Sentenza 27 settembre 2016
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto dai sanitari su richiesta degli organi di Polizia stradale, al di fuori della emersione di figure di reato e di attività propedeutiche al loro accertamento, non rientra nel novero degli atti di cui all'art. 356 cod. proc. pen., sicché non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
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Nell'ambito delle operazioni delegabili ad ausiliari ai sensi dell'art. 348, comma 4, cod. proc. pen., espressamente limitate a quelle prevedenti "specifiche competenze tecniche", non rientrano gli atti e gli avvertimenti riservati dalle disposizioni di rito alla polizia giudiziaria, tra cui quelli conseguenti al compimento degli atti urgenti previsti dall'art. 356 cod. proc. pen. Anche nel caso in cui l'accertamento del tasso alcolemico ex art. 186, comma 5, C.d.s. venga effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie, rimane riservato alla Polizia giudiziaria l'onere di formulare lo specifico avvertimento previsto dall'art. 114 disp. att. …
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Tribunale Nola, 15/04/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 15/04/2021), n.804 Giudice: Alessandra Zingales Reato: 186, co. 2 lett. B) e comma 2 bis del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 Esito: Condanna (mesi 8 di arresto e di euro 1.800,00 di ammenda) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Il Giudice Monocratico, dott.ssa Alessandra ZINGALES alla pubblicaudienza del 15.04.2021 ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento a carico di:(...), nato a (...) il (...),residente ed elett. dom. in (...)Libero - assentedifeso d'ufficio dall'Avv. (...) del Foro di Nola - presenteIMPUTATOdel reato p. e p. dall'art. 186, co. 2 lett. …
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Gli organi di polizia giudiziaria che intendono far eseguire il prelievo ematico finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico su persona che, siccome conducente coinvolto in un incidente stradale, sia stata condotta presso una struttura sanitaria, devono dare previo avviso alla medesima che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. L'avviso va dato che nell'ipotesi in cui la polizia richieda l'esecuzione di una ulteriore analisi su campione biologico prelevato per fini di diagnosi e cura, senza che via sia finalità terapeutica del tasso alcolemico. Corte di Cassazione sez. IV Penale, sentenza 19 febbraio – 18 marzo 2019, n. 11722 Presidente Izzo – Relatore Dovere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/09/2016, n. 53293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53293 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2016 |
Testo completo
53293 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 27/09/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 18401/2016 Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI - Presidente - N. - Consigliere - Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO REGISTRO GENERALE N. 32990/2015 Rel. Consigliere - Dott. SALVATORE DOVERE Dott. EUGENIA SERRAO - Consigliere - Dott. UGO BELLINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCURI AR N. IL 19/06/1980 avverso la sentenza n. 2911/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del 17/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/09/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fulvi's Boldi, che ha concluso peramwilowez низа zuż ferdiahuro честь за ремозаи 7 Udito, per la parte civile, l'Avv п одвитьSoriana, de vele accoglien Udit i difensore Avv. мечото P RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Roma nei confronti di CU IA, giudicata responsabile del reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. c) e co. 2bis Cod. str., per essersi posta alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica e in tale stato causato un incidente stradale, e pertanto condannata alla pena ritenuta equa. In particolare, giudice di secondo grado ha ritenuto che la prova dello stato di ebbrezza alla guida fosse data dall'esito dell'accertamento del tasso alcolemico eseguito mediante l'analisi del liquido biologico prelevato dai sanitari nell'ambito delle cure apprestate alla CU dopo il sinistro nel quale era stata coinvolta, previo rigetto delle eccezioni di inutilizzabilità dell'atto avanzate dall'imputata. Suuri 2. La quale ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, ribadendo il giudizio di erroneità della decisione giudiziale, rinvenendo nel caso che occupa una fattispecie cui va applicato il disposto dell'art. 356 cod. proc. pen., con il conseguente diritto dell'imputata ad essere previamente avvertita della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Avviso che la ricorrente asserisce non esserle stato dato. Rammenta la stessa che la relativa eccezione era stata già avanzata in primo grado e non è quindi tardiva, diversamente da quanto affermato dalla Corte di Appello. La CU eleva altresì un secondo motivo, con il quale lamenta il vizio motivazionale in relazione al ritenuto stato di ebbrezza nonostante i verbalizzanti non avessero avuto diretta percezione del 'forte alito vinoso' affermato dalla Corte di Appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La ricorrente evoca la violazione dell'art. 356 cod. proc. pen. sull'assunto che "la richiesta dell'operante di effettuare il prelievo per verificare lo stato di ubriachezza ha fatto assumere necessariamente alla CU la qualità di indagata con la conseguente applicazione della regola di garanzia prevista dall'art. 356 cod. proc. pen.". In tal modo non considera che la previsione secondo la quale gli organi della Polizia stradale possono chiedere ai sanitari di accertare il tasso alcolemico (art. 186, co. 5 Cod. Str.) ha quale presupposti non già che siano emersi indizi di reità a carico del soggetto sottoposto all'accertamento ma unicamente che si tratti di "conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche". In altri termini, la richiesta di accertamento prescinde totalmente dall'acquisizione di elementi di 2 H reità a carico di taluno. In concreto, va rilevato che è la ricorrente medesima a rammentare nel ricorso che allorquando gli operanti sopraggiunsero sul luogo del sinistro "non svolsero alcun atto di P.G.; non identificarono l'imputata, non le fecero sottoscrivere l'atto di elezione di domicilio, non le fornirono le informazioni di garanzia in relazione al suo status di indagata. Del resto non avrebbero potuto, atteso che, in quel momento, non si era manifestato alcun indizio che potesse ingenerare il sospetto circa la commissione del reato contestato". La asserita assunzione della qualità di indagata, quindi, non si comprende a quali elementi di fatto diversi dall'esecuzione stessa dell'accertamento tossicologico - si connetta.
3.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, considerato che la Corte di Appello non fa alcun riferimento in chiave di fondazione dell'affermazione di responsabilità al 'forte alito vinoso'; ed anzi il collegio distrettuale ha rimarcato che la responsabilità della prevenuta era provata "dall'esito del certificato medico". Sicché già la premessa dell'argomentazione difensiva è destituita di fondamento.
4. In ragione dell'inammissibilità del ricorso non assume rilievo che il reato per cui si procede sia estinto per prescrizione maturata successivamente alla pronuncia di secondo grado. Infatti, con una serie di pronunce emesse in tema di ricorso per cassazione diretto unicamente a far valere la prescrizione, le SS.UU. di questa Corte hanno affermato l'inammissibilità del ricorso che intenda far valere la prescrizione verificatasi dopo il giudizio di appello, nel tempo intercorrente tra questo e la celebrazione del giudizio di legittimità (Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531). Quel che rileva in questa sede è il principio secondo il quale "la intervenuta formazione di un giudicato sostanziale, derivante dalla formazione di un atto di impugnazione invalido ... preclude ogni possibilità, sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata, sia di rilevarla di ufficio". Infatti "l'intrinseca incapacità dell'atto invalido di accedere davanti al giudice della impugnazione" comporta che il fatto storico (nella specie: il decorso del tempo necessario a prescrivere il reato) rimanga giuridicamente irrilevante, atteso che, comunque, il giudicato (sostanziale) - proprio per la inammissibilità del ricorso che non dà ingresso alla fase di legittimità si è già formato" (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164). Questa Corte non ignora che altro Collegio di questa medesima sezione si è discostata dalla linea interpretativa tracciata dalla sentenza Bracale, ritenendo che in ragione della regola posta dall'art. 129 cod. proc. pen., significativamente H rubricato "obbligo del giudice della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità", il giudice deve rilevare di ufficio la prescrizione e nel caso che ciò non faccia, come ben può accadere anche per mero errore materiale, il ricorso per Cassazione, anche se si limita a dedurre una tale situazione, non è inammissibile per genericità, ma fondato, giacché contiene, così come richiesto dalla sentenza Cavalera, una doglianza relativa alla decisione impugnata e precisamente quella, che può essere anche implicitamente formulata, di non aver fatto applicazione dell'art. 129" (Sez. 4, n. 49817 del 06/11/2012, Cursio e altri, Rv. 254092). Ma ciò è stato statuito limitatamente al caso in cui la prescrizione si sia verificata prima del giudizio di appello e in esso non sia stata né dedotta né rilevata d'ufficio. Mentre la stessa decisione, come altra con essa concordante (Sez. 5, n. 47024 del 11/07/2011, Varone, Rv. 251209), ha esplicitamente ribadito che tanto non vale quando, come nel caso che qui occupa, "conclusosi il giudizio di merito, il successivo spirare del tempo necessario per determinare (in astratto) la prescrizione del reato può non aver rilievo, se l'imputato non è in grado di sottoporre al giudice di legittimità una impugnazione che sia tale da "mantenere in vita" il rapporto processuale. In tal caso, l'atto di ricognizione riguarda, appunto, la "morte" di tale rapporto (e dunque la inoperatività della prescrizione), non la "morte" del reato (per prescrizione), che, per quel che si è detto, essendo sopraggiunta dopo la fase di merito, non può aver rilievo" (Sez. 5, n. 47024/2011, cit.). Di contro, l'indirizzo fatto proprio dalle Sezioni Unite ha trovato un'ulteriore, recente conferma nella pronuncia con la quale ancora il S.C. ha statuito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 26681801). Pertanto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/9/2016. CORTE SUP Il Presidente Il Consigliere estensore Salvatore Dovere Francesco Maria Ciampi Depositata in Cancelleria Oggi, 15 DIC. 2015 Il Funzionario G iziario Patrizia Corra