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Sentenza 29 aprile 2026
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 15604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15604 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da SH AM, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/07/2025 della Corte di appello di Trieste;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Massimiliano Micali;
letta la requisitoria scritta del 22/10/2025 del Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 luglio 2025 emessa nel procedimento n. 485/2025 R. S.I.G.E., la Corte di appello di Trieste, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta con la quale il difensore di AM HA aveva invocato la restituzione in termine per consentire la proposizione di atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste, giudice in composizione monocratica, del 6 novembre 2023 (con motivazione depositata il 27 novembre 2023, nel rispetto dei termini indicati in dispositivo), che ne ha affermato la penale responsabilità in relazione ai delitti di violazione di domicilio, furto in abitazione, lesioni personali e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e che lo ha, per l'effetto, 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 15604 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MI AN Data Udienza: 18/02/2026 condannato alla pena complessiva di anni quattro di reclusione ed euro 2.500,00 di multa, oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici ed all'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata. A fondamento della decisione la Corte ha, anzitutto, premesso che la difesa aveva rappresentato che, all'esito della pronuncia di primo grado, intervenuta dopo l'entrata in vigore del d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150 (la c.d. riforma «Cartabia»), non aveva avuto più occasioni di contatto con l'imputato, medio tempore allontanatosi dal territorio dello Stato, e non aveva potuto, per l'effetto, ricevere mandato ad impugnare. Ha affermato che la richiesta non poteva trovare accoglimento, non ricorrendo, anzitutto, alcuna delle condizioni (caso fortuito o forza maggiore) alla cui sussistenza l'art. 175, comma 1, cod. proc. pen. subordina la restituzione nel termine e non potendosi, poi, invocare l'applicazione di quanto disposto al comma 2.1 della medesima disposizione (introdotto dall'art. 11, comma 1, d. Igs. n. 150/22), che stabilisce che «l'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa». Ha infatti rimarcato che il HA non ha assunto, nel giudizio di primo grado, la veste di imputato assente - avendo presenziato, da detenuto per altra causa, all'udienza del 20 gennaio 2020 - e che, per l'effetto, non poteva trovare applicazione la previsione di cui all'art. 581, comma 1 quater cod. proc. pen.. Ha, inoltre, evidenziato, in relazione a quanto disposto dall'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen che, alla luce dei canoni interpretativi offerti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'imputato avrebbe potuto procedere alla dichiarazione o elezione di domicilio dalla disposizione prescritta in qualsiasi momento successivo all'entrata in vigore del d. Igs. n. 150/22 e, quindi, anche nel corso del giudizio di primo grado. 2. AM HA propone, con l'assistenza dell'avv. Gianbattista Sciavi, ricorso per cassazione con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione di legge per erronea interpretazione di norma processuale (artt. 175 e 581 comma 1 ter cod. proc. pen.), nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Con esso il difensore ribadisce che la mancata proposizione dell'appello avverso la sentenza di condanna non ha costituito il frutto di negligenza o disinteresse, quanto, piuttosto, il risultato di un'oggettiva impossibilità di contattare l'imputato, che aveva lasciato il territorio dello Stato e si era reso irreperibile, con la conseguente impossibilità di ottemperare agli obblighi introdotti dall'art. 581, 2 fil comma 1 ter cod. proc. pen. nella formulazione all'epoca vigente e di procedere, in particolare, al deposito, congiuntamente all'atto di appello, dell'elezione di domicilio ad opera dell'imputato. Evidenzia come la disposizione da ultimo richiamata, all'atto della sua entrata in vigore, ha costituito oggetto di una lettura non univoca nella giurisprudenza di merito e di legittimità a fronte della quale si è reso, infine, necessario l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent. n. 13808 del 24 ottobre 2024) che ha aderito all'orientamento meno severo secondo il quale è sufficiente che la dichiarazione o l'elezione di domicilio sia presente in atti, anche se effettuata nel corso delle indagini preliminari e/o del giudizio di primo grado, e non sia necessario reiterare formalmente l'incombente in vista della presentazione dell'atto di appello. Lamenta come sino al momento della scadenza del termine per proporre atto di appello avverso la sentenza di primo grado (28 marzo 2024), l'orientamento interpretativo più seguito era, invece, quello più rigoroso, secondo il quale occorreva, a pena di inammissibilità, una dichiarazione o elezione di domicilio operata dall'imputato dopo l'emissione della sentenza di primo grado e depositata contestualmente all'atto di impugnazione e come esso gli avesse di fatto impedito una proficua proposizione del mezzo di gravame («solo oggi, grazie all'intervento delle Sezioni Unite, sappiamo che tale rigidità non era necessaria né corretta. Ma al tempo, né l'imputato né il difensore potevano ragionevolmente prevedere che la giurisprudenza avrebbe interpretato in tal senso la norma in parola»). Contesta che le considerazioni cui la Corte territoriale è ricorsa per respingere la richiesta finisca per proporre un'inammissibile efficacia retroattiva ad un canone interpretativo solo successivamente consolidatosi. Conclude quindi rimarcando come l'invocata restituzione in termine costituisca, nel caso in esame, «rimedio necessario e costituzionalmente orientato, volto a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti da un'applicazione ultrarigorosa di una norma oggi letta in chiave ben più flessibile». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. L'ordinanza impugnata è immune dai dedotti vizi processuali. Corretta - e, peraltro, nemmeno contestata dalla difesa del ricorrente — è, anzitutto, l'esegesi offerta dalla Corte territoriale della disposizione di cui all'art. 175 cod. proc. pen. La libera scelta assunta dal ricorrente di allontanarsi dal territorio dello Stato non integra, infatti, né una condizione di caso fortuito, tale dovendosi ritenere un evento imprevedibile ed inevitabile che soverchia ogni possibilità di resistenza o di 3 contrasto, nè una causa di forza maggiore, che si identifica in quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva. Inapplicabile al caso in esame è, poi, il disposto di cui all'art. 175, comma 2.1., cod. pen., posto che - secondo quanto evidenziato dalla Corte ed ancora una volta non contrastato dal difensore - il HA non ha assunto, nel corso del procedimento conclusosi con la sentenza di condanna, la veste di imputato assente. Non è fondata, da ultimo, la censura che costituisce il fulcro della prospettazione veicolata a mezzo del presente ricorso e con la quale, come evidenziatosi, il difensore ha lamentato di non aver potuto ottemperare, a seguito del deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado e dell'intervenuto allontanamento dell'imputato, agli obblighi imposti dall'art. 581, comma 1 ter cod. proc. pen, alla luce dell'orientamento interpretativo all'epoca impostosi secondo il quale il deposito dell'atto di appello doveva essere necessariamente corredato da una dichiarazione o da un'elezione di domicilio sottoscritta dall'appellante. Già le considerazioni sopra esposte valgono a privare in radice la prospettazione difensiva di ogni capacità persuasiva, atteso che il difensore lamenta il mancato assolvimento dell'onere imposto dalla norma ma trascura il fatto che ciò è dipeso unicamente da una libera determinazione assunta dal HA della quale questi non può successivamente di certo dolersi per invocare benefici di carattere processuale. La stessa lettura difensiva è, peraltro, infondata in punto di diritto. L'idea secondo la quale l'«overruling» scaturente da un sopravvenuto mutamento interpretativo più favorevole all'imputato possa incidere retroattivamente su situazioni processuali già definite è, infatti, radicalmente eccentrica rispetto ai principi che fondano il nostro sistema penal-processualistico (cfr. sent. Corte Cost. del 12 ottobre 2012 n. 230). Ciò, peraltro, a tacere del fatto che la possibilità di ritenere sussistente nel caso in esame un vero e proprio «overruling», e cioè un revirement giurisprudenziale che deve presentare i connotati dell'imprevedibilità, deve ritenersi esclusa in radice. Si consideri, infatti, che il più favorevole orientamento interpretativo relativo all'art. 581, comma 1 ter cod. proc. pen. - quello che riceverà poi autorevole avallo dal supremo consesso - aveva iniziato ad emergere, nella giurisprudenza di legittimità, già con una prima sentenza le cui motivazioni sono state depositate il 22 febbraio 2024 (Sez. 2, n. 8014 dell'11/01/2024, El Janati, Rv. 285936-01), in un data in cui, cioè, il difensore del HA era ancora nei termini per poter proporre impugnazione avverso alla sentenza di condanna. 4 3. Sulla scorta delle considerazioni sin qui spese il ricorso deve essere rigettato ed il HA deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso in Roma il 18/02/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Massimiliano Micali;
letta la requisitoria scritta del 22/10/2025 del Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 luglio 2025 emessa nel procedimento n. 485/2025 R. S.I.G.E., la Corte di appello di Trieste, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta con la quale il difensore di AM HA aveva invocato la restituzione in termine per consentire la proposizione di atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste, giudice in composizione monocratica, del 6 novembre 2023 (con motivazione depositata il 27 novembre 2023, nel rispetto dei termini indicati in dispositivo), che ne ha affermato la penale responsabilità in relazione ai delitti di violazione di domicilio, furto in abitazione, lesioni personali e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e che lo ha, per l'effetto, 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 15604 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MI AN Data Udienza: 18/02/2026 condannato alla pena complessiva di anni quattro di reclusione ed euro 2.500,00 di multa, oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici ed all'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata. A fondamento della decisione la Corte ha, anzitutto, premesso che la difesa aveva rappresentato che, all'esito della pronuncia di primo grado, intervenuta dopo l'entrata in vigore del d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150 (la c.d. riforma «Cartabia»), non aveva avuto più occasioni di contatto con l'imputato, medio tempore allontanatosi dal territorio dello Stato, e non aveva potuto, per l'effetto, ricevere mandato ad impugnare. Ha affermato che la richiesta non poteva trovare accoglimento, non ricorrendo, anzitutto, alcuna delle condizioni (caso fortuito o forza maggiore) alla cui sussistenza l'art. 175, comma 1, cod. proc. pen. subordina la restituzione nel termine e non potendosi, poi, invocare l'applicazione di quanto disposto al comma 2.1 della medesima disposizione (introdotto dall'art. 11, comma 1, d. Igs. n. 150/22), che stabilisce che «l'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa». Ha infatti rimarcato che il HA non ha assunto, nel giudizio di primo grado, la veste di imputato assente - avendo presenziato, da detenuto per altra causa, all'udienza del 20 gennaio 2020 - e che, per l'effetto, non poteva trovare applicazione la previsione di cui all'art. 581, comma 1 quater cod. proc. pen.. Ha, inoltre, evidenziato, in relazione a quanto disposto dall'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen che, alla luce dei canoni interpretativi offerti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'imputato avrebbe potuto procedere alla dichiarazione o elezione di domicilio dalla disposizione prescritta in qualsiasi momento successivo all'entrata in vigore del d. Igs. n. 150/22 e, quindi, anche nel corso del giudizio di primo grado. 2. AM HA propone, con l'assistenza dell'avv. Gianbattista Sciavi, ricorso per cassazione con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione di legge per erronea interpretazione di norma processuale (artt. 175 e 581 comma 1 ter cod. proc. pen.), nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Con esso il difensore ribadisce che la mancata proposizione dell'appello avverso la sentenza di condanna non ha costituito il frutto di negligenza o disinteresse, quanto, piuttosto, il risultato di un'oggettiva impossibilità di contattare l'imputato, che aveva lasciato il territorio dello Stato e si era reso irreperibile, con la conseguente impossibilità di ottemperare agli obblighi introdotti dall'art. 581, 2 fil comma 1 ter cod. proc. pen. nella formulazione all'epoca vigente e di procedere, in particolare, al deposito, congiuntamente all'atto di appello, dell'elezione di domicilio ad opera dell'imputato. Evidenzia come la disposizione da ultimo richiamata, all'atto della sua entrata in vigore, ha costituito oggetto di una lettura non univoca nella giurisprudenza di merito e di legittimità a fronte della quale si è reso, infine, necessario l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent. n. 13808 del 24 ottobre 2024) che ha aderito all'orientamento meno severo secondo il quale è sufficiente che la dichiarazione o l'elezione di domicilio sia presente in atti, anche se effettuata nel corso delle indagini preliminari e/o del giudizio di primo grado, e non sia necessario reiterare formalmente l'incombente in vista della presentazione dell'atto di appello. Lamenta come sino al momento della scadenza del termine per proporre atto di appello avverso la sentenza di primo grado (28 marzo 2024), l'orientamento interpretativo più seguito era, invece, quello più rigoroso, secondo il quale occorreva, a pena di inammissibilità, una dichiarazione o elezione di domicilio operata dall'imputato dopo l'emissione della sentenza di primo grado e depositata contestualmente all'atto di impugnazione e come esso gli avesse di fatto impedito una proficua proposizione del mezzo di gravame («solo oggi, grazie all'intervento delle Sezioni Unite, sappiamo che tale rigidità non era necessaria né corretta. Ma al tempo, né l'imputato né il difensore potevano ragionevolmente prevedere che la giurisprudenza avrebbe interpretato in tal senso la norma in parola»). Contesta che le considerazioni cui la Corte territoriale è ricorsa per respingere la richiesta finisca per proporre un'inammissibile efficacia retroattiva ad un canone interpretativo solo successivamente consolidatosi. Conclude quindi rimarcando come l'invocata restituzione in termine costituisca, nel caso in esame, «rimedio necessario e costituzionalmente orientato, volto a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti da un'applicazione ultrarigorosa di una norma oggi letta in chiave ben più flessibile». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. L'ordinanza impugnata è immune dai dedotti vizi processuali. Corretta - e, peraltro, nemmeno contestata dalla difesa del ricorrente — è, anzitutto, l'esegesi offerta dalla Corte territoriale della disposizione di cui all'art. 175 cod. proc. pen. La libera scelta assunta dal ricorrente di allontanarsi dal territorio dello Stato non integra, infatti, né una condizione di caso fortuito, tale dovendosi ritenere un evento imprevedibile ed inevitabile che soverchia ogni possibilità di resistenza o di 3 contrasto, nè una causa di forza maggiore, che si identifica in quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva. Inapplicabile al caso in esame è, poi, il disposto di cui all'art. 175, comma 2.1., cod. pen., posto che - secondo quanto evidenziato dalla Corte ed ancora una volta non contrastato dal difensore - il HA non ha assunto, nel corso del procedimento conclusosi con la sentenza di condanna, la veste di imputato assente. Non è fondata, da ultimo, la censura che costituisce il fulcro della prospettazione veicolata a mezzo del presente ricorso e con la quale, come evidenziatosi, il difensore ha lamentato di non aver potuto ottemperare, a seguito del deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado e dell'intervenuto allontanamento dell'imputato, agli obblighi imposti dall'art. 581, comma 1 ter cod. proc. pen, alla luce dell'orientamento interpretativo all'epoca impostosi secondo il quale il deposito dell'atto di appello doveva essere necessariamente corredato da una dichiarazione o da un'elezione di domicilio sottoscritta dall'appellante. Già le considerazioni sopra esposte valgono a privare in radice la prospettazione difensiva di ogni capacità persuasiva, atteso che il difensore lamenta il mancato assolvimento dell'onere imposto dalla norma ma trascura il fatto che ciò è dipeso unicamente da una libera determinazione assunta dal HA della quale questi non può successivamente di certo dolersi per invocare benefici di carattere processuale. La stessa lettura difensiva è, peraltro, infondata in punto di diritto. L'idea secondo la quale l'«overruling» scaturente da un sopravvenuto mutamento interpretativo più favorevole all'imputato possa incidere retroattivamente su situazioni processuali già definite è, infatti, radicalmente eccentrica rispetto ai principi che fondano il nostro sistema penal-processualistico (cfr. sent. Corte Cost. del 12 ottobre 2012 n. 230). Ciò, peraltro, a tacere del fatto che la possibilità di ritenere sussistente nel caso in esame un vero e proprio «overruling», e cioè un revirement giurisprudenziale che deve presentare i connotati dell'imprevedibilità, deve ritenersi esclusa in radice. Si consideri, infatti, che il più favorevole orientamento interpretativo relativo all'art. 581, comma 1 ter cod. proc. pen. - quello che riceverà poi autorevole avallo dal supremo consesso - aveva iniziato ad emergere, nella giurisprudenza di legittimità, già con una prima sentenza le cui motivazioni sono state depositate il 22 febbraio 2024 (Sez. 2, n. 8014 dell'11/01/2024, El Janati, Rv. 285936-01), in un data in cui, cioè, il difensore del HA era ancora nei termini per poter proporre impugnazione avverso alla sentenza di condanna. 4 3. Sulla scorta delle considerazioni sin qui spese il ricorso deve essere rigettato ed il HA deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso in Roma il 18/02/2026