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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/12/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RE CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5210/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Milano (MI), Via Mosca, n. 185/B presso lo studio dell'Avv. Carmela Esposito del Foro di
Milano che la rappresenta e la difende, giusta delega allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere avvisi e comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE contro
(p.iva ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via Monti, n. 7 presso lo studio dell'Avv. Biagio Riccio del Foro di Napoli Nord che la rappresenta e la difende, giusta delega allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere avvisi e comunicazioni come in atti
(CF: Parte_2
) contumace P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
COMPAGNIA Controparte_2
pagina 1 di 29 o brevemente (C.F. Controparte_3 Controparte_4
) elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via Pontaccio, n. 10 presso lo P.IVA_3 studio dell'Avv. Franca Carbone di Milano che la rappresenta e la difende, giusta giusta procura Notaio Prof. 08/05/2017, il quale ha dichiarato di voler ricevere Persona_1 avvisi e comunicazioni come in atti
ER CH
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del 2.12.2025 svoltasi in forma scritta e come da note depositate in via telematica e, segnatamente:
Per parte attrice : “Per tutte le ragioni sopra esposte, dimostrata la Parte_1 piena fondatezza delle domande di questa parte e l'infondatezza delle eccezioni avversarie, si confida che il Tribunale voglia accogliere le conclusioni già precisate: IN VIA
PRINCIPALE: - Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla
[...]
e al nei confronti della signora Controparte_5 Controparte_1 Pt_1
per tutti i motivi esposti in atti - Condannare la e il
[...] Controparte_5
in via solidale o ciascuno per quanto di ragione accertato, Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del sinistro del 26/06/2022 nella seguente misura: Danno biologico € 7.732.70 Danno non patrimoniale di inabilità temporanea € 4.435,20 Spese mediche Euro € 1.248,00 Totale € 13.415,9 IN VIA
SUBORDINATA: Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. con identica condanna In ogni caso - Condannare la parte convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali del presente giudizio, comprensive di diritti e onorari di difesa, spese generali ed esborsi sostenuti, oltre contributo previdenziale ed IVA se dovuti, da liquidarsi secondo i parametri di legge - Condannare altresì la parte convenuta al pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate”
per parte convenuta : “In via principale e nel merito Controparte_1
1. rigettare la domanda formulata nei confronti del in quanto Controparte_1
pagina 2 di 29 infondata in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni di cui in narrativa, in particolar modo per la mancanza di descrizione e di prova del nesso causale;
2. accertare e dichiarare il concorso di colpa della sig.ra nella causazione dell'evento dannoso, e Pt_1 per l'effetto, determinarne il quantum del risarcimento, che dovrà essere ridotto in proporzione alla sua accertata responsabilità;
5. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, accertare e dichiarare che la responsabilità dell'evento dannoso sulla base delle disposizioni contrattuali del contratto di concessione richiamate in narrativa, sia da ricondursi anche alla Controparte_6 con ogni conseguenza di legge”
per il terzo chiamato Controparte_7
(d'ora in poi indicata come oppure
[...] Controparte_4 come la società assicuratrice):“In via principale e nel merito Dichiarare la inoperatività di polizza e di garanzie RC Rischi Diversi per inapplicabilità/inoperatività delle Condizioni
Generali di Assicurazione (Mod. RCG 55121 Ed. 11/2021) ai sensi dell'art. 15 lettera i) e
Norma aggiuntiva lettera A). Dichiarare altresì la perdita/decadenza del diritto CP_ all'indennizzo da parte del e conseguentemente del suo Controparte_1 diritto di manleva, diretta e/o indiretta, come svolto nei confronti della terza chiamata
per violazione dell'art. 7 C.G.A.. Con vittoria di spese e compensi Controparte_2 di causa. Respingere le domande tutte formulate dall'attrice nei confronti del
[...]
, siccome infondate in fatto e diritto e conseguentemente mandare Controparte_1 assolta da ogni pretesa risarcitoria la chiamata , con Controparte_4 conseguente rigetto della domanda di manleva, sia diretta che indiretta, come svolta dal convenuto nei confronti di;
ogni ulteriore e diversa CP_8 Controparte_4 domanda disattesa e assorbite l'eccepita inoperatività di polizza e di garanzie nonché
l'eccepita perdita/decadenza del diritto all'indennizzo da parte del In ogni caso CP_1 dare atto che dichiara di non accettare il contraddittorio nei Controparte_2 confronti dell'attrice, come già dedotto nella propria memoria ex art. 171 ter 2 c.p.c. in risposta alla richiesta formulata dall'attrice nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. Con
pagina 3 di 29 vittoria di spese e compensi di causa. IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree nei confronti del convenuto mandare comunque assolta da ogni pretesa/condanna la terza CP_1 chiamata previa declaratoria di inoperatività di polizza e di Controparte_4 garanzie RC Rischi Diversi per inapplicabilità/inoperatività delle Condizioni Generali di
Assicurazione (Mod. RCG 55121 Ed. 11/2021) ai sensi dell'art. 15 lettera i) e Norma aggiuntiva lettera A) nonché previa declaratoria di perdita/decadenza del diritto all'indennizzo da parte del e conseguentemente del suo Controparte_1 diritto di manleva, diretta e/o indiretta, come svolto nei confronti di Controparte_2 per violazione dell'art. 7 C.G.A., ferma restando la applicazione della limitazione al vincolo di solidarietà previsto dall'art.22 C.G.A.Con vittoria di spese e compensi di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede ammettersi e disporsi prova per testimoni sui seguenti capitoli: 1)”Vero che la denuncia di sinistro relativa all'occorso per cui è causa è pervenuta a in data 25 gennaio 2024, come da doc. 3 fascicolo Controparte_2 che mi viene rammostrato e che confermo”. 2) ”Vero che all'arrivo Controparte_2 della denuncia l'operatore n. A329209 ha aperto il sinistro”. Si indicano a testimoni
[...]
c/o agenzia Italiana Assicurazioni 292, Via Primaticcio n.2, Milano;
Tes_1 [...]
c/o Piazza Diaz n. 2, Milano”. Testimone_2 Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato evocava in giudizio la Parte_1 [...] ed il Controparte_6 Controparte_1
(MI), al fine di ottenere la condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di una somma di denaro di importo pari ad € 17891,28.
A supporto della propria domanda parte attrice deduceva che: in data 26.6.2022 si Par trovava presso la piscina comunale denominata “Dragon sita nel Comune di con in Via Deledda snc, gestita dalla cooperativa sociale CP_1 CP_1 [...]
e di proprietà del stesso;
alle ore 13.30 circa, mentre entrava nella vasca CP_5 CP_1 della piscina, il cui livello d'acqua si innalzava in modo progressivo dal bordo sino al pagina 4 di 29 centro, con i sig. ri e era scivolata a causa di uno strato di CP_9 Persona_2 melma presente sul fondo della vasca e, nonostante il fatto che durante la caduta la sig. ra avesse tentato di evitarle l'urto afferrandole il capo, era caduta;
l'acqua CP_9 della piscina era torbida al punto che il fondale melmoso della vasca non era visibile ad occhio nudo;
era stata trasportata con l'ambulanza presso l'Ospedale S. Carlo Borromeo ove era stata diagnosticata una frattura del malleolo peroneale con diastasi della pinza malleolare tibio-tarsica della caviglia destra;
dopo il ricovero, l'attrice era stata operata in data 28.6.2022 per riduzione e sintesi della frattura con placca e viti, doccia gessata per 25 giorni e prognosi di 60 giorni;
a seguito della visita, il medico legale aveva stimato il danno biologico permanente nella misura del 7%; malgrado formale denuncia alla società che gestiva la piscina e invito a concludere un accordo di negoziazione anche nei confronti del convenuto, non aveva avuto alcun riscontro;
sussisteva una responsabilità solidale, CP_1 ex art. 2051 c.c., per il danno subito da cose in custodia, della e Parte_2 del , perché la caduta ed il danno si erano verificati nella Controparte_1 piscina comunale gestita dalla cooperativa, ma di proprietà del i convenuti non CP_1 avevano adottato misure idonee ad evitare pericoli a terzi, dato che il sistema di filtraggio dell'acqua della piscina non funzionava regolarmente, con la conseguenza che l'acqua della vasca era torbida e non consentiva di vedere con chiarezza il fondale;
in via subordinata, si ravvisava responsabilità ex art. 2043 c.c., dato che il comportamento negligente del e della cooperativa avevano causato la caduta ed il danno;
per la cure ed i controlli CP_1 successivi prescritti sosteneva spese mediche per € 1.248,78.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26.2.2024 si costituiva il
[...]
(MI) contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: al Controparte_1 non era imputabile alcuna responsabilità né in qualità di proprietario/custode di cui CP_1 all'art. 2051 cod. civ., né tantomeno per aver violato il principio del neminem laedere; nella fattispecie in esame, sussisteva caso fortuito in quanto il comportamento del danneggiato era idoneo ad escludere la responsabilità del custode;
la ricostruzione di parte attrice non era in alcun modo condivisibile , perché essa non consentiva di comprendere esattamente pagina 5 di 29 dove e come la sig. ra fosse caduta;
la prova del nesso di causalità, dunque, non era Pt_1 stata fornita;
la documentazione fotografica agli atti, mostrava un'acqua limpida, senza melma sul fondale e le griglie non risultavano ammuffite;
inoltre il fatto dannoso si era verificato in pieno giorno;
la condizione manutentiva era buona;
i sig.ri che si stavano immergendo con lei, e non erano scivolati e non erano CP_9 Persona_2 caduti e la sig. ra era riuscita invece, sempre restando ben salda, ad afferrare CP_9 il capo dell'attrice per cercare di evitarle (o di ridurre le conseguenze negative) della caduta;
analoghe considerazioni potevano svolgersi in relazione alla disciplina ex 2043 c.c. poiché la difesa attorea non aveva provato né lo stato di carente manutenzione dei luoghi, né l'esistenza del nesso causale, né l'assenza di negligenza ed imprudenza nel comportamento della;
in via subordinata la difesa di parte convenuta chiedeva che, Pt_1 in caso di riconoscimento della responsabilità nella causazione del sinistro, il CP_1 fosse condannato a risarcire una somma minore rispetto a quella chiesta dall'attrice, dato che ella, con il proprio modo di agire, aveva contribuito alla causazione del danno e, dunque, si era alla presenza di un concorso colposo della stessa;
in ogni caso, l'esclusiva responsabilità del fatto illecito era esclusivamente del concessionario, in base al contratto CP_ concluso il 30.11.2017 fra il con e la Controparte_1
[...]
altro convenuto del giudizio (dichiarato poi contumace); in base Controparte_6 al summenzionato contratto (doc. 3 di parte convenuta), infatti, la custodia e la manutenzione ordinaria e straordinaria della piscina venivano affidate al solo concessionario, sulla base degli artt. 2; 9 e 12. Instava, altresì , per la chiamata in causa di terzo, la o Controparte_7 brevemente sulla base della polizza n. 2021/07/6277094 Controparte_4 quale beneficiaria, in caso di condanna al risarcimento di somme a titolo di risarcimento del danno.
Pur ritualmente evocata in giudizio l'altra parte convenuta
[...] non si costituiva, restando contumace Controparte_6
pagina 6 di 29 Con comparsa di costituzione e di risposta del 6.6.2024 si costituiva il terzo
[...]
deducendo che: aveva assicurato, all'epoca del sinistro, il convenuto CP_2 CP_1 con polizza n. 2021/07/6277094 “RC Rischi Diversi” Mod. RCG 55121 Ed. 11/2021 (doc.
1 e 2 di terzo); all'interno delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel
Modello RCG 55121 Ed. 11/2021 parte integrante di polizza, tra le norme che regolano la
“Sezione RC Rischi Diversi”, alla voce era testualmente riportato, all'art. 15 lettera i) “L'assicurazione RCT non comprende i danni:…..derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi” (pag. 9, doc. 2 di terzo); tale esclusione doveva essere letta unitamente alla Norma aggiuntiva lettera A)
(pag. 50, doc. 2 di terzo) che prevedeva la garanzia per i danni derivanti dalla proprietà e conduzione dei fabbricati e degli impianti fissi nei quali si svolgeva l'attività assicurata;
nel caso concreto, come documentato dallo stesso quest'ultimo non aveva, all'epoca CP_1 del sinistro, la conduzione dell'impianto natatorio (piscina “Dragon Fly”), nel quale si era verificato il sinistro, dato che esso era gestito dalla (alla quale Parte_2 era affidata la totale manutenzione della piscina, in base all'art. 12 del contratto di concessione a decorrere da giugno 2016 e fino al 2026); la copertura assicurativa, quindi, con riguardo all'attività demandata a terzi nella conduzione degli immobili comunali era inoperativa;
nell'art. 18 della concessione era stata indicata l'assicurazione della cooperativa a cui era affidata la gestione, ovvero con polizza n. Controparte_10
00068032300333; anche a voler ritenere in astratto corresponsabile del sinistro il CP_1 la polizza da esso stipulata prevedeva la limitazione del vincolo di solidarietà, art. 22
C.G.A., secondo cui: “L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell' , con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che Parte_4 gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone”; in ogni caso vi era stata la perdita/decadenza del diritto all'indennizzo per mancanza della denuncia del sinistro da parte del nei termini disposti dalla legge e dal Contratto assicurativo, con CP_1 conseguente perdita del diritto di manleva, sia diretta che indiretta;
ai sensi 'art.7 delle
C.G.A., alla voce “OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO IN CASO DI
SINISTRO”, : “In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne
pagina 7 di 29 comunicazione scritta all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art.1913 c.c.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.
1915 c.c.)”; l'inadempimento era documentato in atti, perché dalla denuncia del sinistro inviata dal legale della al il 2.8.2023 e dall'invito alla negoziazione Pt_1 CP_1 assistita sempre inviato dal legale della al il successivo 18.10.2023, l'ente Pt_1 CP_1 convenuto aveva omesso qualsiasi denuncia alla propria assicurazione, che aveva ricevuto la prima ed unica denuncia di sinistro solo il 25.1.2024), ed in seguito a ciò, la compagnia assicuratrice aveva aperto il sinistro 12.2.2024, non avendo alcuna possibilità di effettuare verifiche sulla piscina e sull'attrice; nel merito, non era configurabile un'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al convenuto perché colei che aveva CP_1
l'effettivo controllo e disponibilità era la citata cooperativa-concessionaria e non l'ente comunale;
comunque non sussistevano i presupposti per responsabilità ex art. 2043 e 2051
c.c. mancando l'elemento soggettivo della imprevedibilità del pericolo occulto necessario e concomitante con l'elemento oggettivo della non visibilità, per costituire insidia, secondo la costante giurisprudenza.
All'udienza del 18.11.2024, il Giudice formulava una proposta transattiva, ma per mancanza di accettazione da parte del convenuto essa restava infruttuosa. CP_1
La causa era istruita mediante acquisizione di documentazione delle parti ed esame
Testimoniale e CTU
All'udienza del 2.12.2025, svoltasi in forma scritta, le parti precisavano le proprie conclusioni mediante deposito di note e il Giudice tratteneva la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
pagina 8 di 29 DECISIONE
1.La domanda di parte convenuta nei confronti della compagnia CP_1 assicuratrice
2.La responsabilità dell'ente gestore dell'impianto sportivo e del Comune concedente
3.La fattispecie concreta
3.1. La dinamica dell'evento e l'assenza di caso fortuito
3.2 Il concorso di colpa della ricorrente
4.Il danno subito dalla sig.ra Parte_1
5.Il rapporto tra il e la CP_1 CP_5
6. Le spese di giudizi
1. La domanda di parte convenuta nei confronti della compagnia assicuratrice
quale parte convenuta, ha formulato domanda esplicita di manleva nei CP_11 confronti della terza chiamata nella propria comparsa di costituzione;
Controparte_2 tale domanda di manleva non è stata riproposta negli scritti successivi e, segnatamente, in sede di memoria per la precisazione delle conclusioni né in comparsa conclusione né, infine, nelle note di udienza di rimessione in decisione
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, maturato in fase anteriore rispetto alla riforma “Cartabia ” “le domande non reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni devono ritenersi abbandonate: assume rilievo solo la volontà espressa esplicitamente dalla parte, mentre è irrilevante la volontà rimasta inespressa” (in termini
Cass.
4.7.2013 n. 16840; nello stesso senso Cass. 29.1.2013 n. 2093; Cass.
1.12.1994 n.
10268).
Al contrario, secondo ulteriore e oggi maggioritario orientamento, affinchè una domanda proposta possa ritenersi abbandonata non è sufficiente che essa non risulti riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, essendo invece necessario che, dalla condotta processuale della parte, valutata complessivamente, si desuma, in modo non equivoco, la volontà di rinunciarvi (in tal senso Cass. 28.5.2008 n. 14104 Cass. 16.2.2010
n. 3593 e recentemente Cass.
5.12.2014 n. 25725 secondo cui “la mancata riproposizione,
pagina 9 di 29 in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata ... non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse”)
In adesione al primo degli orientamenti sopra evidenziati, l'omessa riproposizione della domanda di manleva come formulata da parte del nei confronti di CP_1 [...]
in sede di precisazione delle conclusioni costituisce condizione sufficiente CP_2 per integrare un'ipotesi di rinuncia di tale petitum ad opera dell'attrice; invero, pur accedendo al secondo degli orientamenti sopra evidenziati, si perviene, nella fattispecie in esame, alla medesima conclusione: a riguardo infatti, parte convenuta non solo non ha riproposto la domanda in sede di nota di precisazione dele conclusioni o di udienza di rimessione in decisione ma, ha omesso il deposito di memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c. né ha formulato alcuna argomentazione nelle ulteriori memorie.
A questo proposito, in particolare, a fornte delle puntuali eccezioni della terza chiamata circa l'inoperatività della polizza nonché la decadenza, la condotta processuale della convenuta è stata meramente omissiva, non replicando in alcun modo alle puntuali argomentazioni.
In ragione di quanto esposto, la domanda di manleva si ritiene oggetto di rinuncia.
2. La responsabilità dell'ente gestore dell'impianto sportivo e del Comune concedente
Nel presente giudizio viene in rilievo la responsabilità, ex art. 2051 c.c., del gestore dell'impianto sportivo natatorio.
La giurisprudenza di legittimità riconduce infatti, in via generale, l'ipotesi di responsabilità del gestore dell'impianto sportivo in relazione a infortuni occorsi nell'impianto stesso e connessi, latu sensu, alla res (impianto struttura, piscina etc.) alla fattispecie ex art. 2051 c.c. qualificando la posizione del gestore stesso come custode della struttura adibita all'esercizio dell'attività sportiva (in tal senso Cass. 01.12.2021, n. 37708
pagina 10 di 29 Cass. 26.02.2014, n.4659). La disposizione in parola individua quali presupposti la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. Esulano pertanto, secondo la preferibile e recente giurisprudenza, la pericolosità della cosa e la correlata prevedibilità del danno, rilevando piuttosto il dato fattuale in forza del quale la cosa abbia, in concreto, un'incidenza causale nella produzione dell'evento di danno secondo i criteri della causalità adeguata
(Cass. 19.12. 2022 n. 37059). In altri termini, come precisato da recente giurisprudenza:“La cosa non ha un rilievo autonomo nella produzione del danno, ma lo assume solo perché custodita” (cfr. Cass.
7.6.2023 n. 16034).
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato.
Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 c.c., fornire la prova
(liberatoria) della sussistenza del “caso fortuito”, che, quale fatto estraneo alla relazione custodiale (ed impeditivo dell'altrui diritto al risarcimento), assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Circa la natura della detta responsabilità, giova richiamare i principi generali individuati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 30.06.2022 n. 20943), rilevanti nel caso di specie,: “a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art.
2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo,
è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della
pagina 11 di 29 cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
I principi evocati sanciscono, in via definitiva, lo statuto della responsabilità del custode e possono ritenersi ormai stabili e condivisi da tutta la giurisprudenza successiva e più recente (cfr. ex multis Cass. 27.04.2023 n. 11152; id. Cass.
5.05.2023 n. 11942; Cass.
11.05.2023 n. 12960), dai quali questo Tribunale non intende discostarsi.
In conclusione, sul punto, con riferimento al titolo di responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, si ritiene di aderire sia alla citata giurisprudenza di legittimità, sia alla giurisprudenza di merito (Trib. di Salerno sent. 11.3.2025, n. 1105) ed anche alla giurisprudenza di codesta III Sezione Civile (Trib. di Pavia, sent. 26.6.2025, n.
755), e individuare lo stesso nell'art. 2051
Questione diversa, pur connessa, è quella dell'individuazione del o dei soggetti effettivamente responsabili nei casi in cui la proprietà della res sia di un soggetto diverso dal gestore-custode.
Nella fattispecie in esame, in particolare, è necessario accertare se permanesse pagina 12 di 29 l'obbligo di custodia in capo al quale proprietario del suddetto centro, ovvero se CP_1
l'ente, con la stipula del contratto – concessione rep. 1090, non si sia (neppure temporaneamente) spogliato del potere-dovere di vigilanza sullo stato di conservazione e di efficienza delle proprie strutture. (cfr doc. 3 parte convenuta CP_1
In via generale e in punto di diritto, secondo la tradizionale impostazione,
«L'obbligo di custodia e la correlativa responsabilità verso i terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 2051 c.c., non vengono meno per il proprietario dell'immobile concesso in locazione, permanendo in capo al medesimo un effettivo potere di controllo dell'immobile locato finalizzato a vigilare sullo stato di conservazione delle strutture edilizie e degli impianti» (in termini Cass. 28.5.1992 n. 6443 Cass. 22.07.1987 6407 Cass. 04.07.1987
5855 Cass 19.12.1986 n.7727. Tribunale Milano, 01.07.2004)
Tale rigoroso orientamento, sebbene oggetto di parziale rivisitazione nel valorizzare ulteriormente la sfera del concessionario (cfr ad esempio in materia di concessioni demaniali Cass. 20/10/2016 , n.21221 in cui viene correttamente circoscritta la responsabilità dell'ente proprietario) non consente tuttavia nel caso di specie di escludere, nei confronti di terzi, la responsabilità del sulla base del rapporto concessorio CP_1 intercorso.
A questo proposito, infatti, sebbene il citato contratto di concessione prevedesse specifici ed espliciti obblighi di pulizia del fondo vasca a carico della società di gestione ( cfr art. 12 lett. l) la pulizia del fondo vasca con apposita macchina ed alla pulizia nel corso del rinnovo dell'acqua della vasche da nuoto con impiego di idoneo prodotto sterilizzante”) nonché più in generale la responsabilità circa la concreta gestione del servizio (cfr anche artt. 2 e 9), tuttavia riconosceva comunque al un potere latu CP_1 sensu di controllo e vigilanza, ad esempio, mediante l'assenso all'affidamento a terzi di taluni servizi (art. 8 c.8 e 9 ovvero art. 9) nonché una precisa responsabilità sugli elementi strutturali (costituendo, quest'ultimo elemento, profilo che differenzia la fattispecie in esame da quella di concessione dei beni demaniali relativi alle spiagge, in cui il concessionario è titolare di diritto sulle opere costruite e assume sulle stesse nonché sulla gestione un potere gestorio maggiormente significativo).
pagina 13 di 29 In ragione di quanto esposto, sul punto, nei confronti della sig.ra , sussiste la Pt_1 concorrente responsabilità del e della CP_1 CP_5
Al contrario, nei rapporti interni tra concedente e concessionario rileva, anzitutto la previsione di cui all'art. 18 secondo cui la responsabilità per danni a persone o cose all'interno dell'impianto natatorio era esclusivamente della concessionaria, con espressa indicazione della compagnia assicurativa da essa incaricata all'uopo; in secondo luogo, a fortiori, sulla base delle deduzioni della stessa attrice e della dinamica dell'evento (amplius nel successivo paragrafo) , risulta una prioritaria responsabilità della stessa concessionaria afferendo il sinistro, sul piano causale, proprio al difetto di gestione e non a deficit strutturali.
3.La fattispecie concreta
3.1. La dinamica dell'evento
Tanto premesso in punto di diritto, si ritiene accertata la dinamica dell'evento, nelle sue linee essenziali, così come dedotta da parte attrice.
In particolare, è stato provato che, in data 26.6.2022, alle ore 13.30 circa, l'attrice, che si trovava all'interno della struttura convenuta, entrava nella vasca della piscina (il cui livello d'acqua che si innalzava in modo progressivo dal bordo sino al centro) con i sig. ri e e scivolava a causa di uno strato di melma presente sul CP_9 Persona_2 fondo della vasca, la cui acqua era torbida, e, nonostante il fatto che durante la caduta la sign. ra tentasse di evitarle l'urto afferrandole il capo, cadeva;
parimenti CP_9 comprovato che, a seguito della caduta, riportava lesioni alla caviglia destra.
La circostanza dell'attrice in piscina, oltre che non contestata, risulta comprovata dallo scontrino di ingresso ritualmente depositato (cfr. doc. 1)
Le allegazioni dell'attrice sulla dinamica della caduta, invero puntuali e prive di contraddizioni, risultano anzitutto confermate dalle dichiarazioni rese dai testimoni che, trovandosi il giorno stesso in prossimità del luogo del sinistro e vicino alla danneggiata, vedevano personalmente la sig. ra cadere e prestavano soccorso. I tre testimoni, sig. Pt_1 ri , e hanno confermato in modo univoco la dinamica del fatto ovvero Pt_1 Per_2 Tes_3 la caduta della ricorrente a seguito di scivolamento all'interno della vasca della piscina per pagina 14 di 29 via del fondo melmoso con acqua torbida ( “1. Confermo la circostanza e la CP_9 caduta;
ero di fianco a lei;
anch'io andavo in piscina;
andavamo insieme;
quella volta sì.
2. Confermo la prima parte del capitolo. Confermo la seconda 3. Confermo;
era la vasca dei bimbi, l'acqua arrivava alla caviglia;
la teste indica la vasca sub doc. 2 identica a sub doc. 2 a 4. Confermo;
ADR il fondo era scivoloso;
non era la prima volta che era scivoloso;
è scivoloso anche quest'anno; ADR intorno c'è il giardino , a giugno c'è molta gente e quindi la terra può essere stata trasportata con i piedi;
ADR l'acqua era di 15 centimetri e torbida;
non ricordo se vedevo il fondo;
non ricordo di vaer focalizzato
l'acqua sul fondo;
5. Confermo che non vi erano segnalazioni di pericolo circa la scivolosità della vasca;
ADR ad oggi non ci sono segnali;
ADR all'ingresso non c'erano della piscina piastrelle;
c'erano pallini antiscivolo ma c'era anche melma e si scivolava.”;
AN VE “1.Confermo; io mi trovavo in loco stavo arrivando dal bar interno alla struttura e ho visto che la sig.ra è scivolata appena entrata;
io mi sono accorta Pt_1 della gravità perché infermiera;
ADR stavo arrivando dal bar con la sorella dell'attrice, eravamo già a ridosso della piscina 2. La sorella è intervenuta immediatamente per prendere la testa 3. Confermo;
l'acqua era bassa;
era piscina per bambini, l'acqua arrivava alla caviglia 4. L'acqua era sporca e il fondo scivoloso;
non ricordo se riuscivo a vedere il fondo, ma stavo scivolando anch'io; non ricordo se sotto ci fosse melma o altro;
ADR non ricordo la composizione del fondo, ero entrata lì per la prima volta solo per aiutare .
5.Non c'erano segnalazioni di pericolo;
successivamente non sono più Pt_1 andata in piscina.” e “1. Confermo;
io ero dietro con mia amica Persona_2 Per_3 verde mentre mia moglie stava entrando con sua sorella 2. Confermo;
ho assistito alla dinamica 3. Confermo, eravamo all'inizio della vasca 4. L'acqua non era limpida;
quando mi sono avvicinato a mia moglie ho sentito che era scivolosa la parte circostante;
il fondo non era piastrellato;
c'erano rivestimento di piscina;
ignoro la composizione.
5. Non
c'erano segnalazioni di scivolosità; non ci sono più tornato.”)
In secondo luogo, pur in disparte le recensioni negative relative al centro natatorio
(che, al più possono assumere un valore meramente indiziario) la circostanza del fondo torbido e melmoso, può essere desunta, secondo una valutazione probabilistica basata su pagina 15 di 29 criterio di ragionevolezza dalle foto prodotte da cui si evince come la piscina fosse inserita all'interno di giardino con conseguente rischio di introduzione nell'acqua di terra (cfr doc.
2)
In terzo luogo, i danni fisici lamentati sono compatibili con l'anamnesi eseguita dal refertante (doc. 3 di parte attrice, relazione di soccorso msb), in base al quale la caduta procurava all'attrice una “frattura del malleolo peroneale con diastasi della pinza malleolare tibio-tarsica della caviglia destra”; dopo il ricovero, l'attrice veniva operata in data 28.6.2022 per riduzione e sintesi della frattura con placca e viti, doccia gessata per 25 giorni e prognosi di 60 giorni;
la compatibilità causale delle lesioni subite dall'attrice con la dinamica dell'evento, è stata altresì confermata, dal consulente tecnico incaricato, in risposta sui quesiti relativi alla natura e all'entità dei danni subiti dalla perizianda:
“L'attuale allegata soggettività, ampiamente suffragata dai sopracitati accertamenti diagnostici, con gli evidenti sostanziati equivalenti funzionali, stante l'obiettività riscontrata, trova relazione causale con l'evento in oggetto.” (cfr. pag. 8 CTU).
Infine, rileva la condotta processuale di entrambi i convenuti sui quali, a fronte della puntuale ricostruzione dell'attrice della dinamica dell'evento, supportata dagli elementi probatori e indiziari indicati, gravava l'onus probandi dell'esistenza di un caso fortuito idoneo a recidere il nesso causale che legava l'evento generativo del danno con la res.
A riguardo risulta particolarmente significativa che la parte convenuta
[...]
(la quale deve essere ritenuta Controparte_6 responsabile unitamente all'altro convenuto nei confronti Controparte_1 dell'attrice per il sinistro in ossequio alla giurisprudenza citata sub 1, in quanto concessionaria e custode della res al momento del verificazione del danno ed in base al summenzionato contratto di concessione,) ritualmente evocata in giudizio, non si sia costituita restando contumace;
tale condotta processuale impedisce una ricostruzione alternativa delle circostanze come dedotte dalla ricorrente. A riguardo, infatti, il preferibile orientamento, in giurisprudenza e dottrina, pur escludendo effetti automatici, precisa come la contumacia “possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento
pagina 16 di 29 del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma 2)” (In termini Cass.
29.03.2007, n. 7739; nello stesso senso Cass., 20.02.2006, n. 3601) secondo cui “la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda…costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio
1985 n. 4301)”; (nello stesso senso Cass.
6.2.1998 n. 1293).
In ragione di quanto esposto, coerentemente con la preferibile e recente giurisprudenza di merito, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte del convenuto, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, il ricorso già conteneva nel suo corpo un'esposizione dei fatti ed un'elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio analitiche: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore (Trib. Bari, 15.07.2015, n. 3275 Trib. Roma,
04.10.2017, n. 8040 Trib. Roma, 04.04.2017, n. 3223; Trib. Roma, 28.05.2016, n. 10898;
Trib. Genova 20.1.2016 n. 209; Trib. Napoli, sez. lav., 05.11.2012, n. 27275).
Parimenti, lo stesso convenuto a riguardo, pur costituito, non ha offerto CP_1 una puntuale ricostruzione alternativa in ordine alla dinamica, valorizzando viceversa ulteriori profili (pur rilevanti e oggetto di esame nel prossimo paragrafo) afferenti alla condotta della danneggiata
In ragione di quanto esposto, a fronte della dimostrazione positiva del nesso causale tra la cosa e il danno, nonché di puntuale allegazione circa elementi causativi del danno , né il né la società New Operatore hanno dimostrato la sussistenza di caso fortuito, CP_1 ovvero hanno fornito una ricostruzione alternativa dei fatti dedotti da parte ricorrente e, quindi, un'adeguata prova estintiva del nesso eziologico e liberatoria dalla responsabilità per caso fortuito.
3.2.Il concorso di colpa della parte attrice
pagina 17 di 29 Tanto premesso in ordine alla responsabilità ex art. 2051 della
[...]
e del si sottolinea che, alla luce degli elementi Controparte_6 CP_1 emersi dall'istruttoria, si evince una condotta colposa della ricorrente valutabile ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c.
In via preliminare e sul piano processuale, si evidenzia come, in adesione al preferibile orientamento giurisprudenziale, il concorso di colpa, in fattispecie analoghe a quella in esame, può essere rilevato ex officio pur senza attivare il contraddittorio e senza incorrere nel vizio di ultra petizione;
come precisato dalla Cassazione infatti “tale vizio ricorre solo quando il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato;
mentre al di fuori di tali specifiche previsioni il giudice, nell'esercizio della sua potestas decidendi
(anche riguardo alla interpretazione della domanda), resta libero non solo d'individuare
l'esatta natura dell'azione di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma anche di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la presenza o la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa della parte, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (Cass. 20/08/2003, n.
12265; Cass. 22/03/2007 n. 6945). (in termini con giurisprudenza citata Cass. 06.03.2020,
n. 6383).
In ragione di quanto esposto è quindi consentito (rectius è doveroso) tenere conto di elementi che caratterizzano e incidono sui profili della pretesa risarcitoria della parte attrice, qualora emersi in giudizio;
nella fattispecie in esame tali elementi sono stati puntualmente eccepiti da parte convenuta CP_1
A tale proposito, in punto di fatto, giova sottolineare lo stato e la condizione dei luoghi al momento dell'evento, in ragione del quale l'attrice poteva avvedersi del fatto che l'acqua non fosse limpida, ma torbida
Risulta provato in particolare, in quanto debitamente indicato negli scritti difensivi della sig. ra e confermato dalle testimoni escusse, che l'evento lesivo si verificava Pt_1
pagina 18 di 29 alle ore 13.30 circa del 26.6.2022; pertanto, poiché non emerge dagli scritti difensivi e dalle testimonianze che quel giorno il tempo fosse piovoso o nuvoloso (circostanze peraltro presuntivamente da escludere stante la presenza in piscina all'aperto), si deve ritenere che vi fosse, essendo piena estate, una condizione di luce naturale sufficiente a consentire all'attrice di poter vedere bene che l'acqua della piscina fosse torbida.
I testimoni e che si stavano immergendo nella piscina assieme Pt_1 Per_2 all'attrice, inoltre, restavano in equilibrio;
tale circostanza, almeno in via presuntiva, deve far ritenere che, pur essendo presente del materiale melmoso sul fondo della piscina, questa non fosse connotato da un grado di scivolosità tale da rendere impossibile il mantenimento dell'equilibrio in acqua.
A questo proposito, infatti, secondo un canone di affidamento, non si ritiene esigibile, sempre e comunque, una vigilanza e un controllo attento e continuativo dell'acqua (soprattutto se durante la giornata molti bagnanti entrano ed escono di continuo dalla vasca) in una struttura sportiva pubblica, oggetto di gestione da parte di società specializzata privata e, in via presuntiva, di regolare manutenzione.
Le circostanze sopra evidenziate consentono quindi di ritenere sussistente una condotta colposa della danneggiata;
tale condotta, sebbene sia rilevante e significativa nella dinamica causale dell'evento, si ritiene incidente in modo minoritario nella causazione del sinistro, e, segnatamente, nella misura pari al 40%, risultando imputabile alla società convenuta sul piano eziologico il restante 60% .
Si perviene ad una valutazione maggioritaria della responsabilità dell'ente gestore, malgrado profili colposi della condotta della sig. ra , in quanto la caduta era Pt_1 comunque significativamente agevolata dalla melma presente sul fondo della vasca, condizione di degrado tanto più grave se si considera che interessava una vasca utilizzata abitualmente dai frequentatori dell'impianto; il deficit di custodia e cura risulta quindi elemento prioritario, sul piano eziologico, nella causazione del sinistro, rispetto alla disattenzione, della;
in altri termini, sul punto, si riconosce il prius logico e causale Pt_1 del sinistro nel carente rapporto di custodia della società convenuta, non essendo configurabile né una condotta colposa della danneggiata assorbente in modo prevalente la pagina 19 di 29 inamica causale né a fortiori un caso fortuito idoneo a elidere il nesso causale.
In secondo luogo, come esposto, sia pure evidenziando il deficit di attenzione, è bene rimarcare il generale principio di affidamento che la persona ripone nella gestione della struttura.
4. Il danno subito dalla sig.ra Parte_1
E' stato altresì comprovato da univoca e rilevante documentazione proveniente da struttura sanitaria pubblica, come, a seguito del sinistro, la sig.ra veniva Parte_1 trasporta presso l'Ospedale S. Carlo Borromeo ove, a seguito di plurimi accertamenti, le veniva diagnosticata “una frattura del malleolo peroneale con diastasi della pinza malleolare tibio-tarsica della caviglia destra”; parimenti comprovato che in data 28.6.2022 veniva operata “per riduzione e sintesi della frattura con placca e viti, doccia gessata per
25 giorni e prognosi di 60 giorni” (doc. 3 di parte attrice).
Risulta quindi dimostrato, il nesso di causalità tra il sinistro e il danno fisico come lamentato.
A quest'ultimo proposito, è stata disposta CTU medico legale;
l'elaborato peritale, completo nelle valutazioni medico legali nonchè basato sull'intera documentazione medica e su visita della parte attrice , risulta particolarmente approfondito, Pt_1 caratterizzato da rigoroso iter logico motivazionale, ed è pertanto condivisibile nelle conclusioni.
La consulente, dopo un attento esame della documentazione in atti, citata in relazione, e un'analitica ricostruzione delle operazioni svolte, nonché a seguito di anamnesi generale e patologica risalente e prossima ha compiuto un esame obbiettivo della perizianda, precisando segnatamente: “normotipo in buone condizioni di salute. Altezza
166 cm , peso 119 Kg. Obesità grave (BMI 43). Destrimane. Arto inferiore destro: arto normoatteggiato, normoconformato. Marcata ipomiotrofia della muscolatura dell'arto inferiore destro con minus di 4 cm alla coscia e 1 cm alla sura. Ginocchio fresco e asciutto con articolarità completa. Tibiotarsica pastosa con plus perimetrico di 2 cm. Cicatrice in sede malleolare esterna di 9,5 cm lineare, non aderente ai piani sottostanti, lievemente disestesica. Lieve dolore alla pressione in sede malleolare esterna. Riduzione ai gradi
pagina 20 di 29 estremi della flessione plantare e riduzione di ½ delleinclinazioni. Accosciamento ridotto di
½ a destra. Possibile carico su punte e talloni, anche se mal tollerato a sinistra.
Deambulazione nella norma senza ausili.” (sic relazione pag. 8)
La consulente, in ordine all'anamnesi attuale, ha sottolineato: “Attualmente lamenta gonfiore serotino alla caviglia destra, algie specie meteodipendenti, impossibilità ad indossare scarpe col tacco e necessità di utilizzo di calzature comode – scarpe da ginnastica -, difficoltà alla deambulazione su terreni disconnessi e dolore dopo circa 30 minuti di percorrenza di strade asfaltate, difficoltà a scendere le scale, impossibilità alla corsa.” (sic relazione pag. 6)
La CTU, in risposta al quesito inerente a quali fossero la natura, l'entità e la causa delle lesioni ha dichiaratoia: “Nell'evento del 26.06.2022, riportò un Parte_1 trauma contusivo distorsivo della tibiotarsica destra produttivo di frattura spiroide scomposta del malleolo peroneale con ampliamento dell'interlinea articolare tibio- peroneoastragalica. Per tale motivo è stato necessario ricovero ospedaliero, intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura con placca e viti e seguente periodo di immobilizzazione e di successivo recupero funzionale. […] L'attuale allegata soggettività, ampiamente suffragata dai sopracitati accertamenti diagnostici, con gli evidenti sostanziati equivalenti funzionali, stante l'obiettività riscontrata, trova relazione causale con l'evento in oggetto.” (sic relazione pagg. 7 ed 8)
La consulente ha così quantificato i danni dell'attrice all'esito dell'evento:
“Visionata la documentazione prodotta, tenuto conto di quanto riferito dalla Sig.ra in occasione della visita peritale, visitata la sunnominata, sentiti i Parte_1
Consulenti delle Parti, si risponde di seguito ai quesiti posti dall'Illustrissimo Sig. Giudice:
• Nell'evento del 26.06.2022, riportò un trauma contusivo distorsivo Parte_1 della tibiotarsica destra produttivo di frattura spiroide scomposta del malleolo peroneale con ampliamento dell'interlinea articolare tibio-peroneo astragalica. Per tale motivo è stato necessario ricovero ospedaliero, intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura con placca e viti e seguente periodo di immobilizzazione e di successivo recupero funzionale. • Il decorso della malattia traumatica fu pertanto contraddistinto da un
pagina 21 di 29 periodo di ospedalizzazione e di immobilizzazione della caviglia destra con tutore, seguito da un periodo di recupero funzionale. Si stima pertanto in 3 giorni (tre) la durata della inabilità temporanea assoluta, in 25 giorni (venticinque) la durata della inabilità temporanea parziale al 75%, in 15 giorni (quindici) la durata della inabilità temporanea parziale al 50% e in ulteriori 15 giorni (quindici) la durata della inabilità temporanea parziale al 25%. • Per ciò che concerne le attività di vita quotidiana, si ritiene che la
Sig.ra abbia presentato una limitazione nell'utilizzo dell'arto inferiore Parte_1 destro a motivo della frattura del malleolo peroneale e del successivo intervento di osteosintesi seguita da immobilizzazione. E' pertanto stimabile un consequenziale grado di sofferenza psicofisica, di 3/5 in una scala da 1 a 5 (Tabella sofferenza morale temporanea: iter clinico sino a 3 mesi, analgesici maggiori per os, tutore semirigido (es. ginocchiera), gesso o apparecchio equivalente, chirurgia ospedalierain anestesia loco-regionale, rinunce quotidiane medio-alte) “Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente” di , .” (sic relazione pagg. 7 ed 8) Per_4 Persona_5 Persona_6
Per ciò che concerne i postumi permanenti la CTU ha accertato che: “L'attuale allegata soggettività, ampiamente suffragata dai sopracitati accertamenti diagnostici, con gli evidenti sostanziati equivalenti funzionali, stante l'obiettività riscontrata, trova relazione causale con l'evento in oggetto. Attualmente residuano una ipomiotrofia della muscolatura dell'arto inferiore destra, limitazione algica dei movimenti della flessione plantare e delle inclinazioni, impossibilità all'accosciamento completo, nonché una cicatrice in sede malleolare esterna. Tali esiti di carattere permanente sono da ritenersi stabilizzati. Si ritiene pertanto che sussistano postumi permanenti rappresentati da un danno biologico, a seguito dell'evento lesivo del 26.06.2022, stimabili nella misura del 5%
(cinque) (“Linee Guida” SIMLA;
ed Altri “Guida alla valutazione Controparte_12
Medicolegale dell'Invalidità Permanente”). E' stimabile un grado di sofferenza psicofisica permanente, di 1/5 in una scala da 1 a 5 (Tabella sofferenza morale permanente: occasionale supporto da parte di erzi per le AVQ, sporadica terapia analgesica, nessuna necessità di presidi sanitari, evidenza della menomazione occasionalmente percepita da terzi, minimi patemi per le rinunce nella vita) “Guida alla valutazione medico-legale
pagina 22 di 29 dell'invalidità permanente” di , . • Spese mediche Per_4 Persona_5 Persona_6 congrue agli atti per un ammontare di 1234,08€.” (sic relazione pag. 8)
La consulente ha invece escluso univocamente l'esistenza di ripercussioni sulla capacità lavorativa della danneggiata, precisando a riguardo come vi sia una: “Non incidenze sulla capacità lavorativa specifica.” (sic relazione pag. 9)
Avverso l'elaborato peritale come sopra esposto, non sono state presentate osservazioni da parte dei ctp, risultando quindi la quantificazione del danno condivisa ed accordata con i ctp stessi.
Venendo all'individuazione dei parametri di quantificazione del danno, si premette che, trattandosi di lesioni micropermanenti non derivanti da sinistro stradale o da attività medico-clinica e mancando altri criteri stabiliti dalla legge, non essendo applicabile la tabella del DPR n. 12 del 13/01/2025, il danno biologico deve essere liquidato in base alle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano, nell'ultima edizione disponibile. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, dette Tabelle assumono “vocazione nazionale” e si riconosce ad esse “il valore, per la giurisprudenza di questa Corte, da ritenersi equo” (in termini Cass.
7.6.2011 n.
12408); recentemente, tale principio è stato ulteriormente sottolineato evidenziando come le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una "vocazione nazionale", in quanto “recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3
Cost., comma 2, questa Corte è pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., delle lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%)” (in termini recentemente Cass. 20.5.2015 n. 10263; Cass. 25.02.2014, n. 4447).
Vieppiù, anche la giurisprudenza di legittimità più recente ha ribadito l'opportunità dell'utilizzo delle Tabelle di Milano nella determinazione del danno non patrimoniale (cfr.
Cass. 19.12.2019 n. 33770 secondo cui "costituisce affermazione oramai costante di questa
Corte quella che il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il
pagina 23 di 29 Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione").
Tanto premesso, ritenuta corretta la valutazione operata dal consulente del giudice, non contestata dai consulenti di parte, per quanto attiene al danno biologico permanente, e tenendo conto dell'età della danneggiata, sig. ra non già al momento dell'incidente, Pt_1 ma, secondo il preferibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 27.5.2019,
n. 14364 secondo cui "nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza" da ultimo, Cass. 7.2.2017, n. 3121;
Cass. 21.6.2013, n.10303.) al momento della conclusione del periodo dell'invalidità temporanea, ovvero 54 anni (essendo la nata il [...], risultando avvenuto Pt_1
l'incidente in data 26.6.2022 e ultimata l'inabilità temporanea, stimata in 58 giorni, in data
23.8.2022) l'importo economico in termini risarcitori risulta pari a € 8.000,00 in base alle
Tabelle maggiormente aggiornate al 2024.
Deve rilevarsi che l'importo liquidato per il danno permanente altro non è che il valore monetario tabellare che tiene conto sia del danno biologico/dinamico-relazionale
(voce A) che della sofferenza morale soggettiva interiore (voce B), sofferenza che può ritenersi nella specie presuntivamente provata (almeno nei termini sufficienti ad integrare la tabella) in ragione dell'accertamento di un grado di sofferenza psico-fisica relativamente modesto ma coerente con il danno biologico riconosciuto, nonché delle ulteriori problematiche, sebbene non particolarmente rilevanti, riportate in CTU.
In relazione all'invalidità temporanea, l'ammontare risarcitorio, computato sulla base dell'importo pari a € 115,00 al giorno è pari alla somma complessiva di € 3.795;
(invalidità temporanea assoluta al 100%: 3 giorni per un totale di € 345; Invalidità temporanea parziale al 75%: 25 giorni per un totale di € 2.165,25; Invalidità temporanea parziale al 50%: 15 giorni per un totale di € 862,50; Invalidità temporanea parziale al 25%:
15 giorni per un totale di € 431,25), in ossequio a quanto indicato dal CTU.
Con riferimento al danno biologico temporaneo, in ragione della peculiare sofferenza soggettiva riconosciuta, superiore alla media, in via equitativa, viene pagina 24 di 29 riconosciuto un incremento del 5% sull'importo riconosciuto;
pertanto, l'ammontare risarcitorio per il danno biologico temporaneo risulta pari € 3.984,75.
Conseguente, può dunque riconoscersi a , per il danno non Parte_1 patrimoniale occorso in data 26.6.2022, la somma di € 11.984,75 (di cui €8.000 per il danno biologico permanente ed € 3.984,75 per il danno da invalidità temporanea). Alla cifra va aggiunta la somma riconosciuta come congrua dal CTU a titolo di danno patrimoniale (spese mediche) di € 1.234,08; in definitiva all'attrice può riconoscersi un complessivo importo risarcitorio pari ad € 13.218,83.
L'importo indicato deve essere ridotto in misura proporzionale alla percentuale di responsabilità imputabile all'attrice nella causazione del sinistro, pari al 40%. Pertanto, resta a carico della società convenuta il minore importo di € 7931,3 come riferibile alla violazione dell'obbligo di custodia su di essa gravante ex art. 2051 c.c.
Al fine di individuare il quantum effettivo ad oggi oggetto di risarcimento è necessario, in via preliminare, operare una devalutazione al momento del sinistro
(26.6.2022); la somma ottenuta (€ 7.523,16), parametrata al momento del sinistro, deve essere poi, a sua volta, oggetto di rivalutazione, unitamente a maturazione di interessi, fino al momento dell'attualità, in quanto oggetto di risarcimento e quindi costituente debito di valore: a quest'ultimo proposito, come rilevato da giurisprudenza di Cassazione è necessario reintegrare pienamente “il valore del bene perduto (danno emergente) da un lato, ed il corrispettivo del mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene predetto” (cfr. Cass. n. 1712 del 17.02.1995 e, successivamente, Cass. 21.06.2012 n.
10300 secondo cui “in virtù del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, gli interessi legali devono essere riconosciuti sull'intera somma devalutata alla data dell'infortunio ed anno per anno rivalutata sino alla data della pronuncia impugnata” (Cass. n. 18445 del
19.09.2005). In ragione di quanto esposto, in termini monetari, all'esito delle operazioni di rivalutazione unitamente al calcolo di interessi, l'importo oggetto di risarcimento a beneficio dell'attrice, , e a carico della società convenuta e del Pt_1 CP_5
, risulta pari ad € 8953,11, oltre interessi nella misura Controparte_1 legale dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
pagina 25 di 29
5. Il rapporto tra i convenuti
Entrambi i convenuti in solido, come esposto, sono tenuti al pagamento nei confronti della danneggiata.
Nei rispettivi rapporti interni, a fronte di specifica domanda di manleva come formulata dal è comunque tenuto a manlevare e tenere indenne il CP_1 CP_5 di quanto l'ente sarà tenuto a corrispondere all'attrice: si perviene CP_1 all'accoglimento della domanda manleva per i motivi sopra esposti circa l'esclusione di responsabilità del proprietario nei confronti dei terzi, come pattuita in sede contrattuale con il concessionario (art. 18) nonché in quanto il sinistro era comunque riconducibile sul piano causale a problematiche strictu sensu di manutenzione ordinaria che determinavano il carattere non limpido dell'acqua.
Rileva sul punto inoltre quanto sopra esposto sulla contumacia di CP_5
6.Le spese di giudizio
In ordine alle spese legali, si sottolinea che la formulazione dell'art. 92 c.p.c. consente la compensazione, totale o parziale delle spese anche nel caso di “soccombenza reciproca” ; risulta meritevole di adesione il maggioritario orientamento secondo cui “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica – anche in relazione al principio di causalità – nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (
Cass.n. 20888/2018)”. (in termini recentemente con giurisprudenza citata Cass 30.11.2021
n. 37652(Cass. SS.UU. 31.10.2022, n. 32061).
Il citato orientamento è meritevole di adesione ad avviso del Tribunale sia in quanto risulta maggiormente aderente al contenuto sostanziale e alla ratio della disposizione ex art. 92 c.p.c., non limitata ad una nozione restrittiva di soccombenza, sia in quanto rispondente ad una logica di bilanciamento e riparto delle spese legali in modo rispondente all'esito effettivo della controversia, tenuto conto in modo complessivo del petitum di parte attrice.
pagina 26 di 29 Tanto premesso in via generale, nella fattispecie in esame si evidenzia come, pur accogliendo la domanda attorea, da un lato sia stato riconosciuto un significativo concorso di colpa e dall'altro riconosciuto un valore inferiore per il danno subito, tanto da ridurre significativamente l'importo risarcitorio (originariamente pari a €17.891,28) .
Sussistono pertanto i presupposti per una compensazione al 40% restando addebitato il restante 60% sui convenuti, soccombenti e obbligati al pagamento.
I compensi professionali sono liquidati ex DM55/2014 (come modificato da DM
147/2022) per cause di valore compreso € 5.201 ed € 26.000,00 (valore effettivo della controversia), applicando il parametro medio per le fasi di studio, introduttiva, e istruttoria ed il parametro minimo per la fase decisoria, in quanto prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate, risultando quindi astrattamente pari a € 4.227,00 e oltre spese generali al 15% iva e cpa , da addebitare fino a €2.536,2 sui convenuti, nonché ai costi del contributo unificato e imposta di bollo da rifondere interamente.
In relazione al rapporto tra e viceversa, le spese legali sono CP_1 CP_5 addebitate su quest'ultimo in quanto soccombente ex art. 91 c.p.c.
In relazione al rapporto tra e le spese sono Controparte_2 CP_1 addebitate su parte convenuta che aveva determinato il suo ingresso in giudizio CP_1 con l'evocazione di terzo, pur rinunciando alla relativa domanda in corso di giudizio.
La rinuncia alla domanda implica necessariamente, in assenza di accordo la condanna alle spese ex art. 306 c.p.c.
A fortiori incidentalmente , ma rilevante sul piano motivazionale in merito alla decisione sulle spese, si rileva assorbente, tra i plurimi profili di contestazione relativi all'operatività della polizza sollevati dalla terza chiamata, l'eccezione di decadenza;
a riguardo, è stato puntualmente dedotto e documentato che la prima denuncia del sinistro era inviata dal legale in data 02 agosto 2023 mentre l'invito alla negoziazione il successivo
18 ottobre 2023 (doc.9 e 6 fasc. attrice); parimenti, il provvedeva alla denuncia del CP_1 sinistro solo il 25 gennaio 2024 (doc. 3 fasc. Italiana); orbene il significativo decorso del tempo determinava non solo la palese e grave violazione dei termini temporali previsti in sede contrattuale , ma anche l'impossibilità di tutelare adeguatamente la proprioa posizione pagina 27 di 29 ; a fotiori, sul punto, la denuncia avveniva allorquando era già stato avviato il procedimento civile, preludendo la possibilità di trovare soluzioni transattive.
Analogamente i costi della CTU medico legale, già liquidati con separato decreto, sono addebitati sui convenuti in solido e su nei rapporti internoi ferma CP_5 restando la solidarietà nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I) accoglie, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, la domanda di parte attrice (c.f. ) e, per l'effetto, condanna, in solido, il Parte_1 C.F._1
(p.iva ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_6
(CF: ) al pagamento di € 8953,11 nei confronti di
[...] P.IVA_2 Pt_1
, oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza fino al
[...] soddisfo;
- II) condanna altresì in solido parte convenuta Controparte_6
e il a rimborsare alla parte attrice
[...] Controparte_1
il 60% delle spese di lite, che si liquidano in € 268,00 per spese ed € Parte_1
2536,2 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
- III) condanna altresì parte convenuta Controparte_6
a tenere indenne e manlevare il di quanto
[...] Controparte_1 queswti sarà tenuto a corrispondere a parte attrice all'esito del presente Parte_1 giudizio, anche a titolo di rimborso di spese legali e CTU;
IV)) condanna altresì parte convenuta Controparte_6
a rimborsare alla parte le spese di lite, che si
[...] Controparte_1 liquidano in € 4227 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
-V) condanna altresì parte convenuta . a rimborsare Controparte_1 alla terza chiamata Controparte_7
pagina 28 di 29 o brevemente (C.F. Controparte_3 Controparte_4
) le spese di lite, che si liquidano in € 4227 per compensi professionali, P.IVA_3 oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
-VI) addebita in via definitiva le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, su parte convenuta contumace Controparte_6
e sul .
[...] CP_1 Controparte_1
Pavia, 10 dicembre 2025
Il Giudice
RE CA
pagina 29 di 29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RE CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5210/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Milano (MI), Via Mosca, n. 185/B presso lo studio dell'Avv. Carmela Esposito del Foro di
Milano che la rappresenta e la difende, giusta delega allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere avvisi e comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE contro
(p.iva ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via Monti, n. 7 presso lo studio dell'Avv. Biagio Riccio del Foro di Napoli Nord che la rappresenta e la difende, giusta delega allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere avvisi e comunicazioni come in atti
(CF: Parte_2
) contumace P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
COMPAGNIA Controparte_2
pagina 1 di 29 o brevemente (C.F. Controparte_3 Controparte_4
) elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via Pontaccio, n. 10 presso lo P.IVA_3 studio dell'Avv. Franca Carbone di Milano che la rappresenta e la difende, giusta giusta procura Notaio Prof. 08/05/2017, il quale ha dichiarato di voler ricevere Persona_1 avvisi e comunicazioni come in atti
ER CH
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del 2.12.2025 svoltasi in forma scritta e come da note depositate in via telematica e, segnatamente:
Per parte attrice : “Per tutte le ragioni sopra esposte, dimostrata la Parte_1 piena fondatezza delle domande di questa parte e l'infondatezza delle eccezioni avversarie, si confida che il Tribunale voglia accogliere le conclusioni già precisate: IN VIA
PRINCIPALE: - Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla
[...]
e al nei confronti della signora Controparte_5 Controparte_1 Pt_1
per tutti i motivi esposti in atti - Condannare la e il
[...] Controparte_5
in via solidale o ciascuno per quanto di ragione accertato, Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del sinistro del 26/06/2022 nella seguente misura: Danno biologico € 7.732.70 Danno non patrimoniale di inabilità temporanea € 4.435,20 Spese mediche Euro € 1.248,00 Totale € 13.415,9 IN VIA
SUBORDINATA: Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. con identica condanna In ogni caso - Condannare la parte convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali del presente giudizio, comprensive di diritti e onorari di difesa, spese generali ed esborsi sostenuti, oltre contributo previdenziale ed IVA se dovuti, da liquidarsi secondo i parametri di legge - Condannare altresì la parte convenuta al pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate”
per parte convenuta : “In via principale e nel merito Controparte_1
1. rigettare la domanda formulata nei confronti del in quanto Controparte_1
pagina 2 di 29 infondata in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni di cui in narrativa, in particolar modo per la mancanza di descrizione e di prova del nesso causale;
2. accertare e dichiarare il concorso di colpa della sig.ra nella causazione dell'evento dannoso, e Pt_1 per l'effetto, determinarne il quantum del risarcimento, che dovrà essere ridotto in proporzione alla sua accertata responsabilità;
5. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, accertare e dichiarare che la responsabilità dell'evento dannoso sulla base delle disposizioni contrattuali del contratto di concessione richiamate in narrativa, sia da ricondursi anche alla Controparte_6 con ogni conseguenza di legge”
per il terzo chiamato Controparte_7
(d'ora in poi indicata come oppure
[...] Controparte_4 come la società assicuratrice):“In via principale e nel merito Dichiarare la inoperatività di polizza e di garanzie RC Rischi Diversi per inapplicabilità/inoperatività delle Condizioni
Generali di Assicurazione (Mod. RCG 55121 Ed. 11/2021) ai sensi dell'art. 15 lettera i) e
Norma aggiuntiva lettera A). Dichiarare altresì la perdita/decadenza del diritto CP_ all'indennizzo da parte del e conseguentemente del suo Controparte_1 diritto di manleva, diretta e/o indiretta, come svolto nei confronti della terza chiamata
per violazione dell'art. 7 C.G.A.. Con vittoria di spese e compensi Controparte_2 di causa. Respingere le domande tutte formulate dall'attrice nei confronti del
[...]
, siccome infondate in fatto e diritto e conseguentemente mandare Controparte_1 assolta da ogni pretesa risarcitoria la chiamata , con Controparte_4 conseguente rigetto della domanda di manleva, sia diretta che indiretta, come svolta dal convenuto nei confronti di;
ogni ulteriore e diversa CP_8 Controparte_4 domanda disattesa e assorbite l'eccepita inoperatività di polizza e di garanzie nonché
l'eccepita perdita/decadenza del diritto all'indennizzo da parte del In ogni caso CP_1 dare atto che dichiara di non accettare il contraddittorio nei Controparte_2 confronti dell'attrice, come già dedotto nella propria memoria ex art. 171 ter 2 c.p.c. in risposta alla richiesta formulata dall'attrice nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. Con
pagina 3 di 29 vittoria di spese e compensi di causa. IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree nei confronti del convenuto mandare comunque assolta da ogni pretesa/condanna la terza CP_1 chiamata previa declaratoria di inoperatività di polizza e di Controparte_4 garanzie RC Rischi Diversi per inapplicabilità/inoperatività delle Condizioni Generali di
Assicurazione (Mod. RCG 55121 Ed. 11/2021) ai sensi dell'art. 15 lettera i) e Norma aggiuntiva lettera A) nonché previa declaratoria di perdita/decadenza del diritto all'indennizzo da parte del e conseguentemente del suo Controparte_1 diritto di manleva, diretta e/o indiretta, come svolto nei confronti di Controparte_2 per violazione dell'art. 7 C.G.A., ferma restando la applicazione della limitazione al vincolo di solidarietà previsto dall'art.22 C.G.A.Con vittoria di spese e compensi di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede ammettersi e disporsi prova per testimoni sui seguenti capitoli: 1)”Vero che la denuncia di sinistro relativa all'occorso per cui è causa è pervenuta a in data 25 gennaio 2024, come da doc. 3 fascicolo Controparte_2 che mi viene rammostrato e che confermo”. 2) ”Vero che all'arrivo Controparte_2 della denuncia l'operatore n. A329209 ha aperto il sinistro”. Si indicano a testimoni
[...]
c/o agenzia Italiana Assicurazioni 292, Via Primaticcio n.2, Milano;
Tes_1 [...]
c/o Piazza Diaz n. 2, Milano”. Testimone_2 Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato evocava in giudizio la Parte_1 [...] ed il Controparte_6 Controparte_1
(MI), al fine di ottenere la condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di una somma di denaro di importo pari ad € 17891,28.
A supporto della propria domanda parte attrice deduceva che: in data 26.6.2022 si Par trovava presso la piscina comunale denominata “Dragon sita nel Comune di con in Via Deledda snc, gestita dalla cooperativa sociale CP_1 CP_1 [...]
e di proprietà del stesso;
alle ore 13.30 circa, mentre entrava nella vasca CP_5 CP_1 della piscina, il cui livello d'acqua si innalzava in modo progressivo dal bordo sino al pagina 4 di 29 centro, con i sig. ri e era scivolata a causa di uno strato di CP_9 Persona_2 melma presente sul fondo della vasca e, nonostante il fatto che durante la caduta la sig. ra avesse tentato di evitarle l'urto afferrandole il capo, era caduta;
l'acqua CP_9 della piscina era torbida al punto che il fondale melmoso della vasca non era visibile ad occhio nudo;
era stata trasportata con l'ambulanza presso l'Ospedale S. Carlo Borromeo ove era stata diagnosticata una frattura del malleolo peroneale con diastasi della pinza malleolare tibio-tarsica della caviglia destra;
dopo il ricovero, l'attrice era stata operata in data 28.6.2022 per riduzione e sintesi della frattura con placca e viti, doccia gessata per 25 giorni e prognosi di 60 giorni;
a seguito della visita, il medico legale aveva stimato il danno biologico permanente nella misura del 7%; malgrado formale denuncia alla società che gestiva la piscina e invito a concludere un accordo di negoziazione anche nei confronti del convenuto, non aveva avuto alcun riscontro;
sussisteva una responsabilità solidale, CP_1 ex art. 2051 c.c., per il danno subito da cose in custodia, della e Parte_2 del , perché la caduta ed il danno si erano verificati nella Controparte_1 piscina comunale gestita dalla cooperativa, ma di proprietà del i convenuti non CP_1 avevano adottato misure idonee ad evitare pericoli a terzi, dato che il sistema di filtraggio dell'acqua della piscina non funzionava regolarmente, con la conseguenza che l'acqua della vasca era torbida e non consentiva di vedere con chiarezza il fondale;
in via subordinata, si ravvisava responsabilità ex art. 2043 c.c., dato che il comportamento negligente del e della cooperativa avevano causato la caduta ed il danno;
per la cure ed i controlli CP_1 successivi prescritti sosteneva spese mediche per € 1.248,78.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26.2.2024 si costituiva il
[...]
(MI) contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: al Controparte_1 non era imputabile alcuna responsabilità né in qualità di proprietario/custode di cui CP_1 all'art. 2051 cod. civ., né tantomeno per aver violato il principio del neminem laedere; nella fattispecie in esame, sussisteva caso fortuito in quanto il comportamento del danneggiato era idoneo ad escludere la responsabilità del custode;
la ricostruzione di parte attrice non era in alcun modo condivisibile , perché essa non consentiva di comprendere esattamente pagina 5 di 29 dove e come la sig. ra fosse caduta;
la prova del nesso di causalità, dunque, non era Pt_1 stata fornita;
la documentazione fotografica agli atti, mostrava un'acqua limpida, senza melma sul fondale e le griglie non risultavano ammuffite;
inoltre il fatto dannoso si era verificato in pieno giorno;
la condizione manutentiva era buona;
i sig.ri che si stavano immergendo con lei, e non erano scivolati e non erano CP_9 Persona_2 caduti e la sig. ra era riuscita invece, sempre restando ben salda, ad afferrare CP_9 il capo dell'attrice per cercare di evitarle (o di ridurre le conseguenze negative) della caduta;
analoghe considerazioni potevano svolgersi in relazione alla disciplina ex 2043 c.c. poiché la difesa attorea non aveva provato né lo stato di carente manutenzione dei luoghi, né l'esistenza del nesso causale, né l'assenza di negligenza ed imprudenza nel comportamento della;
in via subordinata la difesa di parte convenuta chiedeva che, Pt_1 in caso di riconoscimento della responsabilità nella causazione del sinistro, il CP_1 fosse condannato a risarcire una somma minore rispetto a quella chiesta dall'attrice, dato che ella, con il proprio modo di agire, aveva contribuito alla causazione del danno e, dunque, si era alla presenza di un concorso colposo della stessa;
in ogni caso, l'esclusiva responsabilità del fatto illecito era esclusivamente del concessionario, in base al contratto CP_ concluso il 30.11.2017 fra il con e la Controparte_1
[...]
altro convenuto del giudizio (dichiarato poi contumace); in base Controparte_6 al summenzionato contratto (doc. 3 di parte convenuta), infatti, la custodia e la manutenzione ordinaria e straordinaria della piscina venivano affidate al solo concessionario, sulla base degli artt. 2; 9 e 12. Instava, altresì , per la chiamata in causa di terzo, la o Controparte_7 brevemente sulla base della polizza n. 2021/07/6277094 Controparte_4 quale beneficiaria, in caso di condanna al risarcimento di somme a titolo di risarcimento del danno.
Pur ritualmente evocata in giudizio l'altra parte convenuta
[...] non si costituiva, restando contumace Controparte_6
pagina 6 di 29 Con comparsa di costituzione e di risposta del 6.6.2024 si costituiva il terzo
[...]
deducendo che: aveva assicurato, all'epoca del sinistro, il convenuto CP_2 CP_1 con polizza n. 2021/07/6277094 “RC Rischi Diversi” Mod. RCG 55121 Ed. 11/2021 (doc.
1 e 2 di terzo); all'interno delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel
Modello RCG 55121 Ed. 11/2021 parte integrante di polizza, tra le norme che regolano la
“Sezione RC Rischi Diversi”, alla voce era testualmente riportato, all'art. 15 lettera i) “L'assicurazione RCT non comprende i danni:…..derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi” (pag. 9, doc. 2 di terzo); tale esclusione doveva essere letta unitamente alla Norma aggiuntiva lettera A)
(pag. 50, doc. 2 di terzo) che prevedeva la garanzia per i danni derivanti dalla proprietà e conduzione dei fabbricati e degli impianti fissi nei quali si svolgeva l'attività assicurata;
nel caso concreto, come documentato dallo stesso quest'ultimo non aveva, all'epoca CP_1 del sinistro, la conduzione dell'impianto natatorio (piscina “Dragon Fly”), nel quale si era verificato il sinistro, dato che esso era gestito dalla (alla quale Parte_2 era affidata la totale manutenzione della piscina, in base all'art. 12 del contratto di concessione a decorrere da giugno 2016 e fino al 2026); la copertura assicurativa, quindi, con riguardo all'attività demandata a terzi nella conduzione degli immobili comunali era inoperativa;
nell'art. 18 della concessione era stata indicata l'assicurazione della cooperativa a cui era affidata la gestione, ovvero con polizza n. Controparte_10
00068032300333; anche a voler ritenere in astratto corresponsabile del sinistro il CP_1 la polizza da esso stipulata prevedeva la limitazione del vincolo di solidarietà, art. 22
C.G.A., secondo cui: “L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell' , con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che Parte_4 gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone”; in ogni caso vi era stata la perdita/decadenza del diritto all'indennizzo per mancanza della denuncia del sinistro da parte del nei termini disposti dalla legge e dal Contratto assicurativo, con CP_1 conseguente perdita del diritto di manleva, sia diretta che indiretta;
ai sensi 'art.7 delle
C.G.A., alla voce “OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO IN CASO DI
SINISTRO”, : “In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne
pagina 7 di 29 comunicazione scritta all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art.1913 c.c.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.
1915 c.c.)”; l'inadempimento era documentato in atti, perché dalla denuncia del sinistro inviata dal legale della al il 2.8.2023 e dall'invito alla negoziazione Pt_1 CP_1 assistita sempre inviato dal legale della al il successivo 18.10.2023, l'ente Pt_1 CP_1 convenuto aveva omesso qualsiasi denuncia alla propria assicurazione, che aveva ricevuto la prima ed unica denuncia di sinistro solo il 25.1.2024), ed in seguito a ciò, la compagnia assicuratrice aveva aperto il sinistro 12.2.2024, non avendo alcuna possibilità di effettuare verifiche sulla piscina e sull'attrice; nel merito, non era configurabile un'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al convenuto perché colei che aveva CP_1
l'effettivo controllo e disponibilità era la citata cooperativa-concessionaria e non l'ente comunale;
comunque non sussistevano i presupposti per responsabilità ex art. 2043 e 2051
c.c. mancando l'elemento soggettivo della imprevedibilità del pericolo occulto necessario e concomitante con l'elemento oggettivo della non visibilità, per costituire insidia, secondo la costante giurisprudenza.
All'udienza del 18.11.2024, il Giudice formulava una proposta transattiva, ma per mancanza di accettazione da parte del convenuto essa restava infruttuosa. CP_1
La causa era istruita mediante acquisizione di documentazione delle parti ed esame
Testimoniale e CTU
All'udienza del 2.12.2025, svoltasi in forma scritta, le parti precisavano le proprie conclusioni mediante deposito di note e il Giudice tratteneva la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
pagina 8 di 29 DECISIONE
1.La domanda di parte convenuta nei confronti della compagnia CP_1 assicuratrice
2.La responsabilità dell'ente gestore dell'impianto sportivo e del Comune concedente
3.La fattispecie concreta
3.1. La dinamica dell'evento e l'assenza di caso fortuito
3.2 Il concorso di colpa della ricorrente
4.Il danno subito dalla sig.ra Parte_1
5.Il rapporto tra il e la CP_1 CP_5
6. Le spese di giudizi
1. La domanda di parte convenuta nei confronti della compagnia assicuratrice
quale parte convenuta, ha formulato domanda esplicita di manleva nei CP_11 confronti della terza chiamata nella propria comparsa di costituzione;
Controparte_2 tale domanda di manleva non è stata riproposta negli scritti successivi e, segnatamente, in sede di memoria per la precisazione delle conclusioni né in comparsa conclusione né, infine, nelle note di udienza di rimessione in decisione
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, maturato in fase anteriore rispetto alla riforma “Cartabia ” “le domande non reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni devono ritenersi abbandonate: assume rilievo solo la volontà espressa esplicitamente dalla parte, mentre è irrilevante la volontà rimasta inespressa” (in termini
Cass.
4.7.2013 n. 16840; nello stesso senso Cass. 29.1.2013 n. 2093; Cass.
1.12.1994 n.
10268).
Al contrario, secondo ulteriore e oggi maggioritario orientamento, affinchè una domanda proposta possa ritenersi abbandonata non è sufficiente che essa non risulti riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, essendo invece necessario che, dalla condotta processuale della parte, valutata complessivamente, si desuma, in modo non equivoco, la volontà di rinunciarvi (in tal senso Cass. 28.5.2008 n. 14104 Cass. 16.2.2010
n. 3593 e recentemente Cass.
5.12.2014 n. 25725 secondo cui “la mancata riproposizione,
pagina 9 di 29 in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata ... non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse”)
In adesione al primo degli orientamenti sopra evidenziati, l'omessa riproposizione della domanda di manleva come formulata da parte del nei confronti di CP_1 [...]
in sede di precisazione delle conclusioni costituisce condizione sufficiente CP_2 per integrare un'ipotesi di rinuncia di tale petitum ad opera dell'attrice; invero, pur accedendo al secondo degli orientamenti sopra evidenziati, si perviene, nella fattispecie in esame, alla medesima conclusione: a riguardo infatti, parte convenuta non solo non ha riproposto la domanda in sede di nota di precisazione dele conclusioni o di udienza di rimessione in decisione ma, ha omesso il deposito di memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c. né ha formulato alcuna argomentazione nelle ulteriori memorie.
A questo proposito, in particolare, a fornte delle puntuali eccezioni della terza chiamata circa l'inoperatività della polizza nonché la decadenza, la condotta processuale della convenuta è stata meramente omissiva, non replicando in alcun modo alle puntuali argomentazioni.
In ragione di quanto esposto, la domanda di manleva si ritiene oggetto di rinuncia.
2. La responsabilità dell'ente gestore dell'impianto sportivo e del Comune concedente
Nel presente giudizio viene in rilievo la responsabilità, ex art. 2051 c.c., del gestore dell'impianto sportivo natatorio.
La giurisprudenza di legittimità riconduce infatti, in via generale, l'ipotesi di responsabilità del gestore dell'impianto sportivo in relazione a infortuni occorsi nell'impianto stesso e connessi, latu sensu, alla res (impianto struttura, piscina etc.) alla fattispecie ex art. 2051 c.c. qualificando la posizione del gestore stesso come custode della struttura adibita all'esercizio dell'attività sportiva (in tal senso Cass. 01.12.2021, n. 37708
pagina 10 di 29 Cass. 26.02.2014, n.4659). La disposizione in parola individua quali presupposti la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. Esulano pertanto, secondo la preferibile e recente giurisprudenza, la pericolosità della cosa e la correlata prevedibilità del danno, rilevando piuttosto il dato fattuale in forza del quale la cosa abbia, in concreto, un'incidenza causale nella produzione dell'evento di danno secondo i criteri della causalità adeguata
(Cass. 19.12. 2022 n. 37059). In altri termini, come precisato da recente giurisprudenza:“La cosa non ha un rilievo autonomo nella produzione del danno, ma lo assume solo perché custodita” (cfr. Cass.
7.6.2023 n. 16034).
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato.
Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 c.c., fornire la prova
(liberatoria) della sussistenza del “caso fortuito”, che, quale fatto estraneo alla relazione custodiale (ed impeditivo dell'altrui diritto al risarcimento), assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Circa la natura della detta responsabilità, giova richiamare i principi generali individuati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 30.06.2022 n. 20943), rilevanti nel caso di specie,: “a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art.
2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo,
è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della
pagina 11 di 29 cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
I principi evocati sanciscono, in via definitiva, lo statuto della responsabilità del custode e possono ritenersi ormai stabili e condivisi da tutta la giurisprudenza successiva e più recente (cfr. ex multis Cass. 27.04.2023 n. 11152; id. Cass.
5.05.2023 n. 11942; Cass.
11.05.2023 n. 12960), dai quali questo Tribunale non intende discostarsi.
In conclusione, sul punto, con riferimento al titolo di responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, si ritiene di aderire sia alla citata giurisprudenza di legittimità, sia alla giurisprudenza di merito (Trib. di Salerno sent. 11.3.2025, n. 1105) ed anche alla giurisprudenza di codesta III Sezione Civile (Trib. di Pavia, sent. 26.6.2025, n.
755), e individuare lo stesso nell'art. 2051
Questione diversa, pur connessa, è quella dell'individuazione del o dei soggetti effettivamente responsabili nei casi in cui la proprietà della res sia di un soggetto diverso dal gestore-custode.
Nella fattispecie in esame, in particolare, è necessario accertare se permanesse pagina 12 di 29 l'obbligo di custodia in capo al quale proprietario del suddetto centro, ovvero se CP_1
l'ente, con la stipula del contratto – concessione rep. 1090, non si sia (neppure temporaneamente) spogliato del potere-dovere di vigilanza sullo stato di conservazione e di efficienza delle proprie strutture. (cfr doc. 3 parte convenuta CP_1
In via generale e in punto di diritto, secondo la tradizionale impostazione,
«L'obbligo di custodia e la correlativa responsabilità verso i terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 2051 c.c., non vengono meno per il proprietario dell'immobile concesso in locazione, permanendo in capo al medesimo un effettivo potere di controllo dell'immobile locato finalizzato a vigilare sullo stato di conservazione delle strutture edilizie e degli impianti» (in termini Cass. 28.5.1992 n. 6443 Cass. 22.07.1987 6407 Cass. 04.07.1987
5855 Cass 19.12.1986 n.7727. Tribunale Milano, 01.07.2004)
Tale rigoroso orientamento, sebbene oggetto di parziale rivisitazione nel valorizzare ulteriormente la sfera del concessionario (cfr ad esempio in materia di concessioni demaniali Cass. 20/10/2016 , n.21221 in cui viene correttamente circoscritta la responsabilità dell'ente proprietario) non consente tuttavia nel caso di specie di escludere, nei confronti di terzi, la responsabilità del sulla base del rapporto concessorio CP_1 intercorso.
A questo proposito, infatti, sebbene il citato contratto di concessione prevedesse specifici ed espliciti obblighi di pulizia del fondo vasca a carico della società di gestione ( cfr art. 12 lett. l) la pulizia del fondo vasca con apposita macchina ed alla pulizia nel corso del rinnovo dell'acqua della vasche da nuoto con impiego di idoneo prodotto sterilizzante”) nonché più in generale la responsabilità circa la concreta gestione del servizio (cfr anche artt. 2 e 9), tuttavia riconosceva comunque al un potere latu CP_1 sensu di controllo e vigilanza, ad esempio, mediante l'assenso all'affidamento a terzi di taluni servizi (art. 8 c.8 e 9 ovvero art. 9) nonché una precisa responsabilità sugli elementi strutturali (costituendo, quest'ultimo elemento, profilo che differenzia la fattispecie in esame da quella di concessione dei beni demaniali relativi alle spiagge, in cui il concessionario è titolare di diritto sulle opere costruite e assume sulle stesse nonché sulla gestione un potere gestorio maggiormente significativo).
pagina 13 di 29 In ragione di quanto esposto, sul punto, nei confronti della sig.ra , sussiste la Pt_1 concorrente responsabilità del e della CP_1 CP_5
Al contrario, nei rapporti interni tra concedente e concessionario rileva, anzitutto la previsione di cui all'art. 18 secondo cui la responsabilità per danni a persone o cose all'interno dell'impianto natatorio era esclusivamente della concessionaria, con espressa indicazione della compagnia assicurativa da essa incaricata all'uopo; in secondo luogo, a fortiori, sulla base delle deduzioni della stessa attrice e della dinamica dell'evento (amplius nel successivo paragrafo) , risulta una prioritaria responsabilità della stessa concessionaria afferendo il sinistro, sul piano causale, proprio al difetto di gestione e non a deficit strutturali.
3.La fattispecie concreta
3.1. La dinamica dell'evento
Tanto premesso in punto di diritto, si ritiene accertata la dinamica dell'evento, nelle sue linee essenziali, così come dedotta da parte attrice.
In particolare, è stato provato che, in data 26.6.2022, alle ore 13.30 circa, l'attrice, che si trovava all'interno della struttura convenuta, entrava nella vasca della piscina (il cui livello d'acqua che si innalzava in modo progressivo dal bordo sino al centro) con i sig. ri e e scivolava a causa di uno strato di melma presente sul CP_9 Persona_2 fondo della vasca, la cui acqua era torbida, e, nonostante il fatto che durante la caduta la sign. ra tentasse di evitarle l'urto afferrandole il capo, cadeva;
parimenti CP_9 comprovato che, a seguito della caduta, riportava lesioni alla caviglia destra.
La circostanza dell'attrice in piscina, oltre che non contestata, risulta comprovata dallo scontrino di ingresso ritualmente depositato (cfr. doc. 1)
Le allegazioni dell'attrice sulla dinamica della caduta, invero puntuali e prive di contraddizioni, risultano anzitutto confermate dalle dichiarazioni rese dai testimoni che, trovandosi il giorno stesso in prossimità del luogo del sinistro e vicino alla danneggiata, vedevano personalmente la sig. ra cadere e prestavano soccorso. I tre testimoni, sig. Pt_1 ri , e hanno confermato in modo univoco la dinamica del fatto ovvero Pt_1 Per_2 Tes_3 la caduta della ricorrente a seguito di scivolamento all'interno della vasca della piscina per pagina 14 di 29 via del fondo melmoso con acqua torbida ( “1. Confermo la circostanza e la CP_9 caduta;
ero di fianco a lei;
anch'io andavo in piscina;
andavamo insieme;
quella volta sì.
2. Confermo la prima parte del capitolo. Confermo la seconda 3. Confermo;
era la vasca dei bimbi, l'acqua arrivava alla caviglia;
la teste indica la vasca sub doc. 2 identica a sub doc. 2 a 4. Confermo;
ADR il fondo era scivoloso;
non era la prima volta che era scivoloso;
è scivoloso anche quest'anno; ADR intorno c'è il giardino , a giugno c'è molta gente e quindi la terra può essere stata trasportata con i piedi;
ADR l'acqua era di 15 centimetri e torbida;
non ricordo se vedevo il fondo;
non ricordo di vaer focalizzato
l'acqua sul fondo;
5. Confermo che non vi erano segnalazioni di pericolo circa la scivolosità della vasca;
ADR ad oggi non ci sono segnali;
ADR all'ingresso non c'erano della piscina piastrelle;
c'erano pallini antiscivolo ma c'era anche melma e si scivolava.”;
AN VE “1.Confermo; io mi trovavo in loco stavo arrivando dal bar interno alla struttura e ho visto che la sig.ra è scivolata appena entrata;
io mi sono accorta Pt_1 della gravità perché infermiera;
ADR stavo arrivando dal bar con la sorella dell'attrice, eravamo già a ridosso della piscina 2. La sorella è intervenuta immediatamente per prendere la testa 3. Confermo;
l'acqua era bassa;
era piscina per bambini, l'acqua arrivava alla caviglia 4. L'acqua era sporca e il fondo scivoloso;
non ricordo se riuscivo a vedere il fondo, ma stavo scivolando anch'io; non ricordo se sotto ci fosse melma o altro;
ADR non ricordo la composizione del fondo, ero entrata lì per la prima volta solo per aiutare .
5.Non c'erano segnalazioni di pericolo;
successivamente non sono più Pt_1 andata in piscina.” e “1. Confermo;
io ero dietro con mia amica Persona_2 Per_3 verde mentre mia moglie stava entrando con sua sorella 2. Confermo;
ho assistito alla dinamica 3. Confermo, eravamo all'inizio della vasca 4. L'acqua non era limpida;
quando mi sono avvicinato a mia moglie ho sentito che era scivolosa la parte circostante;
il fondo non era piastrellato;
c'erano rivestimento di piscina;
ignoro la composizione.
5. Non
c'erano segnalazioni di scivolosità; non ci sono più tornato.”)
In secondo luogo, pur in disparte le recensioni negative relative al centro natatorio
(che, al più possono assumere un valore meramente indiziario) la circostanza del fondo torbido e melmoso, può essere desunta, secondo una valutazione probabilistica basata su pagina 15 di 29 criterio di ragionevolezza dalle foto prodotte da cui si evince come la piscina fosse inserita all'interno di giardino con conseguente rischio di introduzione nell'acqua di terra (cfr doc.
2)
In terzo luogo, i danni fisici lamentati sono compatibili con l'anamnesi eseguita dal refertante (doc. 3 di parte attrice, relazione di soccorso msb), in base al quale la caduta procurava all'attrice una “frattura del malleolo peroneale con diastasi della pinza malleolare tibio-tarsica della caviglia destra”; dopo il ricovero, l'attrice veniva operata in data 28.6.2022 per riduzione e sintesi della frattura con placca e viti, doccia gessata per 25 giorni e prognosi di 60 giorni;
la compatibilità causale delle lesioni subite dall'attrice con la dinamica dell'evento, è stata altresì confermata, dal consulente tecnico incaricato, in risposta sui quesiti relativi alla natura e all'entità dei danni subiti dalla perizianda:
“L'attuale allegata soggettività, ampiamente suffragata dai sopracitati accertamenti diagnostici, con gli evidenti sostanziati equivalenti funzionali, stante l'obiettività riscontrata, trova relazione causale con l'evento in oggetto.” (cfr. pag. 8 CTU).
Infine, rileva la condotta processuale di entrambi i convenuti sui quali, a fronte della puntuale ricostruzione dell'attrice della dinamica dell'evento, supportata dagli elementi probatori e indiziari indicati, gravava l'onus probandi dell'esistenza di un caso fortuito idoneo a recidere il nesso causale che legava l'evento generativo del danno con la res.
A riguardo risulta particolarmente significativa che la parte convenuta
[...]
(la quale deve essere ritenuta Controparte_6 responsabile unitamente all'altro convenuto nei confronti Controparte_1 dell'attrice per il sinistro in ossequio alla giurisprudenza citata sub 1, in quanto concessionaria e custode della res al momento del verificazione del danno ed in base al summenzionato contratto di concessione,) ritualmente evocata in giudizio, non si sia costituita restando contumace;
tale condotta processuale impedisce una ricostruzione alternativa delle circostanze come dedotte dalla ricorrente. A riguardo, infatti, il preferibile orientamento, in giurisprudenza e dottrina, pur escludendo effetti automatici, precisa come la contumacia “possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento
pagina 16 di 29 del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma 2)” (In termini Cass.
29.03.2007, n. 7739; nello stesso senso Cass., 20.02.2006, n. 3601) secondo cui “la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda…costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio
1985 n. 4301)”; (nello stesso senso Cass.
6.2.1998 n. 1293).
In ragione di quanto esposto, coerentemente con la preferibile e recente giurisprudenza di merito, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte del convenuto, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, il ricorso già conteneva nel suo corpo un'esposizione dei fatti ed un'elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio analitiche: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore (Trib. Bari, 15.07.2015, n. 3275 Trib. Roma,
04.10.2017, n. 8040 Trib. Roma, 04.04.2017, n. 3223; Trib. Roma, 28.05.2016, n. 10898;
Trib. Genova 20.1.2016 n. 209; Trib. Napoli, sez. lav., 05.11.2012, n. 27275).
Parimenti, lo stesso convenuto a riguardo, pur costituito, non ha offerto CP_1 una puntuale ricostruzione alternativa in ordine alla dinamica, valorizzando viceversa ulteriori profili (pur rilevanti e oggetto di esame nel prossimo paragrafo) afferenti alla condotta della danneggiata
In ragione di quanto esposto, a fronte della dimostrazione positiva del nesso causale tra la cosa e il danno, nonché di puntuale allegazione circa elementi causativi del danno , né il né la società New Operatore hanno dimostrato la sussistenza di caso fortuito, CP_1 ovvero hanno fornito una ricostruzione alternativa dei fatti dedotti da parte ricorrente e, quindi, un'adeguata prova estintiva del nesso eziologico e liberatoria dalla responsabilità per caso fortuito.
3.2.Il concorso di colpa della parte attrice
pagina 17 di 29 Tanto premesso in ordine alla responsabilità ex art. 2051 della
[...]
e del si sottolinea che, alla luce degli elementi Controparte_6 CP_1 emersi dall'istruttoria, si evince una condotta colposa della ricorrente valutabile ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c.
In via preliminare e sul piano processuale, si evidenzia come, in adesione al preferibile orientamento giurisprudenziale, il concorso di colpa, in fattispecie analoghe a quella in esame, può essere rilevato ex officio pur senza attivare il contraddittorio e senza incorrere nel vizio di ultra petizione;
come precisato dalla Cassazione infatti “tale vizio ricorre solo quando il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato;
mentre al di fuori di tali specifiche previsioni il giudice, nell'esercizio della sua potestas decidendi
(anche riguardo alla interpretazione della domanda), resta libero non solo d'individuare
l'esatta natura dell'azione di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma anche di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la presenza o la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa della parte, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (Cass. 20/08/2003, n.
12265; Cass. 22/03/2007 n. 6945). (in termini con giurisprudenza citata Cass. 06.03.2020,
n. 6383).
In ragione di quanto esposto è quindi consentito (rectius è doveroso) tenere conto di elementi che caratterizzano e incidono sui profili della pretesa risarcitoria della parte attrice, qualora emersi in giudizio;
nella fattispecie in esame tali elementi sono stati puntualmente eccepiti da parte convenuta CP_1
A tale proposito, in punto di fatto, giova sottolineare lo stato e la condizione dei luoghi al momento dell'evento, in ragione del quale l'attrice poteva avvedersi del fatto che l'acqua non fosse limpida, ma torbida
Risulta provato in particolare, in quanto debitamente indicato negli scritti difensivi della sig. ra e confermato dalle testimoni escusse, che l'evento lesivo si verificava Pt_1
pagina 18 di 29 alle ore 13.30 circa del 26.6.2022; pertanto, poiché non emerge dagli scritti difensivi e dalle testimonianze che quel giorno il tempo fosse piovoso o nuvoloso (circostanze peraltro presuntivamente da escludere stante la presenza in piscina all'aperto), si deve ritenere che vi fosse, essendo piena estate, una condizione di luce naturale sufficiente a consentire all'attrice di poter vedere bene che l'acqua della piscina fosse torbida.
I testimoni e che si stavano immergendo nella piscina assieme Pt_1 Per_2 all'attrice, inoltre, restavano in equilibrio;
tale circostanza, almeno in via presuntiva, deve far ritenere che, pur essendo presente del materiale melmoso sul fondo della piscina, questa non fosse connotato da un grado di scivolosità tale da rendere impossibile il mantenimento dell'equilibrio in acqua.
A questo proposito, infatti, secondo un canone di affidamento, non si ritiene esigibile, sempre e comunque, una vigilanza e un controllo attento e continuativo dell'acqua (soprattutto se durante la giornata molti bagnanti entrano ed escono di continuo dalla vasca) in una struttura sportiva pubblica, oggetto di gestione da parte di società specializzata privata e, in via presuntiva, di regolare manutenzione.
Le circostanze sopra evidenziate consentono quindi di ritenere sussistente una condotta colposa della danneggiata;
tale condotta, sebbene sia rilevante e significativa nella dinamica causale dell'evento, si ritiene incidente in modo minoritario nella causazione del sinistro, e, segnatamente, nella misura pari al 40%, risultando imputabile alla società convenuta sul piano eziologico il restante 60% .
Si perviene ad una valutazione maggioritaria della responsabilità dell'ente gestore, malgrado profili colposi della condotta della sig. ra , in quanto la caduta era Pt_1 comunque significativamente agevolata dalla melma presente sul fondo della vasca, condizione di degrado tanto più grave se si considera che interessava una vasca utilizzata abitualmente dai frequentatori dell'impianto; il deficit di custodia e cura risulta quindi elemento prioritario, sul piano eziologico, nella causazione del sinistro, rispetto alla disattenzione, della;
in altri termini, sul punto, si riconosce il prius logico e causale Pt_1 del sinistro nel carente rapporto di custodia della società convenuta, non essendo configurabile né una condotta colposa della danneggiata assorbente in modo prevalente la pagina 19 di 29 inamica causale né a fortiori un caso fortuito idoneo a elidere il nesso causale.
In secondo luogo, come esposto, sia pure evidenziando il deficit di attenzione, è bene rimarcare il generale principio di affidamento che la persona ripone nella gestione della struttura.
4. Il danno subito dalla sig.ra Parte_1
E' stato altresì comprovato da univoca e rilevante documentazione proveniente da struttura sanitaria pubblica, come, a seguito del sinistro, la sig.ra veniva Parte_1 trasporta presso l'Ospedale S. Carlo Borromeo ove, a seguito di plurimi accertamenti, le veniva diagnosticata “una frattura del malleolo peroneale con diastasi della pinza malleolare tibio-tarsica della caviglia destra”; parimenti comprovato che in data 28.6.2022 veniva operata “per riduzione e sintesi della frattura con placca e viti, doccia gessata per
25 giorni e prognosi di 60 giorni” (doc. 3 di parte attrice).
Risulta quindi dimostrato, il nesso di causalità tra il sinistro e il danno fisico come lamentato.
A quest'ultimo proposito, è stata disposta CTU medico legale;
l'elaborato peritale, completo nelle valutazioni medico legali nonchè basato sull'intera documentazione medica e su visita della parte attrice , risulta particolarmente approfondito, Pt_1 caratterizzato da rigoroso iter logico motivazionale, ed è pertanto condivisibile nelle conclusioni.
La consulente, dopo un attento esame della documentazione in atti, citata in relazione, e un'analitica ricostruzione delle operazioni svolte, nonché a seguito di anamnesi generale e patologica risalente e prossima ha compiuto un esame obbiettivo della perizianda, precisando segnatamente: “normotipo in buone condizioni di salute. Altezza
166 cm , peso 119 Kg. Obesità grave (BMI 43). Destrimane. Arto inferiore destro: arto normoatteggiato, normoconformato. Marcata ipomiotrofia della muscolatura dell'arto inferiore destro con minus di 4 cm alla coscia e 1 cm alla sura. Ginocchio fresco e asciutto con articolarità completa. Tibiotarsica pastosa con plus perimetrico di 2 cm. Cicatrice in sede malleolare esterna di 9,5 cm lineare, non aderente ai piani sottostanti, lievemente disestesica. Lieve dolore alla pressione in sede malleolare esterna. Riduzione ai gradi
pagina 20 di 29 estremi della flessione plantare e riduzione di ½ delleinclinazioni. Accosciamento ridotto di
½ a destra. Possibile carico su punte e talloni, anche se mal tollerato a sinistra.
Deambulazione nella norma senza ausili.” (sic relazione pag. 8)
La consulente, in ordine all'anamnesi attuale, ha sottolineato: “Attualmente lamenta gonfiore serotino alla caviglia destra, algie specie meteodipendenti, impossibilità ad indossare scarpe col tacco e necessità di utilizzo di calzature comode – scarpe da ginnastica -, difficoltà alla deambulazione su terreni disconnessi e dolore dopo circa 30 minuti di percorrenza di strade asfaltate, difficoltà a scendere le scale, impossibilità alla corsa.” (sic relazione pag. 6)
La CTU, in risposta al quesito inerente a quali fossero la natura, l'entità e la causa delle lesioni ha dichiaratoia: “Nell'evento del 26.06.2022, riportò un Parte_1 trauma contusivo distorsivo della tibiotarsica destra produttivo di frattura spiroide scomposta del malleolo peroneale con ampliamento dell'interlinea articolare tibio- peroneoastragalica. Per tale motivo è stato necessario ricovero ospedaliero, intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura con placca e viti e seguente periodo di immobilizzazione e di successivo recupero funzionale. […] L'attuale allegata soggettività, ampiamente suffragata dai sopracitati accertamenti diagnostici, con gli evidenti sostanziati equivalenti funzionali, stante l'obiettività riscontrata, trova relazione causale con l'evento in oggetto.” (sic relazione pagg. 7 ed 8)
La consulente ha così quantificato i danni dell'attrice all'esito dell'evento:
“Visionata la documentazione prodotta, tenuto conto di quanto riferito dalla Sig.ra in occasione della visita peritale, visitata la sunnominata, sentiti i Parte_1
Consulenti delle Parti, si risponde di seguito ai quesiti posti dall'Illustrissimo Sig. Giudice:
• Nell'evento del 26.06.2022, riportò un trauma contusivo distorsivo Parte_1 della tibiotarsica destra produttivo di frattura spiroide scomposta del malleolo peroneale con ampliamento dell'interlinea articolare tibio-peroneo astragalica. Per tale motivo è stato necessario ricovero ospedaliero, intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura con placca e viti e seguente periodo di immobilizzazione e di successivo recupero funzionale. • Il decorso della malattia traumatica fu pertanto contraddistinto da un
pagina 21 di 29 periodo di ospedalizzazione e di immobilizzazione della caviglia destra con tutore, seguito da un periodo di recupero funzionale. Si stima pertanto in 3 giorni (tre) la durata della inabilità temporanea assoluta, in 25 giorni (venticinque) la durata della inabilità temporanea parziale al 75%, in 15 giorni (quindici) la durata della inabilità temporanea parziale al 50% e in ulteriori 15 giorni (quindici) la durata della inabilità temporanea parziale al 25%. • Per ciò che concerne le attività di vita quotidiana, si ritiene che la
Sig.ra abbia presentato una limitazione nell'utilizzo dell'arto inferiore Parte_1 destro a motivo della frattura del malleolo peroneale e del successivo intervento di osteosintesi seguita da immobilizzazione. E' pertanto stimabile un consequenziale grado di sofferenza psicofisica, di 3/5 in una scala da 1 a 5 (Tabella sofferenza morale temporanea: iter clinico sino a 3 mesi, analgesici maggiori per os, tutore semirigido (es. ginocchiera), gesso o apparecchio equivalente, chirurgia ospedalierain anestesia loco-regionale, rinunce quotidiane medio-alte) “Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente” di , .” (sic relazione pagg. 7 ed 8) Per_4 Persona_5 Persona_6
Per ciò che concerne i postumi permanenti la CTU ha accertato che: “L'attuale allegata soggettività, ampiamente suffragata dai sopracitati accertamenti diagnostici, con gli evidenti sostanziati equivalenti funzionali, stante l'obiettività riscontrata, trova relazione causale con l'evento in oggetto. Attualmente residuano una ipomiotrofia della muscolatura dell'arto inferiore destra, limitazione algica dei movimenti della flessione plantare e delle inclinazioni, impossibilità all'accosciamento completo, nonché una cicatrice in sede malleolare esterna. Tali esiti di carattere permanente sono da ritenersi stabilizzati. Si ritiene pertanto che sussistano postumi permanenti rappresentati da un danno biologico, a seguito dell'evento lesivo del 26.06.2022, stimabili nella misura del 5%
(cinque) (“Linee Guida” SIMLA;
ed Altri “Guida alla valutazione Controparte_12
Medicolegale dell'Invalidità Permanente”). E' stimabile un grado di sofferenza psicofisica permanente, di 1/5 in una scala da 1 a 5 (Tabella sofferenza morale permanente: occasionale supporto da parte di erzi per le AVQ, sporadica terapia analgesica, nessuna necessità di presidi sanitari, evidenza della menomazione occasionalmente percepita da terzi, minimi patemi per le rinunce nella vita) “Guida alla valutazione medico-legale
pagina 22 di 29 dell'invalidità permanente” di , . • Spese mediche Per_4 Persona_5 Persona_6 congrue agli atti per un ammontare di 1234,08€.” (sic relazione pag. 8)
La consulente ha invece escluso univocamente l'esistenza di ripercussioni sulla capacità lavorativa della danneggiata, precisando a riguardo come vi sia una: “Non incidenze sulla capacità lavorativa specifica.” (sic relazione pag. 9)
Avverso l'elaborato peritale come sopra esposto, non sono state presentate osservazioni da parte dei ctp, risultando quindi la quantificazione del danno condivisa ed accordata con i ctp stessi.
Venendo all'individuazione dei parametri di quantificazione del danno, si premette che, trattandosi di lesioni micropermanenti non derivanti da sinistro stradale o da attività medico-clinica e mancando altri criteri stabiliti dalla legge, non essendo applicabile la tabella del DPR n. 12 del 13/01/2025, il danno biologico deve essere liquidato in base alle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano, nell'ultima edizione disponibile. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, dette Tabelle assumono “vocazione nazionale” e si riconosce ad esse “il valore, per la giurisprudenza di questa Corte, da ritenersi equo” (in termini Cass.
7.6.2011 n.
12408); recentemente, tale principio è stato ulteriormente sottolineato evidenziando come le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una "vocazione nazionale", in quanto “recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3
Cost., comma 2, questa Corte è pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., delle lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%)” (in termini recentemente Cass. 20.5.2015 n. 10263; Cass. 25.02.2014, n. 4447).
Vieppiù, anche la giurisprudenza di legittimità più recente ha ribadito l'opportunità dell'utilizzo delle Tabelle di Milano nella determinazione del danno non patrimoniale (cfr.
Cass. 19.12.2019 n. 33770 secondo cui "costituisce affermazione oramai costante di questa
Corte quella che il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il
pagina 23 di 29 Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione").
Tanto premesso, ritenuta corretta la valutazione operata dal consulente del giudice, non contestata dai consulenti di parte, per quanto attiene al danno biologico permanente, e tenendo conto dell'età della danneggiata, sig. ra non già al momento dell'incidente, Pt_1 ma, secondo il preferibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 27.5.2019,
n. 14364 secondo cui "nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza" da ultimo, Cass. 7.2.2017, n. 3121;
Cass. 21.6.2013, n.10303.) al momento della conclusione del periodo dell'invalidità temporanea, ovvero 54 anni (essendo la nata il [...], risultando avvenuto Pt_1
l'incidente in data 26.6.2022 e ultimata l'inabilità temporanea, stimata in 58 giorni, in data
23.8.2022) l'importo economico in termini risarcitori risulta pari a € 8.000,00 in base alle
Tabelle maggiormente aggiornate al 2024.
Deve rilevarsi che l'importo liquidato per il danno permanente altro non è che il valore monetario tabellare che tiene conto sia del danno biologico/dinamico-relazionale
(voce A) che della sofferenza morale soggettiva interiore (voce B), sofferenza che può ritenersi nella specie presuntivamente provata (almeno nei termini sufficienti ad integrare la tabella) in ragione dell'accertamento di un grado di sofferenza psico-fisica relativamente modesto ma coerente con il danno biologico riconosciuto, nonché delle ulteriori problematiche, sebbene non particolarmente rilevanti, riportate in CTU.
In relazione all'invalidità temporanea, l'ammontare risarcitorio, computato sulla base dell'importo pari a € 115,00 al giorno è pari alla somma complessiva di € 3.795;
(invalidità temporanea assoluta al 100%: 3 giorni per un totale di € 345; Invalidità temporanea parziale al 75%: 25 giorni per un totale di € 2.165,25; Invalidità temporanea parziale al 50%: 15 giorni per un totale di € 862,50; Invalidità temporanea parziale al 25%:
15 giorni per un totale di € 431,25), in ossequio a quanto indicato dal CTU.
Con riferimento al danno biologico temporaneo, in ragione della peculiare sofferenza soggettiva riconosciuta, superiore alla media, in via equitativa, viene pagina 24 di 29 riconosciuto un incremento del 5% sull'importo riconosciuto;
pertanto, l'ammontare risarcitorio per il danno biologico temporaneo risulta pari € 3.984,75.
Conseguente, può dunque riconoscersi a , per il danno non Parte_1 patrimoniale occorso in data 26.6.2022, la somma di € 11.984,75 (di cui €8.000 per il danno biologico permanente ed € 3.984,75 per il danno da invalidità temporanea). Alla cifra va aggiunta la somma riconosciuta come congrua dal CTU a titolo di danno patrimoniale (spese mediche) di € 1.234,08; in definitiva all'attrice può riconoscersi un complessivo importo risarcitorio pari ad € 13.218,83.
L'importo indicato deve essere ridotto in misura proporzionale alla percentuale di responsabilità imputabile all'attrice nella causazione del sinistro, pari al 40%. Pertanto, resta a carico della società convenuta il minore importo di € 7931,3 come riferibile alla violazione dell'obbligo di custodia su di essa gravante ex art. 2051 c.c.
Al fine di individuare il quantum effettivo ad oggi oggetto di risarcimento è necessario, in via preliminare, operare una devalutazione al momento del sinistro
(26.6.2022); la somma ottenuta (€ 7.523,16), parametrata al momento del sinistro, deve essere poi, a sua volta, oggetto di rivalutazione, unitamente a maturazione di interessi, fino al momento dell'attualità, in quanto oggetto di risarcimento e quindi costituente debito di valore: a quest'ultimo proposito, come rilevato da giurisprudenza di Cassazione è necessario reintegrare pienamente “il valore del bene perduto (danno emergente) da un lato, ed il corrispettivo del mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene predetto” (cfr. Cass. n. 1712 del 17.02.1995 e, successivamente, Cass. 21.06.2012 n.
10300 secondo cui “in virtù del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, gli interessi legali devono essere riconosciuti sull'intera somma devalutata alla data dell'infortunio ed anno per anno rivalutata sino alla data della pronuncia impugnata” (Cass. n. 18445 del
19.09.2005). In ragione di quanto esposto, in termini monetari, all'esito delle operazioni di rivalutazione unitamente al calcolo di interessi, l'importo oggetto di risarcimento a beneficio dell'attrice, , e a carico della società convenuta e del Pt_1 CP_5
, risulta pari ad € 8953,11, oltre interessi nella misura Controparte_1 legale dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
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5. Il rapporto tra i convenuti
Entrambi i convenuti in solido, come esposto, sono tenuti al pagamento nei confronti della danneggiata.
Nei rispettivi rapporti interni, a fronte di specifica domanda di manleva come formulata dal è comunque tenuto a manlevare e tenere indenne il CP_1 CP_5 di quanto l'ente sarà tenuto a corrispondere all'attrice: si perviene CP_1 all'accoglimento della domanda manleva per i motivi sopra esposti circa l'esclusione di responsabilità del proprietario nei confronti dei terzi, come pattuita in sede contrattuale con il concessionario (art. 18) nonché in quanto il sinistro era comunque riconducibile sul piano causale a problematiche strictu sensu di manutenzione ordinaria che determinavano il carattere non limpido dell'acqua.
Rileva sul punto inoltre quanto sopra esposto sulla contumacia di CP_5
6.Le spese di giudizio
In ordine alle spese legali, si sottolinea che la formulazione dell'art. 92 c.p.c. consente la compensazione, totale o parziale delle spese anche nel caso di “soccombenza reciproca” ; risulta meritevole di adesione il maggioritario orientamento secondo cui “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica – anche in relazione al principio di causalità – nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (
Cass.n. 20888/2018)”. (in termini recentemente con giurisprudenza citata Cass 30.11.2021
n. 37652(Cass. SS.UU. 31.10.2022, n. 32061).
Il citato orientamento è meritevole di adesione ad avviso del Tribunale sia in quanto risulta maggiormente aderente al contenuto sostanziale e alla ratio della disposizione ex art. 92 c.p.c., non limitata ad una nozione restrittiva di soccombenza, sia in quanto rispondente ad una logica di bilanciamento e riparto delle spese legali in modo rispondente all'esito effettivo della controversia, tenuto conto in modo complessivo del petitum di parte attrice.
pagina 26 di 29 Tanto premesso in via generale, nella fattispecie in esame si evidenzia come, pur accogliendo la domanda attorea, da un lato sia stato riconosciuto un significativo concorso di colpa e dall'altro riconosciuto un valore inferiore per il danno subito, tanto da ridurre significativamente l'importo risarcitorio (originariamente pari a €17.891,28) .
Sussistono pertanto i presupposti per una compensazione al 40% restando addebitato il restante 60% sui convenuti, soccombenti e obbligati al pagamento.
I compensi professionali sono liquidati ex DM55/2014 (come modificato da DM
147/2022) per cause di valore compreso € 5.201 ed € 26.000,00 (valore effettivo della controversia), applicando il parametro medio per le fasi di studio, introduttiva, e istruttoria ed il parametro minimo per la fase decisoria, in quanto prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate, risultando quindi astrattamente pari a € 4.227,00 e oltre spese generali al 15% iva e cpa , da addebitare fino a €2.536,2 sui convenuti, nonché ai costi del contributo unificato e imposta di bollo da rifondere interamente.
In relazione al rapporto tra e viceversa, le spese legali sono CP_1 CP_5 addebitate su quest'ultimo in quanto soccombente ex art. 91 c.p.c.
In relazione al rapporto tra e le spese sono Controparte_2 CP_1 addebitate su parte convenuta che aveva determinato il suo ingresso in giudizio CP_1 con l'evocazione di terzo, pur rinunciando alla relativa domanda in corso di giudizio.
La rinuncia alla domanda implica necessariamente, in assenza di accordo la condanna alle spese ex art. 306 c.p.c.
A fortiori incidentalmente , ma rilevante sul piano motivazionale in merito alla decisione sulle spese, si rileva assorbente, tra i plurimi profili di contestazione relativi all'operatività della polizza sollevati dalla terza chiamata, l'eccezione di decadenza;
a riguardo, è stato puntualmente dedotto e documentato che la prima denuncia del sinistro era inviata dal legale in data 02 agosto 2023 mentre l'invito alla negoziazione il successivo
18 ottobre 2023 (doc.9 e 6 fasc. attrice); parimenti, il provvedeva alla denuncia del CP_1 sinistro solo il 25 gennaio 2024 (doc. 3 fasc. Italiana); orbene il significativo decorso del tempo determinava non solo la palese e grave violazione dei termini temporali previsti in sede contrattuale , ma anche l'impossibilità di tutelare adeguatamente la proprioa posizione pagina 27 di 29 ; a fotiori, sul punto, la denuncia avveniva allorquando era già stato avviato il procedimento civile, preludendo la possibilità di trovare soluzioni transattive.
Analogamente i costi della CTU medico legale, già liquidati con separato decreto, sono addebitati sui convenuti in solido e su nei rapporti internoi ferma CP_5 restando la solidarietà nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I) accoglie, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, la domanda di parte attrice (c.f. ) e, per l'effetto, condanna, in solido, il Parte_1 C.F._1
(p.iva ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_6
(CF: ) al pagamento di € 8953,11 nei confronti di
[...] P.IVA_2 Pt_1
, oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza fino al
[...] soddisfo;
- II) condanna altresì in solido parte convenuta Controparte_6
e il a rimborsare alla parte attrice
[...] Controparte_1
il 60% delle spese di lite, che si liquidano in € 268,00 per spese ed € Parte_1
2536,2 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
- III) condanna altresì parte convenuta Controparte_6
a tenere indenne e manlevare il di quanto
[...] Controparte_1 queswti sarà tenuto a corrispondere a parte attrice all'esito del presente Parte_1 giudizio, anche a titolo di rimborso di spese legali e CTU;
IV)) condanna altresì parte convenuta Controparte_6
a rimborsare alla parte le spese di lite, che si
[...] Controparte_1 liquidano in € 4227 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
-V) condanna altresì parte convenuta . a rimborsare Controparte_1 alla terza chiamata Controparte_7
pagina 28 di 29 o brevemente (C.F. Controparte_3 Controparte_4
) le spese di lite, che si liquidano in € 4227 per compensi professionali, P.IVA_3 oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
-VI) addebita in via definitiva le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, su parte convenuta contumace Controparte_6
e sul .
[...] CP_1 Controparte_1
Pavia, 10 dicembre 2025
Il Giudice
RE CA
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