Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 7
CGT2
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Decadenza dell'Ufficio per mancato raddoppio dei termini

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza, confermando che la comunicazione della Guardia di Finanza circa la non rilevanza penale e l'imposta evasa sotto soglia escludono l'obbligo di denuncia e, di conseguenza, il raddoppio dei termini. L'avviso di accertamento è quindi stato notificato oltre il termine ordinario.

  • Altro
    Compensazione delle spese

    La Corte ha compensato le spese del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 7
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 7
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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