TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/12/2025, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2227/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il Parte_1
20/03/1947, C.F. , elettivamente domiciliato in Messina C.F._1
Via XXVII Luglio 34 is. 195 presso lo studio dell'Avv. MICALI FRANCESCO che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. FAZIO MARCO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente CP_ domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: IT TP
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/07/2024 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 27/10/2022 per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento e/o l'aggravamento del grado di invalidità quale invalida civile e per il riconoscimento dell'indennità di accompagno, non essendo in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'ausilio permanente di un accompagnatore;
che, sottoposta a visita medica collegiale in data 18.11.2022 da parte della competente
Commissione, veniva riconosciuta “invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età medio- grave 67-99%”; che pertanto aveva depositato in data 11/04/2023 istanza di
A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U., Dott. , aveva Persona_1 concluso che di anni 77, in atti generalizzata, per le Parte_2
patologie di cui è affetta e riportate in giudizio diagnostico è INVALIDA con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100%, a decorrere da gennaio 2024. Lo stessa non riunisce i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.6 della legge 509/88.”
L'odierna ricorrente, quindi, aveva quindi depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al beneficio dell'indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 23/12/2024 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite il rinnovo del C.T.U.
In data odierna la causa viene decisa.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio
2 dell'indennità di accompagnamento (invalidità nella misura del 100%, con necessità di assistenza continua), giudizio iscritto al n. 1139/2023 R.G., acquisito alla presente controversia, il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava la sussistenza di una percentuale d'invalidità pari al 100% (cento per cento), senza necessità di assistenza continua, a decorrere dal
Gennaio 2024.
Depositata la dichiarazione di dissenso, parte ricorrente chiede accertarsi il beneficio dell'indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa
(27/10/2022).
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, il C.T.U., nominato nel corso del giudizio, ha riconosciuto le seguenti patologie “Iniziale declino cognitivo. Cardiopatia ipertensiva in terapia. Diabete mellito 2° senza complicanze. Poliartrosi diffusa con articolarità del rachide ridotta di 1/3 in toto. Splenomegalia in assenza di evidenza di malattie ematologiche. Pregresso intervento di spessimento uterino”, concludendo che:
“Le patologie presentate, non sono emandabili e stabilizzate negativamente, si attestano ad un grado di invalidità con una percentuale del 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento in quanto, in relazione alle patologie di cui soffre e citate in giudizio diagnostico ed all'obiettività clinica verificata, la
Signora è nella possibilità di deambulare e di Parte_1
compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita sopra specificatamente descritti, senza necessità di assistenza continua.
- tale stato è da fare risalire a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa.”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dunque sono sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Tali conclusioni impongono il rigetto del ricorso.
La dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. in atti esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese legali.
3 Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_
con ricorso depositato in data 16/07/2024 nei confronti dell' in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara persona invalida nella misura del Parte_1
100% a decorrere dalla domanda amministrativa;
- rigetta il ricorso;
- esonera la ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 23 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
4