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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 263/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2181/2023 depositato il 07/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210053338740000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.2181/2023 depositato il 07/07/2023, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.291 2021 00533387 40000, emessa dall'Agenzia delle Entrate -Riscossione, a titolo di tassa automobilistica , anno d'imposta 2018.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1- nullità della notifica;
2- omessa notifica atto di accertamento;
3-intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione non si costituiva in giudizio.
La Corte, all'udienza del 16/10/2025, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
Le censure di parte ricorrente, che investono la notifica della cartella di pagamento impugnata a mezzo PEC sono prive di pregio.
Invero, opera, nella fattispecie, l'insegnamento condiviso e consolidato nella giurisprudenza della Suprema
Corte, secondo cui, ai sensi dell'articolo 156 del codice di rito, la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, e ciò vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario.
Perciò deve escludersi la dedotta inesistenza della notifica dell'atto impugnato, senza considerare che l'inesistenza della notificazione, come tale insuscettibile di sanatoria, è configurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l'attività compiuta esca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, essendo stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, ipotesi da escludere nel caso di specie, mentre l'eventuale nullità della notifica deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione (Cass. n.4018/07,
n.18055/04).
Nel caso in esame, la cartella impugnata risulta notificata in data 02/02/2023 e parte ricorrente ha proposto rituale e tempestivo ricorso in data 29/03/2023, dovendosi in tal modo ritenere, comunque, sanati gli asseriti eccepiti vizi di notifica.
Parimenti, deve essere respinta l'eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico.
A mente di quanto previsto dalla L.R. n. 16 dell'11 agosto 2015 (istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale) la Regione Siciliana è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari.
L'art. 19 della l. r. n.24/2016 ha introdotto il c.
2-bis all'art. 2 della l. r. n.16/2015 secondo il quale "... in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del Pubblico Registro Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori."
In estrema sintesi le “novità” procedurali previste dalla citata disposizione di legge prevedono che alla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa " ... senza che sia intervenuto il pagamento da parte del soggetto passivo del tributo, la Regione provvede direttamente alla iscrizione al ruolo (dell'imposta, delle sanzioni e degli accessori)." Ne consegue che a fronte di un tributo con “versamento diretto” (non a richiesta dell'Ente impositore), le disposizioni ratione temporis vigenti per il 2018 prevedevano una
“automatica” iscrizione a ruolo (senza “accertamento”).
Deve ritenersi, pertanto, che l'iscrizione a ruolo costituisce “accertamento” per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica, essendo la cartella stessa a costituire la prima intimazione di pagamento (Sentenza Corte Costituzionale n.152/2018).
Priva di pregio appare, altresì, l'eccezione di interventuta prescrizione triennale della pretesa fiscale.
Nella fattispecie, ai sensi dell'art.5, comma 51 DL 30/12/1982 n.953, convertito in legge con modificazioni dall'art. unico della legge 28/02/1983 n.53, come sostituito dall'art.3 DL 6/11/1985 n.597 (non convertito) e dal DL 6/1/1986 n.2, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 7/3/1986 n.60, l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per il periodo successivo al 1983 si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Quindi, nel caso di specie, la prescrizione, trattandosi di tassa auto 2018 il termine triennale maturava in data 31.12.2021.
Tuttavia, sul punto va richiamata la normativa emergenziale Covid 19: art. 68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd.
“Decreto Cura Italia”) e s.m.i. le quali hanno previsto la “sospensione” dei termini dell'attività di riscossione dal 8/3/2020 al 31/8/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Le sopra richiamate disposizioni vanno “ lette” nel contesto del quadro generale di sospensione dei termini di cui all'art. 12 del D.lgs n.159/2015 (richiamato dall' art.68, c.
1 del D.L.n.18/2020) .
Nello specifico l' art. 12 c. 1 del D.lgs 159/2015 prevede che: "… Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
A tal riguardo va richiamato il c. 4 bis del già citato art.68 - “disciplina dei termini di decadenza e prescrizione” che avevano originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento – secondo il quale “ … sono prorogati di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Ne consegue che il termine di prescrizione del credito intimato che andava a scadere originariamente il
31/12/2021, dovendosi ritenere sospeso per ventiquattro mesi, andava a spirare il 31/12/2023, sicché la notifica della cartella di pagamento eseguita il 02/02/2023 deve ritenersi tempestiva.
Considerata la mancata costituzione di ADER, nulla si dispone per le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Nulla per le spese.
Agrigento, 16/10/2025 Il Giudice Monocratico
SE RE
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2181/2023 depositato il 07/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210053338740000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.2181/2023 depositato il 07/07/2023, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.291 2021 00533387 40000, emessa dall'Agenzia delle Entrate -Riscossione, a titolo di tassa automobilistica , anno d'imposta 2018.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1- nullità della notifica;
2- omessa notifica atto di accertamento;
3-intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione non si costituiva in giudizio.
La Corte, all'udienza del 16/10/2025, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
Le censure di parte ricorrente, che investono la notifica della cartella di pagamento impugnata a mezzo PEC sono prive di pregio.
Invero, opera, nella fattispecie, l'insegnamento condiviso e consolidato nella giurisprudenza della Suprema
Corte, secondo cui, ai sensi dell'articolo 156 del codice di rito, la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, e ciò vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario.
Perciò deve escludersi la dedotta inesistenza della notifica dell'atto impugnato, senza considerare che l'inesistenza della notificazione, come tale insuscettibile di sanatoria, è configurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l'attività compiuta esca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, essendo stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, ipotesi da escludere nel caso di specie, mentre l'eventuale nullità della notifica deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione (Cass. n.4018/07,
n.18055/04).
Nel caso in esame, la cartella impugnata risulta notificata in data 02/02/2023 e parte ricorrente ha proposto rituale e tempestivo ricorso in data 29/03/2023, dovendosi in tal modo ritenere, comunque, sanati gli asseriti eccepiti vizi di notifica.
Parimenti, deve essere respinta l'eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico.
A mente di quanto previsto dalla L.R. n. 16 dell'11 agosto 2015 (istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale) la Regione Siciliana è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari.
L'art. 19 della l. r. n.24/2016 ha introdotto il c.
2-bis all'art. 2 della l. r. n.16/2015 secondo il quale "... in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del Pubblico Registro Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori."
In estrema sintesi le “novità” procedurali previste dalla citata disposizione di legge prevedono che alla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa " ... senza che sia intervenuto il pagamento da parte del soggetto passivo del tributo, la Regione provvede direttamente alla iscrizione al ruolo (dell'imposta, delle sanzioni e degli accessori)." Ne consegue che a fronte di un tributo con “versamento diretto” (non a richiesta dell'Ente impositore), le disposizioni ratione temporis vigenti per il 2018 prevedevano una
“automatica” iscrizione a ruolo (senza “accertamento”).
Deve ritenersi, pertanto, che l'iscrizione a ruolo costituisce “accertamento” per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica, essendo la cartella stessa a costituire la prima intimazione di pagamento (Sentenza Corte Costituzionale n.152/2018).
Priva di pregio appare, altresì, l'eccezione di interventuta prescrizione triennale della pretesa fiscale.
Nella fattispecie, ai sensi dell'art.5, comma 51 DL 30/12/1982 n.953, convertito in legge con modificazioni dall'art. unico della legge 28/02/1983 n.53, come sostituito dall'art.3 DL 6/11/1985 n.597 (non convertito) e dal DL 6/1/1986 n.2, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 7/3/1986 n.60, l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per il periodo successivo al 1983 si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Quindi, nel caso di specie, la prescrizione, trattandosi di tassa auto 2018 il termine triennale maturava in data 31.12.2021.
Tuttavia, sul punto va richiamata la normativa emergenziale Covid 19: art. 68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd.
“Decreto Cura Italia”) e s.m.i. le quali hanno previsto la “sospensione” dei termini dell'attività di riscossione dal 8/3/2020 al 31/8/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Le sopra richiamate disposizioni vanno “ lette” nel contesto del quadro generale di sospensione dei termini di cui all'art. 12 del D.lgs n.159/2015 (richiamato dall' art.68, c.
1 del D.L.n.18/2020) .
Nello specifico l' art. 12 c. 1 del D.lgs 159/2015 prevede che: "… Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
A tal riguardo va richiamato il c. 4 bis del già citato art.68 - “disciplina dei termini di decadenza e prescrizione” che avevano originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento – secondo il quale “ … sono prorogati di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Ne consegue che il termine di prescrizione del credito intimato che andava a scadere originariamente il
31/12/2021, dovendosi ritenere sospeso per ventiquattro mesi, andava a spirare il 31/12/2023, sicché la notifica della cartella di pagamento eseguita il 02/02/2023 deve ritenersi tempestiva.
Considerata la mancata costituzione di ADER, nulla si dispone per le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Nulla per le spese.
Agrigento, 16/10/2025 Il Giudice Monocratico
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