Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/02/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
in composiIOne monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Monica
Montante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15899 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenIOsi vertente tra con sede in Parte_1
Palermo, via Abramo Lincoln n. 21, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro e Giorgio Algozini per mandato in atti;
– attrice –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Torino, via Valeggio n. 41, , nato a [...]
Modena il 7/9/1984, residente in Roma, Lungotevere Portuense n. 158, e
, nato a [...] il [...] e residente Controparte_3 in Roma, via Angelo Poliziano n. 76, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti
Virginia Ripa di Meana ed Elisa Carucci del foro di Roma per mandato in atti;
– convenuti–
OGGETTO: risarcimento danni da diffamaIOne a mezzo stampa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate in sostituIOne dell'udienza del 28/10/2024 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-, che qui si intendono riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citaIOne ritualmente notificato la società
[...]
(di seguito, per semplicità, ) Parte_1 Parte_1
1
nonché direttore responsabile del quotidiano e
[...] CP_2 CP_1
giornalista, denunciando la pubblicaIOne, nei mesi di gennaio Controparte_3
e febbraio 2021 e dal febbraio al maggio 2022, di articoli nei quali era stata più volte accostata a vicende, legate al fenomeno mafioso, lesive della sua immagine e della sua reputaIOne.
Parte attrice lamentava che gli articoli pubblicati le avevano cagionato ingenti danni e chiedeva a questo Tribunale di: “1) accertare e dichiarare che la diffusione degli articoli sopra richiamati pubblicati nelle ediIOni cartacea e telematica del Domani concreta il reato di diffamaIOne e mezzo stampa e che gli stessi sono, comunque, lesivi dell'onore, della reputaIOne e dell'immagine della comparente;
2) ordinare la pubblicaIOne della emananda sentenza sulle stesse pagine 8 e 9 del quotidiano e del sito internet ove comparivano gli articoli oggetto di causa, oltre che su due altri quotidiani diffusi nella regione siciliana;
3) condannare l' a rimuovere gli articoli per cui è causa Controparte_1 dal proprio sito editorialedomani.it; 4) comunque condannare la
[...]
a deindicizzare dal proprio sito editorialedomani.it quegli articoli CP_1 che menIOnano l'attrice e che riguardino fatti che non siano d'interesse attuale;
5) determinare la somma che sarà dovuta per ciascun giorno di ritardo nell'adempimento delle condanne di cui ai punti che precedono, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.; 6) condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di ogni danno determinato dalle suddette pubblicaIOni, nella misura che sarà ritenuta di giustizia sulla base di quanto allegato e dimostrato nel presente giudiIO o, comunque, ricorrendo alla liquidaIOne equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 7) applicare al credito risarcitorio la rivalutaIOne ed aggiungere ad esso l'ulteriore danno da ritardato adempimento dal momento della pubblicaIOne degli articoli per cui è causa al momento della liquidaIOne;
8) condannare quelli tra i convenuti che saranno ritenuti responsabili del reato di diffamaIOne al pagamento della sanIOne pecuniaria accessoria di cui all'art. 12 l. stampa;
9) col favore delle spese e degli onorari di causa”.
2. Costituendosi in giudiIO i convenuti eccepivano, in via preliminare, la carenza di legittimaIOne passiva di per gli articoli che non Controparte_3 recavano la sua firma e comunque, nel merito, sollecitavano il rigetto delle
2 domande attoree, contestandone il fondamento, sul rilievo che nello specifico ricorrevano le condiIOni del legittimo eserciIO del diritto di critica e dell'inchiesta giornalistica, in conformità al requisito della verità, che andava riferito ai fatti sottesi alla critica e non anche alle opinioni critiche dell'autore,
e a quello della continenza, essendo il linguaggio adoperato inoffensivo, e dovendosi ritenere sempre attuale l'interesse pubblico con riferimento agli argomenti trattati.
3. La causa, istruita mediante l'acquisiIOne della documentaIOne prodotta dalle parti, all'udienza del 28.10.2024- celebrata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.- veniva posta in decisione con assegnaIOne dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Così succintamente enucleate le richieste avanzate e le difese svolte dalle parti, in via preliminare occorre dare atto della procedibilità della domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 28/2010, stante l'esperimento, con esito negativo, del procedimento di mediaIOne (si veda verbale prodotto in atti dalla società attrice, doc. n. 23).
5. In secondo luogo, occorre rilevare l'infondatezza dell'ecceIOne preliminare, sollevata dalla difesa dei convenuti, relativa alla carenza di legittimaIOne passiva di Controparte_3
Il difetto di legittimaIOne passiva sussiste, infatti, quando il convenuto non risulti essere il soggetto nei cui confronti, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudiIO, l'aIOne può essere esercitata e attiene pertanto alla verifica, secondo la prospettaIOne attorea e assumendo come veri i fatti esposti dall'attore, della regolarità formale del contraddittorio. Per contro,
l'effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso attiene al merito della controversia e il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal Giudice.
Nel caso che ci occupa come si evince chiaramente dalle Controparte_3 deduIOni poste a fondamento delle domande di parte attrice, è stato evocato in giudiIO in quanto ritenuto responsabile, in solido con il direttore e con l' del contenuto diffamatorio degli articoli contestati, Controparte_1 sicché va respinta l'ecceIOne in esame.
6. Nel merito le domande attoree non sono fondate e vanno respinte sulla scorta delle seguenti consideraIOni.
3 6.1 Ebbene, riguardo al quadro giuridico della vicenda dedotta in giudiIO, deve premettersi che in tema di diffamaIOne con il mezzo della stampa, o con altri mezzi di comunicaIOne di massa, a prescindere dalla valutaIOne già compiuta in sede penale, il Giudice civile deve svolgere un accertamento preordinato alla verifica dell'esistenza dei presupposti della responsabilità civile e, in definitiva, di un danno risarcibile, presupposti ravvisabili nella diffusione, a mezzo dell'organo di informaIOne, del fatto determinato lesivo dell'onore e del prestigio del soggetto passivo, nel danno e nel discredito che ne è, a quest'ultimo, derivato, nella esistenza di un nesso di adeguata causalità tra la condotta e l'evento indicati.
Giova ricordare che la libertà di espressione trova una estesa tutela in due norme di rango primario: l'art. 21 della CostituIOne e l'art. 10 della
ConvenIOne Europea dei Diritti dell'Uomo, ove è declinata per ciascun consociato come diritto a ricevere informaIOni di interesse generale e per i giornalisti come diritto all'eserciIO della libertà di informaIOne.
Va, nel contempo, rammentato che l'onore e la reputaIOne costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è del tutto irrilevante che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa (Cass. n. 25423/2014), e la tutela alla vita privata è garantita anche dall'art.8 CEDU.
Al fine di risolvere il conflitto tra le due posiIOni, entrambe tutelate dall'ordinamento, la giurisprudenza ha da tempo elaborato una serie di principi, che consentono il giusto bilanciamento degli interessi coinvolti: in particolare, il diritto alla riservatezza e/o all'integrità della propria reputaIOne, quali diritti personalissimi, cedono il passo all'interesse generale a conoscere gli avvenimenti accaduti ovvero le opinioni o valutaIOni critiche espresse su di essi, purché ricorrano determinate rigorose condiIOni.
In particolare, affinché una attività giornalistica possa legittimamente ricondursi all'eserciIO del diritto di cronaca, si richiede:
a) che la notizia pubblicata sia oggettivamente vera o che comunque ne sia stata accuratamente accertata e controllata la verità (di modo che possa essere eventualmente invocata la verità putativa da parte dell'autore): in altri termini,
4 che il contenuto dell'articolo o comunque della pubblicaIOne corrisponda alla realtà dei fatti e che il giornalista abbia compiuto tutte le ricerche e le indagini necessarie per assicurare tale corrispondenza;
b) che vi sia un pubblico interesse alla conoscenza dei fatti stessi, in relaIOne alla loro rilevanza ed alla loro attitudine a coinvolgere l'intera comunità sociale: il diritto di critica e di cronaca, nella configuraIOne datane dalla CostituIOne, prevede che esso sia assistito da un interesse generale, tale da trascendere quello dei singoli soggetti coinvolti nella vicenda;
c) che l'informaIOne venga mantenuta entro i limiti dell'obbiettività informativa e non contenga quindi valutaIOni o apprezzamenti non continenti o non conformi alla effettiva realtà della vicenda: la notizia deve essere riportata nella sua oggettiva verità, senza coloriture o sottolineature non pertinenti.
Proseguendo, deve essere affermato che nessun rapporto di pregiudizialità esiste tra il giudiIO penale e il giudiIO civile, ispirati al principio di naturale separatezza, fatti salvi i limitati casi di coordinamento tra le rispettive aIOni
(v. per la separatezza Cass. Ord. 1.10.2013, n.22463).
Qualora si invochi invece l'eserciIO del diritto di critica, deve osservarsi che, diversamente da quello di cronaca, tale diritto non si concreta nella narraIOne di fatti, ma si esprime in un giudiIO, o, più genericamente, in una opinione, che, come tale, non può che essere fondata su un'interpretaIOne dei fatti e dei comportamenti e quindi non può che essere soggettiva, cioè corrispondere al punto di vista di chi la manifesta, fermo restando che il fatto o comportamento presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, cosi come accade per il diritto di cronaca (tra le altre, Cass. 11.1.2005, n. 379; Cass. 6.8.2007, n. 17172; Cass.
7.1.2009, n. 25). Con la precisaIOne, sotto quest'ultimo specifico profilo, che là dove si riferiscano opinioni e dichiaraIOni di terzi viene meno, per il giornalista, il dovere di verificare la verità putativa dei fatti riferiti (e, finanche, di evitare di riferire espressioni di per sé lesive dell'altrui reputaIOne) se sussista un interesse dell'opinione pubblica a conoscere, prima ancora dei
5 fatti narrati, la circostanza che un terzo li abbia riferiti (tra le altre, Cass.
24.4.2008, n. 10686; Cass. 11.9.2014, n. 19152).
In sintesi, rilevano nell'ambito del diritto di critica, come presupposti per il legittimo eserciIO della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., con riferimento all'art. 21 Cost.: a) l'esistenza concreta di un interesse pubblico generale alla divulgaIOne del racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicaIOne;
b) la continenza, ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposiIOne dei fatti, da intendersi nel senso che l'informaIOne non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narraIOne ed i fatti realmente accaduti
(in tema, Cass. n. 2357/2018, in linea con una costante giurisprudenza;
v. sul punto Cass. n. 15443/2013).
E' stato ulteriormente precisato che il diritto di critica, quale estrinsecaIOne della libera manifestaIOne del pensiero, ha rango costituIOnale al pari del diritto all'onore e alla reputaIOne, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condiIOne che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica (Cass. n. 38215/2021).
In questo ambito, si colloca il cd. “giornalismo d'inchiesta”, quale species più rilevante dell'attività di informaIOne, che rappresenta una particolare forma di espressione della libertà di manifestaIOne del pensiero, di cui all'art. 21 Cost., perché è connotato (come riconosciuto anche dalla Corte di
Strasburgo) dalla ricerca e acquisiIOne autonoma, diretta e attiva, della notizia da parte del professionista. A tale giornalismo va riconosciuta così ampia tutela ordinamentale da comportare, in relaIOne ai limiti regolatori dell'eserciIO del diritto di cronaca e di critica, già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicaIOne della condiIOne di attendibilità della fonte della notizia;
venendo meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla riceIOne “passiva” di informaIOni esterne, ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista, il quale, nell'attingerla,
6 deve ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali, tra l'altro, quelli menIOnati nella legge n. 69/1963 e nella Carta dei doveri del giornalista (Cass. n. 30522/2023; Cass. n. 4036/2021; Cass.
n.16236/2010).
Si è dunque affermato che «è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorché i medesimi, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti e mediante il ricorso, attraverso una ricerca attiva, a fonti di notizia attendibili»
(Cass. n.19611/2023).
7. Tanto doverosamente premesso, facendo applicaIOne degli illustrati
[.. principi alla vicenda che ci occupa, si osserva che nel presente giudiIO
si duole del contenuto a suo dire diffamatorio di alcuni Controparte_4 articoli pubblicati nei mesi di gennaio e febbraio 2021 e dal febbraio al maggio
2022 e segnatamente, in ordine cronologico, nel primo, quello del 25 gennaio
2021, a firma di dal titolo “ , il primo «delitto Controparte_3 Persona_1 eccellente» della città mattatoio”, nel giorno della ricorrenza dell'assassinio del giornalista da parte della mafia, il predetto convenuto gli aveva dedicato una riflessione annunciando che “Oggi e per circa 30 giorni, sul nostro nuovo Blog
Mafie pubblichiamo ampi stralci di quella sentenza. Nel documento giudiziario,
i magistrati hanno riservato ampio spaIO agli articoli di . Sugli Persona_1 affari miliardari della (oggi ribattezzata proprio col nome del Parte_2 giornalista), sull'omicidio del colonnello dei carabinieri Persona_2 sull'agguato contro l'avvocato , assassinato esattamente un anno Per_3 prima - il 26 gennaio 1978 – a Corleone. Nella sentenza si ricostruisce anche l'«ambiente» di lavoro di quel « » dove Persona_1 Parte_1 lavoravano tanti bravissimi cronisti ma anche qualcuno su un confine indecente”.
Orbene, si tratta di un aggettivo “indecente”, quello utilizzato da CP_3
che costituisce legittima espressione del diritto di critica esercitato
[...] dall'editorialista in relaIOne alla preannunciata inchiesta giornalistica sull'ambiente di lavoro del giornalista ucciso per mano mafiosa che muove dalle risultanze della sentenza di condanna, a supporto del requisito di
7 veridicità dei fatti che sarebbero stati successivamente narrati e anche dei sospetti denunciati alla stregua di fonti, dunque, senz'altro attendibili, senza che siano stati travalicati i limiti della continenza verbale e risultando, nel contempo, certamente sussistente il canone dell'interesse da parte dei lettori ad approfondire il tema della libera informaIOne e del contesto nel quale si svolgevano le indagini da parte di all'epoca del suo omicidio. Persona_1
7.1 Il successivo 18 febbraio 2021 era stato pubblicato l'articolo dal titolo
“I potenti esattori e avevano qualche amico in redaIOne” a Pt_3 Parte_4 firma dell'AssociaIOne Cosa Vostra, nel quale erano stati riportati ampi stralci della sentenza della Corte di Assise d'Appello di Palermo del 2002 sull'omicidio in particolare quelli in cui erano state trascritte le dichiaraIOni del Per_1 collaboratore di giustizia , il quale aveva riferito della Persona_4 vicinanza tra l'allora editore del ed esponenti di . Parte_1 CP_5
Il suddetto collaboratore di giustizia aveva dichiarato: “Preciso anche che per quanto è a mia conoscenza, sono sempre esistiti ottimi rapporti tra i proprietari del quotidiano Giornale di IA ed esponenti di rilievo di . Ciò sono CP_5 in grado di dire non soltanto per quanto riferitomi a proposito dell'omicidio di da , ma anche perché ricordo che, nel lontano Persona_1 Per_5
1962, mio IO , ora deceduto, ed allora rappresentante Persona_4 della famiglia mafiosa di , fu informato da , CP_6 Controparte_7
(l'allora editore del , nda) e da tale , che rivestiva Parte_1 Per_6 un importante ruolo nella redaIOne del , del fatto che fosse Parte_1 stato emesso nei suoi confronti un mandato di cattura. In buona sostanza fu possibile in tal modo a mio IO rendersi latitante, e so che fu ceduto al
, gratuitamente e comunque a prezzo di particolare favore, non so Per_6 se direttamente o per il tramite di un prestanome, un appezzamento di terreno coltivato ad agrumeto sito in località Ciaculli di Palermo, terreno insistente in una zona conosciuta come “Castelluccio”. Poichè l'Ufficio me ne fa espressa richiesta, dico che nessun regalo particolare avrebbe dovuto fare mio IO a
, al quale proprio in ragione del rapporto che li legava, era Controparte_7 consentito di fatto di poter lavorare tranquillamente in una città come Palermo, ove altri Giornali, come ad esempio il quotidiano “L'Ora”, hanno subito negli anni minacce e danneggiamenti di vario genere. Ricordo peraltro che sin da piccolo
8 ho avuto modo di rilevare personalmente una costante frequentaIOne, nei locali sede del tiro a volo, di , e di mio IO Controparte_7 Persona_7
. Ritengo di dovere sottolineare quanto riferitomi da Persona_4 Per_5
circa una sua “partecipaIOne” al . Per tale motivo il
[...] Parte_1
era a conoscenza delle vicende di quel quotidiano. Ricordo anche che, Per_5 sempre a proposito dell'omicidio , mi disse che Persona_1 Per_5
aveva fatto assumere la direIOne del Giornale a persona Controparte_7 non siciliana che dicevano essere «comunista», e ciò al preciso scopo di addossare su di lui la responsabilità della pubblicaIOne degli articoli che mettevano in particolare risalto la figura del e dei Corleonesi in genere. I Per_8 però non ci cascarono e, dopo l'omicidio del Per_9 Per_1 CP_7
licenziò quel direttore facendo assumere al figlio la carica
[...] CP_8 formale di direttore responsabile del , e chiamando a coadiuvarlo tale Pt_1
d un amico del , ”. Per_10 Per_5 Persona_11
La deposiIOne del , basata sul racconto fattogli da Per_4 Tes_1
, aveva evidenziato, dunque, come risulta dalla suddetta sentenza, che:
[...]
“- l'omicidio di fu conseguenza degli articoli da lui pubblicati Persona_1 sul « », i quali delineavano con chiarezza gli interessi dei Parte_1
« nella;
i suddetti articoli, fondati sulle notizie che il Per_9 Parte_2 giornalista aveva appreso dal mettevano in risalto la figura del Pt_5
, sottoponendolo, così, ad una forte attenIOne da parte degli inquirenti;
- Per_8 per questa ragione, effettuò alcuni «avvertimenti» contro il Persona_12
« », uno dei quali consistette nel danneggiamento di una villa Parte_1 sita nei pressi di quella di , a Casteldaccia;
- gli autori dei Persona_7 predetti danneggiamenti e dell'omicidio di furono i Persona_1
« ” (si vedano pag. 35-39 della richiamata pronuncia prodotta dalla Per_9 difesa dei convenuti, doc. n. 1).
Non si ravvisa in relaIOne a tale specifico articolo alcuna valenza diffamatoria, considerato che ricorrono senz'altro i criteri della verità dei fatti riportati (nel senso che per l'appunto sono state trascritte le dichiaraIOni del pentito , della continenza e della rilevanza per i lettori della vicenda Per_4 narrate, in ordine alle ragioni per le quali gli esponenti di spicco della
9 consorteria mafiosa avevano deciso di uccidere il giornalista a Persona_1 causa proprio delle inchieste da lui svolte quale cronista del . Parte_1
7.2 Analoghe consideraIOni valgono anche rispetto all'articolo del 21 febbraio 2021, a firma sempre dell'AssociaIOne Cosa Vostra, dal titolo “Per il pentito c'era «una faida» dentro al ”, in cui erano Persona_13 Parte_1 stati del pari riportati ampi stralci della sentenza della Corte di Assise
d'Appello di Palermo del 2002 sull'omicidio stavolta quelli nei quali Per_1 erano state trascritte le dichiaraIOni del collaboratore di giustizia Persona_13
Pa circa la decisione della “Commissione" " " di uccidere il CP_5 giornalista, a seguito degli approfonditi articoli scritti da lui in ordine alla
[...]
ed all'omicidio del colonnello (si vedano pag. 88 e seguenti della Pt_2 Per_2 sentenza della Corte di Assise d'Appello di Palermo del 2002 sull'omicidio
. Per_1
Difatti, pure in questo caso quanto riportato nell'articolo in discorso coincideva esattamente con gli accertamenti posti a fondamento della sentenza della Corte di Assise di Appello e, peraltro, si dava pure atto del fatto che la redaIOne del , nonostante le possibili pressioni Parte_1 mafiose, non si era fatta intimorire e aveva continuato a svolgere la propria attività, come rilevato dai giudici d'appello (“E' quindi del tutto ragionevole ritenere che i vertici di " ", a fronte dell'atteggiamento dei titolari del CP_5
" " - i quali, contrariamente alle aspettative sviluppatesi negli Parte_1 ambienti mafiosi, non avevano effettuato alcun intervento volto a condiIOnare il coraggioso impegno di informaIOne di - abbiano Persona_1 violentemente reagito con una serie di condotte delittuose, in progressione di tempo sempre più gravi, volte prima ad intimidire il direttore ed il capo cronista,
e poi a fare tacere per sempre il giornalista che più di ogni altro era in grado di far conoscere all'opinione pubblica l'organigramma, le vicende interne, le relaIOni esterne e le nuove strategie dell'associaIOne criminale”, si veda pag.
381 della sentenza), il che esclude, ancora una volta, la lamentata valenza diffamatoria della pubblicaIOne de qua.
7.3 All'iniIO del 2022 il “Domani” aveva poi avviato un'altra inchiesta dedicata specificatamente al mondo dell'informaIOne, denominata “SilenIO
Stampa” (doc. 2 della produIOne di parte convenuta), nella quale intendeva
10 mettere in evidenza gli intrecci tra informaIOne e potere economico ed erano stati richiamati i primi due articoli: l'intervento di NN AG del
14 febbraio 2022 dal titolo “Giornalismo e potere, tutti gli intrecci tra stampa locale e interessi privati” e quello di del 16 febbraio 2022 “ , Controparte_3 Pt_1
i cronisti a km zero e i due volti del giornalismo in terra di mafia”.
7.4 Con l'articolo “Giornalismo e potere, tutti gli intrecci tra stampa locale e interessi privati”, l'autrice aveva offerto una rapida panoramica sulla situaIOne dell'informaIOne nel nostro Paese, soffermandosi poi su quella di carattere locale, muovendo da un'indagine dell'AGCOM del 2018 (doc. 3 della produIOne dei convenuti) avente ad oggetto proprio l'informaIOne locale e che, tra l'altro, per quanto interesse ai fini della presente decisione, segnalava le principali partecipaIOni nelle comunicaIOni della – CP_9 controllante della società attrice - che risultava detenere il 33% delle quote di mercato nei quotidiani in e concludeva affermando che “…in (ma Pt_1 Pt_1 anche in altre Regioni) emergono criticità connesse non solo alla struttura economica e di mercato del settore regionale dell'informaIOne, ma anche alla fitta rete di incroci partecipativi e di relaIOni commerciali che legano i principali Contr operatori ( e in particolare). La poca trasparenza degli Controparte_10 assetti societari, nonché alcune lacune nella normativa di settore non consentono una completa disamina dei collegamenti societari tra gli editori, e, in ultima istanza, dell'ecosistema informativo territoriale che contribuisce alla formaIOne dell'opinione pubblica locale. Tale circostanza è resa ancora più grave dalle accuse di collegamenti con la criminalità organizzata che la magistratura ha mosso nei confronti di una persona fisica, proprietaria di uno dei maggiori editori”.
Nessuna valenza denigratoria si rinviene, dunque, nel suddetto articolo nel quale, come evidenziato, l'autrice ha affrontato un tema, quello relativo agli interessi economici che ruotano attorno alla informaIOne locale, sulla base dei dati riportati di una indagine già svolta da una fonte autorevole quale è quella dell'Autorità per le garanzie nelle comunicaIOni.
7.5 Viene poi richiamato da parte attrice l'articolo “Due sicari e quattro colpi di pistola per chiudergli la bocca per sempre”, tratto dal libro “La città marcia” di pubblicato il 5 febbraio 2022. Persona_14
11 Nel testo dell'articolo, incentrato sull'omicidio di Persona_15 avvenuto il 12 gennaio 1988, l'unico riferimento al di IA è il Pt_1 seguente: “Martedì 12 gennaio 1988 è l'ultimo giorno nella vita di Per_15
. Su Palermo pesa un cielo grigio, senza pioggia. Sul Giornale di IA
[...]
l'oroscopo del suo segno, la , somiglia a un maliIOso avvertimento: Pt_6
“Tenete gli occhi ben aperti. Non rischiate se non avete fatto bene i calcoli”.
Appare di tutta evidenza che si tratta di una mera provocaIOne rivolta dal l , priva di qualsivoglia carattere denigratorio. CP_1 Parte_1
7.6 In relaIOne all'intervento di del 16 febbraio 2022, “IA, Controparte_3
i cronisti a km zero e i due volti del giornalismo in terra di mafia”, parte attrice,
a fondamento dell'invocato ristoro del danno non patrimoniale asseritamente patito, ha lamentato che in esso rispetto alla testata giornalistica palermitana era stato scritto: “Le storie che pubblica con il gusto del dettaglio o Parte_7
[.. con la sfrontatezza che fa male quasi mai si rintracciano dall'altra parte, su
, foglio ufficiale della città di Palermo, informaIOne piatta, Controparte_4 felpata, sempre attenta a non dispiacere al potente del momento” e, ancora, che
“con una redaIOne sempre più striminzita, depotenziata, comunque estranea a un passato non proprio intemerato. Intanto c'è un nuovo editore, agli CP_7 di Palermo è subentrato il messinese Lino Morgante che è anche a capo della società che pubblica la Gazzetta del Sud. E' cambiato poco. Il Parte_1 si è scrollato di dosso le scorie degli anni Ottanta ma resta sempre noiosamente filogovernativo. Non importa chi comanda, sa sempre dove posiIOnarsi. E' nel suo dna. Diventato famoso il suo titolo di prima pagina del 10 febbraio 1986, giorno di iniIO del maxi processo a Cosa Nostra: SilenIO entra la Corte. Dopo un secolo di omertà, finalmente era giunta l'ora di parlare ma il quotidiano palermitano invitava a tenere la bocca chiusa. Diretto per quattro decenni dalla coppia e non ha mai nascosto la sua ostilità Persona_16 Persona_17 per il pool antimafia di e ospitando Persona_18 Persona_19 commenti sarcastici contro i «giudici sceriffi» e lettere grottesche «sui fastidiosi rumori delle sirene delle auto dei magistrate », firmate dai vicini di casa di
[…] Il vecchio editore aveva frequentaIOni con i boss, Parte_8 dall'archivio sparivano le foto segnaletiche di , la notizia di Persona_7 un'inchiesta contro gli esattori mafiosi e (gli uomini più Pt_3 Parte_4
12 influenti dell'isola) era raccolta in trentadue righe nel notiziario regionale mentre
I quotidiani naIOnali titolavano in prima pagina”.
Secondo la prospettaIOne attorea il proposito del giornalista non sarebbe stato quello di raccontare fatti dotati di attualità in relaIOne al tema dell'inchiesta giornalistica «silenIO stampa», ma piuttosto unicamente quello di screditare Controparte_4
Al contrario, è agevole rilevare che la difesa della parte convenuta ha posto in rilievo come invece gli approfondimenti e le riflessioni svolte da CP_3
in ordine al modo di fare informaIOne da parte, tra gli altri, del
[...]
, erano del tutto legittimi, prendendo spunto dalla “relaIOne Parte_1 sullo stato dell'informaIOne e sulla condiIOne dei giornalisti minacciati dalle mafie”, approvata nella seduta del 15/8/2015, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie (doc. n. 4 della produIOne di parte convenuta), in cui rispetto all'informaIOne in (pag. 39) e al Pt_1 ruolo delle due principali testate della regione si legge: “Ha ricordato 20
, nell'intervista raccolta dall'ultimo rapporto dell'osservatorio Ossigeno
[...] per l'informaIOne, che «...la sofferenza della sul piano della produIOne Pt_1 editoriale riguarda soprattutto il fatto che l'intero territorio siciliano, per decenni,
è stato in mano a un duopolio che si è diviso il territorio. Da un lato
[...]
con il quotidiano , dall'altro gli Controparte_11 Parte_7 CP_7
Contr con il . Il terzo incomodo era la che però già allora si Parte_1 presentava imbrigliata dalla funIOne di serviIO pubblico e proprio in quanto tale era fortemente condiIOnata dalle forze politiche locali». Aggiungiamo, tra le condiIOni non risolte dell'informaIOne in , il fatto che i due principali Pt_1 quotidiani, e , conoscono, ormai da lunghissimo Parte_7 Controparte_4 tempo, l'identificaIOne della figura del direttore politico con quella dell'editore, con una sovrapposiIOne di funIOni, responsabilità e interessi che non sempre risulta d'aiuto alla qualità dell'informaIOne. Naturalmente questo non può diventare un giudiIO che liquida anche la funIOne positiva che questi giornali hanno svolto nella lotta alla mafia e la ricchezza d'impegno giornalistico e di apertura alla società civile che hanno rappresentato. Sull'informaIOne in Pt_1
e sui suoi due principali quotidiani il ha raccolto – attraverso le CP_13 numerose audiIOni e gli atti giudiziari acquisiti – un quadro complesso, con
13 ombre e luci, di cui la relaIOne dà qui ampio conto. Un'indagine che nulla toglie alla professionalità dei tanti giornalisti che lavorano in quelle redaIOni e che hanno continuato a operare con assoluto rigore professionale, a prescindere dalle vicende giudiziarie dei loro editori. L'impegno civile dei giornalisti siciliani
è peraltro ampiamento documentato (ed è stato dolorosamente pagato) dal numero di colleghi uccisi dalla mafia dal dopoguerra ad oggi: ben otto! Due di loro lavoravano proprio per i due più importanti giornali dell'isola:
[...] cronista di giudiziaria al Giornale di IA e Per_1 Persona_21 corrispondente da Barcellona Pozzo di Gotto per ”. Parte_7
Al punto 4.2.2. la relaIOne si sofferma proprio sul quotidiano edito da parte attrice: “Anche il ruolo del e talune stagioni di opacità Parte_1 attraversate in passato dal principale quotidiano siciliano sono state oggetto di approfondimento di questo Comitato. Anche il si è Parte_1 caratterizzato, oltre che per opacità, anche per iniziative positive che sono state oggetto – entrambe – di approfondimento di questo Comitato nella ricostruIOne di fatti critici. Nella ricostruIOne dei fatti non si poteva non muovere da una
[.. vicenda che ha avuto direttamente e dolorosamente protagonista proprio
, ovvero l'uccisione per mano mafiosa del suo cronista di Controparte_4 giudiziaria , assassinato da cosa nostra il 26 gennaio 1979. Lo Persona_1 ha rievocato, nella sua audiIOne, il giornalista de la Repubblica CP_14
: «La compiacenza è legata a dinamiche spesso impalpabili. Per spiegare
[...] meglio quello che penso ricorro all'esperienza del processo per l'omicidio di
. (...) È particolarmente significativa (...) la chiave di difesa che Persona_1 ha utilizzato , l'allora e capo della Commissione Persona_7 Controparte_15
(condannato, a trenta anni, assieme ad altri sei boss di cosa nostra, per l'omicidio ndr.): «Come facevo io a dire «sì» all'omicidio di Per_1 [...]
se ero amico del suo editore?», il che è una circostanza di fatto, Per_1 assolutamente autentica. L'allora editore del , , Pt_1 Parte_1 CP_7 frequentava lo stesso tiro al piattello di ». (nota 40 Sentenza della Persona_7
IV seIOne della Corte d'assise di Palermo, 11 aprile 2001). Sempre , sul CP_14
e sugli ultimi mesi di vita di : «Io penso che Parte_1 Persona_1
sia stato piuttosto isolato all'interno del suo stesso corpo redaIOnale Per_1
e che si sia tentato in tutti i modi di salvargli la vita ricorrendo a quell'area che
14 era contigua alla mafia palermitana e che i vecchi giornalisti vedono quasi con qualche nostalgia, come se fosse meno sanguinaria e meno violenta di quella successiva. Parlo dei gruppi e che avevano vari collegamenti con CP_16 CP_17 uomini che lavoravano in quel giornale. C'era un posto a Palermo, il Circolo della stampa, che si trovava dietro al Teatro Massimo. (...) Il Circolo della stampa era aperto alla crème della società siciliana ed era frequentato per lo più dai mafiosi.
La sera si trasformava in una gigantesca bisca. Era una camera di compensaIOne di vari interessi e vi si trovavano uomini che avevano rapporti con e e che lavoravano al ». Anche il giornalista CP_16 CP_17 Parte_1 de si è voluto soffermare nella sua audiIOne Controparte_18 sull'omicidio del giornalista , partendo dalle motivaIOni della Persona_1 sentenza di condanna: «Sono queste motivaIOni che danno il quadro dell'ambiente degli anni Settanta del giornalismo e, in particolare, di quel giornalismo palermitano e di quel giornale, , nonché di quello Controparte_4 che avveniva dentro il e attorno ai colleghi. I giudici ci scrivono Parte_1 che «era proprio l'attività giornalistica di a fare di lui un possibile Persona_1 obiettivo di cosa nostra, per lo straordinario impegno civile con cui egli aveva compiuto un'approfondita ricostruIOne delle più complesse e rilevanti vicende di mafia verificatesi negli anni Settanta, in un periodo nel quale, per la mancanza di collaboratori di giustizia, le informaIOni sulla struttura e sull'attività dell'organizzaIOne mafiosa erano assai limitate». «Molti passaggi della motivaIOne della sentenza fanno rabbrividire, se si pensa a quel giornalismo e al mondo in cui i colleghi erano costretti a lavorare. Fra l'altro vengono fuori [...]due fatti di cronaca che coinvolsero all'epoca i giornalisti del e di cui non si ebbe grande eco sulla stampa. Il primo riguarda Parte_1
che all'epoca era il direttore del . subì un CP_19 Parte_1 CP_19 attentato incendiario dopo la morte di , il 22 settembre 1978. Gli Persona_1 venne bruciata la macchina sotto casa. [...] Subito dopo viene fatta saltare in aria la villa del capocronista del , . Questo Parte_1 Persona_22 avvenne il 24 ottobre 1978. Venne fatta saltare questa villa nelle campagne di
Casteldaccia». « ai carabinieri disse: «Dovetti registrare, con profondo Per_22 rammarico e comprensibile turbamento, che all'incendio di casa non fece seguito alcun atto di solidarietà da parte dei colleghi e dell'organo rappresentativo
15 sindacale interno» Stiamo parlando del Comitato di redaIOne del Parte_1
. La notizia dell'attentato, infatti, non fu pubblicata sul .
[...] Parte_1
si dimise dal suo incarico di capocronista del e cessò Per_22 Parte_1
l'attività lavorativa con decorrenza 30 dicembre 1978. [...] «La mia decisione di lasciare è stata determinata dalla constataIOne della Controparte_4 sostanziale solitudine sulla quale di fronte a gravi episodi, tanto io quanto il direttore ci venimmo trovare. [...] Resomi conto della situaIOne venutasi a creare, decisi di andarmene dal e invitai – che Parte_1 CP_19 all'epoca era il direttore del – da amico, a fare la stessa cosa». Parte_1
Infatti, dopo poco tempo, lasciò l'incarico di direttore del CP_19 Parte_1
». «[...] Come dicevo prima, l'editore era amico di , che in quel
[...] Persona_7 momento era il « » di cosa nostra, il capo di Cosa nostra palermitana, e CP_15 alcuni giornalisti erano amici di mafiosi. e Persona_23 Persona_24 frequentavano spesso la redaIOne del . Come si vedrà e come Parte_1 si è visto da alcune indagini, a loro questi giornalisti rivelavano notizie e retroscena su alcuni fatti, in modo da tenere aggiornata e informata cosa nostra.
La mentalità mafiosa di mettere mano all'informaIOne fino a pochi anni fa, almeno fino a quando sono rimasto a lavorare a Palermo, non è cambiata». Sul clima all'interno del dopo la morte di e sulla Parte_1 Per_1 prudenza con cui il quotidiano palermitano continuò a seguire in quegli anni talune cronache di mafia e i personaggi in esse coinvolti, è ancora a P_ parlarne al Comitato. «Dopo l'omicidio c'è un fatto eclatante che è Per_1 opportuno evidenziare in questa sede [...] il licenziamento, nel settembre 1985, del vicecapocronista dell'epoca del . Sto parlando di Parte_1 20
, il quale aveva l'unica colpa di portare le notizie in quel giornale. La
[...]
venne licenziato perché aveva pubblicato un articolo con notizie che 20 riguardavano dichiaraIOni di collaboratori di giustizia su mafia e politica e che incominciavano a parlare all'epoca dei cugini e , nomi che per Pt_3 Parte_4 il erano tabù. La aveva pubblicato quelle notizie su un Parte_1 20 altro giornale, precisamente su . Perché? Perché il direttore ed editore, P_
, fino a quel momento aveva rifiutato di mettere in pagina Persona_16 quelle notizie su mafia e politica. Occorre ricordare che quelli erano i primi anni in cui c'erano i pentiti. Venivano fuori le dichiaraIOni dei pentiti e veniva svelato
16 il retroscena di ». È utile proporre alcuni passaggi della lunga CP_5 intervista con cui ricostruisce quel tempo e quei fatti nella Persona_20 ricerca elaborata da Ossigeno per l'informaIOne, che la Commissione ha acquisito nel marzo scorso. «L'esempio più eclatante è il maxiprocesso di
Palermo. Allora lavoravo al e in quel periodo quel giornale era Parte_1 il buco nero nel panorama della stampa italiana. Il 16 febbraio 1986, il giorno che cominciò il maxiprocesso, apparve in prima pagina un titolo terrificante:
«SilenIO, entra la Corte». Ma quale silenIO, se da una vita aspettavamo che si cominciasse a parlare? C'era finalmente la possibilità di parlare e il mio giornale diceva: «SilenIO!». Ricordo che per quel titolo ci fu una grande polemica all'interno del giornale, anche se all'esterno non se ne parlò: i giornali non si attaccavano tra loro, e poi il nostro concorrente diretto era il quotidiano Parte_7 di , che praticamente faceva la stessa informaIOne. Mi ricordo che CP_11 questi giornali adottarono la regola di definire tutto presunto. Tutto per loro era presunto. Perfino era definito «presunto mafioso». Mi viene in Persona_7 mente un altro titolo terrificante a un articolo su un processo alla mafia di
Agrigento. Il titolista fu costretto a scrivere: «Processo alla presunta mafia di
Agrigento». Era una cosa che non stava in piedi. Poi il giornale cominciò a pubblicare due pagine che si guardavano, una a sinistra e l'altra a destra, una con la testatina «mafia» e l'altra «antimafia», come se le due cose fossero sullo stesso piano. La pagina dell'antimafia era piena di inutili trascriIOni di testimonianze pubblicate pari pari, senza interventi critici. Nell'altra pagina c'erano gli interventi dei difensori degli imputati. Fu realizzata così una perfetta par condicio che non avrebbe mai dovuto esserci». «Penso al e Parte_1 al suo atteggiamento nei confronti delle indagini sui cugini , i potenti Pt_4 esattori di su . Sui Salvo posso raccontare un episodio che Per_25 Per_26 mi riguarda. [...] Erano molto potenti. Basti dire che dovette Parte_8 aspettare diversi anni per riuscire a emettere un provvedimento restrittivo nei loro confronti e riuscire a metterli sotto accusa. Riuscì a farli arrestare soltanto il 12 novembre 1984, dopo che gli fornì il materiale e i Parte_9 riscontri per poterli accusare. Le difese che i avevano messo in campo Pt_4 erano tutte politiche: Andreotti, gli andreottiani siciliani, la Regione, le banche...
Controllavano quel mondo. Erano imprenditori e dicevano di aver dato soldi a
17 tutti, pure all'opposiIOne. Che la cosa fosse vera o no, poco importava. [...]
Quando emise quella che allora si chiamava comunicaIOne giudiziaria Pt_8 nei confronti dei , lavoravo al . Ebbi la notizia in esclusiva Pt_4 Parte_1
e la comunicai subito al vicedirettore Lui mi disse che ne avrebbe Persona_17 parlato con il direttore, l'editore . Dopo una settimana la Persona_16 notizia era ferma, non veniva pubblicata. Nessun'altro sapeva che c'era stata Per_1 quella comunicaIOne giudiziaria ai . Andai di nuovo da e gli chiesi: Pt_4
«Ne hai parlato col direttore?». «No – mi disse – me ne sono scordato, gli parlo stasera e poi ti dico». Passarono uno, due, tre, cinque giorni senza alcuna risposta. Era stranissimo! Le indagini sui Salvo, erano un grande scoop! Tornai dal vicedirettore. Mi disse: «Il direttore ci sta pensando». Dopo una ventina di giorni passai sottobanco la notizia al cronista di un giornale concorrente, che la Per_1 pubblicò subito. Quando uscì, andai da e gli dissi: « finalmente Per_17
l'abbiamo 'bucata'». Lui mi rispose: «Non ti preoccupare, preparati, comincia a scrivere. (…) Avevo notato una cosa strana. In quel periodo avevo cercato una foto di , ero riuscito a trovare la foto segnaletica e ogni volta che Persona_7 la tiravo fuori dall'archivio per pubblicarla spariva. Non si trovava più. Per averla a disposiIOne ne feci stampare diverse copie, le tenevo in tasca e ne tiravo fuori una quando mi serviva. Poi trovai una foto bellissima di Per_7 al circolo del tiro a volo di Mondello, insieme con un nobile palermitano, il
[...] barone e , padre dell'editore. Decido di usarla Per_27 Controparte_7 per un mio articolo e la mando in tipografia con le indicaIOni per pubblicarla.
Dopo un po' arriva il proto (il capo della tipografia, ndr) e mi dice: «Guarda che quello lì è il nostro editore». Fingo di non saperlo. Dopodiché decidono di ritagliare la foto togliendo sia il barone sia e Per_27 Controparte_7 lasciando soltanto . Quella è l'unica foto che è rimasta e che verrà Persona_7 poi pubblicata». «Scrissi l'articolo su e il pubblicò Persona_7 Parte_1
Per_1 quella pagina su Dopo mi chiamò mi disse: «Adesso dai le carte al Per_7 collega e torna in ferie». Infatti, ero rientrato dalle ferie proprio perché Per_28 avevo avuto quei verbali. La richiesta mi sembrò assurda. «Scusa, ma Per_17 che richiesta è? Ti sembra giusto che io che li ho trovati do i verbali di Pt_9
a un altro collega perché scriva lui?». «Prendo atto che non vuoi collaborare», mi disse. «Guarda, voglio collaborare tant'è vero che ho portato un materiale
18 inedito, esclusivo, e tu non me lo stai pubblicando». Ci lasciammo così». «Quegli articoli non li ha scritti più nessuno. L'articolo su Sinagra per l'Espresso uscì dopo che c'era stato questo episodio. Per quell'articolo mi accusarono di aver dato la notizia al nemico, alla concorrenza, e mi licenziarono. Sostennero che avevo danneggiato l'azienda. Risposi negando, tramite l'avvocato, che cercavano scuse e che quella era una censura politica nei miei confronti. Il caso scosse il giornale che per tre o quattro giorni non uscì. Venne a Palermo il segretario della FederaIOne , e la trattativa Controparte_20 Persona_29 si concluse con una commutaIOne della pena. L'editore mi riassunse e tramutò il licenziamento in una sospensione di quindici giorni (…)”.
E', dunque, evidente che, contrariamente alle deduIOni di parte attrice, le consideraIOni illustrate nell'articolo pubblicato il 16 febbraio 2022 si fondavano sui risultati di una approfondita inchiesta svolta nel 2015 dalla apposita Commissione parlamentare istituita nel 2013, circostanza questa che esclude in radice qualunque connotaIOne diffamatoria dell'articolo e conferma pure l'indubbio perdurante rilievo per la collettività degli intrecci tra l'informaIOne e i fenomeni mafiosi.
7.7 Sempre il 16 febbraio 2022 era stato pubblicato l'articolo di dal CP_3 titolo “La stampa amica e nemica del padrino dell'Antimafia farlocca CP_21
che, con specifico riferimento alla nota vicenda di quest'ultimo, si
[...] soffermava sull'analisi dei rapporti tra l'ex Presidente di FI IA
(a seguito della sua condannato a 14 anni in primo grado, ridotti a 8 in appello, per associaIOne a delinquere finalizzata alla corruIOne e accesso abusivo al sistema informatico) e i giornalisti, sulla base dell'informativa di polizia che ne ricostruiva i rapporti (doc. n. 5 della produIOne dei convenuti).
7.8 Gli articoli del 20 e 25 maggio 2022, pure richiamati da parte attrice, in relaIOne alle pubblicaIOni asseritamente denigratorie, in difetto, tuttavia, di specifiche censure in proposito, in realtà erano estratti dal libro “Uomini
Soli” di che concerneva i delitti mafiosi di , del Controparte_3 Persona_30
Generale dalla Chiesa, di e di . Persona_31 Parte_8 Persona_32
Invero, nell'articolo “Un giudice blindato nella Palermo dove ammazzano poliIOtti e procuratori”, dopo aver richiamato l'assassinio di , Persona_33 riferendosi a l'odierno convenuto aveva scritto: “Qualcuno Parte_8
19 comincia a dire che è uno “sceriffo”, uno sbirro travestito da magistrato. Il foglio cittadino, , non c'è mattina che non gli faccia trovare una Controparte_4 sorpresa in prima pagina. Un editoriale su come si fa “veramente” il giudice, il commento di un onorevole della Regione sull'“ampollosità di certe messinscena dimostrative”, l'intervento di un esimio giurista sulle “comiche figure di strani giudici che popolano il proscenio giudiziario nei nostri tempi”. È un attacco permanente a e alle sue inchieste. Lui non replica mai. Incassa. Tace. Pt_8
Ingoia veleno. Per tre anni vive come un recluso….Ai palermitani disturbati dal clamore delle scorte e dalle sue indagini, dà voce un'“onesta cittadina” che invia una lettera a Il Giornale di IA…Regolarmente tutti i giorni (non c'è sabato o domenica che tenga), al mattino, nel primissimo pomeriggio e alla sera (senza limiti di orario) vengo letteralmente “assillata” da continue e assordanti sirene di auto della polizia che scortano i vari giudici…”.
Si tratta di affermaIOni certamente espressione del legittimo eserciIO del diritto di critica basate su fatti realmente accaduti, come la pubblicaIOne da parte del della lettera di una cittadina che si lamentava del Parte_1 rumore delle sirene della scorta di Pt_8
A tal proposito, va ribadito che se l'eserciIO del diritto di cronaca è consentito quando ricorrano le condiIOni dell'utilità sociale dell'informaIOne, della verità oggettiva (o putativa, ma dopo rigoroso accertamento) dei fatti esposti e della continenza della forma adoperata, nel caso del diritto di critica o di denuncia, che consiste nell'espressione di proprie valutaIOni su fatti verificatisi, ovvero su comportamenti od opinioni altrui, il requisito della verità oggettiva non può essere richiesto per le opinioni dell'autore, che sono sempre frutto di valutaIOni soggettive, né può neppure escludersi una certa aggressione dell'altrui figura, connaturata nell'espressione critica.
Secondo il consolidato indirizzo della Corte di CassaIOne, la critica può non essere obiettiva né esatta, ma anzi può presentare connotaIOni soggettive opinabili o non condivisibili e tradursi anche in valutaIOni e commenti “di parte”, cioè non necessariamente obiettivi, purché si fondi sull'attribuIOne di fatti veri, posto che nessuna interpretaIOne soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito eserciIO del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una
20 prospettaIOne dei fatti opposta alla verità (Cass., S.U. n. 28813 del 2011,
Cass., n. 7274 del 2013; Cass., n. 1982 del 2014; Cass., n. 4068 del 2014,
Cass. Pen, n. 34160 del 12/6/2017; Cass. n. 2357 del 2018; Cass. n.
38215/2021).
7.9 Infine, l'ultimo articolo di cui parte attrice lamenta la natura diffamatoria è intitolato “Quando le eccellenti toghe tramano e provano a fermare ”, tratto, come detto, dal libro “Uomini soli” di Parte_8 CP_3
e pubblicato il 25 maggio 2022.
[...]
Sotto il paragrafo “Un giornale amico dei potenti” si legge “ Controparte_4 dà spaIO a chiunque parli male di . Gli attacchi a mezzo stampa Pt_8 sull'“antimafia spettacolo” si fanno sempre più sfacciati mano a mano che le sue indagini vanno avanti. Il messaggio che passa ogni giorno dalle pagine del quotidiano più letto della città è che l'opera del magistrato è tutta una
“sceneggiata”. C'è mezza Palermo che batte le mani. Per anni, Controparte_4
l'ho sfogliato per i necrologi. Le notizie vere si trovano solo in quelle
[...] pagine….Per il resto, il era sempre molto prevedibile. Sempre Parte_1 schierato con il potere di Palermo. Lo specchio della città palude”.
Si richiamano, anche con riferimento a quest'ultimo articolo, le consideraIOni or ora svolte sui confini del diritto di critica, che neanche qui possono dirsi travalicati.
7.10 Sussiste, dunque, al lume delle consideraIOni sin qui enunciate, anzitutto l'interesse pubblico alla conoscenza di fatti che, pur essendo ormai risalenti nel tempo (si pensi al riferimento contenuto negli articoli in contestaIOne ad articoli pubblicati dal all'indomani Parte_1 dell'iniIO del maxi processo o alla vicinanza dell'ex editore del giornale con i vertici di , risultano comunque Controparte_7 CP_5 estremamente rilevanti nella misura in cui svelano un intreccio tra l'informaIOne e il potere che non rimane ancorato al passato, come emerge dal riferimento ben più recente ai rapporti di con i Controparte_21 giornalisti.
I fatti del passato non vengono pertanto richiamati al fine di operare una mera rievocaIOne storica;
l'allarme sociale di quelle condotte ne giustifica la
21 perdurante attualità, ancor più se si considera che il è una Parte_1 testata storica del nostro Paese.
7.11 In ordine al secondo requisito, ossia la verità della notizia, da intendersi come verità putativa sulla scorta di un'accurata ricerca delle fonti,
i documenti prodotti dai convenuti (relaIOne della Commissione Antimafia siciliana sul rapporto tra informaIOne e mafia, doc. 4, e informativa di polizia che ricostruisce i rapporti tra e i giornalisti, doc. 5) Controparte_21 consentono invero di fornire le affermaIOni contenute negli articoli in contestaIOne di riscontri oggettivi, dovendo il parametro della verità certamente investire i fatti sottesi alle critiche e non anche le opinioni critiche dell'autore.
Peraltro, come detto, con riferimento al giornalismo d'inchiesta, si ammette una meno rigorosa applicaIOne della condiIOne di attendibilità della fonte della notizia, non limitandosi il giornalista alla mera riceIOne passiva di essa, ma al contrario ricercandola attivamente.
7.12 Passando ad analizzare il requisito della continenza, esso si identifica nel modo in cui la notizia viene divulgata, non potendo una notizia, ancorché sostanzialmente vera, essere diffusa mediante l'uso di un linguaggio aggressivo o insultante e neppure con modalità volte al giudiIO dell'individuo oggetto di notizia, in quanto “il lecito eserciIO del diritto di cronaca verte sempre sulla divulgaIOne di un fatto storico e non sulla morale degli individui” (Cass. civ., sez. III, 16 novembre 2007, n. 23798).
Nel caso in esame, i toni talvolta pungenti degli articoli contestati (si pensi alle espressioni contenute nell'articolo del 16/02/2022 di CP_3
“un'informaIOne piatta, felpata, sempre attenta a non dispiacere”, “ CP_4
si è scrollato di dosso le scorie degli anni Ottanta ma resta sempre
[...] noiosamente filogovernativo. Non importa chi comanda, sa sempre dove posiIOnarsi. È nel suo dna”) non sfociano mai in contenuti denigratori o gratuitamente offensivi e, pertanto, deve ritenersi rispettato il limite della continenza espressiva.
8. In definitiva, non può ritenersi configurabile alcuno degli elementi volti ad integrare l'attività illecita diffamatoria e, in ogni caso, l'attività giornalistica svolta è coperta dalla scriminante del diritto di critica e costituisce espressione
22 del legittimo eserciIO del giornalismo di inchiesta nei termini dianzi rilevati, sicché, essendo stata esclusa la sussistenza dei presupposti per poter affermare la responsabilità civile dei convenuti, non v'è spaIO per riconoscere l'invocata tutela risarcitoria.
9. In base, infine, al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., le spese del giudiIO vanno poste a carico di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, ecceIOne
e difesa disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta le domande avanzate dal Parte_1
[...]
- condanna la società attrice al pagamento delle spese del giudiIO in favore dei convenuti, liquidate in complessivi euro 11.700,00, oltre spese forfettarie,
I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Palermo il 18 febbraio 2025.
Minuta redatta con la collaboraIOne della dott.ssa Alessandra Micari,
Magistrato Ordinario in Tirocinio.
Il Giudice
Monica Montante
23