Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/04/2026, n. 3394
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Decreto cautelare 27 marzo 2025
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Ordinanza cautelare 16 aprile 2025
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Ordinanza collegiale 16 dicembre 2025
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Rigetto
Sentenza 30 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione artt. 99 e 112 c.p.c. e 2907 cc. e art. 34 c.p.a. - Vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata - Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Violazione del principio di separazione dei poteri

    Il Collegio non ravvisa nessuna ultrapetizione, né sconfinamento nel merito amministrativo né violazione del precedente giudicato. L'ordinanza demolitoria è un provvedimento vincolato che richiede la descrizione dei fatti riscontrati e il richiamo delle norme violate, requisiti minimi presenti nell'atto impugnato. La giurisprudenza è pacifica sul fatto che sbancamenti di terreno per usi diversi da quelli agricoli necessitano di permesso a costruire in quanto incidono sull'assetto urbanistico del territorio.

  • Rigettato
    Violazione art. 88 della legge provinciale n. 9/2018 e contraddittorietà manifesta tra le determinazioni del Comune di Perca

    La prima CILA del 2021 prevedeva interventi minori rispetto a quelli realizzati. La nuova istruttoria ha motivato sulla consistenza dell'intervento e sulla norma urbanistica applicabile, senza incorrere nei vizi lamentati né violare il giudicato. L'abuso edilizio va valutato nella sua unitarietà.

  • Rigettato
    Violazione art. 88, legge provinciale n. 9/2018 e violazione/elusione del giudicato di cui alla sentenza n. 249/2023

    La nuova istruttoria ha ovviato al difetto di motivazione evidenziato dal TRGA, fornendo una perizia tecnica che descrive le difformità urbanistiche riscontrate e costituisce l'impianto motivazionale dell'ordinanza impugnata. Il riferimento alla precedente CILA del 2021 costituisce un obiter dictum.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. r), D.P.P. n. 24/2020

    Il motivo è inammissibile per genericità e infondato nel merito. Il progetto originario rispettava il rapporto di pendenza e la scarpata aveva già pendenza maggiore. La violazione dell'art. 2, lett. r) del D.P.P. n. 24/2020 non è un motivo nuovo ma una specificazione del motivo di illegittimità che doveva essere esplicitato. Il rapporto di pendenza si applica anche nel caso di specie, non solo per scarpate ex novo.

  • Rigettato
    Violazione distanze legali e consenso dei confinanti

    L'ordinanza di demolizione non si fonda sulla violazione delle distanze, ma sulla violazione delle norme edilizie relative al rapporto di pendenza e sull'esecuzione di interventi al di fuori della linea di massima edificazione in assenza di titolo abilitativo. Il consenso dei confinanti non è sufficiente a rendere compatibile l'intervento.

  • Rigettato
    Violazione artt. 3, 41 e 97 Cost. e eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, illogicità manifesta

    L'art. 21, comma 3 della legge provinciale 9/2018 demanda espressamente al regolamento di esecuzione l'emanazione di norme in materia edilizia. Non si ravvisa contrasto con la riserva di legge costituzionale. Le norme disciplinano l'attività edilizia senza incidere direttamente sulla proprietà privata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/04/2026, n. 3394
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3394
    Data del deposito : 30 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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