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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 08/09/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 282 / 2023 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. FABRIZIO Parte_1 P.IVA_1
PORTA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in MAGENTA – VIA ROMA 104;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
MARESCA LUISA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA FONTANA, 11
20122 MILANO;
- parte appellata
Oggetto: responsabilità della banca.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Torino, accogliere l'impugnazione e riformare la sentenza n. 495/2022 emessa dal Tribunale Ordinario Civile di Novara e così, dato e preso atto di tutto quanto dedotto e prodotto in atti, nonché dell'inadempimento imputabile all'istituto bancario originariamente convenuto, per grave Parte_2 violazione del dovere di diligenza ex art. 1176, II comma, c.c., preso atto inoltre dell'entità del danno, che dal contestato inadempimento ne è derivato in capo all'attrice, per l'effetto condannare, in luogo di la cessionaria del rapporto contrattuale per Parte_2
cui è processo e così ex Legge 121/2017 e contratto di cessione Controparte_1
26/6/2017 tra in LCA e accertando Parte_2 Controparte_2 ogni responsabilità anche ex artt. 1218 e 1176 comma II c.c., così per l'effetto dovendo la cessionaria risarcire tutti i danni patiti dalla società danni patrimoniali come Parte_1
allegati ed emersi in corso di causa e ritenuti corrispondenti al diritto preteso, che si indicano comunque in importo di giustizia e con anche valutazione equitativa pari ad € 75.991,50, o quell'altra diversa minore somma che risulterà dovuta.
Con interessi calcolati in base al rendistato, sulla somma di anno in anno rivalutata, dal dì dell'illecito a quello della liquidazione, ex Cass. SS. UU. 1712/1995, trattandosi di debito di valore;
dalla liquidazione al saldo effettivo, sulla somma come sopra determinata matureranno gli interessi legali. In via alternativa dal dì della domanda giudiziale, si chiedono gli interessi ex art. 1284 IV co. c.c.
Con il favore di spese e compensi professionali di entrambi i gradi, non escluse quelle di mediazione.
Respinte le richieste istruttorie della controparte, per i motivi già dedotti in atti depositati, si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, dedotti nell'atto di impugnazione, previa prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che Il svolge, in forma societaria, attività di bar, in locale ubicato in Parte_1
Novara C.so Vercelli 57, come da visura camerale che mi si rammostra sub doc. 1”;
2) “Vero che la s.r.l. esponente è titolare di rapporto di conto corrente nr. 04310321, acceso presso la filiale di sita in Novara – zona Stadio, oggi Parte_2 Controparte_1
;
[...]
3) “Vero che, partire dal 19 marzo 2012, presso l'esercizio commerciale di proprietà del ha lavorato in qualità di dipendente con mansioni di addetta amministrativa, Parte_1
2 la SI.ra nata a [...] il [...] e residente a [...]
(NO), Via Roma n. 3, come da busta paga che si rammostra (doc.to 2 attoreo);
4) “Vero che, in particolare, tra le mansioni ricoperte dalla SI.ra vi era anche quella ES di effettuare i pagamenti a firma dei fornitori, l'espletamento degli adempimenti fiscali e previdenziali periodici relativi alla S.r.l.”;
5) “Vero che, nel periodo intercorrente tra aprile 2015 e maggio 2016, la SI.ra ha ES
provveduto a trasferire mediante bonifici dal conto de acceso presso Parte_1 con il n. 0431032, al proprio conto corrente, anch'esso acceso presso Parte_2
falsificando la firma della legale rappresentante, della S.r.l. attrice Parte_2 somma complessiva di € 75.991,50”.
6) “Vero che più precisamente per l'anno 2015, il totale complessivo dei trasferimenti eseguiti dalla SI. ammontano ad € 37.126,00, come da estratti conto che mi si ES rammostrano (doc.ti da 3/1 a 3/9 attorei)”;
7) “Vero che confermo i doc.ti da 4/1 a 4/41 di parte attrice come gli ordini di bonifico che la ebbe a sottoscrivere, falsificando la firma della SI.ra legale ES CP_3 rappresentante del;
Parte_1
8) “Vero che per l'anno 2016, il totale dei trasferimenti eseguiti è stato pari ad € 38.865,50, come da estratti conto che mi si rammostrano (doc.ti da 5/1 a 5/8 attorei)”.
9) “Vero che confermo i doc. 6/1 a 6/38 di parte attrice, quali ordini di bonifico sempre recanti firma falsa della SI.ra e con relativi trasferimenti a favore della SI.ra ; CP_3 ES
10) “Verto che, solamente nell'agosto 2016, il veniva avvisata da nuovo Parte_1
impiegato di della non rispondenza tra la firma della SI.ra Parte_2 CP_3
e quella apposta sugli ordini di bonifico, presentati dalla SI.ra alla cassa”; ES
11) “Vero che, eseguite le opportune verifiche, Il accertava come, sin dal Parte_1
2015, era stati eseguiti bonifici, dal proprio conto corrente, a quello della SI.ra , ES peraltro anch'esso acceso presso il medesimo istituto, per ingenti cifre, con ordini di bonifico tutti recanti firma falsa”;
12) “Vero che, in particolare, la s.r.l. accertava come l'autrice di tali falsificazioni fosse la propria dipendente che, durante conversazioni di messaggistica istantanea via ES
“Whatsapp”, con la legale rappresentante e con la collega SI.ra , che Parte_3
mi si rammostrato (doc. 7 e 8 attorei) riconosceva di aver posto in essere tali comportamenti illeciti”.
A teste su tutti i capitoli i signori , e , Parte_3 Testimone_2 Tes_3
tutti residenti in [...].
3 13) “Vero che confermo le dichiarazioni a mia firma 30/8/2016, con relativi allegati, prodotte sub. doc.ti 8 e 9 di cui alla querela e sub. doc.ti 13/8 e 13/9 odierni.”
A teste la SI.ra ” Parte_3
Per parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in via principale, e nel merito
1) respingere in ogni caso l'appello proposto perché infondato, per tutte le ragioni esposte in atti e confermare la sentenza di primo grado;
In via subordinata, solo per il caso di mancato accoglimento della superiore domanda,
2) riformare parzialmente la sentenza di primo grado e accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1227 c.c., primo comma, il concorso del fatto colposo della società attrice nella causazione del danno e la misura corrispondente al grado di responsabilità accertato della stessa;
In ogni caso,
3) con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio, ivi incluso il rimborso delle spese generali, oltre oneri di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e il primo grado di giudizio.
1.1. – La svolge attività di bar in un locale in Novara, c.so Vercelli 57, Parte_1 ed era, all'epoca dei fatti, titolare del conto corrente nr. 04310321, acceso presso la filiale di in Novara – zona Stadio;
legale rappresentante della Parte_2 Parte_1
è . Persona_1
A partire dal marzo 2012, presso l'esercizio commerciale aveva lavorato, come dipendente con mansioni di addetta amministrativa, che in tale veste provvedeva ad ES eseguire i pagamenti dei fornitori ed all'espletamento adempimenti fiscali e previdenziali periodici.
Nel periodo tra aprile 2015 e maggio 2016, la risulta avere trasferito, mediante ES bonifico dal conto corrente de al suo conto corrente, anch'esso aperto Parte_1 presso , la somma complessiva di € 75.991,50, falsificando la firma della Parte_2
legale rappresentante della società . Persona_1
Solamente nell'agosto 2016 l'amministratrice de veniva avvisata dal nuovo Parte_1 impiegato di della non rispondenza tra la firma da lei rilasciata all'istituto Parte_2
4 e quella apposta sugli ordini di bonifico presentati alla cassa dalla per ES
l'esecuzione.
La accertava, quindi, che dal 2015 erano stati eseguiti bonifici in uscita Pt_1 Parte_1
dal proprio conto corrente a favore di quello della sua dipendente, tutti con ordini di bonifico recanti una firma falsa.
Con sent. n. 1061/2019, la atteggiava al Tribunale di Novara la condanna a nove ES mesi di reclusione ed € 400 di multa per appropriazione indebita aggravata dall'abuso di relazioni d'ufficio.
1.2 – Dopo avere contestato stragiudizialmente all'istituto la violazione di un obbligo di
[... diligenza nella verifica degli ordini di pagamento ed avviato la mediazione obbligatoria, la agiva giudizialmente contro la banca dinanzi al Tribunale di Novara per il Parte_1
risarcimento del danno, pari alle somme illecitamente sottratte dalla ex dipendente.
Il giudizio, interrotto a seguito della liquidazione coatta amministrativa di Parte_2
e poi riassunto nei confronti di , succeduta ai sensi del d.l. 99/2017 nei Controparte_4 rapporti già facenti capo all'istituto sottoposto a procedura concorsuale, si concludeva con la sent. n. 495/2022, pubblicata il 9.09.2022, con la quale il Tribunale rigettava la domanda attrice.
Questi i rilievi del primo Giudice:
- la responsabilità contrattuale della banca ai sensi dell'art. 1176, 2° co., c.c. può essere invocata nei casi come quello esaminato soltanto in quanto le operazioni illegittime, da cui è derivato il danno, abbiano avuto carattere inusuale, poiché solo in tali condizioni si sarebbe imposta per la banca una speciale attenzione su di esse;
- risultava pacifico che tutte le operazioni allo sportello sul conto della società, sin dal
2015, erano state eseguite tramite la dipendente ed anche l'entità dei ES
bonifici era del tutto sovrapponibile alle altre operazioni normalmente svolte dagli organi sociali, sicchè non vi era motivo per i dipendenti della banca di prestare speciale attenzione alle operazioni compiute dalla ES
- non vi erano segni evidenti di falsificazione o alterazione delle firme sugli ordini di bonifico: le sottoscrizioni che la società dichiara autografe, sui documenti che produce sub 5, erano tra loro estremamente diverse ed inoltre, si riscontravano forti somiglianze tra alcune delle firme asseritamente autentiche e quelle in calce agli ordini di bonifico contestati;
ciò, ad avviso del Tribunale, avrebbe reso plausibile che le stesse firme dichiarate autentiche non fossero in realtà tutte riconducibili alla legale rappresentante
5 e che anzi, la falsificazione della sua sottoscrizione, come Persona_1
apocrifo autorizzato, fosse una prassi conosciuta e avallata dalla stessa società attrice;
- un'analisi più approfondita dell'apocrifia delle firme non rientrava nei doveri di diligenza del funzionario di Banca, il quale deve limitarsi a rilevare solo difformità palesi tra la sottoscrizione apposta sul documento e quella contenuta nello specimen fornito dal cliente ed in possesso dell'istituto;
- la contestazione della circostanza ex adverso allegata dell'invio periodico degli estratti conto da parte della era stata effettuata solo con la terza memoria ex art. 183, 6° Pt_2
co., c.p.c., a fronte di una allegazione contenuta in comparsa di costituzione, e dunque in modo tardivo agli effetti dell'art. 115, 1° co., c.p.c. La società attrice, nell'arco di oltre un anno, non avrebbe mai provveduto a controllare tali estratti conto, dove risultavano espressamente indicati i pagamenti in contestazione, non impedendo quindi che la condotta illecita della sua ex dipendente potesse proseguire indisturbata ed essere così portata a conseguenze ulteriori.
2. – L'appello de e i motivi di impugnazione. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la società . Parte_1
2.1 – Con il primo motivo, si ribadisce il carattere inusuale delle operazioni contestate, così come descritto dalla giurisprudenza di legittimità citata dal Tribunale. Precisamente:
- i bonifici avvenivano tutti a favore del conto della ES
- le causali erano prevalentemente per “spese”, ma anche “anticipo stipendi” o “acconti”, comunque tutte di contenuto generico;
- talune operazioni risultavano ravvicinate nel tempo, alcune anche a poche ore di distanza l'una dall'altra; ciò avrebbe dovuto imporre un'attenzione particolare dell'operatore rispetto alle firme in calce agli ordini, firme che risulterebbero diverse da quelle apposte sugli assegni negoziati presso la banca.
2.2 – Con il secondo motivo, l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha, di fatto, ribaltato su essa società l'onere della prova dell'inadempimento della banca, quando, in realtà, avrebbe dovuto essere quest'ultima, a norma degli artt. 1218 e 2697, 2° co., c.c., come interpretati dalla Cass., Sez. Unite, n. 13.533/2001, a dover dimostrare l'impossibilità sopravvenuta per cause non imputabili.
6 La banca, in particolare, si era ben guardata dal produrre lo specimen della firma della legale rappresentante de , perché ben consapevole della sua difformità rispetto alle Parte_1
sottoscrizioni apposte sugli ordini di bonifico;
essa avrebbe potuto liberarsi da responsabilità producendo tale documento, cosa che non ha fatto, mentre non potrebbe in alcun modo affermarsi, perché indimostrata (oltre che smentita dall'esito del processo penale a carico della una prassi tra la essa società e la lavoratrice di ricorrere ad apocrifi ES autorizzati nelle operazioni con l'istituto di credito.
2.3 – Con il terzo motivo, si censura l'affermazione del Tribunale circa la tardività della contestazione della circostanza dell'invio periodico degli ee/cc: la contestazione, benchè effettuata solo con la terza memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., era tempestiva perché compiuta in limine quando ancora non era conclusa la fase di trattazione, con il deposito dell'ultima delle memorie preparatorie.
Peraltro, aggiunge l'appellante, nei capitoli di prova orale dedotti con la memoria ex art. 183,
6° co., n. 2, c.p.c. si era allegato come soltanto a seguito della segnalazione del nuovo impiegato della banca, ad agosto 2016, essa società si avvedeva degli illegittimi prelievi.
L'esclusione della prova della colpa di non poteva essere dedotta dal Parte_2
semplice invio degli ee/cc, tale circostanza potendo soltanto rilevare per il riconoscimento di un concorso di colpa, ma non per negare il nesso causale tra l'omessa vigilanza dell'istituto e il danno ingiusto: infatti, la condotta del danneggiato concorrente con la condotta dell'autore dell'illecito (qui contrattuale) non esclude il nesso di causalità a norma degli artt. 40, 2° co., e 41, 1° co., c.p.
2.4 – Con il quarto motivo, si lamenta che il Tribunale avrebbe del tutto trascurato di valutare la gravità e la natura della colpa della banca.
2.5 – Da ultimo, l'appellante ripropone le richieste di prova orale già respinte come non rilevanti dal Giudicante di prime cure e, come questione assorbita dalla reiezione della domanda in punto all'an debeatur, l'affermazione per cui il danno patrimoniale risarcibile andrebbe identificato nell'importo complessivo delle operazioni distrattive compiute dalla pari ad € 75.991,50. ES
3. - L'appello incidentale condizionato di . Controparte_4
7 ha avanzato in subordine, per il caso di accoglimento dell'avversario Controparte_4
gravame, appello incidentale condizionato chiedendo che la richiesta risarcitoria della società appellante venga sensibilmente ridotta:
- ai sensi dell'art. 1227, 2° co., c.c., a motivo del fatto che la società non Parte_1
ha posto in essere alcuna condotta diretta almeno a limitare le conseguenze dannose del comportamento della sua dipendente, con ciò concorrendo a provocare il danno lamentato, che ben avrebbe potuto essere evitato con l'ordinaria diligenza: la ES avrebbe, infatti, agito indisturbata nell'arco di due anni, senza che la società datrice di lavoro fosse mai intervenuta attraverso una doverosa vigilanza (e si richiama sul punto l'invio periodico degli ee/cc, da cui risultavano le operazioni illegittime);
- escludendo dal computo del quantum risarcibile gli ordini di bonifico a favore della recanti come causale “pagamento stipendio”, “acconto spese” e “acconto ES stipendio”, che corrisponderebbero al pagamento di altrettanti debiti della società verso la sua dipendente.
4. – L'esame dei motivi di impugnazione principale. Infondatezza dell'appello principale e conseguente inutilità dell'esame dell'appello incidentale condizionato.
I motivi di impugnazione principale meritano di essere esaminati congiuntamente.
4.1 - Con riguardo al caso in cui venga allegata – come nella specie - la riconducibilità dell'evento dannoso a una condotta omissiva, l'accertamento del nesso causale postula un giudizio controfattuale, fondato sul principio sancito dall'art. 40, 2° co., c.p., per stabilire se l'osservanza di determinate regole, imposte da disposizioni di legge o di regolamento o da specifiche clausole contrattuali o dai canoni di diligenza e correttezza cui deve uniformarsi il comportamento delle parti, sarebbe risultato, secondo criteri di certezza probabilistica, idoneo ad impedire l'evento (ex coeteris, Cass., 27.09.2018, n. 23.197).
L'applicazione di detto criterio impone preliminarmente di individuare la condotta che nel caso specifico avrebbe potuto astrattamente esigersi dal presunto responsabile sulla base delle predette regole, e tale condotta è destinata a fungere, nell'ambito dell'accertamento del nesso causale, da parametro di valutazione, attraverso il raffronto tra le due, della condotta in concreto tenuta dall'agente.
Tali essendo i criteri applicabili nel caso in esame, il richiamo che fa la difesa appellante alla
Cass., Sez. Unite, n. 13.533/2001 sulla ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore appare del tutto fuor di luogo.
8 4.2 - L'esecuzione degli incarichi conferiti alla banca postula la predisposizione della organizzazione necessaria a garantire la sicurezza nell'effettuazione delle operazioni e l'adozione di tutte le cautele suggerite dalla tecnica e dall'esperienza, al fine di impedire l'esecuzione di pagamenti non autorizzati.
Su tali premesse, la responsabilità dell'istituto verso il cliente per avere dato esecuzione ad un ordine di bonifico falsificato è stata in generale riconosciuta laddove le circostanze del singolo caso avessero imposto, secondo le regole di diligenza professionale ex art. 1176,
2° co., c.c., lo svolgimento di speciali controlli, ulteriori rispetto a quelli comuni che comprendono una semplice verifica dell'autenticità ictu oculi, senza speciali competenze grafologiche o l'uso di particolari strumenti;
per contro, laddove l'ordine di bonifico non presenti particolari anomalie in rapporto alle prassi instaurate con il cliente, la banca va esente da responsabilità in quanto avrebbe esaurito i suoi obblighi di diligenza professionale nell'adempiere al mandato conferitole.
Si è detto, in particolare, che le prassi commerciali invalse con il cliente possono essere idonee ad ingenerare nell'istituto un incolpevole affidamento in ordine alla legittimazione di chi chiede il bonifico, e che a tal fine, il mero riscontro della conformità della sottoscrizione allo specimen può nel concreto non essere sufficiente a far ritenere immune da colpa la condotta della banca che dà corso ad un ordine falsificato (ex plurimis, Cass., 14.06.2017,
n. 23.580; Id., 9.10.2017, n. 23.580; Id., 20.09.2013, n. 21.613).
4.3 – Applicando tali rilievi al caso in esame, ne viene che:
- la ra conosciuta in banca come l'impiegata addetta alle operazioni bancarie per ES
conto della , fin dalla sua assunzione nel 2012 (i fatti risalgono agli anni Parte_1
2015-2016), ed anzi si sapeva che il suo modus operandi, non essendo delegata ad operare sul conto, consisteva nel rimettere a mani del cassiere gli ordini di bonifico firmati, con tanto di timbro, dalla legale rappresentante della società;
- negli anni l'attività di sportello della è stata particolarmente intensa, come si ES
ricava indirettamente dal fatto che i soli bonifici incriminati, secondo quanto riferisce in atti
, sono n. 41 nel 2015 e n. 38 nel 2016; Parte_1
- le operazioni incriminate sono dell'ordine di qualche centinaia di euro l'una, alcune per valori superiori ai 1.500 euro, ma si tratta pur sempre di movimentazioni del tutto coerenti con i bilanci di una piccola società titolare di un'impresa di bar ristorazione;
9 - per la banca era prassi con la cliente di ricevere gli ordinativi tramite la anzi era ES la d interfacciarsi costantemente, in nome e per conto della società, con l'istituto ES
di credito: gli ordinativi incriminati non sono, cioè, pervenuti per canali inusuali ma con modalità di consegna che corrispondevano perfettamente ad una pratica invalsa tra le parti, idonea come tale ad ingenerare negli addetti dell'istituto un incolpevole affidamento sulla legittimazione della presentatrice;
- le operazioni, pur indicando come beneficiaria la indicano delle causali come ES
“accredito stipendio”, “acconto stipendio” o “rimborso spese”, del tutto compatibili o almeno in apparenza coerenti con quelli che potevano essere i rapporti sottostanti tra la società datrice di lavoro, titolare del conto, e la beneficiaria del bonifico, sua dipendente con mansioni di addetta alla contabilità e ai rapporti con i fornitori (l'anticipo somme con il successivo rimborso può, infatti, apparentemente giustificarsi col fatto che la ES
trattava con i fornitori del bar);
- al contrario, ad accorgersi dell'anomalia dei versamenti in relazione al suo destinatario non poteva che essere la legale rappresentante della la quale, nel redigere Parte_1
i bilanci od almeno nel firmarli, avrebbe dovuto, secondo la diligenza esigibile per l'amministratore di una società (tanto più che si tratta di una piccola realtà imprenditoriale: non occorrono speciali conoscenze per l'esame dei conti bancari né si richiede l'intervento di personale specializzato e, d'altro canto, la cifra complessivamente sottratta non è del tutto trascurabile per una piccola impresa), prenderne contezza fin da subito, od almeno dopo il verificarsi delle prime condotte distrattive (sul tema, v. anche oltre, § 4.5);
- il controllo, volta per volta, della firma apposta sulle contabili contenenti gli ordini di bonifico attraverso il raffronto con lo specimen non appariva necessario, in ragione delle modalità del tutto usuali con cui gli ordinativi venivano presentati alla banca ed all'assenza di anomalie in ragione dei presumibili rapporti sottostanti tra l'ordinante apparente (la società)
e il beneficiario (la se infatti il controllo dello specimen non vare ad esaurire gli ES
obblighi di diligenza della banca quando le circostanze impongano speciali e più attenti controlli, è vero il simmetrico che la banca non è tenuta ad un'attenta e approfondita verifica della firma con lo specimen quando il documento presentato allo sportello appaia come pienamente conforme e coerente con le comuni relazioni commerciali col cliente;
- la circostanza che sia stato un nuovo impiegato della banca a segnalare come sospette le operazioni per cui è causa, ad agosto 2016, si spiega proprio perché, non essendo egli a conoscenza delle pratiche instauratesi tra l'istituto di credito e la società Parte_1 quanto all'esecuzione dei bonifici, a chi li chiedeva e alle somme che venivano in questo
10 modo movimentate, il nuovo dipendente non poteva fare affidamento in un comportamento che, per come nel corso di diversi anni si era articolato, non poteva apparirgli “normale”, come invece si era mostrato normale e ripetitivo per i suoi predecessori, i quali ben conoscevano le prassi nei rapporti tra la società e l'istituto.
4.4 - Le richieste di prova orale risultano evidentemente superflue perché tendenti a dimostrare fatti incontroversi quanto al ruolo della nei rapporti con la filiale di ES
Novara-Stadio di e alle sue condotte distrattive, nonché sulla scoperta di Parte_2 queste ultime ad agosto 2016 – senza tuttavia fornire elementi decisivi per affermare una responsabilità, di tipo contrattuale in relazione al conto corrente, della banca, concorrente con quella dell'impiegata infedele.
Allo stesso modo, la richiesta di acquisizione dello specimen in originale presso la banca – oltre che tardiva, non essendo stata avanzata entro la seconda memoria ex art. 183, 6° co.,
c.p.c.; l'ordine di esibizione non può essere emesso d'ufficio dal giudice – si rivela superflua al fine di stabilire se abbia o meno violato, nel caso di specie, gli obblighi Parte_2 di diligenza concretamente esigibili nell'esecuzione dei mandati.
4.5 – E' poi corretto il rilievo del primo Giudice per cui la contestazione dell'invio periodico degli ee/cc, compiuta in primo grado dalla società appellante soltanto la terza memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., era tardiva, agli effetti di quanto previsto dall'art. 115, 1° co., c.p.c.
E' infatti la stessa giurisprudenza citata dall'appellante che specifica come il meccanismo della contestazione/non contestazione, al fine della delimitazione del thema decidendum e del thema probandum, sia necessariamente correlata al sistema delle preclusioni, con il progressivo cristallizzarsi, ad opera delle memorie previste dall'art. 183, 6° co., dei fatti da decidere e, conseguentemente, dei fatti da provare: il thema decidendum si consolida con gli atti introduttivi e le prime due memorie dell'art. 183, 6° co., c.p.c., in modo graduale (prima i fatti primari allegati in citazione, poi gli eventuali fatti secondari o primari non identificatori nella prima memoria, le repliche riservate alla seconda memoria riguardano le nuove allegazioni introdotte con la memoria precedente o in risposta alle allegazioni integranti eccezioni alle domande nuove avversarie o
contro
-eccezioni alle eccezioni avversarie), sicchè esso è ormai definitivamente consolidato con le seconde memorie, la terza memoria essendo solo prevista per eventuali richieste in controprova. Pertanto, la contestazione di un'allegazione fattuale compiuta dal convenuto in comparsa di risposta non può essere compiuta dall'attore solo con la memoria ex art. 183, 6° co., n. 3, c.p.c., giacchè in tal modo
11 verrebbe definitivamente precluso alla parte deducente (il convenuto) di articolare prove o produrre documenti in relazione al fatto (solo con l'ultima memoria) contestato.
Il fatto dell'invio degli ee/cc da parte della banca, da ritenersi per quanto sopra alla stregua di fatto incontroverso agli effetti dell'art. 115, 1° co., c.p.c., non necessita di prova da parte della banca che l'ha allegato e può ritenersi dato pacificamente acquisito.
4.6 – Per le circostanze che emergono dagli atti, non può pertanto ritenersi che Pt_2
si sarebbe dovuta avvedere delle attività distrattive compiute dalla ra il
[...] ES
2015 e il 2016 e segnalarle alla società correntista;
il che è a dire che nessuna responsabilità contrattuale può essere ascritta a detta banca (e per essa, a chi le è subentrato, ossia
) per il danno subito da tali attività illecite. Controparte_4
5. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate sui medi tariffari, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sent. n. Parte_1 Controparte_1
495/2022, emessa dal Tribunale di Novara in data 9.09.2022, con atto di citazione notificato in data 24.02.2023:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio, Parte_1 che liquida in complessivi € 9.991, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
12 Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 25/07/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 282 / 2023 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. FABRIZIO Parte_1 P.IVA_1
PORTA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in MAGENTA – VIA ROMA 104;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
MARESCA LUISA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA FONTANA, 11
20122 MILANO;
- parte appellata
Oggetto: responsabilità della banca.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Torino, accogliere l'impugnazione e riformare la sentenza n. 495/2022 emessa dal Tribunale Ordinario Civile di Novara e così, dato e preso atto di tutto quanto dedotto e prodotto in atti, nonché dell'inadempimento imputabile all'istituto bancario originariamente convenuto, per grave Parte_2 violazione del dovere di diligenza ex art. 1176, II comma, c.c., preso atto inoltre dell'entità del danno, che dal contestato inadempimento ne è derivato in capo all'attrice, per l'effetto condannare, in luogo di la cessionaria del rapporto contrattuale per Parte_2
cui è processo e così ex Legge 121/2017 e contratto di cessione Controparte_1
26/6/2017 tra in LCA e accertando Parte_2 Controparte_2 ogni responsabilità anche ex artt. 1218 e 1176 comma II c.c., così per l'effetto dovendo la cessionaria risarcire tutti i danni patiti dalla società danni patrimoniali come Parte_1
allegati ed emersi in corso di causa e ritenuti corrispondenti al diritto preteso, che si indicano comunque in importo di giustizia e con anche valutazione equitativa pari ad € 75.991,50, o quell'altra diversa minore somma che risulterà dovuta.
Con interessi calcolati in base al rendistato, sulla somma di anno in anno rivalutata, dal dì dell'illecito a quello della liquidazione, ex Cass. SS. UU. 1712/1995, trattandosi di debito di valore;
dalla liquidazione al saldo effettivo, sulla somma come sopra determinata matureranno gli interessi legali. In via alternativa dal dì della domanda giudiziale, si chiedono gli interessi ex art. 1284 IV co. c.c.
Con il favore di spese e compensi professionali di entrambi i gradi, non escluse quelle di mediazione.
Respinte le richieste istruttorie della controparte, per i motivi già dedotti in atti depositati, si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, dedotti nell'atto di impugnazione, previa prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che Il svolge, in forma societaria, attività di bar, in locale ubicato in Parte_1
Novara C.so Vercelli 57, come da visura camerale che mi si rammostra sub doc. 1”;
2) “Vero che la s.r.l. esponente è titolare di rapporto di conto corrente nr. 04310321, acceso presso la filiale di sita in Novara – zona Stadio, oggi Parte_2 Controparte_1
;
[...]
3) “Vero che, partire dal 19 marzo 2012, presso l'esercizio commerciale di proprietà del ha lavorato in qualità di dipendente con mansioni di addetta amministrativa, Parte_1
2 la SI.ra nata a [...] il [...] e residente a [...]
(NO), Via Roma n. 3, come da busta paga che si rammostra (doc.to 2 attoreo);
4) “Vero che, in particolare, tra le mansioni ricoperte dalla SI.ra vi era anche quella ES di effettuare i pagamenti a firma dei fornitori, l'espletamento degli adempimenti fiscali e previdenziali periodici relativi alla S.r.l.”;
5) “Vero che, nel periodo intercorrente tra aprile 2015 e maggio 2016, la SI.ra ha ES
provveduto a trasferire mediante bonifici dal conto de acceso presso Parte_1 con il n. 0431032, al proprio conto corrente, anch'esso acceso presso Parte_2
falsificando la firma della legale rappresentante, della S.r.l. attrice Parte_2 somma complessiva di € 75.991,50”.
6) “Vero che più precisamente per l'anno 2015, il totale complessivo dei trasferimenti eseguiti dalla SI. ammontano ad € 37.126,00, come da estratti conto che mi si ES rammostrano (doc.ti da 3/1 a 3/9 attorei)”;
7) “Vero che confermo i doc.ti da 4/1 a 4/41 di parte attrice come gli ordini di bonifico che la ebbe a sottoscrivere, falsificando la firma della SI.ra legale ES CP_3 rappresentante del;
Parte_1
8) “Vero che per l'anno 2016, il totale dei trasferimenti eseguiti è stato pari ad € 38.865,50, come da estratti conto che mi si rammostrano (doc.ti da 5/1 a 5/8 attorei)”.
9) “Vero che confermo i doc. 6/1 a 6/38 di parte attrice, quali ordini di bonifico sempre recanti firma falsa della SI.ra e con relativi trasferimenti a favore della SI.ra ; CP_3 ES
10) “Verto che, solamente nell'agosto 2016, il veniva avvisata da nuovo Parte_1
impiegato di della non rispondenza tra la firma della SI.ra Parte_2 CP_3
e quella apposta sugli ordini di bonifico, presentati dalla SI.ra alla cassa”; ES
11) “Vero che, eseguite le opportune verifiche, Il accertava come, sin dal Parte_1
2015, era stati eseguiti bonifici, dal proprio conto corrente, a quello della SI.ra , ES peraltro anch'esso acceso presso il medesimo istituto, per ingenti cifre, con ordini di bonifico tutti recanti firma falsa”;
12) “Vero che, in particolare, la s.r.l. accertava come l'autrice di tali falsificazioni fosse la propria dipendente che, durante conversazioni di messaggistica istantanea via ES
“Whatsapp”, con la legale rappresentante e con la collega SI.ra , che Parte_3
mi si rammostrato (doc. 7 e 8 attorei) riconosceva di aver posto in essere tali comportamenti illeciti”.
A teste su tutti i capitoli i signori , e , Parte_3 Testimone_2 Tes_3
tutti residenti in [...].
3 13) “Vero che confermo le dichiarazioni a mia firma 30/8/2016, con relativi allegati, prodotte sub. doc.ti 8 e 9 di cui alla querela e sub. doc.ti 13/8 e 13/9 odierni.”
A teste la SI.ra ” Parte_3
Per parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in via principale, e nel merito
1) respingere in ogni caso l'appello proposto perché infondato, per tutte le ragioni esposte in atti e confermare la sentenza di primo grado;
In via subordinata, solo per il caso di mancato accoglimento della superiore domanda,
2) riformare parzialmente la sentenza di primo grado e accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1227 c.c., primo comma, il concorso del fatto colposo della società attrice nella causazione del danno e la misura corrispondente al grado di responsabilità accertato della stessa;
In ogni caso,
3) con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio, ivi incluso il rimborso delle spese generali, oltre oneri di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e il primo grado di giudizio.
1.1. – La svolge attività di bar in un locale in Novara, c.so Vercelli 57, Parte_1 ed era, all'epoca dei fatti, titolare del conto corrente nr. 04310321, acceso presso la filiale di in Novara – zona Stadio;
legale rappresentante della Parte_2 Parte_1
è . Persona_1
A partire dal marzo 2012, presso l'esercizio commerciale aveva lavorato, come dipendente con mansioni di addetta amministrativa, che in tale veste provvedeva ad ES eseguire i pagamenti dei fornitori ed all'espletamento adempimenti fiscali e previdenziali periodici.
Nel periodo tra aprile 2015 e maggio 2016, la risulta avere trasferito, mediante ES bonifico dal conto corrente de al suo conto corrente, anch'esso aperto Parte_1 presso , la somma complessiva di € 75.991,50, falsificando la firma della Parte_2
legale rappresentante della società . Persona_1
Solamente nell'agosto 2016 l'amministratrice de veniva avvisata dal nuovo Parte_1 impiegato di della non rispondenza tra la firma da lei rilasciata all'istituto Parte_2
4 e quella apposta sugli ordini di bonifico presentati alla cassa dalla per ES
l'esecuzione.
La accertava, quindi, che dal 2015 erano stati eseguiti bonifici in uscita Pt_1 Parte_1
dal proprio conto corrente a favore di quello della sua dipendente, tutti con ordini di bonifico recanti una firma falsa.
Con sent. n. 1061/2019, la atteggiava al Tribunale di Novara la condanna a nove ES mesi di reclusione ed € 400 di multa per appropriazione indebita aggravata dall'abuso di relazioni d'ufficio.
1.2 – Dopo avere contestato stragiudizialmente all'istituto la violazione di un obbligo di
[... diligenza nella verifica degli ordini di pagamento ed avviato la mediazione obbligatoria, la agiva giudizialmente contro la banca dinanzi al Tribunale di Novara per il Parte_1
risarcimento del danno, pari alle somme illecitamente sottratte dalla ex dipendente.
Il giudizio, interrotto a seguito della liquidazione coatta amministrativa di Parte_2
e poi riassunto nei confronti di , succeduta ai sensi del d.l. 99/2017 nei Controparte_4 rapporti già facenti capo all'istituto sottoposto a procedura concorsuale, si concludeva con la sent. n. 495/2022, pubblicata il 9.09.2022, con la quale il Tribunale rigettava la domanda attrice.
Questi i rilievi del primo Giudice:
- la responsabilità contrattuale della banca ai sensi dell'art. 1176, 2° co., c.c. può essere invocata nei casi come quello esaminato soltanto in quanto le operazioni illegittime, da cui è derivato il danno, abbiano avuto carattere inusuale, poiché solo in tali condizioni si sarebbe imposta per la banca una speciale attenzione su di esse;
- risultava pacifico che tutte le operazioni allo sportello sul conto della società, sin dal
2015, erano state eseguite tramite la dipendente ed anche l'entità dei ES
bonifici era del tutto sovrapponibile alle altre operazioni normalmente svolte dagli organi sociali, sicchè non vi era motivo per i dipendenti della banca di prestare speciale attenzione alle operazioni compiute dalla ES
- non vi erano segni evidenti di falsificazione o alterazione delle firme sugli ordini di bonifico: le sottoscrizioni che la società dichiara autografe, sui documenti che produce sub 5, erano tra loro estremamente diverse ed inoltre, si riscontravano forti somiglianze tra alcune delle firme asseritamente autentiche e quelle in calce agli ordini di bonifico contestati;
ciò, ad avviso del Tribunale, avrebbe reso plausibile che le stesse firme dichiarate autentiche non fossero in realtà tutte riconducibili alla legale rappresentante
5 e che anzi, la falsificazione della sua sottoscrizione, come Persona_1
apocrifo autorizzato, fosse una prassi conosciuta e avallata dalla stessa società attrice;
- un'analisi più approfondita dell'apocrifia delle firme non rientrava nei doveri di diligenza del funzionario di Banca, il quale deve limitarsi a rilevare solo difformità palesi tra la sottoscrizione apposta sul documento e quella contenuta nello specimen fornito dal cliente ed in possesso dell'istituto;
- la contestazione della circostanza ex adverso allegata dell'invio periodico degli estratti conto da parte della era stata effettuata solo con la terza memoria ex art. 183, 6° Pt_2
co., c.p.c., a fronte di una allegazione contenuta in comparsa di costituzione, e dunque in modo tardivo agli effetti dell'art. 115, 1° co., c.p.c. La società attrice, nell'arco di oltre un anno, non avrebbe mai provveduto a controllare tali estratti conto, dove risultavano espressamente indicati i pagamenti in contestazione, non impedendo quindi che la condotta illecita della sua ex dipendente potesse proseguire indisturbata ed essere così portata a conseguenze ulteriori.
2. – L'appello de e i motivi di impugnazione. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la società . Parte_1
2.1 – Con il primo motivo, si ribadisce il carattere inusuale delle operazioni contestate, così come descritto dalla giurisprudenza di legittimità citata dal Tribunale. Precisamente:
- i bonifici avvenivano tutti a favore del conto della ES
- le causali erano prevalentemente per “spese”, ma anche “anticipo stipendi” o “acconti”, comunque tutte di contenuto generico;
- talune operazioni risultavano ravvicinate nel tempo, alcune anche a poche ore di distanza l'una dall'altra; ciò avrebbe dovuto imporre un'attenzione particolare dell'operatore rispetto alle firme in calce agli ordini, firme che risulterebbero diverse da quelle apposte sugli assegni negoziati presso la banca.
2.2 – Con il secondo motivo, l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha, di fatto, ribaltato su essa società l'onere della prova dell'inadempimento della banca, quando, in realtà, avrebbe dovuto essere quest'ultima, a norma degli artt. 1218 e 2697, 2° co., c.c., come interpretati dalla Cass., Sez. Unite, n. 13.533/2001, a dover dimostrare l'impossibilità sopravvenuta per cause non imputabili.
6 La banca, in particolare, si era ben guardata dal produrre lo specimen della firma della legale rappresentante de , perché ben consapevole della sua difformità rispetto alle Parte_1
sottoscrizioni apposte sugli ordini di bonifico;
essa avrebbe potuto liberarsi da responsabilità producendo tale documento, cosa che non ha fatto, mentre non potrebbe in alcun modo affermarsi, perché indimostrata (oltre che smentita dall'esito del processo penale a carico della una prassi tra la essa società e la lavoratrice di ricorrere ad apocrifi ES autorizzati nelle operazioni con l'istituto di credito.
2.3 – Con il terzo motivo, si censura l'affermazione del Tribunale circa la tardività della contestazione della circostanza dell'invio periodico degli ee/cc: la contestazione, benchè effettuata solo con la terza memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., era tempestiva perché compiuta in limine quando ancora non era conclusa la fase di trattazione, con il deposito dell'ultima delle memorie preparatorie.
Peraltro, aggiunge l'appellante, nei capitoli di prova orale dedotti con la memoria ex art. 183,
6° co., n. 2, c.p.c. si era allegato come soltanto a seguito della segnalazione del nuovo impiegato della banca, ad agosto 2016, essa società si avvedeva degli illegittimi prelievi.
L'esclusione della prova della colpa di non poteva essere dedotta dal Parte_2
semplice invio degli ee/cc, tale circostanza potendo soltanto rilevare per il riconoscimento di un concorso di colpa, ma non per negare il nesso causale tra l'omessa vigilanza dell'istituto e il danno ingiusto: infatti, la condotta del danneggiato concorrente con la condotta dell'autore dell'illecito (qui contrattuale) non esclude il nesso di causalità a norma degli artt. 40, 2° co., e 41, 1° co., c.p.
2.4 – Con il quarto motivo, si lamenta che il Tribunale avrebbe del tutto trascurato di valutare la gravità e la natura della colpa della banca.
2.5 – Da ultimo, l'appellante ripropone le richieste di prova orale già respinte come non rilevanti dal Giudicante di prime cure e, come questione assorbita dalla reiezione della domanda in punto all'an debeatur, l'affermazione per cui il danno patrimoniale risarcibile andrebbe identificato nell'importo complessivo delle operazioni distrattive compiute dalla pari ad € 75.991,50. ES
3. - L'appello incidentale condizionato di . Controparte_4
7 ha avanzato in subordine, per il caso di accoglimento dell'avversario Controparte_4
gravame, appello incidentale condizionato chiedendo che la richiesta risarcitoria della società appellante venga sensibilmente ridotta:
- ai sensi dell'art. 1227, 2° co., c.c., a motivo del fatto che la società non Parte_1
ha posto in essere alcuna condotta diretta almeno a limitare le conseguenze dannose del comportamento della sua dipendente, con ciò concorrendo a provocare il danno lamentato, che ben avrebbe potuto essere evitato con l'ordinaria diligenza: la ES avrebbe, infatti, agito indisturbata nell'arco di due anni, senza che la società datrice di lavoro fosse mai intervenuta attraverso una doverosa vigilanza (e si richiama sul punto l'invio periodico degli ee/cc, da cui risultavano le operazioni illegittime);
- escludendo dal computo del quantum risarcibile gli ordini di bonifico a favore della recanti come causale “pagamento stipendio”, “acconto spese” e “acconto ES stipendio”, che corrisponderebbero al pagamento di altrettanti debiti della società verso la sua dipendente.
4. – L'esame dei motivi di impugnazione principale. Infondatezza dell'appello principale e conseguente inutilità dell'esame dell'appello incidentale condizionato.
I motivi di impugnazione principale meritano di essere esaminati congiuntamente.
4.1 - Con riguardo al caso in cui venga allegata – come nella specie - la riconducibilità dell'evento dannoso a una condotta omissiva, l'accertamento del nesso causale postula un giudizio controfattuale, fondato sul principio sancito dall'art. 40, 2° co., c.p., per stabilire se l'osservanza di determinate regole, imposte da disposizioni di legge o di regolamento o da specifiche clausole contrattuali o dai canoni di diligenza e correttezza cui deve uniformarsi il comportamento delle parti, sarebbe risultato, secondo criteri di certezza probabilistica, idoneo ad impedire l'evento (ex coeteris, Cass., 27.09.2018, n. 23.197).
L'applicazione di detto criterio impone preliminarmente di individuare la condotta che nel caso specifico avrebbe potuto astrattamente esigersi dal presunto responsabile sulla base delle predette regole, e tale condotta è destinata a fungere, nell'ambito dell'accertamento del nesso causale, da parametro di valutazione, attraverso il raffronto tra le due, della condotta in concreto tenuta dall'agente.
Tali essendo i criteri applicabili nel caso in esame, il richiamo che fa la difesa appellante alla
Cass., Sez. Unite, n. 13.533/2001 sulla ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore appare del tutto fuor di luogo.
8 4.2 - L'esecuzione degli incarichi conferiti alla banca postula la predisposizione della organizzazione necessaria a garantire la sicurezza nell'effettuazione delle operazioni e l'adozione di tutte le cautele suggerite dalla tecnica e dall'esperienza, al fine di impedire l'esecuzione di pagamenti non autorizzati.
Su tali premesse, la responsabilità dell'istituto verso il cliente per avere dato esecuzione ad un ordine di bonifico falsificato è stata in generale riconosciuta laddove le circostanze del singolo caso avessero imposto, secondo le regole di diligenza professionale ex art. 1176,
2° co., c.c., lo svolgimento di speciali controlli, ulteriori rispetto a quelli comuni che comprendono una semplice verifica dell'autenticità ictu oculi, senza speciali competenze grafologiche o l'uso di particolari strumenti;
per contro, laddove l'ordine di bonifico non presenti particolari anomalie in rapporto alle prassi instaurate con il cliente, la banca va esente da responsabilità in quanto avrebbe esaurito i suoi obblighi di diligenza professionale nell'adempiere al mandato conferitole.
Si è detto, in particolare, che le prassi commerciali invalse con il cliente possono essere idonee ad ingenerare nell'istituto un incolpevole affidamento in ordine alla legittimazione di chi chiede il bonifico, e che a tal fine, il mero riscontro della conformità della sottoscrizione allo specimen può nel concreto non essere sufficiente a far ritenere immune da colpa la condotta della banca che dà corso ad un ordine falsificato (ex plurimis, Cass., 14.06.2017,
n. 23.580; Id., 9.10.2017, n. 23.580; Id., 20.09.2013, n. 21.613).
4.3 – Applicando tali rilievi al caso in esame, ne viene che:
- la ra conosciuta in banca come l'impiegata addetta alle operazioni bancarie per ES
conto della , fin dalla sua assunzione nel 2012 (i fatti risalgono agli anni Parte_1
2015-2016), ed anzi si sapeva che il suo modus operandi, non essendo delegata ad operare sul conto, consisteva nel rimettere a mani del cassiere gli ordini di bonifico firmati, con tanto di timbro, dalla legale rappresentante della società;
- negli anni l'attività di sportello della è stata particolarmente intensa, come si ES
ricava indirettamente dal fatto che i soli bonifici incriminati, secondo quanto riferisce in atti
, sono n. 41 nel 2015 e n. 38 nel 2016; Parte_1
- le operazioni incriminate sono dell'ordine di qualche centinaia di euro l'una, alcune per valori superiori ai 1.500 euro, ma si tratta pur sempre di movimentazioni del tutto coerenti con i bilanci di una piccola società titolare di un'impresa di bar ristorazione;
9 - per la banca era prassi con la cliente di ricevere gli ordinativi tramite la anzi era ES la d interfacciarsi costantemente, in nome e per conto della società, con l'istituto ES
di credito: gli ordinativi incriminati non sono, cioè, pervenuti per canali inusuali ma con modalità di consegna che corrispondevano perfettamente ad una pratica invalsa tra le parti, idonea come tale ad ingenerare negli addetti dell'istituto un incolpevole affidamento sulla legittimazione della presentatrice;
- le operazioni, pur indicando come beneficiaria la indicano delle causali come ES
“accredito stipendio”, “acconto stipendio” o “rimborso spese”, del tutto compatibili o almeno in apparenza coerenti con quelli che potevano essere i rapporti sottostanti tra la società datrice di lavoro, titolare del conto, e la beneficiaria del bonifico, sua dipendente con mansioni di addetta alla contabilità e ai rapporti con i fornitori (l'anticipo somme con il successivo rimborso può, infatti, apparentemente giustificarsi col fatto che la ES
trattava con i fornitori del bar);
- al contrario, ad accorgersi dell'anomalia dei versamenti in relazione al suo destinatario non poteva che essere la legale rappresentante della la quale, nel redigere Parte_1
i bilanci od almeno nel firmarli, avrebbe dovuto, secondo la diligenza esigibile per l'amministratore di una società (tanto più che si tratta di una piccola realtà imprenditoriale: non occorrono speciali conoscenze per l'esame dei conti bancari né si richiede l'intervento di personale specializzato e, d'altro canto, la cifra complessivamente sottratta non è del tutto trascurabile per una piccola impresa), prenderne contezza fin da subito, od almeno dopo il verificarsi delle prime condotte distrattive (sul tema, v. anche oltre, § 4.5);
- il controllo, volta per volta, della firma apposta sulle contabili contenenti gli ordini di bonifico attraverso il raffronto con lo specimen non appariva necessario, in ragione delle modalità del tutto usuali con cui gli ordinativi venivano presentati alla banca ed all'assenza di anomalie in ragione dei presumibili rapporti sottostanti tra l'ordinante apparente (la società)
e il beneficiario (la se infatti il controllo dello specimen non vare ad esaurire gli ES
obblighi di diligenza della banca quando le circostanze impongano speciali e più attenti controlli, è vero il simmetrico che la banca non è tenuta ad un'attenta e approfondita verifica della firma con lo specimen quando il documento presentato allo sportello appaia come pienamente conforme e coerente con le comuni relazioni commerciali col cliente;
- la circostanza che sia stato un nuovo impiegato della banca a segnalare come sospette le operazioni per cui è causa, ad agosto 2016, si spiega proprio perché, non essendo egli a conoscenza delle pratiche instauratesi tra l'istituto di credito e la società Parte_1 quanto all'esecuzione dei bonifici, a chi li chiedeva e alle somme che venivano in questo
10 modo movimentate, il nuovo dipendente non poteva fare affidamento in un comportamento che, per come nel corso di diversi anni si era articolato, non poteva apparirgli “normale”, come invece si era mostrato normale e ripetitivo per i suoi predecessori, i quali ben conoscevano le prassi nei rapporti tra la società e l'istituto.
4.4 - Le richieste di prova orale risultano evidentemente superflue perché tendenti a dimostrare fatti incontroversi quanto al ruolo della nei rapporti con la filiale di ES
Novara-Stadio di e alle sue condotte distrattive, nonché sulla scoperta di Parte_2 queste ultime ad agosto 2016 – senza tuttavia fornire elementi decisivi per affermare una responsabilità, di tipo contrattuale in relazione al conto corrente, della banca, concorrente con quella dell'impiegata infedele.
Allo stesso modo, la richiesta di acquisizione dello specimen in originale presso la banca – oltre che tardiva, non essendo stata avanzata entro la seconda memoria ex art. 183, 6° co.,
c.p.c.; l'ordine di esibizione non può essere emesso d'ufficio dal giudice – si rivela superflua al fine di stabilire se abbia o meno violato, nel caso di specie, gli obblighi Parte_2 di diligenza concretamente esigibili nell'esecuzione dei mandati.
4.5 – E' poi corretto il rilievo del primo Giudice per cui la contestazione dell'invio periodico degli ee/cc, compiuta in primo grado dalla società appellante soltanto la terza memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., era tardiva, agli effetti di quanto previsto dall'art. 115, 1° co., c.p.c.
E' infatti la stessa giurisprudenza citata dall'appellante che specifica come il meccanismo della contestazione/non contestazione, al fine della delimitazione del thema decidendum e del thema probandum, sia necessariamente correlata al sistema delle preclusioni, con il progressivo cristallizzarsi, ad opera delle memorie previste dall'art. 183, 6° co., dei fatti da decidere e, conseguentemente, dei fatti da provare: il thema decidendum si consolida con gli atti introduttivi e le prime due memorie dell'art. 183, 6° co., c.p.c., in modo graduale (prima i fatti primari allegati in citazione, poi gli eventuali fatti secondari o primari non identificatori nella prima memoria, le repliche riservate alla seconda memoria riguardano le nuove allegazioni introdotte con la memoria precedente o in risposta alle allegazioni integranti eccezioni alle domande nuove avversarie o
contro
-eccezioni alle eccezioni avversarie), sicchè esso è ormai definitivamente consolidato con le seconde memorie, la terza memoria essendo solo prevista per eventuali richieste in controprova. Pertanto, la contestazione di un'allegazione fattuale compiuta dal convenuto in comparsa di risposta non può essere compiuta dall'attore solo con la memoria ex art. 183, 6° co., n. 3, c.p.c., giacchè in tal modo
11 verrebbe definitivamente precluso alla parte deducente (il convenuto) di articolare prove o produrre documenti in relazione al fatto (solo con l'ultima memoria) contestato.
Il fatto dell'invio degli ee/cc da parte della banca, da ritenersi per quanto sopra alla stregua di fatto incontroverso agli effetti dell'art. 115, 1° co., c.p.c., non necessita di prova da parte della banca che l'ha allegato e può ritenersi dato pacificamente acquisito.
4.6 – Per le circostanze che emergono dagli atti, non può pertanto ritenersi che Pt_2
si sarebbe dovuta avvedere delle attività distrattive compiute dalla ra il
[...] ES
2015 e il 2016 e segnalarle alla società correntista;
il che è a dire che nessuna responsabilità contrattuale può essere ascritta a detta banca (e per essa, a chi le è subentrato, ossia
) per il danno subito da tali attività illecite. Controparte_4
5. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate sui medi tariffari, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sent. n. Parte_1 Controparte_1
495/2022, emessa dal Tribunale di Novara in data 9.09.2022, con atto di citazione notificato in data 24.02.2023:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio, Parte_1 che liquida in complessivi € 9.991, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
12 Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 25/07/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
13