Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/03/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, dott. Flora Scelza, lette le note scritte di trattazione depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 6-2-2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3535/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
EL ET CO, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Antonio Laudando, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
1) INPS, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana Cavalcanti,
e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti 2) AGENZIA ELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in pers. del l. r. p. t. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Santoro, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
3) INAIL, in pers. del l. r. p. t. - contumace
Resistenti
SVOLGIMENTO EL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4-7-2022, DE RE CE esponeva che in data 25.05.2022 gli veniva notificata l'intimazione di pagamento nr. 071 2022 90060060 17/000, a mezzo della quale lo stesso veniva a conoscenza di essere presunto debitore nei confronti delle odierne parti convenute della somma totale di € 23.942,64 per i seguenti importi di cui alle cartelle esattoriali nonché agli avvisi di addebito di seguito indicati:
- cartella n. 071 2011 0232338912000 dell'importo totale di € 693,61, che, a detta di controparte, sarebbe stata notificata in data 27.11.2012 in relazione ad un presunto omesso versamento rate premio
INAIL, sede di Napoli – Nola, con annessi interessi e sanzioni, per gli anni 2010 e 2011;
- cartella n. 071 2014 0003710279000 dell'importo totale di € 800,52, che, a detta di controparte, sarebbe stata notificata in data 11.02.2014 in relazione ad un presunto omesso versamento rate premio
INAIL, sede di Napoli – Nola, con annessi interessi e sanzioni, per gli anni 2011, 2012, 2013; - cartella n. 071 2014 0102010168000, che, a detta di controparte, sarebbe stata notificata in data
02.03.2015 relativamente ad un presunto omesso versamento rate premio INAIL, sede di Napoli – Nola, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dell'importo di € 782,17;
- cartella n. 071 2015 0082488542000 dell'importo totale di € 676,79, che, a detta di controparte, sarebbe stata notificata in data 30.10.2015 in relazione ad un presunto omesso versamento rate premio
INAIL, sede di Napoli – Nola, con annessi interessi e sanzioni, per gli anni 2013, 2014 e 2015;
- cartella n. 071 2015 0153764853000 dell'importo totale di € 626,55, che, a detta di controparte, sarebbe stata notificata in data 22.04.2016 in relazione ad un presunto omesso versamento rate premio
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- avviso di addebito n. 371 2016 0010446668000 dell'importo totale di € 14.071,11, che, a detta di controparte, sarebbe stato notificato in data 21.09.2016 in relazione ad un presunto omesso versamento relativo ai contributi previdenziali ed assistenziali INPS, sede di Nola, per gli anni 2013,
2014, 2015 e 2016; pertanto, la somma totale che si considera come non dovuta è pari ad € 17.650,75.
Tanto premesso, il ricorrente eccepiva l'avvenuta prescrizione dei crediti portati dai titoli indicati nell'intimazione di pagamento e concludeva chiedendo al Giudice adito “in via principale, accogliere la domanda del ricorrente, e, per l'effetto, dichiarare ed accertare l'illegittimità, la nullità, l'inesistenza, l'infondatezza dell'atto impugnato relativamente alle cartelle e agli avvisi di cui in narrativa nonché di ogni altro atto ad essi collegato per le ragioni dedotte nel ricorso;
in via gradata, nel merito, dichiarare inesistente e/o nullo e/o prescritto il credito vantato relativamente alle cartelle
e agli avvisi di addebito indicati in premessa per l'importo di € 17.650,75; condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione”
Si costituivano entro il termine di cui all'art. 416 c.p.c., depositando distinte memorie difensive, sia l'INPS che l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ribadendo la ritualità delle notifiche dei titoli e degli atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale, resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. Non si costituiva l'INAIL nonostante la rituale notifica del ricorso. All'udienza del 6 febbraio 2025, tenuta in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice si riservava la decisione della causa.
MOTIVI ELLA DECISIONE
Deve osservarsi preliminarmente che, come ha recentemente ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza 02 settembre 2020, n. 18256, il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del
2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n.
6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Così, sul punto, Cass., sez. 6 n.
2 24506 del 2016: "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)". Il Giudice di legittimità ha ulteriormente chiarito che "In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n.
335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine
(quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte
(ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza). L'azione proposta con il presente ricorso ricade nella prima tipologia, in quanto il ricorrente ha sollevato l'eccezione di prescrizione. Tuttavia, l'azione doveva necessariamente essere proposta nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Nel caso di specie ciò non è avvenuto, stanti le rituali notifiche delle cartelle, come risulta dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Né si è verificata la prescrizione successivamente alla notifica dei titoli in quanto, come si evince dalla documentazione in atti, sono stati ritualmente notificati al ricorrente sia le cartelle che gli atti interruttivi della prescrizione.
Deve peraltro ricordarsi che il decorso del termine prescrizionale è stato sospeso per 128 giorni, dal
23 febbraio al 30 giugno 2020, per effetto dell'art. 37, comma secondo, DL 17 marzo 2020 n.18 conv. in L. 27/2020, e per l'ulteriore periodo di 182 gg previsto dal DL 183/020. Il ricorso deve di conseguenza essere rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1200,00 in favore dell'INPS, ed euro 1200,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in entrambi i casi oltre IVA e CPA come per legge. Così deciso in Nola il 6 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
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