TRIB
Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/11/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile nr. 3451/2024 R.G., promosso da
(CF: ) Parte_1 C.F._1
(avv.to Maurizio Nicola Rivilli)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to Gianfranco Raia)
resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 27 agosto 2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad ottenere il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445- bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole. L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della CP_1 quale chiedeva il rigetto La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18 novembre 2025 per il deposito di note. La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il
1 quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che “ la ricorrente sig. sig.ra Parte_1
, è allo stato attuale affetta, come si evince dai referti medici allegati,
[...]
“ipertensione arteriosa diabete mellito tipo II depressione involutiva spondiloartrosi diffusa con discopatie lombari ed osteoporosi, invalido al 100%, NON meritevole di assegno mensile di ACCOMPAGNAMENTO sin dalla data di presentazione della domanda” (cfr. CTU in atti dott. . Persona_1
Da qui il rigetto dell'opposizione. Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CP_1
c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara che non è in Parte_1 possesso del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
compensa interamente le spese di lite tra le parti, sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto. Termini Imerese, 19.11.2025 Il Giudice Daniele Salvatore Abbate
2
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile nr. 3451/2024 R.G., promosso da
(CF: ) Parte_1 C.F._1
(avv.to Maurizio Nicola Rivilli)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to Gianfranco Raia)
resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 27 agosto 2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad ottenere il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445- bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole. L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della CP_1 quale chiedeva il rigetto La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18 novembre 2025 per il deposito di note. La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il
1 quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che “ la ricorrente sig. sig.ra Parte_1
, è allo stato attuale affetta, come si evince dai referti medici allegati,
[...]
“ipertensione arteriosa diabete mellito tipo II depressione involutiva spondiloartrosi diffusa con discopatie lombari ed osteoporosi, invalido al 100%, NON meritevole di assegno mensile di ACCOMPAGNAMENTO sin dalla data di presentazione della domanda” (cfr. CTU in atti dott. . Persona_1
Da qui il rigetto dell'opposizione. Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CP_1
c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara che non è in Parte_1 possesso del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
compensa interamente le spese di lite tra le parti, sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto. Termini Imerese, 19.11.2025 Il Giudice Daniele Salvatore Abbate
2