Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 538 /2023 da:
L'avv. GRECO VALERIANO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. GRECO RAFFAELLA per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. BRINDISI GIUSEPPE per il terzo chiamato, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 538 del RGAC dell'anno 2023 avente ad og getto opposizione a decreto ingiuntivo n. 14/2023 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 5 gennaio 2023
e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Valeriano Greco
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Raffaella Greco
OPPOSTA
NONCHÉ
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe CP_2 C.F._2
Brindisi e Ugo Bruno
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1
7 gennaio 2023, con il quale il Tribunale di Castrovillari ha ingiunto il pagamento di euro
9.050,51, oltre interessi e spese, in favore di in quanto quest'ultima, Controparte_1 in qualità di garante ex art. 2, comma 100, lett. a, legge 662/1996 (intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese) sul mutuo chirografario stipulato il 7 febbraio 2019 tra e la , per il quale l'opponente ha prestato CP_2 Controparte_3 fideiussione, ha subito l'escussione della garanzia prestata, acquisendo il diritto di rivalersi nei confronti del debitore principale e dei suoi fideiussori.
Ha dedotto: a) l'indeterminatezza e l'erroneità della somma ingiunta dalla quale non sono state detratte le somme precedentemente versate dall'obbligato principale;
b) che in sede di divorzio con il coniuge quest'ultimo si è obbligato a pagare per intero il mutuo. CP_2
Ha chiesto, pertanto, l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'avversa pretesa.
1.2. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
1.3. Con provvedimento del 15 novembre 2023 il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa del terzo.
1.4. Si è costituito dichiarando la propria volontà di tener fede a quanto CP_2 stabilito in sede di divorzio, quindi, di volere assumere su di sé il peso economico dell'obbligazione dell'opponente.
2. Nel merito si osserva quanto segue.
2.1. Con riferimento alla prova del credito si rileva che la presente controversia ha ad oggetto un'ipotesi di responsabilità contrattuale, in relazione alla quale sul creditore grav a l'onere di provare il titolo e allegare l'inadempimento, mentre il debitore deve dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempimento è dovuto a causa non imputabile (cfr. Cass. Civ., SS.UU.,
30 ottobre 2001, n. 13533).
Inoltre, merita ricordare che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Cass. Civ. Sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Ciò premesso, nel caso di specie gravava sulla banca opposta l'onere di provare il titolo posto a fondamento della pretesa azionata.
Tale prova è stata fornita.
2 Infatti, a sostegno della propria pretesa l'odierna opposta ha prodot to il contratto di finanziamento, debitamente sottoscritto dalle parti opponenti, allegandone l'inadempimento.
2.2. Risulta, invece, infondata l'eccezione di indeterminatezza del credito, in quanto, provato il titolo mediante la produzione del contratto e allegato compiutamente l'inadempimento con l'indicazione precisa della somma richiesta, è il debitore a dover dimostrare che l'importo dovuto è inferiore a quello richiesto per effetto di avvenuti pagamenti.
Prova che non è stata fornita nel corso del giud izio, non essendo stata depositata alcuna documentazione attestante avvenuti pagamenti.
3. Altresì infondata risulta l'eccezione di intervenuta manleva a favore di parte opponente.
Infatti, sebbene dalla documentazione in atti risulti che tra opponente e t erzo chiamato sussiste, in virtù della sentenza n. 1450/2022 del Tribunale di Castrovillari, un accordo mediante il quale il sig. ha espressamente dichiarato “di manlevare la moglie CP_2 dal finanziamento nr. IK0994004360 di € 20 .000,00 sottoscritto in data Parte_1
7.2.2019…” e quest'ultimo, costituendosi in giudizio, abbia confermato la volontà di onorarlo, tale accordo non è stato ovviamente sottoscritto da parte opposta e deve, quindi, essere giuridicamente qualificato come accollo int erno.
Infatti, “nell'accollo semplice (o interno) l'accollante si obbliga nei confronti del solo debitore accollato e non anche verso il creditore il quale non può, quindi, da lui pretendere
l'adempimento dell'obbligazione, con la duplice conseguenza che accollante e debitore possono liberamente modificare o revocare in qualsiasi momento l'impegno inizialmente assunto dal primo e che quest'ultimo, nel caso di mancata osservanza dell'obbligo, risponde dell'inadempimento nei confronti del solo accollato e non anche verso il creditore, terzo estraneo all'accollo.” (Cass. Civ. Sentenza n. 4604 del 11 aprile 2000).
Pertanto, gli accordi i nsorti tra l'opponente e il terzo chiamato non producono alcun effetto sull'opposta, la quale conserva la propria ragione di credito nei confronti della Pt_1
Per tali ragioni, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve ess ere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
4. Tuttavia, in virtù dell'accollo sopra indicato, il terzo chiamato deve essere condannato a pagare all'opponente quanto verrà dalla stessa corrisposto a parte opposta in adempimento dell'obbligazione per cui è causa.
5. Le spese di lite sostenute da parte opposta vengono poste a carico della parte opponente e liquidate in euro 2.700,00 (di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase di trattazione ed euro 900,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
5.1. Devono, invece, essere compensate le spese di lite tra parte opponente e il terzo chiamato, in quanto non è noto se qu est'ultimo, in qualità di mutuatario sia stato destinatario
3 da parte dell'opposta di una richiesta di pagamento inevasa, cui ha fatto seguito l'azione nei confronti della quale fideiussore, e per la condotta processuale del terzo Pt_1 medesimo, il quale, avuta notizia della richiesta di adempimento degli accordi conclusi con la ex coniuge in sede di divorzio, ha immediatamente dichiarato di volerli rispettare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Do tt.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecu tivo;
2) Condanna il terzo chiamato a pagare all'opponente quanto verrà dalla stessa corrisposto a parte opposta in adempimento dell'obbligazione per cui è causa;
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta che liquida in euro 2.700,00 (di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase di trattazione ed euro 900,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
4) Compensa le spese di lite tra l'opponente e il terzo chiamato.
Così deciso in Castrovillari, 7 febbraio 2025
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Rosanna D'Amico addetta all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
4