Decreto cautelare 27 marzo 2025
Ordinanza cautelare 16 aprile 2025
Ordinanza collegiale 16 dicembre 2025
Rigetto
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/04/2026, n. 3394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3394 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03394/2026REG.PROV.COLL.
N. 02544/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2544 del 2025, proposto da
EX AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Ivo Formigaro e Lukas Harder, con domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta in Roma, viale Parioli 98;
contro
Comune di Perca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Christof Baumgartner, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federica Scafarelli in Roma, via Giosuè Borsi n. 4;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati EXandra Roilo, Jutta Segna, Lukas Plancker e Shida Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consiglio dei Comuni, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A., Sezione Autonoma di Bolzano, n. 16/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Perca e della Provincia Autonoma di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 la Cons. RU IN e uditi per le parti gli avvocati Ivo Formigaro, Federica Scafarelli, quest’ultima in dichiarata delega dell'avvocato Christof Baumgartner e Domenico Laratta per delega dell'avvocato Jutta Segna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. L’odierno appellante chiede la riforma della sentenza del TRGA – Sezione Autonoma di Bolzano n. 16/2025 che ha rigettato il ricorso dal medesimo proposto per l’annullamento:
- del provvedimento del Sindaco del Comune di Perca del 9 febbraio 2024 avente per oggetto “ Procedimento amministrativo per lavori di costruzione eseguiti senza titolo nell’area esterna dell’edificio nella zona di recupero B2 a Vila Di Sotto sulla p.ed. 778, por. mat. 3, C.C. Perca – Richiesta di demolizione delle opere realizzate abusivamente”;
- della nota del Comune di Perca del 14 dicembre 2023 avente ad oggetto “ Avvio del procedimento amministrativo per opere eseguite senza titolo nell’area esterna dell’edificio nella zona di recupero B2 a Vila di Sotto sulla p.ed. 778, por. mat. 3, C.C. Perca – Richiesta di presa di posizione” e la richiamata relazione del geom. Ulrich Aichner d.d. 11 dicembre 2023;
- del D.P.P. 26 giugno 2020 n. 24, limitatamente all’art. 2, comma 1, lett. r), secondo periodo e della presupposta delibera della Giunta provinciale n. 429 del 16 giugno 2020 e intesa con il Consorzio dei Comuni formalizzata con note dell’8 giugno 2020 e 15 giugno 2020;
- ove occorra anche della relazione del geom. Aichner del 21 novembre 2023.
2. Le pregresse vicende in punto di fatto possono essere come segue sintetizzate:
Il ricorrente è comproprietario di un alloggio con area pertinenziale esterna situato al piano terra del complesso residenziale ubicato nel Comune di Perca (p.m. 3 - p.ed. 778, C.C. Perca), realizzato nel 2019.
Il terreno ricade in base al Piano Urbanistico comunale vigente in “ zona residenziale B2 – zona di completamento ” priva di vincoli paesaggistici.
L’area pertinenziale, che specificamente interessa, consiste in un giardino situato a livello dell’appartamento e una scarpata che si estende fino alla sottostante strada comunale Via Römer.
Nel 2021 il ricorrente eseguiva sulla scarpata lavori di trasformazione (riempimento) senza richiedere il preventivo titolo abilitativo e quindi senza parere geologico considerata la vulnerabilità dell’area.
Conseguentemente, il Comune di Perca ordinava la sospensione dei lavori dando avvio a un procedimento per l’emissione di ordinanza di rimessa in pristino in conformità al progetto originario.
Con nota dell’11 giugno 2021 il ricorrente dichiarava di voler ripristinare la pendenza della scarpata in conformità al progetto dell'architetto WI del 5 settembre 2019.
Pertanto, in data 6 luglio 2021 presentava al Comune di Perca un progetto in sanatoria, a mezzo di CILA, in cui prevedeva il ripristino della scarpata con soluzioni tecniche migliorative; in particolare prevedeva l’installazione di alcune file di vasche metalliche in acciaio corten al dichiarato fine di garantire la sicurezza e la stabilità del terreno.
In un primo momento l’amministrazione rilevava la carenza di documentazione essenziale.
Di seguito, il Comune contestava la non conformità del progetto a quanto autorizzato nel 2019, in punto di pendenza della scarpata, in tesi del ricorrente dovuta alla presenza di infrastrutture e altri motivi di natura tecnica evidenziati nelle relazioni tecniche.
Con documentazione integrativa del 13 agosto 2021 le difformità progettuali venivano eliminate.
Successivamente, dopo il ritiro della dichiarazione di fine lavori contenente dichiarazioni non veritiere in ordine al reale stato di attuazione del progetto, il medesimo presentava, sempre a mezzo di CILA, ulteriori versioni di progetti in sanatoria, sostanzialmente differenti dalla prima CILA e dal progetto originario, che di volta in volta venivano valutati negativamente dal Comune con i provvedimenti del 7 marzo, del 5 agosto e del 21 novembre 2022.
Nei suddetti progetti denegati, che nelle more venivano materialmente attuati (come emerge dalla relazione di sopralluogo del 21.12.2022 e relative riprese fotografiche – doc. 33 del Comune di primo grado), si prevedevano, con motivazioni sempre più pregnanti, le seguenti variazioni rispetto al progetto originario: (i) modifica della posizione delle vasche metalliche e eliminazione di una delle file originariamente previste; (ii) innalzamento del terreno a monte (circa 20-30 cm); (iii) aggiunta di un’ulteriore fila di vasche metalliche sul bordo superiore della scarpata.
Il provvedimento negativo del 21 novembre 2022 (ultima CILA) era stato impugnato con ricorso al TRGA di Bolzano il quale con la sentenza n. 249/2023 (passata in giudicato) lo aveva annullato per difetto di motivazione (nella sentenza si evidenziava testualmente: “… il provvedimento con il quale il Comune di Perca ha vietato la prosecuzione dei lavori disponendo la rimozione delle relative conseguenze [...] avrebbe richiesto una motivazione dettagliata e puntuale, con riferimento ai motivi concreti e fattuali che rendono inammissibili i lavori eseguiti, nonché l’indicazione precisa delle norme e delle disposizioni degli strumenti di pianificazione che il progetto presentato dal ricorrente viola ”).
Nel dicembre 2023, il tecnico comunale – al fine di poter adempiere ai rilievi del TRGA e concludere il procedimento - eseguiva una verificazione sulla compatibilità urbanistica delle opere eseguite redigendo una perizia tecnica nella quale dava atto delle seguenti criticità: “ Come risulta dalla documentazione fotografica del 21/11/2021 (vedi sotto), nella zona dell’originaria scarpata sono state installate delle vasche in acciaio corten e nella parte superiore della scarpata è stata riportata della terra, per cui è stata modificata l’originaria linea del terreno (v. tra l’altro foto 8, 9 e 11). Inoltre è stata ampliata la corte prevalentemente piana in direzione strada Romana e nella parte perimetrale della corona del terrapieno ci sono stati ulteriori riporti (v. sezione A-A del progetto non approvato del gennaio 2022).
Secondo il regolamento in materia edilizia, decreto del presidente della Provincia n. 24 del 26/06/2020 art. 2 lett. r), non si può superare una pendenza di 2:3 (altezza scarpata: distanza al piede della scarpata) quando si altera il profilo naturale.
Nel caso di specie, tale rapporto non è stato rispettato, rispettivamente è stato superato in modo significativo. L’ampliamento della corte pianeggiante si nota soprattutto in corrispondenza dei lucernari (originaria linea del terreno v. foto da 1 a 3 sopra e la nuova situazione, v. foto 8 e 11 sotto). La distanza fra il bordo esterno del lucernario e la corona della scarpata è nel frattempo notevolmente aumentata (v. anche foto 6); un’ulteriore sezione nell’area della parte finale di due o tre metri a est del lucernario fornirebbe una visione ancora più chiara della situazione.
Una tale sezione tuttavia manca fra gli elaborati progettuali.
Inoltre non vi è alcuna prova del rispetto della distanza legale dai confini a est, sud e ovest (v. tra l’altro foto 8, 9 e 10).
Secondo il regolamento in materia edilizia, decreto del presidente della Provincia n. 24 del 26/06/2020 art. 2 lett. r), le modifiche al terreno possono essere effettuate solo all’interno dei limiti di massima edificabilità definiti dal piano comunale Territorio e Paesaggio. Ai sensi dell’art. 16 delle norme di attuazione al piano regolatore del Comune di Perca, la distanza minima dai confini della zona di edilizia residenziale B2 — zona di completamento, in cui si trova l’immobile in questione, è di 5 metri.. ”.
Con provvedimento del 9 febbraio 2024, oggetto del presente giudizio, il Sindaco del Comune di Perca ordinava in merito ai lavori evidenziati nella relazione tecnica a firma del geom. Ulrich Aichner dell’11 dicembre 2023, non approvabili, la demolizione ai sensi dell’art. 88, comma 2 della L.P. del 10.7.2018, Nr. 9.
3. L’ordinanza demolitoria è stata impugnata avanti al TRGA di Bolzano deducendo la violazione di diverse disposizioni della legge provinciale n. 9/2018, dell’art. 2, lett. r) D.P.P. 24/2020, del Regolamento edilizio comunale e delle Norme di attuazione del PUC, dell’art. 1120 c.c., nonché eccesso di potere nelle varie forme sintomatiche, violazione dei principi di imparzialità, elusione di giudicato e difetto di motivazione.
4. All’esito del giudizio, il TRGA di Bolzano, con l’impugnata sentenza ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati il I e il II motivo di gravame e considerando assorbiti i restanti motivi (III – IV e V) di ricorso.
5. Con il ricorso in appello, depositato in data 23 marzo 2025, si deduce:
- nel I motivo “ Error in iudicando e in procedendo . Violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e 2907 cc. e dell’art. 34 c.p.a. - vizio di ultra petizione della sentenza impugnata - violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato - violazione del principio di separazione dei poteri”;
- nei motivi II, III, IV, V e VI omessa pronuncia sul primo, secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso di primo grado che vengono riproposti in esame.
6. Nel giudizio si sono costituiti in resistenza la Provincia Autonoma di Bolzano e il Comune di Perca.
7. Con ordinanza cautelare n. 1431/2025 la Sezione, ritenendo sussistere il periculum in mora , ha interinalmente sospeso l’esecutività della sentenza impugnata.
8. In vista della trattazione del merito le parti si sono scambiate memorie e repliche.
9. Con ordinanza collegiale n. 9930/2025 la Sezione ha accordato alle parti un rinvio dell’udienza di discussione per consentire al ricorrente la presentazione di un ulteriore progetto in sanatoria, del quale aveva fornito un estratto.
10. Con memoria depositata il 20 marzo 2026, il Comune di Perca ha fatto presente, dimettendo la relativa documentazione, che nelle more è stata respinta anche la suddetta domanda di permesso in sanatoria in considerazione del fatto che le modifiche previste nel progetto sono minime rispetto a quanto realizzato, non rendendo quindi compatibili le opere.
11. Nei termini di rito le parti si sono scambiate ulteriori memorie e repliche ex art. 73 c.p.a., ognuna insistendo nelle proprie difese e istanze e all’udienza pubblica del 23 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DI
1. Con il primo motivo di gravame si denuncia violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e 2907 cc. e dell’art. 34 c.p.a.. In ordine ai primi due motivi originari si deduce omessa motivazione sulle ragioni di infondatezza; per i restanti motivi non esaminati si lamenta l’erronea valutazione sull’assenza di interesse alla decisione. L’appellante inoltre si duole di ultrapetizione, violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e violazione del principio di separazione dei poteri. Il giudice non avrebbe esaminato l’effettivo motivo su cui poggia l’ordinanza (ossia, il mancato rispetto della pendenza 2:3 della scarpata) fondando il convincimento sulla legittimità della stessa su ragioni (diverse) introdotte in via postuma soltanto negli scritti difensivi del Comune e poi ulteriormente sviluppate in sentenza, così sconfinando nel merito amministrativo. Il ricorrente infine lamenta che il T.R.G.A. non solo avrebbe alterato l’impianto e il contenuto dell’ordinanza ma avrebbe autonomamente qualificato i lavori edilizi in termini di “nuova costruzione” (allegato D, lett. D1 della L.p. n. 9/2028) addirittura contravvenendo alla diversa qualificazione degli stessi fornita (sempre in via postuma) dalla difesa comunale (allegato D, lett. D2 della L.p. n. 9/2028).
2. Con il secondo motivo si ripropone in esame il primo motivo originario, con cui aveva dedotto la violazione dell’art. 88 della legge provinciale n. 9/2018 e la contraddittorietà manifesta (quasi abuso di potere) tra le determinazioni assunte nel corso del tempo dal Comune di Perca.
A tale riguardo evidenzia come il Comune con il provvedimento del 23 agosto 2021 con cui ha revocato la sospensione lavori avrebbe accettato il progetto di cui alla CILA del 2021 che già prevedeva le vasche in corten e una leggera deviazione della linea di terreno rispetto a quella indicata nel progetto dell’Arch. WI del 2019 già superiore al rapporto dei 2:3 ritenendo sufficiente la mera CILA. Tali circostanze risulterebbero confermate anche dalla sentenza del TRGA n. 249/2023 passata in giudicato. La contraddittorietà sarebbe ancora più evidente laddove si considerano gli interventi realizzati sulla medesima scarpata dai confinanti che sarebbero del tutto simili a quelli oggetto della prima CILA di ottobre 2022, per i quali il Comune non ha applicato criteri altrettanto rigorosi nel richiedere il rispetto del rapporto di scarpata 2:3.
3. Con il terzo mezzo di gravame, sempre motivato dalla omessa pronuncia, l’appellante ripropone il secondo motivo originario con cui aveva censurato l’ordinanza di demolizione del 9 febbraio 2024 per violazione dell’art. 88, legge provinciale n. 9/2018 e degli artt. 1, 1-bis e 7, legge provinciale n. 17/1993, nonché per violazione e elusione del giudicato di cui alla sentenza n. 249/2023. A tale riguardo rappresenta che la CILA di ottobre 2022 si discostava soltanto per “variazioni minime” rispetto alla pendenza già superiore a 2:3 e che il diniego sulla stessa espresso è stato annullato con sentenza n. 249/2023 facendo obbligo all’amministrazione di motivare in modo puntuale proprio in considerazione della avvenuta approvazione della CILA del 2021. Ritiene che il difetto di motivazione non sarebbe stato affatto colmato nell’ordinanza di demolizione del 2024, non avendo la medesima fornito – incorrendo nel vizio di violazione e/o elusione di giudicato – una motivazione puntuale che giustifichi la ritenuta applicazione dell’art. 2, lett. r) D.P.P. n. 24/2020.
4. I motivi sin qui riportati possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
Il Collegio non ravvisa nessuna ultrapetizione, né sconfinamento nel merito amministrativo né violazione del precedente giudicato.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che la prima CILA del 2021 era stata presentata per interventi soltanto minori rispetto a quelli nel corso del tempo effettivamente realizzati.
La relazione tecnica e il progetto alla stessa allegati non rappresentavano le opere per come effettivamente realizzate in difformità dal progetto originario del 2019 e pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la suddetta CILA non poteva avere l’effetto di rendere legittimo l’intervento così come era stato realizzato. Ciò anche per il fatto che in relazione alla suddetta pratica il Comune ha comunicato con nota del 8 luglio 2021 l’inefficacia concedendo il termine di 30 giorni per adeguare il progetto a quello originario del 2019, unico ritenuto compatibile con la normativa urbanistica provinciale e comunale (art. 2, comma 1, lett. r del Regolamento in materia edilizia approvato con D.P.P. n. 24/2020).
Risulta inoltre per tabulas che in data 5 aprile 2022 è stata ritirata dal ricorrente la dichiarazione di fine lavori per presentare (in pari data) e anche successivamente ulteriori progetti di sanatoria in forma di CILA che sono stati rigettati con le note del 5 agosto e del 21 novembre 2022.
L’ultimo diniego di novembre 2022 è stato poi annullato dal TRGA soltanto per difetto di motivazione al quale il Comune ha ovviato attraverso una nuova istruttoria culminata nella perizia dell’11 dicembre 2023 che rappresenta e descrive le difformità urbanistiche riscontrate in loco e che costituisce – in forza del suo espresso e plurimo richiamo nell’ordinanza impugnata – l’impianto motivazionale della stessa.
I motivi su cui si fonda l’ordinanza demolitoria (e l’implicito rinnovato diniego), contrariamente a quanto assunto dall’appellante, sono plurimi in quanto non riguardano, come asserito, soltanto la violazione del rapporto di pendenza ma proprio l’assenza di titolo abilitativo, sempre necessario in presenza di un rilevante riporto di terreno a monte.
In proposito la giurisprudenza è pacifica sul fatto che sbancamenti di terreno per usi diversi da quelli agricoli necessitano di permesso a costruire in quanto incidono sull’assetto urbanistico del territorio (Cass. pen. Sez.III 23/2/2021 n. 12121).
Va altresì considerato che le attività di sbancamento del terreno finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli in quanto incidano sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio; infatti, anche in seguito alle modifiche apportate dal d.l. 25 marzo 2010 n. 40, conv. con modificazioni dalla l. 22 maggio 2010 n. 73, l'art. 6 comma 1 lett. d), t. u. n. 380 del 2001 prevede che nessun titolo abilitativo è richiesto per i movimenti di terra soltanto se "strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo pastorali" il permesso di costruire è invece necessario nei casi non connessi all'esercizio dell'agricoltura in cui la morfologia del territorio venga alterata in conseguenza delle opere di sbancamento realizzate in concreto (Cass. pen. Sez. III n. 48479 del 2011).
Al fine di stabilire se i "movimenti di terreni" costituiscano una trasformazione urbanistica del territorio comunale occorre valutare l'entità dell'opera che si intende eseguire, stante la possibilità di intendere con tale espressione sia spostamenti insignificanti sotto il profilo dell'assetto dell'insediamento abitativo per i quali non necessita alcuna concessione edilizia, sia rilevanti trasformazioni del territorio (nella specie si è ritenuto affrancato dall'obbligo di concessione edilizia la miglior sistemazione di un cortile effettuata con il livellamento di parte dell'area sconnessa nonché il riporto di una modesta fetta di terreno proveniente da una scarpata, resa così meno impervia, su di un terreno erboso adibito a campo di gioco CdS, sez. V, n. 877 del 1989 ).
Nella specie la mancanza della finalità agricola, l’ampiezza dell’intervento come nuovamente valutato dall’istruttoria rinnovata, l’apposizione delle vasche, il mancato rispetto della pendenza stabilita nel decreto del Presidente della Provincia n. 24 del 2020 e la mancata dimostrazione del rispetto delle distanze minime di 5 metri (quindi la violazione delle distanze minime) dal fondo confinante sono tutti elementi che avrebbero imposto di munirsi del permesso a costruire in assenza del quale deve ritenersi la “non conformità” urbanistica dell’intervento.
E’ pertanto infondata la censura secondo cui il primo giudice avrebbe attribuito rilievo ad una motivazione postuma (non presente nell’atto) per il fatto che si è in presenza di un provvedimento vincolato che il Sindaco deve adottare quando riscontra la presenza di opere realizzate in assenza e/o difformità dal titolo rilasciato e che sono urbanisticamente non conformi né conformabili se non mediante totale eliminazione/ripristino, e che per tale sua natura non discrezionale non richiede alcuna particolare motivazione se non la descrizione dei fatti riscontrati e il richiamo delle norme in forza delle quali si esercita il potere.
Questi requisiti minimi anche motivazionali sono presenti nell’atto impugnato. Correttamente, pertanto, il TRGA ha ravvisato la legittimità in relazione alle censure svolte nel primo motivo.
Parimenti infondate risultano le deduzioni del ricorrente laddove si pretende una valutazione atomistica degli interventi edilizi. Al contrario, secondo costante giurisprudenza, l’abuso edilizio va valutato nella sua unitarietà, avuto riguardo all’impatto complessivo delle opere sul territorio, risultando irrilevante la scomposizione dei singoli interventi (Cons. Stato, sez. VI, 2738/2018).
Non si ravvisa neppure la dedotta violazione del dictum di cui alla sentenza n. 249/2023 per il fatto che la stessa ha fatto obbligo al Comune di motivare adeguatamente le ragioni per le quali ritiene non sanabili i lavori oggetto di contestazione. In speciale modo, il Tribunale aveva considerato insufficiente la motivazione del diniego del 2022 laddove (i) si faceva riferimento al mancato rispetto della linea di terreno di cui al progetto originario dell’Arch. WI senza indicare la disposizione normativa che in concreto risulterebbe essere violata e (ii) per omessa specificazione delle ragioni per i quali non si considera rilevante la presenza delle infrastrutture che, in tesi dell’istante, avrebbero reso necessaria la modifica della pendenza della scarpata e (iii) perché non si ritiene sufficiente lo strumento della CILA.
Il riferimento contenuto nella sentenza n. 249/2023 alla precedente CILA del 2021, che come già detto prevedeva interventi minori, a parere del Collegio, costituisce un obiter per il fatto che nel giudizio in questione non risultava censurato specificamente il procedimento relativo alla CILA del 2021 che, infatti, è venuto in rilievo soltanto in via incidentale avendo la sentenza imposto una nuova valutazione dell’intervento proprio al fine di valutare la sufficienza della CILA.
La nuova istruttoria ha motivato sulla consistenza dell’intervento e sulla norma urbanistica provinciale e del piano urbanistico comunale rilevante senza incorrere nei vizi lamentati dall’appellante e nemmeno violando la cosa giudicata anzi facendo applicazione.
5. Con il quarto motivo – che viene esaminato qui di seguito - si censura l’illegittimità dell’ordinanza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. r), decreto provinciale n. 24/2020 laddove come unico motivo ostativo indica il mancato rispetto dell’angolo di pendenza previsto dalla suddetta disposizione.
A tale riguardo la parte deduce che il superamento del rapporto di pendenza 2:3 non avrebbe costituito motivo ostativo in sede di approvazione del progetto dell’Arch. WI del 2019 né successivamente in sede di esame della CILA del 2021 e neppure nel provvedimento che ha dichiarato l’inammissibilità della CILA di ottobre 2022, poi fatto oggetto di ricorso al TRGA. Il suddetto motivo risulterebbe richiamato per la prima volta nell’ordine di demolizione del 2024 con evidente contraddittorietà.
Aggiunge inoltre l’appellante che tale rapporto non potrebbe trovare applicazione per il fatto che la norma può essere applicata soltanto qualora su una linea di terreno pianeggiante venga costruita una scarpata ma non nel caso di specie dove la pendenza già ab origine era superiore.
Evidenzia come la linea di terreno nella specie non possa essere considerata naturale essendovi sotto il garage e perché la scarpata è già stata adattata più volte (progetto WI, Cila del 2021).
Una ulteriore incongruenza sarebbe data dal fatto che il Comune nel provvedimento richiama la norma che impone il rispetto del rapporto di pendenza massima ma poi chiede di ripristinare lo stato di cui al progetto WI che non rispetta tale limite.
4.1. Il motivo è inammissibile e infondato.
La censura è inammissibile, perché alla luce della sua generica formulazione non è dato comprendere quale sarebbe l’illegittimità che si intende censurare.
Il Collegio ritiene che il primo giudice abbia correttamente ritenuto assente l’interesse all’esame della doglianza, giacché essa, ancorché in ipotesi fondata, non avrebbe comunque potuto condurre all’annullamento dell’ordinanza, nella misura in cui il TRGA ha debitamente motivato, sulla base delle emergenze provvedimentali, che la realizzazione - in assenza di titolo edilizio - di interventi che fuoriescono dalla linea di massima edificazione e comportano quindi problemi di rispetto delle distanze legali costituiva di per sé ragione sufficiente per la legittimità dell’ordinanza.
Il motivo è tuttavia anche infondato nel merito per il fatto che nel progetto dell’Arch. WI il rapporto di pendenza imposto dall’art. 2, lett. r), D.P.P. n. 24/2020 risulta rispettato sia per il fatto che si tratta di un progetto approvato sotto il regime della previgente legge urbanistica sia per il fatto che la scarpata già aveva pendenza maggiore, come confermato dall’appellante, e comunque l’appellante non ha fornito alcuna prova di quanto genericamente asserito.
La violazione dell’art. 2, lett. r), decreto provinciale n. 24/2020 riconducibile ai contestati lavori di risistemazione della scarpata con ingrandimento della corte esterna, seppur non risultava richiamato nei precedenti provvedimenti di diniego che soltanto in via generica opponevano il mancato rispetto della linea di terreno prevista per la scarpata nel progetto dell’Arch. WI, non rappresenta, come sostenuto dal ricorrente, un motivo nuovo ma costituisce il motivo di illegittimità che in base al remand del TRGA doveva essere esplicitato in modo specifico con richiamo alla norma violata nel provvedimento.
Infine si rileva che il rapporto massimo di pendenza previsto dall’art. 2, comma 1, lett. r) cit. e l’obbligo del suo rispetto e quindi del suo non peggioramento, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, non trova applicazione soltanto qualora su una linea di terreno pianeggiante venga costruita ex novo una scarpata ma trova applicazione anche nel caso in esame, per il fatto che la realizzazione dei garage sottostanti a suo tempo aveva determinato la modifica del profilo naturale del terreno che ora non potrà essere ulteriormente modificato in violazione di quel parametro. La pendenza potrà semmai essere soltanto ridotta.
5. Con il quinto motivo si ripropone in esame la censura dichiarata assorbita con cui in relazione all’ordinanza di demolizione veniva lamentata la violazione ed errata applicazione dell’art. 15-bis), L.P. n. 17/1993, dell’art. 2, comma 1, lett. p), D.P.P. n. 24/2020 e dell’art. 873 c.c., nonché l’eccesso di potere sotto diversi profili, tra cui, quello della contraddittorietà manifesta. Il ricorrente contesta che l’intervento abbia violato le distanze sia per il fatto che verso la proprietà confinante a ovest e a est il terreno è stato semplicemente adattato a quello dei confinanti sia per il fatto che gli stessi hanno espresso il consenso ma anche perché il Comune non ha, come sarebbe stato suo obbligo, accertato e dimostrato l’asserita violazione. Non sarebbe invece necessario l’assenso del condominio per il fatto che si tratta di proprietà individuale.
5.1. Anche questa censura è infondata.
La doglianza è ridondante. L’ordinanza di demolizione in realtà non si fonda sulla violazione delle distanze ma sulla violazione delle norme edilizie che, in questi casi, impongono il rispetto del rapporto di pendenza massima delle scarpate e sul fatto che sono stati eseguiti interventi edilizi al di fuori della linea di massima edificazione, il tutto in assenza di titolo edilizio legittimante che avrebbe reso necessaria anche la verifica sul rispetto delle norme in materia di distanze e quindi sulla presenza del consenso dei confinanti, intervenuto soltanto in seguito ma non è sufficiente a rendere compatibile l’intervento.
6. E’ infine infondato anche il sesto motivo di appello con cui si ripropone in esame il quinto e ultimo motivo originario, con cui, in via meramente subordinata, era stata censurata l’illegittimità dell’art. 2, comma 1, lett. r), D.P.P. n. 24/2020 e della Delibera della Giunta Provinciale n. 429/2020, nonché dell’Intesa con il Consiglio dei Comuni dell’8 giugno 2020 e del 15 giugno 2020, per violazione, tra l’altro degli artt. 3, 41 e 97 Cost. nonché per eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, illogicità manifesta.
La disposizione gravata, che introduce il rapporto di pendenza 2:3 non troverebbe la propria copertura normativa nell’art. 21, comma 3, Legge Provinciale n. 9/2018, violando in tal modo l’art. 42, comma 2, Cost.; essa inoltre violerebbe il principio di proporzionalità, non potendosi considerare “idonea” la citata norma rispetto all’obiettivo che essa si propone: nel caso di scarpate già esistenti e già ab origine più ripide il rispetto di tale rapporto appare oggettivamente impossibile. Secondo il ricorrente appare inoltre superflua se si considera che la valutazione dell’angolo di incidenza della scarpata potrebbe essere valutata caso per caso dalla Commissione Edilizia.
6.1. L’art. 21, comma 3 della legge provinciale 9/2018 demanda espressamente al regolamento di esecuzione, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, l’emanazione di norme “ in materia edilizia per regolamentare l’attività edilizia” . Non si ravvisa alcun contrasto con la riserva di legge prevista dall’art. 42, comma 2 della Cost. per il fatto che si tratta di norme che disciplinano (e limitano) l’attività edilizia che non incidono in modo diretto nella proprietà privata. Per il resto si rinvia alle considerazioni già svolte in precedenza.
Per le ragioni che precedono l’appello deve essere respinto.
7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Perca le spese di giudizio che si liquidano complessivamente in Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
RU IN, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| RU IN | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO