Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/03/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 12 marzo 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 95/2023
Promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
DANIELA MARLETTA, nel cui studio in Aci Castello ha eletto domicilio, via Giacinta Pezzana, 47
-ricorrente-
Contro
(c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli P.IVA_1
avvocati ANGELO ASCANIO BENEVENTO e IGNAZIO DE MAURO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Catania, via Gesualdo Clementi, 5
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MARINA VAJANA, nel cui studio in Palermo ha eletto domicilio, via Gioacchino Ventura, 15
-resistenti-
Con ricorso del 2/1/2023, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229017182244000 notificata il 12/12/2022 e avverso cinque sottostanti cartelle di pagamento, aventi ad oggetto somme iscritte a ruolo dall' a titolo di quota a fondo generale CP_3
contributo previdenziale obbligatorio relativamente agli anni dal 2002 al 2006, dell'importo complessivo di euro 11.218,09. Rilevava di avere acquisito conoscenza delle suddette cartelle solo tramite la notifica dell'atto impugnato, in quanto non fossero mai state notificate, ed eccepiva l'intervenuta estinzione per prescrizione del credito azionato, essendo decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, da applicarsi anche ai contributi previdenziali previsti per le gestioni private. Deduceva ciò in considerazione delle annualità
dei contributi in questione (dal 2002 al 2006), della omessa e/o irrituale notifica delle cartelle e del mancato compimento di atti interruttivi, con la conseguenza che le somme pretese non potessero essere riscosse. Aggiungeva che, anche nell'ipotesi di regolare notifica delle cartelle, fosse ugualmente maturata la prescrizione quinquennale fra le rispettive date di notifica e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata;
eccepiva pertanto la prescrizione estintiva del diritto dell' e dell'ente impositore di riscuotere i contributi in oggetto e, dunque, di procedere CP_4
esecutivamente in forza delle cartelle.
In via subordinata, eccepiva la nullità delle cartelle e delle relative iscrizioni a ruolo per omessa e/o irrituale notifica delle stesse, ribadendo di aver appreso dell'esistenza delle stesse solo al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata;
insisteva quindi nell'annullamento degli atti opposti anche per tale ragione. Sempre in via subordinata, eccepiva la decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 46/1999 e dunque la decadenza dell'ente impositore dal diritto di riscuotere la somma ingiunta. Eccepiva infine che le somme richieste a titolo di interessi fossero illegittime e non dovute per violazione degli artt. 3 della l. 241/90 e 7 della l. 212/2000; rilevava in particolare che, mancando negli atti impugnati l'indicazione del tasso e del metodo di calcolo degli interessi, dovesse ravvisarsi in detti atti un difetto di motivazione che avesse impedito allo stesso di verificare la correttezza del calcolo adottato. Chiedeva in definitiva la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, attesa la fondatezza dei motivi di ricorso (fumus boni iuris) e la sussistenza del periculum in mora, consistente nel danno grave e irreparabile derivante dalla riscossione coattiva;
nel merito chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento limitatamente alla parte afferente alle sottostanti cartelle e, dunque, la declaratoria di non dovutezza delle somme richieste;
in via subordinata chiedeva dichiararsi l'illegittimità degli interessi e, per l'effetto, la non dovutezza anche delle somme richieste a tal titolo.
Con decreto del 6/1/2023, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ex art. 24, comma 6, del D.Lgs.
46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 17/7/2023 si costituiva in giudizio l' . L'ente CP_3
osservava che i contributi in oggetto fossero dovuti alla gestione “Quota A” del Fondo di Previdenza
Generale; che fosse emerso il mancato versamento degli stessi;
e che le morosità riscontrate sulla posizione contributiva del ricorrente fossero state sempre contestate con note con le quali fosse stato richiesto l'adempimento e/o la regolarizzazione. Chiedeva la revoca della concessa sospensione dell'esecutorietà, essendo insussistenti i presupposti di legge, ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dei termini di cui agli artt. 29 del d.lgs. 46/1999 e 617 c.p.c., in quanto proposto oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata,
dovendosi qualificare l'azione proposta come opposizione agli atti esecutivi con riguardo ai motivi inerenti alla regolarità formale del titolo esecutivo e dell'intimazione stessa. Rilevava
l'inammissibilità anche dell'eccezione di prescrizione e osservava che, nonostante l'obbligatorietà
dei contributi prevista ex lege, il ricorrente si fosse reso più volte inadempiente in ordine al versamento degli stessi. Contestava l'eccepita prescrizione, considerata la regolare notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi, (come trasmessi dall' , la notifica da parte dell'ente CP_4
impositore di note di contestazione della morosità nonché la sospensione del termine di prescrizione previsto dalla normativa emergenziale da covid-19. Rilevava che, in ogni caso, legittimato passivo sulle questioni prospettate fosse unicamente il concessionario, tenuto a provare di aver correttamente posto in essere le procedure di notifica, riscossione ed esecuzione nei confronti del contribuente, nel rispetto dei termini di legge. Evidenziava che nella specie l'opposizione fosse originata da vizi procedurali e di attività afferenti al servizio di riscossione e riferibili alla condotta del concessionario,
con la conseguenza che, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, dovesse ritenersi esso stesso parte soccombente. Evidenziava altresì la fondatezza della pretesa creditoria vantata, evincibile dalla documentazione allegata, ed insisteva nel proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'eccepita omessa notifica delle cartelle, dovendo rispondere della stessa solo l' CP_5
. Con riguardo all'eccezione di decadenza ex art. 25 del D.Lgs. 46/1999, rilevava
[...]
inapplicabilità della stessa al caso di specie, riguardando essa unicamente i crediti degli enti pubblici previdenziali e non anche quelli di diritto privato, fra cui l' ; aggiungeva che l'illegittimità CP_3
dell'iscrizione a ruolo non fosse di ostacolo all'accertamento del credito dell'ente previdenziale,
dovendo il giudice in ogni caso esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento avanzata, e ciò stante la natura meramente processuale e non sostanziale dell'eccepita decadenza.
Rilevava inoltre l'inammissibilità ed infondatezza dell'eccezione inerente all'illegittimità degli interessi, essendo stata proposta tardivamente e dovendo la cartella riportare unicamente la quantificazione degli importi dovuti a titolo di accessori (determinati normativamente) e non anche il calcolo degli interessi. Chiedeva, in definitiva, la revoca della sospensione e il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato stante la sussistenza dell'obbligazione contributiva;
in via subordinata, chiedeva che, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, fosse accertata l'esclusiva responsabilità dell' , con proprio esonero da ogni responsabilità in ordine alle Controparte_5
spese di lite;
chiedeva infine, in via istruttoria, che fosse ordinata al concessionario l'esibizione ex artt. 210 e 421 c.p.c. di tutta la documentazione inerente alle attività di competenza dello stesso,
successive alla consegna dei ruoli.
Si costituiva in giudizio anche l' , eccependo in via preliminare il Controparte_2
proprio difetto di legittimazione passiva in merito agli asseriti vizi inerenti alle cartelle, dovendosi ritenere legittimato solo l'ente impositore anche alla luce della sentenza della Suprema Corte n. 7514 dell'8/3/2022. Puntualizzava al riguardo di non essere titolare del diritto di credito ma solo autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, e rilevava che l'attività di riscossione fosse stata eseguita legittimamente, senza che fosse configurabile nella specie alcuna sua responsabilità. Evidenziava
infatti di aver provveduto alla regolare notificazione delle cartelle e di successivi atti interruttivi rappresentati da due avvisi di intimazione, e ciò prima della notifica dell'intimazione impugnata,
come facilmente evincibile dalla documentazione allegata. Rilevava che le cartelle, in quanto regolarmente notificate, non pagate e non opposte, fossero divenute definitive. Richiamava la normativa in materia di prescrizione, evidenziando la sua estraneità alla questione e, comunque, la legittimità del proprio operato, risultando la procedura da essa posta in essere del tutto regolare ed immune da vizi. Evidenziava in ogni caso il mancato maturarsi della prescrizione, attesa la regolare notifica delle cartelle, dei successivi atti interruttivi e dell'intimazione di pagamento impugnata,
intervenuta nel rispetto del termine quinquennale, dovendo altresì tener conto che durante l'emergenza da covid-19 fossero stati emanati vari d.l. in forza dei quali fosse stata disposta la sospensione delle attività di riscossione unitamente alla sospensione dei termini di decadenza e prescrizione legati a tali attività. Attesa la definitività dei titoli come evidenziata, si opponeva infine alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, non sussistendo nella specie i requisiti di legge. Chiedeva in definitiva il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e che fosse dichiarata legittima l'attività di riscossione;
chiedeva in ogni caso il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato e, nell'ipotesi di accoglimento dello stesso, la condanna di parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Le parti depositavano note di trattazione;
in particolare, l' insisteva nel proprio difetto di CP_3
legittimazione passiva e l'opponente nella conferma del provvedimento di sospensione e nell'intervenuta prescrizione. Con successive note, detto ultimo insisteva anche nell'irrituale notifica delle cartelle, in quanto eseguita mediante consegna a soggetti diversi dal destinatario, senza l'invio della raccomandata informativa;
eccepiva l'incompletezza della documentazione prodotta dagli enti resistenti a comprova della suddetta notifica e, dunque, la nullità delle cartelle, anche per l'intervenuta prescrizione estintiva del credito. Eccepiva inoltre che non fosse stata offerta la prova della notifica di uno dei dedotti avvisi di intimazione né di altri atti interruttivi provenienti dall'ente impositore;
insisteva dunque nell'annullamento degli atti impugnati e nella condanna alle spese.
Con provvedimento del 16/5/2024 veniva delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del
12 marzo 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte
contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
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Occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di omessa e/o irregolare notifica delle cartelle e,
unitamente ad essa, l'eccezione sollevata dall' di inammissibilità dell'opposizione, la quale CP_3
peraltro va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n.
46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza (Cass. 4506/2007;
Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007 e Cass. 3404/2004).
Occorre pertanto verificare se è stata eseguita e se risulti regolare la notifica delle cartelle di pagamento impugnate, individuando per ciascuna di esse l'effettiva data di notifica.
Or, con riferimento a tutte le cartelle impugnate, l' ha prodotto i Controparte_2
referti di notifica dai quali si evince che la notifica è stata ritualmente e validamente eseguita.
In particolare, dalla documentazione versata in atti emerge che la notifica delle cartelle n.
29320030121291855000 (1), n. 29320040031796726000 (2), n. 29320050024670376000 (3) e n.
29320060106622363000 (4) è stata eseguita presso la residenza del ricorrente in Aci Castello, via Re
Martino, 210/212, mediante consegna ad “addetto alla ricezione degli atti” nelle date, rispettivamente del 25/7/2005, 12/4/2005, 25/7/2005 e 4/12/2006. Al riguardo, va rilevato che l'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, fa espresso rinvio agli artt. 137 e ss. del c.p.c., ma ha previsto specifiche modifiche nel caso in cui la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati.
La norma prescrive - fra gli altri adempimenti - che, nell'ipotesi in cui il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso, il primo deve sottoscrivere una ricevuta ed il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata.
Com'è noto, il procedimento notificatorio di cui agli artt. 138 e 139 c.p.c. è imperniato sulla consegna diretta della copia dell'atto al destinatario e, in mancanza, a persona che si trovi con lui in rapporti di natura tale da garantirne comunque la consegna.
Ove, dunque, il destinatario non venga reperito in uno dei luoghi indicati dalle norme, la copia dell'atto può essere consegnata ad una delle persone identificate in base ai parametri risultanti dall'art. 139, comma 2, c.p.c., scelta tra le persone di famiglia o tra gli addetti alla casa, all'ufficio o all'azienda, dovendosi presumere che le persone legate da vincoli familiari o da rapporti di lavoro,
che si trovino nei luoghi previsti ed accettino la copia, in forza della solidarietà connessa con tali vincoli e del dovere giuridico conseguente all'accettazione, siano idonee a curare la sollecita consegna al destinatario (Cass. n. 13625/2004; n. 19218/2007; n. 16444/2009; n. 2705/2014).
Si aggiunga che il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 configura la raccomandata informativa come adempimento essenziale del procedimento di notifica che, in difetto, comporta la nullità della stessa secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità.
Di recente, la Suprema Corte ha affermato che l'estensione dell'ulteriore adempimento relativo all'avviso con “lettera raccomandata” al destinatario (previsto dall'art. 139, comma 4, c.p.c. e dalla legge n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, in caso di consegna al portiere e al vicino di casa) anche nel caso di consegna dell'atto “a persona di famiglia o addetta alla casa o al servizio”, e dunque a soggetti che presentano ancor più stretti legami con il destinatario finale (che non il portiere dello stabile o il vicino di casa) trova unica giustificazione nella diversa competenza professionale dell'organo della notifica (Cass. Sez. 3, 22/5/2015 n. 10554).
Occorre tuttavia rilevare come, in entrambi i casi, la legge non richiede che la notizia dell'avvenuto recapito dell'atto sia data con “raccomandata con avviso di ricevimento” (adempimento invece richiesto espressamente nel caso di notifica a “persone irreperibili” ex art. 140 c.p.c. e legge n. 890
del 1982, art. 8, comma 2), ritenendosi elemento sufficiente ai fini del perfezionamento della fattispecie notificatoria - volto a realizzare la conoscenza legale - la “spedizione della raccomandata”
c.d. informativa, in assenza della quale la notifica è viziata da nullità (Cass. 30/6/2008 n. 17915; Cass.
30/3/2009 n. 7667; Cass. S.U., ordinanza interlocutoria n. 18992 del 31/7/2017; Cass., ordinanza interlocutoria n. 1366 del 25/1/2010; Cass. Sez Lav. 21/8/2013 n. 19366; Cass. 3/10/2016 n. 19730;
Cass., ordinanza n. 24823 del 5/12/2016).
Ciò premesso, venendo alla doglianza di omissione della notifica delle cartelle impugnate sollevata dall'opponente, si rileva che la stessa non può trovare accoglimento;
detta censura deve infatti ritenersi superata dalla valenza probatoria che deve attribuirsi all'attestazione contenuta nelle relate in oggetto recante la dicitura “Della consegna ho informato il contribuente con raccomandata nei
casi in cui all'art. 139, comma 4 del c.p.c.”, avvalorata dall'ufficiale notificatore con la sua sottoscrizione delle relate stesse.
Va ricordato, per quanto qui rileva, che quanto attestato nella relata dal messo notificatore fa fede fino a querela di falso (Cass. 31/5/2017 n. 13739; Cass. n. 4193/2010; Cass., ordinanza n.
20863/2017). Ne consegue che “per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l'ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una data certa, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700 c.c., perché attestanti le operazioni da lui compiute” (Cass. n. 4193/2010;
Cass. n. 13739/2017; Cass. n. 25011/2015; Cass. n. 21817/2012). La relata di notifica costituisce, dunque, atto pubblico e le attestazioni contenute in essa, inerenti sia alle attività che l'ufficiale notificante certifica di aver eseguito, sia alle dichiarazioni da lui ricevute
(nei limiti del loro contenuto estrinseco) sono assistite da pubblica fede privilegiata.
Si aggiunga che, nella specie, la prova dell'avvenuta spedizione delle “raccomandate informative”
deve ritenersi fornita anche dalle distinte di spedizione prodotte dall'Agente di riscossione che,
sebbene cumulative dell'invio di numerose raccomandate, comprendono anche il nome del ricorrente con riferimento alle raccomandate spedite.
Nel caso di specie, pertanto, avendo l' fornito la prova dell'avvenuta Controparte_5
spedizione della raccomandata che informava il destinatario dell'avvenuta notifica e tenuto conto che tale circostanza andava eventualmente confutata con querela di falso, nonché del fatto che nella fattispecie non era necessaria la prova della ricezione della raccomandata (senza avviso di ricevimento), poiché l'atto risultava comunque consegnato, la notificazione delle cartelle in esame deve ritenersi regolarmente posta in essere.
Venendo ora all'esame della cartella di pagamento n. 29320070073864009000 (5), anche con riguardo a detto atto l' ha prodotto il referto di notifica;
dallo stesso si evince che il messo CP_4
notificatore, non avendo reperito il contribuente all'indirizzo indicato nell'atto notificando, ha eseguito la notifica secondo le formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c., concernente i casi di momentanea irreperibilità del destinatario della notifica e delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c.
In proposito, conformemente ad altre precedenti pronunzie di questo stesso Ufficio, si evidenzia che secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, cui va prestata adesione, “La notificazione
degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quando siano
conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna
perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per
essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60
cit., comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in un luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver
effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che
il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso
Comune. Rispetto a tali principi, nulla ha innovato la sentenza della Corte Costituzionale del 22
novembre 2012, n. 258 la quale nel dichiarare “in parte qua”, con pronuncia di natura “sostitutiva”,
l'illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma)
dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero la disposizione concernente il procedimento
di notifica delle cartelle di pagamento, ha soltanto uniformato le modalità di svolgimento di detto
procedimento a quelle già previste per la notificazione degli atti di accertamento, eliminando una
diversità di disciplina che non appariva assistita da alcuna valida “ratio” giustificativa e non
risultava in linea con il fondamentale principio posto dall'art. 3 della Costituzione” (Cass. sez. 5,
sent. n. 16696 del 3/7/2013).
Per effetto di tale pronuncia, nei casi di irreperibilità “relativa” (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c.,
dovuta alla temporanea assenza dalla casa di abitazione, dall'ufficio o dall'azienda, nonché alla mancanza, incapacità o rifiuto di altri soggetti legittimati alla ricezione dell'atto), sarà applicabile,
con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell'ultimo comma del suddetto art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 in forza del quale, per quanto non è regolato dal presente articolo,
si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto n. 600 del 1973 e, quindi, quelle dell'art. 140 c.p.c.
Pertanto, ai fini del perfezionamento della notificazione de qua occorrono: a) il deposito di copia dell'atto, da parte del notificatore, nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;
b)
l'affissione dell'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa (Corte Cost. 258/2012). In ordine al momento perfezionativo della notifica ex art. 140 c.p.c., la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, nell'ordinanza interlocutoria a S.U. n. 458 del 13/1/2005, che la notificazione nei confronti del destinatario si ha per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento); tuttavia, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato e la sua eventuale mancanza comporta la nullità della notificazione (cfr. nello stesso senso, Cass. civ. sez. III,
sentenza 15 maggio 2009, n. 11331).
Ed ancora, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 3/2010 ha dichiarato parzialmente illegittimo il sopra citato articolo 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario dell'atto, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla relativa spedizione (detto assunto è stato statuito dalla Corte
di Cassazione con la sentenza n. 8433 del 31/3/2017; ed anche: Cass. 14316/2011).
Venendo al caso di specie, la documentazione versata in atti dall' Controparte_2
deve ritenersi sufficiente ai fini probatori;
dalla stessa infatti si evince che la notifica della cartella in esame si sia perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante il compimento di tutti gli adempimenti ivi previsti, incluso l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale.
Ne consegue che, ricorrendo nella notifica il compimento di tutti i suddetti adempimenti, in assenza di asserite omissioni, non può ravvisarsi alcuna ipotesi di nullità della notificazione (sul punto: Cass.,
ordinanza n. 12753 del 23/5/2018).
In particolare si evidenzia che la notifica si è perfezionata l'1/4/2008, quale data risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa n. 606214205937 versata in atti dall' dal quale CP_4
si evince la consegna dell'atto allo stesso ricorrente. Or, tenuto conto delle suindicate date di notificazione delle cartelle, si osserva che il merito della pretesa contributiva - e il riferimento all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica delle stesse - non è più contestabile.
Si osserva al riguardo che ogni questione inerente al merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione dell'omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della
Cassazione, “deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/08; Cass. n. 4506/07; Cass.
n. 6674/08).
In breve, il riferito termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è
diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito
(che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo). Pertanto, nella specie, essendo stata comprovata la notifica delle cartelle impugnate e tenuto conto dell'inutile decorso dei termini di legge, risulta tardiva la proposizione dell'opposizione al ruolo (alla quale va ricondotta l'eccezione di prescrizione) nonché l'opposizione agli atti esecutivi (alla quale vanno ricondotte le eccezioni di omessa notifica e di decadenza ex art. 25 del D.Lgs. 46/1999).
Passando ora all'esame della doglianza con la quale l'opponente ha eccepito l'estinzione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica delle cartelle, la stessa integra un'opposizione all'esecuzione, vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa può essere esaminata nel merito.
Al debitore dei contributi è, infatti, sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Ciò detto, si osserva che l' ha versato in atti anche l'intimazione di Controparte_2
pagamento n. 29320169004462277/000 riguardante, fra gli altri atti, anche le cartelle indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4), nonché la relata di notifica della stessa, dalla quale emerge che detto atto è stato notificato presso il luogo di residenza del ricorrente in Catania, via Ruilio, 10, mediante consegna al ricorrente personalmente, in data 16/12/2016.
Risulta agli atti anche l'avviso di ricevimento di una raccomandata (n. 61455049333-7), avente ad oggetto il Documento n. 29320179034446470000, spedita dall'ufficio Nexive di Verona e consegnata il 12/2/2018 (cfr. dati spedizione della raccomandata). Dall'esame della documentazione prodotta dal concessionario, tuttavia, non si rinviene alcun collegamento fra detto atto e le cartelle impugnate,
sicchè dello stesso non può tenersi conto ai fini della verifica della prescrizione. Non risulta inoltre prodotta l'intimazione di pagamento n. 29320079004793913 (indicata unitamente all'intimazione di pagamento di cui sopra e a quella impugnata nel documento “inquiry documenti”)
riguardante la cartella di pagamento n. 29320030121291855 (1), né il referto di notifica della stessa;
ne consegue che neanche del suddetto atto potrà tenersi conto ai fini della valutazione della prescrizione.
Si rileva, ancora, che l' ha prodotto la ricevuta di avvenuta Controparte_2
consegna relativa alla notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento impugnata n.
29320229017182244/000, dalla quale si evince che detto atto è stato notificato in data 12/12/2022.
Tutto ciò premesso, venendo ora alla verifica della fondatezza dell'eccezione di prescrizione successiva sollevata in ricorso, si rileva che detta eccezione deve essere accolta poiché dalla data di notifica delle cartelle (25/7/2005, 12/4/2005, 25/7/2005, 4/12/2006 e 1/4/2008) fino alla data di notifica della prima intimazione di pagamento, n. 29320169004462277/000 del 16/12/2016, (per quanto attiene alle prime quattro cartelle), e fino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (12/12/2022, per quanto attiene alla quinta cartella), è decorso il prescritto termine quinquennale, con la conseguenza che la prescrizione deve ritenersi maturata già anteriormente al periodo di sospensione dei termini di prescrizione previsto dall'intervenuta normativa emergenziale,
e ciò a prescindere dagli atti interruttivi posti in essere e notificati dall' (note del 23/10/2012 CP_3
e del 21/8/2019).
Ne discende che i crediti di cui alle cartelle di pagamento impugnate devono ritenersi prescritti e, con riferimento ad essi, deve essere escluso il diritto di procedere a riscossione coattiva.
Ne discende, altresì, l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa alle cartelle indicate.
In ordine all'applicabilità del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995 si rinvia per relationem a quanto evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui “la
scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento
di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del
credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di
prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art.3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del
1995) a quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti,
si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la
suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia
di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito CP_6
la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art.30 del d.l. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)” (Cass. S.U. 17 novembre 2016, n.
23397).
L'opposizione va pertanto accolta. Le spese di lite seguono la soccombenza e, in conformità ai più
recenti indirizzi giurisprudenziali (Cass., sentenza n. 7514 dell'8/3/2022) vanno poste a carico dell' , quale ente impositore. CP_3
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Con riferimento ai crediti portati da tutte le cartelle di pagamento impugnate, dichiara inammissibile l'opposizione al ruolo;
in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, dichiara la prescrizione dei suddetti crediti e, per l'effetto, l'insussistenza del diritto di procedere a riscossione coattiva;
Conseguentemente, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa alle cartelle impugnate;
Condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di CP_3
euro 1.863,50, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, e che distrae in favore del procuratore antistatario;
Compensa le spese fra l'opponente e l' . Controparte_2
Così deciso in Catania il 12 marzo 2025 Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio