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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/12/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3883/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3883/2025, promossa con ricorso depositato il 02/10/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Nancy (FR) il 13.09.1953 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Elisa Corsi del Foro di Varese
e
2) Parte_2
nata IN (VA) il 16.01.1960, cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. RC Tamborini del Foro di Busto Arsizio
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in IN (VA) in data 4 settembre 1993
(anno 1993, atto n. 43, parte II, serie A) separati consensualmente con verbale in data 04.06.2013 omologato con decreto n.328 depositato il 19.06.2013; con i seguenti figli maggiorenni:
pagina1 di 4 RC, nato a [...] il [...],
nato a [...] il [...] Per_1
nata a [...] il [...]. Parte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 02.10.2025, richiedevano la pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 04/09/1993 a IN (VA), in regime di separazione dei beni e trascritto nei registri dell'Ufficio Civile del Comune di
IN (VA) n. 43, parte II, Serie A, Anno 1993, alle condizioni di cui alle premesse del ricorso.
2) Per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IN di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di IN.
3) La figlia , ormai maggiorenne ma non ancora economicamente Parte_3 indipendente, continuerà a risiedere ed abitare presso la madre.
4) Il sig. a titolo di concorso al mantenimento della figlia Pt_1 Parte_3 verserà alla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico Pt_2 bancario, la somma di € 450,00 da rivalutarsi annualmente secondo i criteri di cui all'art. 150 Disp. Att. c.p.c., a decorrere la prima indicizzazione Istat dall'anno successivo alla firma del presente ricorso e sosterrà il 100% delle spese straordinarie, previamente concordate trai i genitori e successivamente documentate, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Varese.
5) Il sig. non avrà più diritto all'assegnazione della casa familiare, Pt_1 ubicata in Brezzo di Bedero (VA), Via Germignaga n. 5, stante il raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica dei figli
RC e sebbene quest'ultimo continuerà ad abitare presso il padre. Per_1
6) La sig.ra si impegna comunque a concedere al sig. in Pt_2 Pt_1 locazione la ex casa familiare ubicata in Brezzo di Bedero (VA), Via
Germignaga n. 5 di proprietà esclusiva della stessa, alle condizioni indicate nel contratto di locazione allegato al ricorso (doc. 5) facente parte dell'accordo, affinché il sig. possa continuare ad ivi abitarvi. Pt_1
7) Per tutta la durata della locazione dell'immobile di cui al punto 6, l'IMU
pagina2 di 4 dell'immobile sarà a carico del sig. che si impegna a rimborsare, a Pt_1 prima richiesta e previa esibizione della relativa ricevuta, alla Sig.ra Pt_2
l'IMU da quest'ultima versata.
8) Allorquando durante la locazione dell'immobile di cui al punto n. 6, si dovesse necessariamente far fronte a lavori di straordinaria manutenzione, indispensabili al fine di potere continuare ad abitarvi in sicurezza, il sig. si farà carico delle opere di manutenzione straordinaria, Pt_1 previamente concordate con la sig.ra con esenzione di quest'ultima da Pt_2 ogni obbligo a provvedervi direttamente e da ogni connessa responsabilità, salvo l'alternativo diritto del medesimo sig. di recesso dalla Pt_1 locazione, qualora non intendesse provvedervi.
9) Le parti si danno atto di essere economicamente indipendenti e che, con l'accordo di cui al presente ricorso congiunto, non avranno più nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per nessuna ragione e/o titolo, avendo definito, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e/o da qualsivoglia altro preteso rapporto anche di debito/credito.
10) Spese legali compensate e rinuncia dei Legali alla solidarietà professionale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 04.09.1993 in IN (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IN (anno 1993, atto n. 43, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza. pagina3 di 4 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3883/2025, promossa con ricorso depositato il 02/10/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Nancy (FR) il 13.09.1953 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Elisa Corsi del Foro di Varese
e
2) Parte_2
nata IN (VA) il 16.01.1960, cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. RC Tamborini del Foro di Busto Arsizio
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in IN (VA) in data 4 settembre 1993
(anno 1993, atto n. 43, parte II, serie A) separati consensualmente con verbale in data 04.06.2013 omologato con decreto n.328 depositato il 19.06.2013; con i seguenti figli maggiorenni:
pagina1 di 4 RC, nato a [...] il [...],
nato a [...] il [...] Per_1
nata a [...] il [...]. Parte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 02.10.2025, richiedevano la pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 04/09/1993 a IN (VA), in regime di separazione dei beni e trascritto nei registri dell'Ufficio Civile del Comune di
IN (VA) n. 43, parte II, Serie A, Anno 1993, alle condizioni di cui alle premesse del ricorso.
2) Per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IN di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di IN.
3) La figlia , ormai maggiorenne ma non ancora economicamente Parte_3 indipendente, continuerà a risiedere ed abitare presso la madre.
4) Il sig. a titolo di concorso al mantenimento della figlia Pt_1 Parte_3 verserà alla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico Pt_2 bancario, la somma di € 450,00 da rivalutarsi annualmente secondo i criteri di cui all'art. 150 Disp. Att. c.p.c., a decorrere la prima indicizzazione Istat dall'anno successivo alla firma del presente ricorso e sosterrà il 100% delle spese straordinarie, previamente concordate trai i genitori e successivamente documentate, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Varese.
5) Il sig. non avrà più diritto all'assegnazione della casa familiare, Pt_1 ubicata in Brezzo di Bedero (VA), Via Germignaga n. 5, stante il raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica dei figli
RC e sebbene quest'ultimo continuerà ad abitare presso il padre. Per_1
6) La sig.ra si impegna comunque a concedere al sig. in Pt_2 Pt_1 locazione la ex casa familiare ubicata in Brezzo di Bedero (VA), Via
Germignaga n. 5 di proprietà esclusiva della stessa, alle condizioni indicate nel contratto di locazione allegato al ricorso (doc. 5) facente parte dell'accordo, affinché il sig. possa continuare ad ivi abitarvi. Pt_1
7) Per tutta la durata della locazione dell'immobile di cui al punto 6, l'IMU
pagina2 di 4 dell'immobile sarà a carico del sig. che si impegna a rimborsare, a Pt_1 prima richiesta e previa esibizione della relativa ricevuta, alla Sig.ra Pt_2
l'IMU da quest'ultima versata.
8) Allorquando durante la locazione dell'immobile di cui al punto n. 6, si dovesse necessariamente far fronte a lavori di straordinaria manutenzione, indispensabili al fine di potere continuare ad abitarvi in sicurezza, il sig. si farà carico delle opere di manutenzione straordinaria, Pt_1 previamente concordate con la sig.ra con esenzione di quest'ultima da Pt_2 ogni obbligo a provvedervi direttamente e da ogni connessa responsabilità, salvo l'alternativo diritto del medesimo sig. di recesso dalla Pt_1 locazione, qualora non intendesse provvedervi.
9) Le parti si danno atto di essere economicamente indipendenti e che, con l'accordo di cui al presente ricorso congiunto, non avranno più nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per nessuna ragione e/o titolo, avendo definito, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e/o da qualsivoglia altro preteso rapporto anche di debito/credito.
10) Spese legali compensate e rinuncia dei Legali alla solidarietà professionale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 04.09.1993 in IN (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IN (anno 1993, atto n. 43, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza. pagina3 di 4 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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