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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2025, n. 8249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8249 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
II SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ll Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro, a seguito della sostituzione dell'udienza del 17.6.2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
nel procedimento n.13760/2024 pendente
Tra
Parte_1
(Avv. Alessandra Palombi) ricorrente
e in persona del legale rappresentante p.t Controparte_1
(Avv. Paola Perisi) resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio parte resistente al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'inadempimento della parte resistente agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro, specificati in premessa;
2. condannare la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 2.580,07 della diversa somma che vorrà liquidare, oltre il danno derivante dalla diminuzione di valore del credito accolto ai sensi dell'Art. 429 cod. proc. civ. e gli interessi legali. Con interessi successivi, vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e Cassa Previdenza, nonché rimborso spese generali di giudizio da distrarsi a favore dell'avvocato procuratore antistatario”. Il ricorrente ha, in sintesi, dedotto:1) di esser stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal 12.10.2023 al 15.1.2024, con inquadramento come magazziniere- autista nel Quinto Livello del
CCNL Terziario;
2) di aver svolto senza soluzione di continuità attività lavorativa dal 12 ottobre 2023 fino al 30 novembre2023); 3) di esser stato licenziato in data 30.11.2023; 4) di non aver percepito, la retribuzione relativa al mese di novembre 2023, i ratei di tredicesima e quattordicesima mensili;
5) di aver pertanto diritto al pagamento della complessiva somma di € 2.580,07 di cui : € 1.538,12, a titolo di retribuzione arretrata, €59,16 a titolo di festività in domenica, €256,16 a titolo di ferie non godute, €
256,35 a titolo di ratei di tredicesima mensilità,€ 256,35 a titolo di ratei di quattordicesima mensilità ,€
213,93, a titolo di Trattamento di Fine Rapporto.
Si è costituita in giudizio la chiedendo, in via riconvenzionale di “a) Controparte_1 accertare e dichiarare l'inadempimento da parte del signor del contratto individuale di lavoro ai Pt_1 sensi dell'art. 1218 c.c., 1176 c.c. e art. 301 C.C.N.L e/o la sua responsabilità secondo la fattispecie di responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2043 c.c., per avere il medesimo, nell'espletamento delle sue mansioni lavorative, danneggiato il veicolo aziendale modello Audi A3 targata a causa di una condotta contraria alle norme del Codice della Strada e alla diligenza e prudenza richieste;
B) condannare il signor al risarcimento del danno emergente pari alle somme pagate dal datore di Pt_1 lavoro per riparare il veicolo e ammontanti a complessivi euro 3.100,00, oltre interessi e rivalutazione;
C) dichiarare, ai sensi dell'art. 1252 c.c., l'avvenuta compensazione volontaria, e/o, in ogni caso, dichiarare giudizialmente ai sensi dell'art. 1243, comma 2, c.c. integralmente compensati per la quantità corrispondente i crediti con i debiti reciproci e, più precisamente, il credito di lavoro in capo al ricorrente pari a euro 2.580,07 con il credito di valore di natura risarcitoria vantato dalla resistente
e pari a euro 3.100,00; D) per l'effetto, dichiarare estinto il credito del signor per l'intervenuta Pt_1 compensazione a far data dalla sua coesistenza con il controcredito della resistente e respingere il ricorso;
E) ove accertato che l'ammontare del credito di lavoro sia inferiore a quello del credito risarcitorio, condannare il sig., al pagamento in favore della della residua CP_2 Controparte_1 somma non compensata pari a euro 520,00 o a quella stabilita in corso di causa.
Parte resistente ha in sintesi eccepito: 1) di aver licenziato il causa dell'inadempimento agli Pt_1 obblighi assunti con il contratto di lavoro;
2) che, infatti, il lavoratore, in data 27 novembre 2023, aveva cagionato ingenti danni alla carrozzeria dell'auto aziendale Audi A3 targata GJ705ZT da lui utilizzata per l'espletamento delle mansioni di autista;
3) che il ricorrente aveva riconosciuto la sua esclusiva responsabilità nella causazione del danno, ammettendo di aver tamponato un'altra autovettura;
4)che con il suo comportamento gravemente negligente, aveva leso il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, con conseguente licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
5) che per la riparazione del veicolo erano state sostenute dalla società spese ingenti, per un importo complessivo di euro 3.100,00 euro;
5) che il ricorrente aveva proposto, per il tramite di un messaggio whatsapp, di compensare le somme da lui dovute a titolo di risarcimento del danno con gli emolumenti a lui spettanti per il mese di novembre 2023 e con quelli dovuti in conseguenza della risoluzione del contratto di lavoro;
6)che era pertanto intervenuto un accordo nel senso di compensare i reciproci crediti e debiti;
7) che, di conseguenza, alcun pagamento era dovuto, in quanto le somme azionate dal ricorrente, sebbene in astratto a lui spettanti, dovevano ritenersi compensate con le somme dovute alla a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno cagionato all'autovettura aziendale;
8)che pertanto parte ricorrente doveva essere condannata al pagamento nei suoi confronti della residua somma non compensata pari a
520,00 euro.
Il ricorrente ha depositato memoria avverso riconvenzionale contestando la quantificazione fornita dalla società, sostenendo che le fatture prodotte comprendono ulteriori riparazioni e pezzi di ricambio.
Istruita documentalmente, la causa è stata decisa a seguito del deposito autorizzato di note sostitutive d'udienza, ex articolo 127 ter cpc.
L'eccezione di nullità della domanda riconvenzionale è infondata . Deve rilevarsi che , contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il contenuto della memoria di costituzione contenente la domanda consente, di individuare con chiarezza sia il petitum, sia i fatti costituenti le ragioni di tutte le richieste formulate e del resto l'attività difensiva spiegata dal ricorrente in questa sede esclude che vi sia stata qualsivoglia compromissione delle sue garanzie difensive.
Passando all'esame del merito si osserva che la resistente ha riconosciuto la spettanza in capo alla ricorrente dell' importo di euro 2.580,07, a titolo di tfr, stipendio per il mese di novembre 2023, ratei di tredicesima e quattordicesima (cfr. pag. 6 memoria). A fronte di ciò, tuttavia, la ha Controparte_1 opposto in compensazione un controcredito di euro 3100,00, a titolo di risarcimento per le spese sostenute per la riparazione dell'auto aziendale per il danno cagionato dal ricorrente chiedendo, conseguentemente, di dichiarare l'estinzione del credito vantato dal e di condannarlo al Pt_1 pagamento della residua somma di euro 520,00.
Le domande sono fondate. Al riguardo giova ricordare che, secondo la giurisprudenza in materia di danni cagionati durante l'espletamento di attività lavorativa, “ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, è, anzitutto, onere del datore di lavoro fornire la prova che l'evento dannoso è da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, e cioè in rapporto di derivazione causale da tale condotta. Solo una volta che risulti assolto tale onere, il lavoratore è tenuto a provare la non imputabilità a sé dell'inadempimento” (Cass.18375/2006).
Nel caso in esame nessun dubbio sussiste circa la responsabilità del lavoratore. Sono stati prodotti in atti, infatti, in atti due messaggi whatsapp con cui il ricorrente aveva riconosciuto di aver tamponato un'altra vettura e proposto di detrarre gli importi da lui dovuti a titolo di risarcimento del danno dagli emolumenti spettantegli per crediti di lavoro in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro
(all.ti e-g in atti resistente). Sotto il profilo del quantum debeatur parte resistente ha fornito le immagini dell'autovettura danneggiata, le fatture relative alle riparazioni effettuate ed i bonifici di pagamento effettuati (cfr. allegati a b c d e f, h). A questo proposito deve rigettarsi la richiesta di parte ricorrente di stralcio della documentazione depositata dalla società unitamente alle note autorizzate del 5 giugno
2025, in quanto rientra tra i poteri discrezionali del giudice ex art.421 cpc, l'acquisizione di nuovi documenti o di nuove prove. Secondo la giurisprudenza, infatti, nel rito del lavoro, a differenza del rito ordinario, il sistema delle preclusioni processuali trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi degli artt. 421 e 437 , comma 2, c.p.c., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (cfr. Cass. n.20055/2016; Cass. n.32265/2019; Cass. 33393/2019). Si osserva, poi che all'opposto, il ricorrente si è limitato a contestare in maniera generica la quantificazione del danno, senza fornire tuttavia adeguata prova contraria in tal senso, non potendo ritenersi tale la produzione di una perizia tecnica (contestata dalla resistente) che risulta redatta in base a fotografie e non a un esame diretto del mezzo. Tale circostanza incide in modo significativo sull'affidabilità della valutazione tecnica offerta e non è idonea a smentire la documentazione della società attestante l'avvenuto esborso.
Infine, in base al criterio dell'id quod plerumque accidit, può ritenersi ragionevole che, a fronte di un danno materiale al veicolo, il datore di lavoro si rivolga tempestivamente a una carrozzeria di fiducia per il ripristino del mezzo, senza che ciò implichi di per sé uno sproporzionato aggravio di costi. Accertata, per quanto esposto la responsabilità del ricorrente e l'ammontare del danno subito, merita accoglimento la richiesta di parte resistente di compensazione tra i crediti di lavoro del ricorrente ed il credito risarcitorio da lei vantato.
Giova tuttavia precisare che, nel caso in esame, originando i contrapposti crediti dal medesimo rapporto giuridico di lavoro, non trova applicazione la compensazione c.d “propria o tecnica”, ex artt-1241 cc, sollecitata da parte resistente, ma, in conformità a quanto statuito dall'uniforme giurisprudenza di legittimità, avallata anche dalla Corte Costituzionale, la c.d. compensazione “impropria o atecnica” che si realizza quando le obbligazioni traggono origine da un unico rapporto (ex multis, n. 7737/2004 e
Cass. n. 10132/2018, Corte costituzionale, sent. n. 259/2006). L'ammissibilità di quest'ultima è desumibile dall'art. 1246 c.c., che prevede che l'effetto estintivo si verifichi qualunque sia il titolo dell'uno e dell'altro debito e si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare-avere che può essere compiuto dal giudice d'ufficio (cfr. Cass. n. 28568 del
2021; v. anche Cass. n. 33872 del 2022, Cass. n. 28469 del 2020, Cass. n. 16800 del 2015 e Cass. n.
9904 del 2003).Principale ambito di applicazione di tale tipo di compensazione è proprio il rapporto di lavoro, potendo operare, in particolare, tra il credito alla retribuzione o al T.F.R. del lavoratore, da un lato, e quello del datore di lavoro alla ripetizione di somme indebitamente versate o al risarcimento dei danni cagionati mediante una prestazione lavorativa non diligente o derivanti dalla commissione di un fatto illecito (ex multis, n. 7737/2004 e Cass. n. 10132/2018).Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si deve procedere alla compensazione “atecnica” tra il credito della resistente pari a 3100,00 euro e il credito del ricorrente di 2580,07 euro. Essendo poi l'ammontare del credito di lavoro inferiore a quello del credito risarcitorio sopra accertato, parte ricorrente sarà tenuta a versare in favore della resistente la residua somma non compensata, pari ad euro 520, 00.Il credito risarcitorio in questione configura una obbligazione di valore, pertanto, tale somma andrà rivalutata dal momento della verificazione dell'evento dannoso (27.11.2023) fino alla liquidazione. Sulla somma così determinata all'attualità sono poi dovuti dalla data della liquidazione gli ulteriori interessi legali, ex art.1282 cc, fino al saldo effettivo.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda o eccezione proposta dalle parti.
Le spese di lite si intendono compensate, ai sensi dell'art.92 cpc stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: -in accoglimento del ricorso dichiara la responsabilità per inadempimento della resistente agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro e il conseguente diritto del ricorrente al pagamento di euro 2.580,07, oltre rivalutazione ed interessi;
in accoglimento della domanda riconvenzionale dichiara la responsabilità del ricorrente per la causazione di un danno al veicolo aziendale per la somma complessiva di euro 3100,00;
tenuto conto delle contrapposte poste creditorie, determina in euro 560,00 l'importo residuo dovuto da alla Parte_1 Controparte_1
condanna a pagare alla società resistente la somma di euro 560, oltre rivalutazione e Parte_1 interessi.
Compensa le spese di lite.
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT., dott.ssa Rebecca Parpiglia
Il giudice
Dott.ssa Renata Quartulli
II SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ll Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro, a seguito della sostituzione dell'udienza del 17.6.2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
nel procedimento n.13760/2024 pendente
Tra
Parte_1
(Avv. Alessandra Palombi) ricorrente
e in persona del legale rappresentante p.t Controparte_1
(Avv. Paola Perisi) resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio parte resistente al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'inadempimento della parte resistente agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro, specificati in premessa;
2. condannare la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 2.580,07 della diversa somma che vorrà liquidare, oltre il danno derivante dalla diminuzione di valore del credito accolto ai sensi dell'Art. 429 cod. proc. civ. e gli interessi legali. Con interessi successivi, vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e Cassa Previdenza, nonché rimborso spese generali di giudizio da distrarsi a favore dell'avvocato procuratore antistatario”. Il ricorrente ha, in sintesi, dedotto:1) di esser stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal 12.10.2023 al 15.1.2024, con inquadramento come magazziniere- autista nel Quinto Livello del
CCNL Terziario;
2) di aver svolto senza soluzione di continuità attività lavorativa dal 12 ottobre 2023 fino al 30 novembre2023); 3) di esser stato licenziato in data 30.11.2023; 4) di non aver percepito, la retribuzione relativa al mese di novembre 2023, i ratei di tredicesima e quattordicesima mensili;
5) di aver pertanto diritto al pagamento della complessiva somma di € 2.580,07 di cui : € 1.538,12, a titolo di retribuzione arretrata, €59,16 a titolo di festività in domenica, €256,16 a titolo di ferie non godute, €
256,35 a titolo di ratei di tredicesima mensilità,€ 256,35 a titolo di ratei di quattordicesima mensilità ,€
213,93, a titolo di Trattamento di Fine Rapporto.
Si è costituita in giudizio la chiedendo, in via riconvenzionale di “a) Controparte_1 accertare e dichiarare l'inadempimento da parte del signor del contratto individuale di lavoro ai Pt_1 sensi dell'art. 1218 c.c., 1176 c.c. e art. 301 C.C.N.L e/o la sua responsabilità secondo la fattispecie di responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2043 c.c., per avere il medesimo, nell'espletamento delle sue mansioni lavorative, danneggiato il veicolo aziendale modello Audi A3 targata a causa di una condotta contraria alle norme del Codice della Strada e alla diligenza e prudenza richieste;
B) condannare il signor al risarcimento del danno emergente pari alle somme pagate dal datore di Pt_1 lavoro per riparare il veicolo e ammontanti a complessivi euro 3.100,00, oltre interessi e rivalutazione;
C) dichiarare, ai sensi dell'art. 1252 c.c., l'avvenuta compensazione volontaria, e/o, in ogni caso, dichiarare giudizialmente ai sensi dell'art. 1243, comma 2, c.c. integralmente compensati per la quantità corrispondente i crediti con i debiti reciproci e, più precisamente, il credito di lavoro in capo al ricorrente pari a euro 2.580,07 con il credito di valore di natura risarcitoria vantato dalla resistente
e pari a euro 3.100,00; D) per l'effetto, dichiarare estinto il credito del signor per l'intervenuta Pt_1 compensazione a far data dalla sua coesistenza con il controcredito della resistente e respingere il ricorso;
E) ove accertato che l'ammontare del credito di lavoro sia inferiore a quello del credito risarcitorio, condannare il sig., al pagamento in favore della della residua CP_2 Controparte_1 somma non compensata pari a euro 520,00 o a quella stabilita in corso di causa.
Parte resistente ha in sintesi eccepito: 1) di aver licenziato il causa dell'inadempimento agli Pt_1 obblighi assunti con il contratto di lavoro;
2) che, infatti, il lavoratore, in data 27 novembre 2023, aveva cagionato ingenti danni alla carrozzeria dell'auto aziendale Audi A3 targata GJ705ZT da lui utilizzata per l'espletamento delle mansioni di autista;
3) che il ricorrente aveva riconosciuto la sua esclusiva responsabilità nella causazione del danno, ammettendo di aver tamponato un'altra autovettura;
4)che con il suo comportamento gravemente negligente, aveva leso il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, con conseguente licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
5) che per la riparazione del veicolo erano state sostenute dalla società spese ingenti, per un importo complessivo di euro 3.100,00 euro;
5) che il ricorrente aveva proposto, per il tramite di un messaggio whatsapp, di compensare le somme da lui dovute a titolo di risarcimento del danno con gli emolumenti a lui spettanti per il mese di novembre 2023 e con quelli dovuti in conseguenza della risoluzione del contratto di lavoro;
6)che era pertanto intervenuto un accordo nel senso di compensare i reciproci crediti e debiti;
7) che, di conseguenza, alcun pagamento era dovuto, in quanto le somme azionate dal ricorrente, sebbene in astratto a lui spettanti, dovevano ritenersi compensate con le somme dovute alla a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno cagionato all'autovettura aziendale;
8)che pertanto parte ricorrente doveva essere condannata al pagamento nei suoi confronti della residua somma non compensata pari a
520,00 euro.
Il ricorrente ha depositato memoria avverso riconvenzionale contestando la quantificazione fornita dalla società, sostenendo che le fatture prodotte comprendono ulteriori riparazioni e pezzi di ricambio.
Istruita documentalmente, la causa è stata decisa a seguito del deposito autorizzato di note sostitutive d'udienza, ex articolo 127 ter cpc.
L'eccezione di nullità della domanda riconvenzionale è infondata . Deve rilevarsi che , contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il contenuto della memoria di costituzione contenente la domanda consente, di individuare con chiarezza sia il petitum, sia i fatti costituenti le ragioni di tutte le richieste formulate e del resto l'attività difensiva spiegata dal ricorrente in questa sede esclude che vi sia stata qualsivoglia compromissione delle sue garanzie difensive.
Passando all'esame del merito si osserva che la resistente ha riconosciuto la spettanza in capo alla ricorrente dell' importo di euro 2.580,07, a titolo di tfr, stipendio per il mese di novembre 2023, ratei di tredicesima e quattordicesima (cfr. pag. 6 memoria). A fronte di ciò, tuttavia, la ha Controparte_1 opposto in compensazione un controcredito di euro 3100,00, a titolo di risarcimento per le spese sostenute per la riparazione dell'auto aziendale per il danno cagionato dal ricorrente chiedendo, conseguentemente, di dichiarare l'estinzione del credito vantato dal e di condannarlo al Pt_1 pagamento della residua somma di euro 520,00.
Le domande sono fondate. Al riguardo giova ricordare che, secondo la giurisprudenza in materia di danni cagionati durante l'espletamento di attività lavorativa, “ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, è, anzitutto, onere del datore di lavoro fornire la prova che l'evento dannoso è da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, e cioè in rapporto di derivazione causale da tale condotta. Solo una volta che risulti assolto tale onere, il lavoratore è tenuto a provare la non imputabilità a sé dell'inadempimento” (Cass.18375/2006).
Nel caso in esame nessun dubbio sussiste circa la responsabilità del lavoratore. Sono stati prodotti in atti, infatti, in atti due messaggi whatsapp con cui il ricorrente aveva riconosciuto di aver tamponato un'altra vettura e proposto di detrarre gli importi da lui dovuti a titolo di risarcimento del danno dagli emolumenti spettantegli per crediti di lavoro in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro
(all.ti e-g in atti resistente). Sotto il profilo del quantum debeatur parte resistente ha fornito le immagini dell'autovettura danneggiata, le fatture relative alle riparazioni effettuate ed i bonifici di pagamento effettuati (cfr. allegati a b c d e f, h). A questo proposito deve rigettarsi la richiesta di parte ricorrente di stralcio della documentazione depositata dalla società unitamente alle note autorizzate del 5 giugno
2025, in quanto rientra tra i poteri discrezionali del giudice ex art.421 cpc, l'acquisizione di nuovi documenti o di nuove prove. Secondo la giurisprudenza, infatti, nel rito del lavoro, a differenza del rito ordinario, il sistema delle preclusioni processuali trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi degli artt. 421 e 437 , comma 2, c.p.c., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (cfr. Cass. n.20055/2016; Cass. n.32265/2019; Cass. 33393/2019). Si osserva, poi che all'opposto, il ricorrente si è limitato a contestare in maniera generica la quantificazione del danno, senza fornire tuttavia adeguata prova contraria in tal senso, non potendo ritenersi tale la produzione di una perizia tecnica (contestata dalla resistente) che risulta redatta in base a fotografie e non a un esame diretto del mezzo. Tale circostanza incide in modo significativo sull'affidabilità della valutazione tecnica offerta e non è idonea a smentire la documentazione della società attestante l'avvenuto esborso.
Infine, in base al criterio dell'id quod plerumque accidit, può ritenersi ragionevole che, a fronte di un danno materiale al veicolo, il datore di lavoro si rivolga tempestivamente a una carrozzeria di fiducia per il ripristino del mezzo, senza che ciò implichi di per sé uno sproporzionato aggravio di costi. Accertata, per quanto esposto la responsabilità del ricorrente e l'ammontare del danno subito, merita accoglimento la richiesta di parte resistente di compensazione tra i crediti di lavoro del ricorrente ed il credito risarcitorio da lei vantato.
Giova tuttavia precisare che, nel caso in esame, originando i contrapposti crediti dal medesimo rapporto giuridico di lavoro, non trova applicazione la compensazione c.d “propria o tecnica”, ex artt-1241 cc, sollecitata da parte resistente, ma, in conformità a quanto statuito dall'uniforme giurisprudenza di legittimità, avallata anche dalla Corte Costituzionale, la c.d. compensazione “impropria o atecnica” che si realizza quando le obbligazioni traggono origine da un unico rapporto (ex multis, n. 7737/2004 e
Cass. n. 10132/2018, Corte costituzionale, sent. n. 259/2006). L'ammissibilità di quest'ultima è desumibile dall'art. 1246 c.c., che prevede che l'effetto estintivo si verifichi qualunque sia il titolo dell'uno e dell'altro debito e si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare-avere che può essere compiuto dal giudice d'ufficio (cfr. Cass. n. 28568 del
2021; v. anche Cass. n. 33872 del 2022, Cass. n. 28469 del 2020, Cass. n. 16800 del 2015 e Cass. n.
9904 del 2003).Principale ambito di applicazione di tale tipo di compensazione è proprio il rapporto di lavoro, potendo operare, in particolare, tra il credito alla retribuzione o al T.F.R. del lavoratore, da un lato, e quello del datore di lavoro alla ripetizione di somme indebitamente versate o al risarcimento dei danni cagionati mediante una prestazione lavorativa non diligente o derivanti dalla commissione di un fatto illecito (ex multis, n. 7737/2004 e Cass. n. 10132/2018).Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si deve procedere alla compensazione “atecnica” tra il credito della resistente pari a 3100,00 euro e il credito del ricorrente di 2580,07 euro. Essendo poi l'ammontare del credito di lavoro inferiore a quello del credito risarcitorio sopra accertato, parte ricorrente sarà tenuta a versare in favore della resistente la residua somma non compensata, pari ad euro 520, 00.Il credito risarcitorio in questione configura una obbligazione di valore, pertanto, tale somma andrà rivalutata dal momento della verificazione dell'evento dannoso (27.11.2023) fino alla liquidazione. Sulla somma così determinata all'attualità sono poi dovuti dalla data della liquidazione gli ulteriori interessi legali, ex art.1282 cc, fino al saldo effettivo.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda o eccezione proposta dalle parti.
Le spese di lite si intendono compensate, ai sensi dell'art.92 cpc stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: -in accoglimento del ricorso dichiara la responsabilità per inadempimento della resistente agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro e il conseguente diritto del ricorrente al pagamento di euro 2.580,07, oltre rivalutazione ed interessi;
in accoglimento della domanda riconvenzionale dichiara la responsabilità del ricorrente per la causazione di un danno al veicolo aziendale per la somma complessiva di euro 3100,00;
tenuto conto delle contrapposte poste creditorie, determina in euro 560,00 l'importo residuo dovuto da alla Parte_1 Controparte_1
condanna a pagare alla società resistente la somma di euro 560, oltre rivalutazione e Parte_1 interessi.
Compensa le spese di lite.
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT., dott.ssa Rebecca Parpiglia
Il giudice
Dott.ssa Renata Quartulli