Art. 5.
Il Ministro per la pubblica istruzione, su richiesta dell'universita' italiana per stranieri, comanda annualmente presso la stessa universita' per lo svolgimento dei corsi ordinari almeno 25 insegnanti della quota prevista dall' articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 , e successive modificazioni, con le modalita' previste dallo stesso articolo.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma il numero dei comandi di cui all' articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 , e' elevato a 192.
Possono chiedere il comando presso l'universita' italiana per stranieri gli insegnanti ordinari nelle scuole statali di ogni ordine e grado, forniti di laurea.
Le domande sono esaminate dal consiglio accademico che sottopone gli aspiranti a prove di accertamento secondo modalita' da esso stesso stabilite ed approvate preventivamente dal Ministero della pubblica istruzione. Le domande degli aspiranti prescelti sono inoltrate al Ministero della pubblica istruzione previo parere favorevole del consiglio d'amministrazione.
I comandi sono disposti per un triennio. Gli insegnanti comandati possono rinunziare al comando per riprendere servizio nella scuola di provenienza anche prima della scadenza del triennio preavvisando l'universita' con almeno tre mesi di anticipo. L'universita' puo', tuttavia, trattenere in servizio gli insegnanti che abbiano chiesto la cessazione del comando fino alla loro sostituzione.
I comandi sono prorogati alla scadenza del triennio, salvo richiesta dell'interessato o decisione negativa del consiglio accademico oppure del Ministero della pubblica istruzione, le quali possono intervenire all'inizio di ogni anno scolastico. Le decisioni negative del consiglio accademico devono essere motivate e sono impugnabili dinanzi al consiglio di amministrazione.
Il servizio prestato dagli insegnanti presso l'universita' italiana per stranieri e' valutabile a tutti gli effetti, anche ai fini del computo del periodo di effettivo insegnamento prescritto per partecipare al concorso a posti di preside.
Il Ministro per la pubblica istruzione, su richiesta dell'universita' italiana per stranieri, comanda annualmente presso la stessa universita' per lo svolgimento dei corsi ordinari almeno 25 insegnanti della quota prevista dall' articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 , e successive modificazioni, con le modalita' previste dallo stesso articolo.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma il numero dei comandi di cui all' articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 , e' elevato a 192.
Possono chiedere il comando presso l'universita' italiana per stranieri gli insegnanti ordinari nelle scuole statali di ogni ordine e grado, forniti di laurea.
Le domande sono esaminate dal consiglio accademico che sottopone gli aspiranti a prove di accertamento secondo modalita' da esso stesso stabilite ed approvate preventivamente dal Ministero della pubblica istruzione. Le domande degli aspiranti prescelti sono inoltrate al Ministero della pubblica istruzione previo parere favorevole del consiglio d'amministrazione.
I comandi sono disposti per un triennio. Gli insegnanti comandati possono rinunziare al comando per riprendere servizio nella scuola di provenienza anche prima della scadenza del triennio preavvisando l'universita' con almeno tre mesi di anticipo. L'universita' puo', tuttavia, trattenere in servizio gli insegnanti che abbiano chiesto la cessazione del comando fino alla loro sostituzione.
I comandi sono prorogati alla scadenza del triennio, salvo richiesta dell'interessato o decisione negativa del consiglio accademico oppure del Ministero della pubblica istruzione, le quali possono intervenire all'inizio di ogni anno scolastico. Le decisioni negative del consiglio accademico devono essere motivate e sono impugnabili dinanzi al consiglio di amministrazione.
Il servizio prestato dagli insegnanti presso l'universita' italiana per stranieri e' valutabile a tutti gli effetti, anche ai fini del computo del periodo di effettivo insegnamento prescritto per partecipare al concorso a posti di preside.