Sentenza 26 aprile 2001
Massime • 1
In tema di durata massima della custodia cautelare, il superamento di un periodo di custodia pari al doppio dei termini di fase determina in ogni caso la perdita di efficacia della misura coercitiva, a nulla rilevando che i detti termini siano stati sospesi o prorogati o che siano cominciati nuovamente a decorrere a seguito di sospensione del processo, dovendosi in tal senso intendere l'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., secondo l'interpretazione, da definire costituzionalmente obbligata, fornitane dalla Corte costituzionale con sentenza 18 luglio 1998 n. 292. (Fattispecie relativa a sospensione dei termini disposta a seguito di dichiarazione di ricusazione del giudice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/04/2001, n. 42589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42589 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMILLO LOSANA - Presidente - del 26/04/2001
1. Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANTONIO MARCHESE - Consigliere - N. 3052
3. Dott. GIOVANNI SILVESTRI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - N. 1152/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT ES, nato il [...],
2) HE FI, nato il [...],
avverso l'ordinanza emessa il 14 novembre 2000 dal Tribunale di Catania;
- Sentita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Galati il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
- Considerato in
FATTO
Con ordinanza del 29 marzo 2000, la Corte di assise di appello di Catania, quale giudice procedente nei confronti di ES TA e FI IC, già condannati in primo grado alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno di quattro mesi per il primo e di tre mesi per il secondo, per i delitti di omicidio e per i connessi reati di detenzione e porto, di armi e sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere, ha respinto la loro istanza di scarcerazione per decorrenza del doppio termine massimo di fase. Sull'appello proposto dagli interessati, il Tribunale di Catania, con ordinanza del 14 novembre 2000, ha confermato il provvedimento impugnato osservando:
- che l'effetto della sospensione ex art. 1 comma 1 e ssgg. D.L. n.555/1996 era estensibile agli appellanti, sebbene gli stessi non avessero presentato l'istanza di ricusazione, atteso il carattere oggettivo di tale sospensione, trattandosi di un provvedimento previsto ex lege, in mancanza di una espressa richiesta da parte degli stessi di procedere previa separazione dei processi;
- che, nella specie, il termine massimo di tre anni non era stato superato in quanto l'esubero di cinque giorni era compensato dalla neutralizzazione del periodo di tempo di novanta giorni e ciò in quanto la disposizione di cui al dell'art. 1, comma 5, del D.L. n.553/199696 non doveva essere ricompresa tra i casi contemplati dalla
sentenza della Corte Costituzionale n. 291 del 1998. Avverso tale decisione, il TA ed il IC, a mezzo del loro difensore, hanno proposto i ricorsi per cassazione che vengono ora alla cognizione di questa Corte.
- Osserva in
DIRITTO
Con i motivi di impugnazione, i ricorrenti, denunciando la violazione di cui all'art. 606.1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., sostengono:
- che, quanto alla prima delle argomentazioni dei giudici di merito, non poteva che ribadirsi che gli imputati non avevano presentato alcuna istanza di ricusazione ne' si erano associati alle istanze proposte da altri (sul punto era inutile osservare come la ricusazione sia un atto formale, rigidamente disciplinato dal codice di rito, per il quale non è ipotizzabile la possibilità di associarsi alle altrui istanze), sicché non era logica, ne' costituzionalmente corretta l'interpretazione che vorrebbe estesa, anche a chi non abbia proposto la ricusazione, la sospensione dei termini;
- che, quanto al secondo profilo argomentativo del Tribunale, lo stesso era in contrasto con quanto statuito dalla Suprema Corte (Sez. 5^, sent. 29 marzo/10 aprile 2000 n. 1915), secondo la quale "La norma contenuta nell'articolo 1, comma 3, del D.L. 250/1996 non costituisce deroga alla disposizione contenuta nel comma 6 dell'art.304 cod. proc. Pen.
Quest'ultima censura è fondata ed assorbente rispetto alla prima. Ed invero, in tema di durata massima della custodia cautelare, trova in ogni caso applicazione il disposto dell'art. 303, comma secondo, cod. proc. pen., secondo l'interpretazione, da definire
"costituzionalmente obbligata" della Corte costituzionale (sent. n. 292 del 1998), nel senso che il superamento di un periodo di custodia cautelare pari al doppio della fase presa in considerazione determina "comunque" la perdita di efficacia della custodia, anche se i termini sono stati sospesi o prorogati o sono iniziati a decorrere nuovamente a seguito della sospensione del processo.
Ciò perché il limite del doppio dei termini di fase, in quanto rispondente al canone di proporzionalità espresso dall'art. 275, comma 2, cod. proc. pen., aderisce anch'esso alla funzione perseguita dall'art. 304, comma sesto, cod. proc. pen., che, come affermato dalla predetta sentenza, è quella di "individuare il limite estremo, superato il quale il permanere dello stato coercitivo diventa 'sproporzionatò perché eccedente i limiti di tollerabilità del sistema (vedi anche Corte cost., ord. n. 429 del 19 novembre 1999). Si impone, pertanto, l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata, nonché di quella della Corte di assise di appello di Catania in data 29 marzo 2000. Per l'effetto, va disposta la liberazione del TA e del IC se non detenuti per altra causa.
Va anche disposta la comunicazione prescritta dall'art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
La Corte annulla, senza rinvio, l'ordinanza impugnata, nonché quella della Corte di assise di appello di Catania del 29 marzo 2000, e, per l'effetto, dispone la liberazione di TA ES e IC FI se non detenuti per altra causa.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni al Procuratore Generale in sede, ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2001