Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/06/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 27 giugno 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Luca Ballarati per parte attrice, l'avv. Pietro Paglia Fabris per parte convenuta e l'avv. Estefana Panfilo in sostituzione dell'avv. Mara Mandrè per la terza chiamata.
L'Avv. Ballarati, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Reitera la richiesta di ctu medico legale sulla danneggiata. L'Avv. Paglia Fabris, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Si oppone alla richiesta di ctu medico legale. L'Avv. Panfilo, per la parte terza chiamata, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Si oppone alla richiesta di ctu medico legale.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 4037 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
(C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 dio dell'a Civitavecchia alla via Cesare Battisti n. 12, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
o Pagl n Civitavecchia via Cialdi n. 14, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
E
(P.I. , elettivamente domiciliata presso lo studio CP_2 P.IVA_2
M oma via Antonio Dionisi n. 73, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
TERZA CHIAMATA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato onveniva in Parte_1 giudizio il educendo: - Controparte_1 che in da a scala H del convenuto, unitamente a , era caduta CP_1 Controparte_3 rovinosamente in terra scivolando su una chiazza d'acqua. Sulla scorta delle precedenti considerazioni concludeva nel seguente modo:
“In via principale il completo accoglimento delle conclusioni svolte con la conseguente condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni fisici subiti da per € 118.000,00 secondo le tabelle in vigore Parte_1 come da valu riportata nella CTP della Dott.ssa Per_1
o che sarà ritenuta di giustizia oltre al risarcimento dei dan
[...] itativa, oltre al pagamento delle spese, competenze ed onorari legali per € 16.867,19 come da nota spese che si deposita oltre all'istanza della liquidazione degli onorari”.
2.Si costituiva in giudizio il Controparte_4
eccependo la mancata
[...] fortuito. Concludeva per il rigetto della domanda e chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in manleva della propria compagnia assicurativa per CP_2
l'ipotesi di condanna.
3.Si costituiva in giudizio eccependo l'inoperatività della polizza CP_2
e, nel merito, contestan a tanto nell'an che nel quantum della quale chiedeva il rigetto.
4.Trattandosi di domanda di risarcimento del danno (non invece di controversia in materia di condominio o di diritti reali) non è soggetta a mediazione obbligatoria e neppure alla negoziazione assistita essendo il valore superiore ad euro 50.000,00. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di escussione testimoniale e, all'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
5.La domanda di risarcimento del danno è stata svolta ai sensi dell'art. 2051 c.c., tenuto conto della oggettiva e pacifica qualifica di custode dei luoghi del convenuto. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, si è anche osservato, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma
1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ. Sez. III Ord., 01/02/2018, n. 2480; Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152). Tale principio di diritto - più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6-3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724; Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2019, n. 20312; Cass. Sez. 3, ord. 2 dicembre 2021, n. 38089; Cass. Sez. 3, ord. 1 dicembre 2022, n. 35429; Cass. Sez. 3, ord. 20 luglio 2023, n. 21675, Rv. 668745-01), anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., 30 giugno 2022, n. 20943,) - è stato riaffermato con ulteriori precisazioni. Si è, pertanto, statuito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.) che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del leso, senza che la condotta del danneggiato debba presentare ulteriori connotazioni: Cass. Sez. 3, ord. n. 21675 del 2023, cit.; Cass. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n. 2376, Rv. 670396- 01; Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2024, n. 21065), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Deve, dunque, ribadirsi - a dispetto di quanto la Suprema Corte ha talvolta affermato con orientamento ormai superato, cfr Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 12/10/2022) 19-12-2022, n. 37059, Cass. n. 25837/2017, Cass. n. 26524/2020, Cass. n. 4035/2021 Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/02/2023, n. 5116, Cass. Sez. 3, sent. 19 marzo 2023, n. 4051- che, "in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. n. 2376 del 2024, cit.; Cass. Sez. 3, ord. 25 luglio 2024, n. 4051 Cass. Sez. 3, sent. 30 ottobre 2024, n. 28057; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 05/11/2024) 31/03/2025, n. 8450). Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Pertanto, ferma restando la natura oggettiva della responsabilità speciale prevista dall'art. 2051 c.c. nella motivata valutazione del giudice di merito, la condotta del danneggiato può assumere:
-rilievo causale meramente concorrente;
tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato concorre "a cagionare il danno"; nel qual caso vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato ed una percentuale di danno ascrivibile al fatto della cosa (e, quindi, imputabile al custode della stessa); precisamente, il risarcimento, dovuto al danneggiato, è ridotto "secondo la gravità della colpa (di quest'ultimo, ndr) e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate";
- efficienza causale esclusiva;
tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato, per il grado della colpa e per il rilievo delle conseguenze, interrompe il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e si pone come unica causa di quest'ultimo; nel qual caso tutto il danno ricadrà sul danneggiato e non vi sarà alcuna percentuale di danno imputabile al custode (cfr Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 22/01/2025) 27/01/2025, n. 1904). Vale anche osservare che la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del custode, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca (così Sez. 3 -, Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023; Cass. Civ. n. 24/01/2024, n. 2376; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 07/02/2024) 27/03/2024, n. 8346).
6.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va osservato, che, quindi, era onere della parte attrice dimostrare il nesso causale tra la caduta e l'alterazione delle scale condominiali, in quanto coperte da acqua. Sotto tale profilo, tuttavia, non vi è stata adeguata prova dalla parte attrice. Dalla documentazione versata in atti non vi è alcun elemento a supporto della dinamica dell'incidente e della caduta riferita dall'attrice. Nel verbale di pronto soccorso viene riportata una mera caduta accidentale domestica dalle scale, senza alcun ulteriore riferimento specifico alla causa della caduta. Non vi è stata richiesta di immediato intervento delle Forze dell'Ordine, non è stato nemmeno richiesto l'intervento dei soccorsi del 118. Non vi è alcun riscontro fotografico dell'acqua sulle scale, nonostante il possibile agevole loro compimento tramite cellulare. L'unica testimonianza acquisita al processo è quella di , ossia Controparte_3 la compagna del figlio dell'attrice, quindi avente un l iliare con l'attrice e perciò risulta di scarsa attendibilità. Alcun altro testimone è stato escusso, anche per riferire delle fasi successive alla caduta e per dare riscontro alla presenza di liquido sulle scale condominiali, nonostante le numerose urla che la parte e il teste riferiscono nelle fasi successive allo scivolamento e la verificazione della caduta all'interno dello stabile condominiale.
7.In conclusione, non essendovi prova della caduta e delle modalità della stessa non vi è prova del nesso causale con la cosa in custodia del . CP_1
Le medesime motivazioni rendono infondata anche la domanda r art. 2043 c.c.. Conseguentemente rimane assorbita la domanda di manleva.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM attualmente vigente tenuto conto del valore della causa, dell'attività in concreto svolta oltre che dell'assenza di complessità della questione trattata. Le spese di giudizio sostenute da , quale terza chiamata, devono CP_2 essere poste in capo a parte attrice ella causalità della chiamata. Infatti, va richiamato il principio della Suprema Corte secondo cui “Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. civ. Sez. I Ord., 04/10/2022, n. 28717). La domanda di manleva promossa dal non può annoverarsi come CP_1 pretesa del tutto arbitraria né manifestamente infondata, con la conseguente mancata concretizzazione di un esercizio abusivo del diritto di difesa, unica circostanza idonea a legittimare il rimborso delle spese in capo al chiamante (Cass. n. 31889 del 06/12/2019), altrimenti come nella specie gravando in capo all'attrice che ha dato luogo con la proposizione della domanda alla chiamata in giudizio.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: -RIGETTA la domanda dell'attrice;
-CONDANNA al pagamento in favore del Parte_1 [...]
delle spese di lite del pr Controparte_1 da liquidarsi nell'importo di euro 7.052,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-CONDANNA l pagamento in favore di delle Parte_1 CP_2 spese di lite del presente giudizio che liquida nell'importo complessivo di euro 7.052,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani