Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 15604
CASS
Sentenza 29 aprile 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di caso fortuito o forza maggiore

    La Corte ha ritenuto che l'allontanamento volontario dall'Italia non costituisca caso fortuito o forza maggiore e che l'imputato non fosse giudicato in assenza.

  • Rigettato
    Inapplicabilità della restituzione per imputato giudicato in assenza

    La Corte ha escluso l'applicabilità di tale norma poiché l'imputato non è stato giudicato in assenza, avendo presenziato all'udienza del 20 gennaio 2020.

  • Rigettato
    Erronea interpretazione dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen.

    La Corte ha rigettato tale censura, affermando che l'allontanamento volontario dall'Italia è la causa della mancata ottemperanza agli obblighi normativi e che non vi è stata un'efficacia retroattiva inammissibile, dato che un orientamento più favorevole era già emerso prima della scadenza dei termini per l'impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 15604
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15604
    Data del deposito : 29 aprile 2026

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