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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. V.G. 2227/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2227/2024 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ARICO' ALICE, con domicilio presso il suo studio in Pavia, Via della
Pusterla n° 14
e
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
BERGONZI PERRONE MARCELLO, con domicilio presso il suo studio in Voghera,
Via Depretis n° 28
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Torre D'IS, in data 09/09/2021, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Torre
D'IS alla Parte II, Serie C, n. 9, dell'anno 2021; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“a) - i Sigg. e si impegnano a provvedere al pagamento in misura del Pt_1 Pt_2
50% ciascuno del conguaglio afferente le spese condominiali per l'esercizio 2021/2022 nella misura già determinata in complessivi € 1.598,90, mediante pagamento diretto della metà della predetta somma in favore dei proprietari dell'immobile sito in Novara, Via Piave n° 19, Sigg.ri e . In caso di Parte_3 Parte_4 inadempimento di tale obbligo di pagamento, ciascuna parte conserva sin d'ora il pieno diritto di azionare domanda di manleva e/o di rivalsa nei confronti dell'altra parte per le somme eventualmente a lei richieste e/o pagate e non dovute in base all'accordo qui raggiunto;
b) - i Sigg. e si impegnano a provvedere al pagamento ciascuno in Pt_1 Pt_2 misura del 50% del conguaglio afferente le spese condominiali per l'esercizio
01/09/2022 – 31/08/2023 e sino alla data del 25/06/2023 nell'ammontare ad oggi determinato in € 372,80, mediante pagamento diretto in favore dei proprietari dell'immobile sito in Novara, Via Piave n° 19, Sigg.ri e Parte_3 Pt_4
. In caso di inadempimento di tale obbligo di pagamento, ciascuna parte
[...] conserva sin d'ora il pieno diritto ad azionare domanda di manleva e/o di rivalsa nei confronti dell'altra parte per le somme eventualmente a lei richieste e/o pagate e non dovute in base all'accordo qui raggiunto.
c) - il Sig. irrevocabilmente si obbliga ed impegna, a far tempo dal 10 di ogni Pt_2
mese a far tempo dal mese di giugno 2024 e sino al saldo, a corrispondere alla Sig.ra
l'importo di € 200,00 mensili a mezzo bonifico bancario a titolo di contributo Pt_1
per le spese da questa sostenute per il matrimonio, e fino alla somma di euro 6.000,00, quale quota parte pari alla somma finanziata/mutuata, previa rendicontazione da parte della moglie delle spese sostenute, e comunque fino alla concorrenza di quanto risulta speso dalla coppia per le spese susseguenti al matrimonio fino al momento della separazione.
d) - Le parti si impegnano entro 15 giorni dal deposito del presente ricorso congiunto alla chiusura del c/c cointestato in essere presso la banca Intesa San Paolo, filiale di
Novara ed avente n. 1000/00114252 con suddivisione in parti uguali del saldo, sia esso attivo o passivo, alla data della chiusura.
e) - la Sig.ra si obbliga ed impegna a restituire al Sig. la Consolle Pt_1 Pt_2
Nintendo ad oggi in Suo possesso, entro 15 giorni dal deposito del presente ricorso.
f) - le parti dichiarano di soprassedere dalla disamina di ogni altra questione economica tra di loro, da intendersi pertanto definita.”
Pag. 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.05.2024 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno depositato documentazione contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutato che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
da che hanno contratto matrimonio il 09/09/2021, in Torre Parte_2
D'IS (atto n.9, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2021).
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in data 16.12.2024
Il Giudice Est.
La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 4 Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. V.G. 2227/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2227/2024 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ARICO' ALICE, con domicilio presso il suo studio in Pavia, Via della
Pusterla n° 14
e
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
BERGONZI PERRONE MARCELLO, con domicilio presso il suo studio in Voghera,
Via Depretis n° 28
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Torre D'IS, in data 09/09/2021, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Torre
D'IS alla Parte II, Serie C, n. 9, dell'anno 2021; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“a) - i Sigg. e si impegnano a provvedere al pagamento in misura del Pt_1 Pt_2
50% ciascuno del conguaglio afferente le spese condominiali per l'esercizio 2021/2022 nella misura già determinata in complessivi € 1.598,90, mediante pagamento diretto della metà della predetta somma in favore dei proprietari dell'immobile sito in Novara, Via Piave n° 19, Sigg.ri e . In caso di Parte_3 Parte_4 inadempimento di tale obbligo di pagamento, ciascuna parte conserva sin d'ora il pieno diritto di azionare domanda di manleva e/o di rivalsa nei confronti dell'altra parte per le somme eventualmente a lei richieste e/o pagate e non dovute in base all'accordo qui raggiunto;
b) - i Sigg. e si impegnano a provvedere al pagamento ciascuno in Pt_1 Pt_2 misura del 50% del conguaglio afferente le spese condominiali per l'esercizio
01/09/2022 – 31/08/2023 e sino alla data del 25/06/2023 nell'ammontare ad oggi determinato in € 372,80, mediante pagamento diretto in favore dei proprietari dell'immobile sito in Novara, Via Piave n° 19, Sigg.ri e Parte_3 Pt_4
. In caso di inadempimento di tale obbligo di pagamento, ciascuna parte
[...] conserva sin d'ora il pieno diritto ad azionare domanda di manleva e/o di rivalsa nei confronti dell'altra parte per le somme eventualmente a lei richieste e/o pagate e non dovute in base all'accordo qui raggiunto.
c) - il Sig. irrevocabilmente si obbliga ed impegna, a far tempo dal 10 di ogni Pt_2
mese a far tempo dal mese di giugno 2024 e sino al saldo, a corrispondere alla Sig.ra
l'importo di € 200,00 mensili a mezzo bonifico bancario a titolo di contributo Pt_1
per le spese da questa sostenute per il matrimonio, e fino alla somma di euro 6.000,00, quale quota parte pari alla somma finanziata/mutuata, previa rendicontazione da parte della moglie delle spese sostenute, e comunque fino alla concorrenza di quanto risulta speso dalla coppia per le spese susseguenti al matrimonio fino al momento della separazione.
d) - Le parti si impegnano entro 15 giorni dal deposito del presente ricorso congiunto alla chiusura del c/c cointestato in essere presso la banca Intesa San Paolo, filiale di
Novara ed avente n. 1000/00114252 con suddivisione in parti uguali del saldo, sia esso attivo o passivo, alla data della chiusura.
e) - la Sig.ra si obbliga ed impegna a restituire al Sig. la Consolle Pt_1 Pt_2
Nintendo ad oggi in Suo possesso, entro 15 giorni dal deposito del presente ricorso.
f) - le parti dichiarano di soprassedere dalla disamina di ogni altra questione economica tra di loro, da intendersi pertanto definita.”
Pag. 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.05.2024 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno depositato documentazione contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutato che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
da che hanno contratto matrimonio il 09/09/2021, in Torre Parte_2
D'IS (atto n.9, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2021).
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in data 16.12.2024
Il Giudice Est.
La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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