente contestato Controparte_2
tutte le argomentazioni avversarie ed insistito nella conferma del procedimento monitorio opposto.
Ciò posto, occorre premettere che le argomentazioni addotte dalla si sono appalesate tutte prive di pregio e vanno Pt_1
respinte.
Ciò posto, occorre premettere che“In tema di onere della prova, la parte convenuta in giudizio per il pagamento di una somma di denaro che eccepisca di avere adempiuto alla propria obbligazione ammette, per ciò stesso, sia pur implicitamente,
l'esistenza del rapporto su cui si fonda la pretesa della
controparte, che è conseguentemente sollevata dall'onere della relativa prova, incombendo sul convenuto il compito di dimostrare il proprio assunto difensivo, in base al principio per cui chi eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti deve provare il fatto su cui l'eccezione si fonda.(Cfr.
Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 26/01/2005). Ed
ancora:
4 “A norma dell'art. 2697 cod. civ., l'attore deve provare i fatti posti a fondamento della sua domanda mentre il convenuto, qualora eccepisca l'inefficacia di tali fatti ovvero la modificazione
o l'estinzione del diritto dedotto dall'attore, deve provare le circostanze sulle quali l'eccezione si fonda. Tuttavia, nel rapporto fra la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e quella dei fatti estintivi del medesimo, ha carattere logicamente preliminare la prima, con la conseguenza che, se il convenuto si limita a
contestare genericamente l'assunto dell'attore, la sua necessità di proporre l'eccezione e di provarla sorge soltanto quando
l'attore abbia, da parte sua, provato l'esistenza dei fatti da lui affermati”. ( V 2901/75, mass n 376948).( Cfr. Sez. 3,
Sentenza n. 4197 del 17/07/1982).
Ed invero, come correttamente sottolineato da parte opposta, la non ha mai negato la sussistenza del rapporto Pt_1
contrattuale né tanto meno la consegna della merce;
ma si è limitata a contestazione assai generiche del tutto di prive di documentazione a sostegno.
Di Contra la la versato al proprio fascicolo sia Controparte_2
documentazione comprovante l'avvenuta consegna della merce
5 (distinte di consegna Doc. 10 e 11) sia articolato prova delegata tramite l'audizione del sig. n.q. di vettore della società Tes_1
opposta. Il quale ha pienamente confermato le circostanze capitolate, ossia la presa in carico della merce relativa alle fatture contestate e l'avvenuta consegna al destinatario, come risultante dal tracciamento telematico . Sulla scorta delle su esposte argomentazioni è di tutta evidenza non soltanto come l'opposizione sia del tutto pretestuosa ed infondata, ma deve altresì evidenziarsi che i documenti , (prodotti da parte opposta a sostegno del DI opposto) non sono mai stati oggetto di un disconoscimento specifico e circostanziato ex art. 115 c.p.c., da parte dell'opponente, la quale si è limitata a trincerarsi dietro affermazioni generiche e non provate.
Pertanto, l'opposizione va respinta, con conferma del DI opposto.
6 Le spese legali vanno poste a carico di parte opponente soccombente e si rimanda al dispositivo per la liquidazione, cosi pure quelle del procedimento monitorio,
Così deciso.
Pa, lì 2.10.2025 Dott.ssa Valentina Cimino
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