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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Aosta, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Aosta |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AOSTA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PAOLA PAOLO, Presidente
LE AL, Relatore
LANESE PP, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 60/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Valle D'Aosta
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4A010100608/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4A010100608/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4A010100608/2024 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: richiama le proprie difese contesta quelle avversarie ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: richiama le proprie difese contesta quelle avversarie ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate in sede di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. T4A010100608/2024 - notificato a mezzo di servizio postale in data 21 luglio 2025, per l'importo di euro 13.258,92 incluse sanzioni, interessi e spese di notifica - con il quale l'Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale della Valle d'Aosta ha recuperato a tassazione l'importo erogato a titolo di pensione relativamente all'anno d'imposta 2020.
A sostegno del ricorso, il Sig. Ricorrente_1 ha precisato:
- di essere titolare della pensione privata INPS n. 36025241, con decorrenza aprile 2019;
- di essere, sin dal 27 giugno 2019, iscritto presso la Circoscrizione Consolare dell'Ambasciata di Italia di xxx, con residenza nella città di xxx come da certificato AIRE rilasciato dall'Amministrazione competente;
-di aver chiesto, quale residente ai fini fiscali in xxx, il riconoscimento della detassazione della pensione in forza della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di xxx intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, convertita nella L. 29 novembre 1990, n. 389, vigente dal 22 dicembre 1990;
-di aver ottenuto dall'INPS (sostituto d'imposta), la defiscalizzazione della propria pensione in Italia.
Il ricorrente ha evidenziato che, mediante l'avviso di accertamento impugnato, l'Agenzia delle entrate ha ripreso a tassazione la pensione che l'INPS aveva in precedenza detassato, nella considerazione che il contribuente (con residenza permanente in xxx), per poter beneficiare della detassazione, avrebbe dovuto possedere anche la cittadinanza/nazionalità bulgara, sulla base del parere espresso su interpello n. 244 dell'8 marzo 2023.
Il Sig. Ricorrente_1 ha, in primis, eccepito la nullità dell'atto di accertamento per incompetenza territoriale della Direzione Regionale della Valle d'Aosta, affermando che, in caso di contribuente residente in paesi a fiscalità privilegiata ma non rientranti nella c.d. black list di cui al decreto del Ministero dell'Economia e
Finanze, ove l'Ufficio non contesti la residenza del contribuente, la competenza dell'Ufficio che procede all'accertamento del reddito si determina, al pari di qualunque cittadino non residente in Italia, in base al comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, in quello in cui è stato prodotto il reddito più elevato, senza che abbia rilievo l'eventuale domicilio fiscale dichiarato dal contribuente per i redditi prodotti in Italia, con la conseguenza che nel caso di specie, per il ricorrente, quale pensionato INPS residente in xxx (paese a fiscalità convenzionale non ricompreso nella cd. black list) deve quindi intendersi quale comune di produzione del reddito quello ove ha la sede legale l'INPS, vale a dire il Comune di Roma.
Inoltre, parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di diritto:
- violazione della citata Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di xxx, convertita nella L. 29 novembre 1990, n. 389, violazione del principio place of effective management così come riconosciuto dalla circolare n. 20 del 4 novembre 2024 dell'Agenzia delle Entrate;
- violazione degli artt. 10, comma 1, e 117, comma 3, della Costituzione, e violazione dell'art. 75 del D.P.
R. n. 600/73; - violazione dei diritti e dei principi in materia di doppia imposizione e delle norme in materia di interpretazione dei trattati internazionali (Convenzione di Vienna);
- violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e pari trattamento ex art. 3 Cost. e violazione degli artt. 18 e 21 della Carta di Nizza;
- violazione delle norme interpretative delle Convenzioni di cui al Commentario OCSE;
- violazione dallo Statuto del Contribuente e dei principi della tutela dell'affidamento e della buona fede, inesigibilità della prestazione tributaria, disapplicazione delle sanzioni amministrative e degli interessi applicati per carenza dei presupposti.
All'esito dell'udienza del 4 novembre 2025, con ordinanza n. 56/2025 è stata disposta la sospensione dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni in data 28 novembre 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
L'Ufficio ha affermato la competenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Aosta in base alle seguenti considerazioni:
-l'art. 31 del D.P.R. n. 600/1973 fa riferimento all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata;
-l'art. 58 del DPR. n. 600/1973 prevede che, agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato;
-la competenza così radicata permane sino all'esaurimento del rapporto di imposta;
-l'Ufficio associato al domicilio fiscale del Sig. Ricorrente_1 è la Direzione Regionale della Valle d'Aosta, posto che lo stesso è iscritto all'AIRE del Comune di Aosta e l'iscrizione all'AIRE non comporta il venir meno dell'iscrizione anagrafica presso un comune italiano,bensì l'iscrizione in una specifica sezione anagrafica del medesimo.
L'Ufficio ha, inoltre, evidenziato che, affinché un contribuente iscritto all'AIRE per migrazione in xxx possa essere considerato fiscalmente residente in detto Stato, ai sensi della specifica Convenzione contro le doppie imposizioni, deve essere verificato non solo il presupposto della residenza all'estero ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), ma anche il requisito soggettivo stabilito dall'art. 1, comma 2, lett. B) della predetta Convenzione, ovvero il possesso della nazionalità bulgara, come ribadito dalla risposta ad interpello n. 244 dell'8 marzo 2023 e dal messaggio dell'INPS n. 1270 del 3 aprile 2023: infatti sono state fornite nuove precisazioni con riferimento ai pensionati della gestione privata, dato che per i pensionati della gestione pubblica è stato sempre considerato necessario il possesso della cittadinanza.
In particolare, l'INPS, con il citato messaggio, ha precisato che avrebbe proceduto ad applicare la detassazione ai sensi della convenzione xxx, sia per la gestione pubblica che per quella privata, ai soggetti che avessero allegano all'istanza la certificazione da cui si evince inequivocabilmente il possesso della cittadinanza bulgara, e che, in assenza della suddetta certificazione, i redditi di pensione sarebbero stati assoggettati a tassazione in Italia, con decorrenza delle nuove direttive a partire dal 3 aprile 2023.
Con nota depositata in vista dell'udienza del 13 gennaio 2026 fissata per la discussione nel merito della causa, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso anche sulla base della giurisprudenza recente allegata alla nota.
All'udienza del 13 gennaio 2026 le parti hanno sostanzialmente richiamato le argomentazioni già in atti;
ad esito della camera di consiglio il dispositivo è stato letto alle parti, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D. lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente deduce l'incompetenza territoriale dell'Agenzia delle entrate di Aosta ad elevare l'impugnato accertamento, in quanto in violazione o falsa applicazione degli artt. 31 e 58 del
DPR. n. 600/1973.
Secondo il ricorrente deve, invece, ritenersi competente l'Ufficio dell'Agenzie delle Entrate entro la cui circoscrizione ricade la sede dell'INPS di Roma, in quanto luogo dove il reddito può dirsi prodotto.
La censura è fondata.
Dispone l'art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 che la competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
Tale norma determina la competenza a procedere all'accertamento in base al domicilio fiscale del contribuente, individuato a sua volta, a termini dell'art. 58, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, in virtù del comune di residenza anagrafica (“Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte”).
Ai contribuenti persone fisiche residenti in Italia il legislatore equipara, poi, le persone fisiche nei cui confronti l'Amministrazione finanziaria accerti che, benché non residenti, abbiano avuto in Italia “per la maggior parte del periodo di imposta” il domicilio, inteso come la sede dei propri affari (art. 2, comma 2,
TUIR), riconoscibile ai terzi (Cass., Sez. V, 4 maggio 2021, n. 11620).
La ratio del combinato disposto di queste norme è quella di agganciare la competenza territoriale degli uffici alla residenza del contribuente, di diritto o di fatto a termini dell'art. 2, comma 2, TUIR.
Per tutti i contribuenti persone fisiche, residenti in Italia o di cui si accerti la residenza fiscale in Italia, si rende applicabile il principio della tassazione in Italia e del conseguente pagamento delle imposte in Italia sui redditi ovunque conseguiti (worldwide income taxation principle), vuoi perché formalmente residenti in
Italia, vuoi perché sia accertata in Italia la residenza fiscale ex art. 2, comma 2, TUIR in base a uno dei tre alternativi criteri previsti da tale disposizione e, quindi, in costanza di una fittizia residenza all'estero del contribuente (Cass., Sez. V, 22 giugno 2021, n. 17849).
Per i cittadini non residenti in Italia e in relazione ai quali l'Ufficio non contesti una residenza all'estero fittizia, si applica il diverso principio della tassazione del solo reddito prodotto in Italia (cd. principio della fonte o source principle), la cui competenza per l'accertamento spetta all'ufficio distrettuale del comune in cui è stato prodotto il reddito, ovvero a quella del comune dove è stato prodotto il reddito più elevato (art. 58, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973). In altri termini, la residenza fiscale in Italia assurge a presupposto necessario e sufficiente per l'applicazione del principio secondo cui la persona fisica sconta l'imposta per i redditi ovunque prodotti nel mondo. Ove questa residenza fiscale non sia accertata in Italia, si applica il criterio residuale del reddito prodotto in Italia (art. 3 TUIR: “l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti […] e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello
Stato”).
Nel caso di specie, dagli atti risulta che:
- il ricorrente risiede in xxx dal 2019;
-l'Ufficio non ha prospettato la fittizietà di tale trasferimento all'estero, ma ha contestato unicamente la mancanza della cittadinanza/nazionalità bulgara;
- il reddito sottoposto a tassazione è costituito dalla pensione erogata dall'INPS.
Appare dunque condivisibile il rilievo di parte ricorrente per cui deve ritenersi non competente l'Ufficio delle Entrate di Aosta, entro il cui circondario non è stato prodotto il reddito sottoposto a tassazione.
L'Ufficio, al fine di radicare la competenza dell'Agenzia delle Entrate di Aosta, valorizza che il ricorrente è iscritto all'AIRE presso il Comune di Aosta e che lo stesso ricorrente, in sede di dichiarazione dei redditi, aveva indicato come domicilio fiscale lo stesso Comune di Aosta.
Tali elementi non sono idonei a radicare la competenza dell'Ufficio di Aosta, ove si consideri che ai contribuenti iscritti all'AIRE - per i quali l'Ufficio non accerti la sussistenza della residenza effettiva in Italia
e per i quali non si contesti la residenza al di fuori del territorio dello Stato - si deve comunque applicare il principio della tassazione del reddito prodotto in Italia in base alle coordinate innanzi delineate (cfr. su caso analogo: CGT I grado Sondrio n. 47/2025).
Al riguardo, la giurisprudenza della Cassazione, in plurime pronunce (cfr. Cass. n. 11733/2024, e similmente Cass. nn. 20041/2024, 20054/2024, 13983/2022, 13986/2022, 25189/2022), ha avuto modo di affermare che “In materia di competenza territoriale degli uffici fiscali per l'accertamento nei confronti di contribuenti persone fisiche, occorre distinguere tra il regime di tassazione del reddito ovunque prodotto, applicabile ai residenti fiscali in Italia, e il regime di tassazione alla fonte, applicabile ai non residenti. Per i cittadini italiani iscritti all'AIRE e residenti all'estero, anche in Paesi a fiscalità privilegiata, qualora l'Amministrazione finanziaria non contesti l'effettiva residenza estera, si applica il principio della tassazione del solo reddito prodotto in Italia e la competenza territoriale spetta all'ufficio del Comune in cui è stato prodotto il reddito o, in caso di pluralità di fonti reddituali, del Comune dove è stato prodotto il reddito più elevato, ai sensi dell'art. 58, secondo comma, d.p.r. n. 600 del 1973. L'art. 2, comma 2-bis,
TUIR non introduce un autonomo criterio di individuazione della residenza fiscale, ma si limita a invertire l'onere della prova circa l'effettiva residenza estera del contribuente, operando esclusivamente quando l'Amministrazione contesti come fittizia la residenza in Paesi a fiscalità privilegiata. In assenza di tale contestazione, l'eventuale elezione di domicilio da parte del contribuente non rileva ai fini della determinazione della competenza territoriale, che resta ancorata al luogo di produzione del reddito”.
Si ritiene che non sia condivisibile l'impostazione dell'Ufficio, secondo cui l'incompetenza territoriale costituisce un vizio di legittimità che determina l'annullamento dell'atto solo se non ricorrono le condizioni di cui al disposto all'art. 21-octies della L. n. 241/90: pertanto, non sarebbe annullabile il provvedimento emesso in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Al riguardo si evidenzia che, nel caso di specie, non pare configurabile un contenuto vincolato a priori dell'atto di accertamento tributario impugnato, come tale privo di qualsivoglia discrezionalità amministrativa, poiché Uffici differenti potrebbero interpretare ed applicare diversamente la normativa citata al caso di specie anche alla luce della varia giurisprudenza emersa dagli atti versati in giudizio, così cambiando il contenuto dell'atto: lo svolgimento del cosiddetto “test di resistenza” di cui al menzionato art. 21-octies potrebbe restituire esiti diversi.
Si confronti, infatti, per quanto riguarda il contenzioso tributario: CGT I grado Pisa n. 177/2025, Brescia n.
468/2025, Sondrio n. 65/2025, Avellino n. 858/2025, Pescara n. 598/2025, secondo cui, in particolare,
l'azione di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate basata sulle nuove direttive in ordine all'applicazione della citata normativa dovrebbe trovare attuazione soltanto a decorrere dall'anno d'imposta 2023 in ossequio al principio del “legittimo affidamento” previsto dall'art. 10 del D.lgs. n.
212/2000, avendo l'assenza di qualsiasi indicazione contraria dell'erario di fatto determinato e cristallizzato una situazione di legittimità e coerenza delle condotte assunte dal 1990 (anno di ratifica della Convenzione) dai pensionati italiani trasferitisi in xxx.
Si confronti, altresì, per quanto riguarda il contenzioso pensionistico privato: Corte d'Appello Bologna nn.
548/2025 e 586/2025, secondo cui “il requisito della cittadinanza/nazionalità, in aggiunta a quello della residenza, è richiesto dalla Convenzione ai fini della sottoposizione alla tassazione bulgara della sola pensione pubblica erogata dall'Italia, in deroga al principio generale dell'assoggettamento della pensione pubblica alla tassazione dello Stato erogante. Ne consegue che pretendere, come fa l'Ufficio, la sussistenza di tale requisito anche per l'esenzione della pensione privata dalla tassazione italiana comporterebbe, di fatto, l'applicazione di una stessa disciplina a situazioni giuridiche diverse (pensione privata e pensione pubblica) e diversamente disciplinate dalla stessa Convenzione, in palese violazione degli artt. 16 e 17 Convenzione”.
Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere accolto sulla base del primo motivo di illegittimità enunciato, ossia l'incompetenza territoriale, rimanendo assorbita ogni altra questione in base al principio della ragione più liquida (cfr. Cass. SS.UU. n. 9936/2014).
Per l'effetto, l'atto impugnato deve essere annullato.
Si ritiene di compensare le spese processuali in ragione della complessità delle questioni coinvolte nella fattispecie e dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non coincidenti.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) compensa integralmente le spese processuali.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AOSTA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PAOLA PAOLO, Presidente
LE AL, Relatore
LANESE PP, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 60/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Valle D'Aosta
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4A010100608/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4A010100608/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4A010100608/2024 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: richiama le proprie difese contesta quelle avversarie ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: richiama le proprie difese contesta quelle avversarie ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate in sede di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. T4A010100608/2024 - notificato a mezzo di servizio postale in data 21 luglio 2025, per l'importo di euro 13.258,92 incluse sanzioni, interessi e spese di notifica - con il quale l'Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale della Valle d'Aosta ha recuperato a tassazione l'importo erogato a titolo di pensione relativamente all'anno d'imposta 2020.
A sostegno del ricorso, il Sig. Ricorrente_1 ha precisato:
- di essere titolare della pensione privata INPS n. 36025241, con decorrenza aprile 2019;
- di essere, sin dal 27 giugno 2019, iscritto presso la Circoscrizione Consolare dell'Ambasciata di Italia di xxx, con residenza nella città di xxx come da certificato AIRE rilasciato dall'Amministrazione competente;
-di aver chiesto, quale residente ai fini fiscali in xxx, il riconoscimento della detassazione della pensione in forza della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di xxx intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, convertita nella L. 29 novembre 1990, n. 389, vigente dal 22 dicembre 1990;
-di aver ottenuto dall'INPS (sostituto d'imposta), la defiscalizzazione della propria pensione in Italia.
Il ricorrente ha evidenziato che, mediante l'avviso di accertamento impugnato, l'Agenzia delle entrate ha ripreso a tassazione la pensione che l'INPS aveva in precedenza detassato, nella considerazione che il contribuente (con residenza permanente in xxx), per poter beneficiare della detassazione, avrebbe dovuto possedere anche la cittadinanza/nazionalità bulgara, sulla base del parere espresso su interpello n. 244 dell'8 marzo 2023.
Il Sig. Ricorrente_1 ha, in primis, eccepito la nullità dell'atto di accertamento per incompetenza territoriale della Direzione Regionale della Valle d'Aosta, affermando che, in caso di contribuente residente in paesi a fiscalità privilegiata ma non rientranti nella c.d. black list di cui al decreto del Ministero dell'Economia e
Finanze, ove l'Ufficio non contesti la residenza del contribuente, la competenza dell'Ufficio che procede all'accertamento del reddito si determina, al pari di qualunque cittadino non residente in Italia, in base al comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, in quello in cui è stato prodotto il reddito più elevato, senza che abbia rilievo l'eventuale domicilio fiscale dichiarato dal contribuente per i redditi prodotti in Italia, con la conseguenza che nel caso di specie, per il ricorrente, quale pensionato INPS residente in xxx (paese a fiscalità convenzionale non ricompreso nella cd. black list) deve quindi intendersi quale comune di produzione del reddito quello ove ha la sede legale l'INPS, vale a dire il Comune di Roma.
Inoltre, parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di diritto:
- violazione della citata Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di xxx, convertita nella L. 29 novembre 1990, n. 389, violazione del principio place of effective management così come riconosciuto dalla circolare n. 20 del 4 novembre 2024 dell'Agenzia delle Entrate;
- violazione degli artt. 10, comma 1, e 117, comma 3, della Costituzione, e violazione dell'art. 75 del D.P.
R. n. 600/73; - violazione dei diritti e dei principi in materia di doppia imposizione e delle norme in materia di interpretazione dei trattati internazionali (Convenzione di Vienna);
- violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e pari trattamento ex art. 3 Cost. e violazione degli artt. 18 e 21 della Carta di Nizza;
- violazione delle norme interpretative delle Convenzioni di cui al Commentario OCSE;
- violazione dallo Statuto del Contribuente e dei principi della tutela dell'affidamento e della buona fede, inesigibilità della prestazione tributaria, disapplicazione delle sanzioni amministrative e degli interessi applicati per carenza dei presupposti.
All'esito dell'udienza del 4 novembre 2025, con ordinanza n. 56/2025 è stata disposta la sospensione dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni in data 28 novembre 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
L'Ufficio ha affermato la competenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Aosta in base alle seguenti considerazioni:
-l'art. 31 del D.P.R. n. 600/1973 fa riferimento all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata;
-l'art. 58 del DPR. n. 600/1973 prevede che, agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato;
-la competenza così radicata permane sino all'esaurimento del rapporto di imposta;
-l'Ufficio associato al domicilio fiscale del Sig. Ricorrente_1 è la Direzione Regionale della Valle d'Aosta, posto che lo stesso è iscritto all'AIRE del Comune di Aosta e l'iscrizione all'AIRE non comporta il venir meno dell'iscrizione anagrafica presso un comune italiano,bensì l'iscrizione in una specifica sezione anagrafica del medesimo.
L'Ufficio ha, inoltre, evidenziato che, affinché un contribuente iscritto all'AIRE per migrazione in xxx possa essere considerato fiscalmente residente in detto Stato, ai sensi della specifica Convenzione contro le doppie imposizioni, deve essere verificato non solo il presupposto della residenza all'estero ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), ma anche il requisito soggettivo stabilito dall'art. 1, comma 2, lett. B) della predetta Convenzione, ovvero il possesso della nazionalità bulgara, come ribadito dalla risposta ad interpello n. 244 dell'8 marzo 2023 e dal messaggio dell'INPS n. 1270 del 3 aprile 2023: infatti sono state fornite nuove precisazioni con riferimento ai pensionati della gestione privata, dato che per i pensionati della gestione pubblica è stato sempre considerato necessario il possesso della cittadinanza.
In particolare, l'INPS, con il citato messaggio, ha precisato che avrebbe proceduto ad applicare la detassazione ai sensi della convenzione xxx, sia per la gestione pubblica che per quella privata, ai soggetti che avessero allegano all'istanza la certificazione da cui si evince inequivocabilmente il possesso della cittadinanza bulgara, e che, in assenza della suddetta certificazione, i redditi di pensione sarebbero stati assoggettati a tassazione in Italia, con decorrenza delle nuove direttive a partire dal 3 aprile 2023.
Con nota depositata in vista dell'udienza del 13 gennaio 2026 fissata per la discussione nel merito della causa, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso anche sulla base della giurisprudenza recente allegata alla nota.
All'udienza del 13 gennaio 2026 le parti hanno sostanzialmente richiamato le argomentazioni già in atti;
ad esito della camera di consiglio il dispositivo è stato letto alle parti, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D. lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente deduce l'incompetenza territoriale dell'Agenzia delle entrate di Aosta ad elevare l'impugnato accertamento, in quanto in violazione o falsa applicazione degli artt. 31 e 58 del
DPR. n. 600/1973.
Secondo il ricorrente deve, invece, ritenersi competente l'Ufficio dell'Agenzie delle Entrate entro la cui circoscrizione ricade la sede dell'INPS di Roma, in quanto luogo dove il reddito può dirsi prodotto.
La censura è fondata.
Dispone l'art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 che la competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
Tale norma determina la competenza a procedere all'accertamento in base al domicilio fiscale del contribuente, individuato a sua volta, a termini dell'art. 58, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, in virtù del comune di residenza anagrafica (“Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte”).
Ai contribuenti persone fisiche residenti in Italia il legislatore equipara, poi, le persone fisiche nei cui confronti l'Amministrazione finanziaria accerti che, benché non residenti, abbiano avuto in Italia “per la maggior parte del periodo di imposta” il domicilio, inteso come la sede dei propri affari (art. 2, comma 2,
TUIR), riconoscibile ai terzi (Cass., Sez. V, 4 maggio 2021, n. 11620).
La ratio del combinato disposto di queste norme è quella di agganciare la competenza territoriale degli uffici alla residenza del contribuente, di diritto o di fatto a termini dell'art. 2, comma 2, TUIR.
Per tutti i contribuenti persone fisiche, residenti in Italia o di cui si accerti la residenza fiscale in Italia, si rende applicabile il principio della tassazione in Italia e del conseguente pagamento delle imposte in Italia sui redditi ovunque conseguiti (worldwide income taxation principle), vuoi perché formalmente residenti in
Italia, vuoi perché sia accertata in Italia la residenza fiscale ex art. 2, comma 2, TUIR in base a uno dei tre alternativi criteri previsti da tale disposizione e, quindi, in costanza di una fittizia residenza all'estero del contribuente (Cass., Sez. V, 22 giugno 2021, n. 17849).
Per i cittadini non residenti in Italia e in relazione ai quali l'Ufficio non contesti una residenza all'estero fittizia, si applica il diverso principio della tassazione del solo reddito prodotto in Italia (cd. principio della fonte o source principle), la cui competenza per l'accertamento spetta all'ufficio distrettuale del comune in cui è stato prodotto il reddito, ovvero a quella del comune dove è stato prodotto il reddito più elevato (art. 58, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973). In altri termini, la residenza fiscale in Italia assurge a presupposto necessario e sufficiente per l'applicazione del principio secondo cui la persona fisica sconta l'imposta per i redditi ovunque prodotti nel mondo. Ove questa residenza fiscale non sia accertata in Italia, si applica il criterio residuale del reddito prodotto in Italia (art. 3 TUIR: “l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti […] e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello
Stato”).
Nel caso di specie, dagli atti risulta che:
- il ricorrente risiede in xxx dal 2019;
-l'Ufficio non ha prospettato la fittizietà di tale trasferimento all'estero, ma ha contestato unicamente la mancanza della cittadinanza/nazionalità bulgara;
- il reddito sottoposto a tassazione è costituito dalla pensione erogata dall'INPS.
Appare dunque condivisibile il rilievo di parte ricorrente per cui deve ritenersi non competente l'Ufficio delle Entrate di Aosta, entro il cui circondario non è stato prodotto il reddito sottoposto a tassazione.
L'Ufficio, al fine di radicare la competenza dell'Agenzia delle Entrate di Aosta, valorizza che il ricorrente è iscritto all'AIRE presso il Comune di Aosta e che lo stesso ricorrente, in sede di dichiarazione dei redditi, aveva indicato come domicilio fiscale lo stesso Comune di Aosta.
Tali elementi non sono idonei a radicare la competenza dell'Ufficio di Aosta, ove si consideri che ai contribuenti iscritti all'AIRE - per i quali l'Ufficio non accerti la sussistenza della residenza effettiva in Italia
e per i quali non si contesti la residenza al di fuori del territorio dello Stato - si deve comunque applicare il principio della tassazione del reddito prodotto in Italia in base alle coordinate innanzi delineate (cfr. su caso analogo: CGT I grado Sondrio n. 47/2025).
Al riguardo, la giurisprudenza della Cassazione, in plurime pronunce (cfr. Cass. n. 11733/2024, e similmente Cass. nn. 20041/2024, 20054/2024, 13983/2022, 13986/2022, 25189/2022), ha avuto modo di affermare che “In materia di competenza territoriale degli uffici fiscali per l'accertamento nei confronti di contribuenti persone fisiche, occorre distinguere tra il regime di tassazione del reddito ovunque prodotto, applicabile ai residenti fiscali in Italia, e il regime di tassazione alla fonte, applicabile ai non residenti. Per i cittadini italiani iscritti all'AIRE e residenti all'estero, anche in Paesi a fiscalità privilegiata, qualora l'Amministrazione finanziaria non contesti l'effettiva residenza estera, si applica il principio della tassazione del solo reddito prodotto in Italia e la competenza territoriale spetta all'ufficio del Comune in cui è stato prodotto il reddito o, in caso di pluralità di fonti reddituali, del Comune dove è stato prodotto il reddito più elevato, ai sensi dell'art. 58, secondo comma, d.p.r. n. 600 del 1973. L'art. 2, comma 2-bis,
TUIR non introduce un autonomo criterio di individuazione della residenza fiscale, ma si limita a invertire l'onere della prova circa l'effettiva residenza estera del contribuente, operando esclusivamente quando l'Amministrazione contesti come fittizia la residenza in Paesi a fiscalità privilegiata. In assenza di tale contestazione, l'eventuale elezione di domicilio da parte del contribuente non rileva ai fini della determinazione della competenza territoriale, che resta ancorata al luogo di produzione del reddito”.
Si ritiene che non sia condivisibile l'impostazione dell'Ufficio, secondo cui l'incompetenza territoriale costituisce un vizio di legittimità che determina l'annullamento dell'atto solo se non ricorrono le condizioni di cui al disposto all'art. 21-octies della L. n. 241/90: pertanto, non sarebbe annullabile il provvedimento emesso in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Al riguardo si evidenzia che, nel caso di specie, non pare configurabile un contenuto vincolato a priori dell'atto di accertamento tributario impugnato, come tale privo di qualsivoglia discrezionalità amministrativa, poiché Uffici differenti potrebbero interpretare ed applicare diversamente la normativa citata al caso di specie anche alla luce della varia giurisprudenza emersa dagli atti versati in giudizio, così cambiando il contenuto dell'atto: lo svolgimento del cosiddetto “test di resistenza” di cui al menzionato art. 21-octies potrebbe restituire esiti diversi.
Si confronti, infatti, per quanto riguarda il contenzioso tributario: CGT I grado Pisa n. 177/2025, Brescia n.
468/2025, Sondrio n. 65/2025, Avellino n. 858/2025, Pescara n. 598/2025, secondo cui, in particolare,
l'azione di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate basata sulle nuove direttive in ordine all'applicazione della citata normativa dovrebbe trovare attuazione soltanto a decorrere dall'anno d'imposta 2023 in ossequio al principio del “legittimo affidamento” previsto dall'art. 10 del D.lgs. n.
212/2000, avendo l'assenza di qualsiasi indicazione contraria dell'erario di fatto determinato e cristallizzato una situazione di legittimità e coerenza delle condotte assunte dal 1990 (anno di ratifica della Convenzione) dai pensionati italiani trasferitisi in xxx.
Si confronti, altresì, per quanto riguarda il contenzioso pensionistico privato: Corte d'Appello Bologna nn.
548/2025 e 586/2025, secondo cui “il requisito della cittadinanza/nazionalità, in aggiunta a quello della residenza, è richiesto dalla Convenzione ai fini della sottoposizione alla tassazione bulgara della sola pensione pubblica erogata dall'Italia, in deroga al principio generale dell'assoggettamento della pensione pubblica alla tassazione dello Stato erogante. Ne consegue che pretendere, come fa l'Ufficio, la sussistenza di tale requisito anche per l'esenzione della pensione privata dalla tassazione italiana comporterebbe, di fatto, l'applicazione di una stessa disciplina a situazioni giuridiche diverse (pensione privata e pensione pubblica) e diversamente disciplinate dalla stessa Convenzione, in palese violazione degli artt. 16 e 17 Convenzione”.
Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere accolto sulla base del primo motivo di illegittimità enunciato, ossia l'incompetenza territoriale, rimanendo assorbita ogni altra questione in base al principio della ragione più liquida (cfr. Cass. SS.UU. n. 9936/2014).
Per l'effetto, l'atto impugnato deve essere annullato.
Si ritiene di compensare le spese processuali in ragione della complessità delle questioni coinvolte nella fattispecie e dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non coincidenti.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) compensa integralmente le spese processuali.