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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/09/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. P.U. 205-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Laura Pastacaldi Giudice relatore dott. Marco Zinna Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa dalla sig.ra Pt_1
(C.F.: ), nata a [...], il [...] e residente in [...], rappresentata e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LUCA
GIOVACCHINI, presso il cui studio in Livorno, Via Grande 87 e domicilio digitale
( è elettivamente domiciliato, Email_1
PREMESSO che:
In data 6/12/2024 il ricorrente ha presentato all'Organo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Pisa richiesta per la nomina del professionista facente funzioni di Gestore della Crisi.
Con provvedimento l'OCC ha provveduto alla nomina della dott.ssa Persona_1
In data 31/12/2024 la debitrice ha depositato domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII corredata della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi;
RILEVATO e RITENUTO che:
1. Il presente Tribunale è competente, in quanto il debitore risiede in Pisa;
pagina 1 di 8 N. R.G. P.U. 205-1/2024
La debitrice non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII.
Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.
La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore.
In particolare, i debiti della ricorrente ammontano ad € 82.458,96=, secondo l'elenco creditori fornito.
La sig.ra lavora dal 2001 con contratto a tempo indeterminato presso Poste Parte_1 CP_1
come responsabile dell'Ufficio postale Pisa 4, con una retribuzione di circa € 1.900,00 mensili
[...] nette mensili e risulta proprietaria solo di un'autovettura modello Lancia Y, targata EG669ZD come da relazione particolareggiata dell' Pt_2
Negli ultimi cinque anni risulta non essere stato compiuto alcun atto dispositivo compiuto dall'istante volto a distogliere il proprio patrimonio.
Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.
2. Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidatasi in materia di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012, “in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12” (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021).
3. - AMBITO DI APPLICAZIONE. SPOSSESSAMENTO.
Va ricordato che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore e riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII, determinando lo spossessamento in capo al debitore. Non si tratta, infatti, di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il pagina 2 di 8 N. R.G. P.U. 205-1/2024
Tribunale, ma di una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale.
Ne consegue che anche le giacenze sul conto corrente debbano intendersi acquisite alla procedura;
4. QUOTA REDDITO MINIMO VITALE.
Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni,
i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento proprio e della famiglia, la ricorrente ha indicato l'importo di €1.500,00.
Le spese di mantenimento autocertificate dalla ricorrente sono le seguenti:
Locazione, spese condominiali ed accessorie € 500,00
Spese alimentazione e della casa € 645,00
Spese mediche varie € 60,00
Spese trasporto (carburante, ass.ne auto e bolli) € 65,00
Utenze € 121,00
Abbigliamento e spese igiene personali € 18,00
Spese varie (sport, TARI, ecc.) e imprevisti € 91,00
In base alle ultime dichiarazioni dei redditi la IG.ra dispone di circa € 1.900,00 mensili, ai Pt_1 quali deve essere aggiunta la pensione della di lei madre, in quanto convivente, pari ad €450,00. Nella relazione dell'OCC, è stata dichiarata l'impossibilità di poter attingere a tale pensione a causa della ludopatia della Madre. Tale malattia, da quanto risulta dalla relazione dell'OCC, ha spinto l'attuale debitrice a lasciare l'attuale residenza per abitare altrove, lontano dalla madre.
Ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b),
CCII, vanno escluse le somme necessarie alla parte ricorrente per il suo sostentamento;
Il c.d. “minimo vitale” è una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovraindebitato ammesso in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa in relazione al suo reddito disponibile.
La determinazione di tale somma spetta al giudice, sulla base degli artt. 268 comma 4 e 283 comma
2 CCII, ove il legislatore ha codificato il minimo vitale nella procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disponendo che si ritiene idonea una quantificazione non inferiore pagina 3 di 8 N. R.G. P.U. 205-1/2024
all'ammontare dell'assegno sociale, aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159. Detto limite non è vincolato dalle disposizioni di cui all'art. 545 c.p.c. e al D.P.R. 150/80, né alla prospettazione del debitore, potendo il giudice determinare l'importo sulla base di quanto ritenuto congruo per il sostentamento familiare, tenendo conto di tutte le circostanze dedotte.
La somma esclusa dalla liquidazione deve, dunque, essere determinata dal giudice, indipendentemente dalla richiesta della parte ricorrente, sulla base di detto parametro e tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
L'assegno sociale per il 2025 ammonta ad € 538,69 al mese;
tale valore su base annuale, considerate
13 mensilità, dà un totale di € 7.002,97 annui, che aumentato della metà (€ 7.002,97 x ½) e cioè di €
3.501,48, e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 (1,57), fa € 16.491,99. La spesa mensile per il mantenimento del nucleo familiare di due persone nel quale non si può non tenere conto dell'attuale convivenza, può, quindi essere determinata in 1.374,33.
, la somma esclusa dalla liquidazione controllata è determinata in € 1.400,00. Parte_3
Il liquidatore, nel corso della procedura dovrà verificare eventuali mutamenti della situazione reddituale della famiglia e di darne comunicazione al giudice per eventuali modifiche.
5. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE.
L'art. 270, comma 2 lett. e) CCI, al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo.
E' dunque opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata;
2) ordinare alla debitrice di stornare mensilmente dalle somme ricavate dall'attività lavorativa quanto ecceda il limite indicato per le spese di mantenimento e di versare la detta eccedenza sul conto corrente della presente procedura, mentre la somma di € 1.400,00 mensili resterà a disposizione della parte ricorrente;
3) ordinare alla debitrice di versare le giacenze dei propri conti correnti sul conto corrente vincolato alla procedura che il
Liquidatore aprirà.
pagina 4 di 8 N. R.G. P.U. 205-1/2024
6.- AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SINGOLI BENI PER GRAVI E SPECIFICHE RAGIONI
In base all'art. 270 comma 2 lett. e) CCII, il Tribunale, in presenza di “gravi e specifiche ragioni” può autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
Sussistono gravi e specifiche ragioni per autorizzare il debitore, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), ad utilizzare l'autoveicolo Lancia Y, targata EG669ZD, in quanto unico mezzo a sua disposizione per recarsi al lavoro ed assolvere alle esigenze quotidiane del nucleo familiare. Sarà, tuttavia, onere del
Liquidatore, nel corso della procedura, fornire una valutazione dell'autoveicolo, anche resa da una officina o tramite operatori specialistici, quali Infocar o Quattroruote, al fine di valutare l'eventuale liquidazione prima della chiusura della procedura.
Sussistono specifiche ragioni per autorizzare il debitore, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), all'utilizzo dell'autoveicolo Lancia Y, targata EG669ZD, in quanto unico mezzo a disposizione del ricorrente e della madre per recarsi al lavoro.
Sarà tuttavia onere del Liquidatore depositare una stima del valore dell'autoveicolo, anche predisposta da una autofficina o tramite riviste specializzate quali Infocar o Quattroruote, per valutare l'eventuale liquidazione al termine della procedura
Va ricordato che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore e riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII, determinando lo spossessamento totale in capo al debitore, fatte salve le specifiche esclusioni disposte per gravi ragioni e necessità. Non si tratta, infatti, di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, ma di una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale.
Ne consegue che anche le giacenze sui conti corrente debbano intendersi acquisiti alla procedura.
6. Nella domanda viene enucleata una prima classe di creditori prededucibili comprensiva non solo del compenso dell'OCC ma anche dei due consulenti, legale e finanziario, che hanno assistito il ricorrente nella predisposizione della domanda. Tale previsione appare inammissibile.
La nozione di crediti prededucibili appare oggi enucleata dall'art. 6 CCI il quale stabilisce, con indicazione piuttosto tassativa, che sono prededucibili “a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
b) i crediti pagina 5 di 8 N. R.G. P.U. 205-1/2024
professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo
47”. La norma, con specifico riferimento alla crisi da sovraindebitamento, definisce prededucibile esclusivamente il compenso dell'OCC. I crediti dei professionisti-consulenti, invece, sono ammessi in prededuzione con riferimento alle sole “procedure maggiori” di accordo di ristrutturazione e di concordato preventivo, nel limite del 75% dei rispettivi compensi. La norma non prevede più, come invece in passato l'art. 111 L.F., una clausola generale di chiusura che dichiari prededucibili tutti i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali;
ciò nell'evidente intento di ridurre e contingentare l'area della prededuzione.
Né può predicarsi l'estensione analogica, al di fuori dei casi espressamente previsti, delle ipotesi di prededuzione, attesa l'eccezionalità dell'istituto, il quale deroga ai principi della responsabilità patrimoniale generica e della par condicio creditorum ex artt. 2740 e 2741 c.c., e la considerazione che la lacuna normativa appare, per quanto detto, corrispondere alla voluntas legis. Tale ricostruzione trova ulteriore conferma nel disposto dell'art. 65, 3° co., CCI, che definisce meramente facoltativa la nomina dell'attestatore, e dell'art. 269 CCI il quale stabilisce che la domanda di liquidazione controllata è presentata dal debitore personalmente con l'eventuale assistenza di un OCC. Tale ultima disposizione se non rende radicalmente inammissibile la domanda presentata anche con l'ausilio di un legale, non può certo giustificare la prededuzione dei relativi compensi, atteso che il ricorso alla loro assistenza è concepita come meramente facoltativa ed eventuale dalla norma.
Pertanto, i compensi dei consulenti non possono essere qualificati, ed inseriti nel piano e nella proposta di concordato come creditori prededucibili. Essi dovranno essere esclusi dalla prima classe e ricondotti in altra autonoma classe, se del caso, con la previsione di un diverso privilegio.
Ben vero la domanda di liquidazione controllata non prevede alcuna forma di proposta e di piano, dal momento che essa interessa l'interezza del patrimonio del sovraindebitato e che alla formazione delle masse attive e passive si addiviene nella fase successiva all'apertura della procedura ad opera del liquidatore mediante l'inventario ed il programma di liquidazione, da una parte, e della verifica pagina 6 di 8 N. R.G. P.U. 205-1/2024
del passivo, dall'altro. Pertanto, l'indicata previsione della domanda e dell'attestazione dell'OCC, siccome non vincolante e non costituente oggetto precipuo della domanda di liquidazione controllata, non pare potersi riguardare quale causa di inammissibilità della stessa. Cionondimeno alla stregua delle cennate indicazioni dovrà attenersi il Liquidatore nella procedura di verifica dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI.
7. Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato il debitore nella fase della presentazione del ricorso;
Visti gli artt. 268 ss. CCII;
P.Q.M.
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata.
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Laura Pastacaldi;
NOMINA Liquidatore la dott.ssa Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie alla cui tenuta sia eventualmente obbligato, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni, ad esclusione dell'autovettura…;
DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;
DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore;
AUTORIZZA l'utilizzo dell'autoveicolo Lancia Y, targata EG669ZD,
pagina 7 di 8 N. R.G. P.U. 205-1/2024
DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
FISSA il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura di €1.400,00 per un nucleo familiare composto da due persone.
INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:
1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.
Pisa, 4/9/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Laura Pastacaldi dott.ssa Eleonora Polidori
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Laura Pastacaldi Giudice relatore dott. Marco Zinna Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa dalla sig.ra Pt_1
(C.F.: ), nata a [...], il [...] e residente in [...], rappresentata e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LUCA
GIOVACCHINI, presso il cui studio in Livorno, Via Grande 87 e domicilio digitale
( è elettivamente domiciliato, Email_1
PREMESSO che:
In data 6/12/2024 il ricorrente ha presentato all'Organo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Pisa richiesta per la nomina del professionista facente funzioni di Gestore della Crisi.
Con provvedimento l'OCC ha provveduto alla nomina della dott.ssa Persona_1
In data 31/12/2024 la debitrice ha depositato domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII corredata della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi;
RILEVATO e RITENUTO che:
1. Il presente Tribunale è competente, in quanto il debitore risiede in Pisa;
pagina 1 di 8 N. R.G. P.U. 205-1/2024
La debitrice non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII.
Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.
La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore.
In particolare, i debiti della ricorrente ammontano ad € 82.458,96=, secondo l'elenco creditori fornito.
La sig.ra lavora dal 2001 con contratto a tempo indeterminato presso Poste Parte_1 CP_1
come responsabile dell'Ufficio postale Pisa 4, con una retribuzione di circa € 1.900,00 mensili
[...] nette mensili e risulta proprietaria solo di un'autovettura modello Lancia Y, targata EG669ZD come da relazione particolareggiata dell' Pt_2
Negli ultimi cinque anni risulta non essere stato compiuto alcun atto dispositivo compiuto dall'istante volto a distogliere il proprio patrimonio.
Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.
2. Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidatasi in materia di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012, “in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12” (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021).
3. - AMBITO DI APPLICAZIONE. SPOSSESSAMENTO.
Va ricordato che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore e riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII, determinando lo spossessamento in capo al debitore. Non si tratta, infatti, di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il pagina 2 di 8 N. R.G. P.U. 205-1/2024
Tribunale, ma di una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale.
Ne consegue che anche le giacenze sul conto corrente debbano intendersi acquisite alla procedura;
4. QUOTA REDDITO MINIMO VITALE.
Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni,
i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento proprio e della famiglia, la ricorrente ha indicato l'importo di €1.500,00.
Le spese di mantenimento autocertificate dalla ricorrente sono le seguenti:
Locazione, spese condominiali ed accessorie € 500,00
Spese alimentazione e della casa € 645,00
Spese mediche varie € 60,00
Spese trasporto (carburante, ass.ne auto e bolli) € 65,00
Utenze € 121,00
Abbigliamento e spese igiene personali € 18,00
Spese varie (sport, TARI, ecc.) e imprevisti € 91,00
In base alle ultime dichiarazioni dei redditi la IG.ra dispone di circa € 1.900,00 mensili, ai Pt_1 quali deve essere aggiunta la pensione della di lei madre, in quanto convivente, pari ad €450,00. Nella relazione dell'OCC, è stata dichiarata l'impossibilità di poter attingere a tale pensione a causa della ludopatia della Madre. Tale malattia, da quanto risulta dalla relazione dell'OCC, ha spinto l'attuale debitrice a lasciare l'attuale residenza per abitare altrove, lontano dalla madre.
Ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b),
CCII, vanno escluse le somme necessarie alla parte ricorrente per il suo sostentamento;
Il c.d. “minimo vitale” è una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovraindebitato ammesso in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa in relazione al suo reddito disponibile.
La determinazione di tale somma spetta al giudice, sulla base degli artt. 268 comma 4 e 283 comma
2 CCII, ove il legislatore ha codificato il minimo vitale nella procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disponendo che si ritiene idonea una quantificazione non inferiore pagina 3 di 8 N. R.G. P.U. 205-1/2024
all'ammontare dell'assegno sociale, aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159. Detto limite non è vincolato dalle disposizioni di cui all'art. 545 c.p.c. e al D.P.R. 150/80, né alla prospettazione del debitore, potendo il giudice determinare l'importo sulla base di quanto ritenuto congruo per il sostentamento familiare, tenendo conto di tutte le circostanze dedotte.
La somma esclusa dalla liquidazione deve, dunque, essere determinata dal giudice, indipendentemente dalla richiesta della parte ricorrente, sulla base di detto parametro e tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
L'assegno sociale per il 2025 ammonta ad € 538,69 al mese;
tale valore su base annuale, considerate
13 mensilità, dà un totale di € 7.002,97 annui, che aumentato della metà (€ 7.002,97 x ½) e cioè di €
3.501,48, e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 (1,57), fa € 16.491,99. La spesa mensile per il mantenimento del nucleo familiare di due persone nel quale non si può non tenere conto dell'attuale convivenza, può, quindi essere determinata in 1.374,33.
, la somma esclusa dalla liquidazione controllata è determinata in € 1.400,00. Parte_3
Il liquidatore, nel corso della procedura dovrà verificare eventuali mutamenti della situazione reddituale della famiglia e di darne comunicazione al giudice per eventuali modifiche.
5. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE.
L'art. 270, comma 2 lett. e) CCI, al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo.
E' dunque opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata;
2) ordinare alla debitrice di stornare mensilmente dalle somme ricavate dall'attività lavorativa quanto ecceda il limite indicato per le spese di mantenimento e di versare la detta eccedenza sul conto corrente della presente procedura, mentre la somma di € 1.400,00 mensili resterà a disposizione della parte ricorrente;
3) ordinare alla debitrice di versare le giacenze dei propri conti correnti sul conto corrente vincolato alla procedura che il
Liquidatore aprirà.
pagina 4 di 8 N. R.G. P.U. 205-1/2024
6.- AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SINGOLI BENI PER GRAVI E SPECIFICHE RAGIONI
In base all'art. 270 comma 2 lett. e) CCII, il Tribunale, in presenza di “gravi e specifiche ragioni” può autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
Sussistono gravi e specifiche ragioni per autorizzare il debitore, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), ad utilizzare l'autoveicolo Lancia Y, targata EG669ZD, in quanto unico mezzo a sua disposizione per recarsi al lavoro ed assolvere alle esigenze quotidiane del nucleo familiare. Sarà, tuttavia, onere del
Liquidatore, nel corso della procedura, fornire una valutazione dell'autoveicolo, anche resa da una officina o tramite operatori specialistici, quali Infocar o Quattroruote, al fine di valutare l'eventuale liquidazione prima della chiusura della procedura.
Sussistono specifiche ragioni per autorizzare il debitore, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), all'utilizzo dell'autoveicolo Lancia Y, targata EG669ZD, in quanto unico mezzo a disposizione del ricorrente e della madre per recarsi al lavoro.
Sarà tuttavia onere del Liquidatore depositare una stima del valore dell'autoveicolo, anche predisposta da una autofficina o tramite riviste specializzate quali Infocar o Quattroruote, per valutare l'eventuale liquidazione al termine della procedura
Va ricordato che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore e riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII, determinando lo spossessamento totale in capo al debitore, fatte salve le specifiche esclusioni disposte per gravi ragioni e necessità. Non si tratta, infatti, di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, ma di una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale.
Ne consegue che anche le giacenze sui conti corrente debbano intendersi acquisiti alla procedura.
6. Nella domanda viene enucleata una prima classe di creditori prededucibili comprensiva non solo del compenso dell'OCC ma anche dei due consulenti, legale e finanziario, che hanno assistito il ricorrente nella predisposizione della domanda. Tale previsione appare inammissibile.
La nozione di crediti prededucibili appare oggi enucleata dall'art. 6 CCI il quale stabilisce, con indicazione piuttosto tassativa, che sono prededucibili “a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
b) i crediti pagina 5 di 8 N. R.G. P.U. 205-1/2024
professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo
47”. La norma, con specifico riferimento alla crisi da sovraindebitamento, definisce prededucibile esclusivamente il compenso dell'OCC. I crediti dei professionisti-consulenti, invece, sono ammessi in prededuzione con riferimento alle sole “procedure maggiori” di accordo di ristrutturazione e di concordato preventivo, nel limite del 75% dei rispettivi compensi. La norma non prevede più, come invece in passato l'art. 111 L.F., una clausola generale di chiusura che dichiari prededucibili tutti i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali;
ciò nell'evidente intento di ridurre e contingentare l'area della prededuzione.
Né può predicarsi l'estensione analogica, al di fuori dei casi espressamente previsti, delle ipotesi di prededuzione, attesa l'eccezionalità dell'istituto, il quale deroga ai principi della responsabilità patrimoniale generica e della par condicio creditorum ex artt. 2740 e 2741 c.c., e la considerazione che la lacuna normativa appare, per quanto detto, corrispondere alla voluntas legis. Tale ricostruzione trova ulteriore conferma nel disposto dell'art. 65, 3° co., CCI, che definisce meramente facoltativa la nomina dell'attestatore, e dell'art. 269 CCI il quale stabilisce che la domanda di liquidazione controllata è presentata dal debitore personalmente con l'eventuale assistenza di un OCC. Tale ultima disposizione se non rende radicalmente inammissibile la domanda presentata anche con l'ausilio di un legale, non può certo giustificare la prededuzione dei relativi compensi, atteso che il ricorso alla loro assistenza è concepita come meramente facoltativa ed eventuale dalla norma.
Pertanto, i compensi dei consulenti non possono essere qualificati, ed inseriti nel piano e nella proposta di concordato come creditori prededucibili. Essi dovranno essere esclusi dalla prima classe e ricondotti in altra autonoma classe, se del caso, con la previsione di un diverso privilegio.
Ben vero la domanda di liquidazione controllata non prevede alcuna forma di proposta e di piano, dal momento che essa interessa l'interezza del patrimonio del sovraindebitato e che alla formazione delle masse attive e passive si addiviene nella fase successiva all'apertura della procedura ad opera del liquidatore mediante l'inventario ed il programma di liquidazione, da una parte, e della verifica pagina 6 di 8 N. R.G. P.U. 205-1/2024
del passivo, dall'altro. Pertanto, l'indicata previsione della domanda e dell'attestazione dell'OCC, siccome non vincolante e non costituente oggetto precipuo della domanda di liquidazione controllata, non pare potersi riguardare quale causa di inammissibilità della stessa. Cionondimeno alla stregua delle cennate indicazioni dovrà attenersi il Liquidatore nella procedura di verifica dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI.
7. Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato il debitore nella fase della presentazione del ricorso;
Visti gli artt. 268 ss. CCII;
P.Q.M.
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata.
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Laura Pastacaldi;
NOMINA Liquidatore la dott.ssa Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie alla cui tenuta sia eventualmente obbligato, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni, ad esclusione dell'autovettura…;
DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;
DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore;
AUTORIZZA l'utilizzo dell'autoveicolo Lancia Y, targata EG669ZD,
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DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
FISSA il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura di €1.400,00 per un nucleo familiare composto da due persone.
INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:
1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.
Pisa, 4/9/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Laura Pastacaldi dott.ssa Eleonora Polidori
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