Articolo 10 della Legge 6 luglio 1939, n. 1035
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 gennaio 1938
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Versione
27 luglio 1954
Art. 10.

Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali da sole o, se dipendenti da una stessa Amministrazione, complessivamente raggiungano un importo di entrate effettive ordinarie di almeno lire venticinquemila sono esonerate dal contributo alla Cassa per i posti vacanti o coperti da sanitari non iscritti alla Cassa medesima.

------------ AGGIORNAMENTO (6)
La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "L'esonero dal versamento del contributo per i posti vacanti o coperti da sanitari non iscritti previsto dall' art. 10 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , si intende applicabile per tutte le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza qualunque sia l'importo delle loro entrate effettive ordinarie".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 1) che la presente modifica si applica dal 13 luglio 1954.
Entrata in vigore il 27 luglio 1954